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Lezione 20 Diffamazione e diritto di cronaca

Angela Ferrari Zumbini21:25

Transcription

Benvenuti alla nocciolina di diritto numero 20. Dunque, in una nocciolina precedente noi abbiamo parlato dei limiti impliciti che si possono prevedere per limitare la libertà di manifestazione del pensiero, che sono quelli volti a tutelare. Vi ricordate? Abbiamo fatto questo disegnino bellissimo tra i limiti impliciti volti a tutelare interessi di natura individuale. Il limite la libertà, abbiamo messo qui l'amore, quindi l'onore e la reputazione delle persone. Abbiamo detto che esiste il reato di diffamazione e anche il reato di ingiuria, ma diciamo che normalmente ci interessa più la diffamazione, accade molto più spesso.

Quindi la diffamazione è un reato volto a tutelare l'onore e la reputazione delle persone e quindi non si possono dire cose che diffamano gli altri, non si possono dire cose che offendono l'altrui reputazione. Abbiamo visto l'articolo 595 del codice penale prevede appunto il reato di diffamazione per colui che lede la reputazione di una persona assente parlando con due o più persone. Ovviamente c'è l'aggravante dell'utilizzo di mezzi di diffusione che raggiungono più persone. E allora, però, come ci spieghiamo il fatto che in realtà noi leggiamo molto spesso sui giornali, sui quotidiani, su siti internet, leggiamo notizie che decisamente ledono la reputazione di tante persone, soprattutto personaggi pubblici? Non si dice, si trovano sempre informazioni negative nei confronti di personaggi pubblici. Com'è possibile?

È possibile perché esiste quello che è chiamato il diritto di cronaca e noi oggi andremo proprio a vedere il rapporto tra la diffamazione vietata e il diritto di cronaca. Per questo ha fatto un altro bellissimo disegnino, eccolo qua. Allora, il nostro triangolo blu è sempre la libertà prevista e tutelata dal nostro articolo 21 della costituzione, la libertà di manifestazione del pensiero. Il triangolo blu, tutto ciò che poi potete dire. Vi ricordate? Poi da ogni lato ci sono i limiti che abbiamo visto nelle noccioline precedenti. Uno dei vari limiti l'abbiamo già visto è la diffamazione. Non si possono dire, scrivere o in qualche modo pubblicare notizie, informazioni, opinioni che siano diffamatorie nei confronti di qualcun altro.

E noi non la b ho fatto questo riquadrino verde perché? Perché quello quadrino verde è il diritto di cronaca, cioè il diritto che hanno i giornalisti, ma in realtà tutti coloro che pubblicano notizie e che pubblicano notizie potrebbe potenzialmente lesive della reputazione altrui, ma lo fanno nell'esercizio del diritto di cronaca, cioè il diritto di informare la collettività rispetto a notizie che la collettività ha interesse ad avere. E dunque, se si commette il reato di diffamazione nell'esercizio di un diritto che è il diritto di cronaca, non si è punibili, si è giustificati.

Il diritto di cronaca, quindi, noi da dove ce lo ricaviamo? Deve stare scritto da qualche parte. Bene, il diritto di cronaca voi lo andate a trovare, oltre ovviamente nell'ordinamento che si riferisce ai giornalisti, ma in generale, perché il diritto di cronaca ovviamente esercitato molto spesso dai giornalisti perché loro di mestiere diffondono notizie, ma tendenzialmente se anche una singola persona diffonde notizie che rientrano nei requisiti che andremo a vedere del diritto di cronaca, non può farlo. Quindi non è una cosa esclusiva dei giornalisti. Dove ce lo andiamo a trovare? Ve lo dicevo nel nostro codice penale. Esiste l'articolo 51 che prevede una causa di giustificazione generale, cioè non ci parla del diritto di cronaca nello specifico.

L'articolo 51 del codice penale recita: "L'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità". Cioè, non è che dice "non c'è reato". Il reato c'è se si diceva qualcuno, si rifà ma qualcuno, ma se lo si fa nell'esercizio di un diritto, allora non si è punibili. È una causa di giustificazione questa. Articolo 51 si applica ovviamente in generale, un articolo generale del codice penale valido per tutti i reati. Per esempio, poiché parla di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, il il poliziotto che nel corso di una rapina in banca, balli, cerca di sventare la rapina, il rapinatore prova a sparare, il poliziotto ovviamente spara per difendere se stesso, le persone presenti in banca. Se uccide il rapinatore, in quel caso il poliziotto stava adempiendo suo preciso dovere, che è quello di tutelare la sicurezza della collettività. Dopodichè ha ucciso una persona, cioè il reato di omicidio c'è, nel senso che una persona è morta, ma il poliziotto non è punibile perché stava adempiendo un suo preciso dovere.

Quindi l'articolo 51, che prevede questa causa di giustificazione, è previsto in generale i vari reati se commessi nell'esercizio di un diritto previsto o nell'adempimento di un dovere sempre previsto da una norma di legge. Non è che ognuno si inventa il suo, ovviamente. Esclude la punibilità. Per cui, per quel che interessa a noi, l'esercizio del diritto di cronaca tecnicamente e giuridicamente è una causa di giustificazione, una scriminante, cioè rende il comportamento non punibile. Non si può essere sottoposti alla punizione prevista dalla diffamazione, anche se si ha diffamato qualcuno, ok?

Andiamo a vedere però, ovviamente, ci sono dei limiti. Quindi noi abbiamo visto l'articolo 51 del codice penale prevede una causa di giustificazione in generale, l'esercizio del diritto di cronaca nello specifico come esimente al reato di diffamazione. Dobbiamo andarlo a ricostruire in base alle sentenze sia della corte costituzionale, sia dai giudici, diciamo, normali ordinari, che poi giudicavano nei sui reati di diffamazione. Ed è quindi una ricostruzione fatta in via giurisprudenziale, oggi abbastanza, diciamo, su cui si trovano tutti d'accordo, ma essendo una ricostruzione giurisprudenziale, ovviamente sconta una serie di problematiche collegate, ovviamente, alla mancanza di una delimitazione ben sicura tra ciò che è consentito dire (il verde), cioè ciò che pur essendo diffamatorio si può comunque dire perché si sta esercitando il diritto di cronaca, e ciò che invece non si può dire perché si sconfina e si va verso la diffamazione pura, in cui non si è giustificabili perché non vale l'esercizio del diritto di cronaca.

Quindi anche qui, purtroppo, valgono le stesse cose che ci siamo già dette altre volte. I limiti, tanto è vero che io qui il verde, come vedete, non l'ho fatto precisissimo, così come sono gli altri limiti, proprio per farvi capire che non c'è una demarcazione precisissima e sicurissima. Però andiamo a vedere quali sono i requisiti previsti per l'esercizio del diritto di cronaca, cioè quando un giornalista si può giustificare dicendo "ma io stavo esercitando il diritto di cronaca di informare i cittadini su questo fatto negativo per la reputazione di tizio, ma potevo farlo". In questo caso, nel diritto di cronaca, noi andiamo a vedere sempre quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè del rapporto tra una una visione più individuale della libertà di manifestazione del pensiero e invece una visione più su giornalista e collettiva. In questo caso prevale l'interesse collettivo alla conoscenza della notizia rispetto alla tutela della reputazione di tizio, che ovviamente si vede leso. Non si può sempre dire comunque tutto ciò che ci vuole. Servono dei requisiti per poter invocare il diritto di cronaca. Quali sono? Tendenzialmente sono tre e li andiamo a vedere rapidamente.

Togente. Prima cosa, diciamo. Facciamo l'esempio sempre molto banale e semplicistico. Voi venite a sapere che una persona assolutamente in vista, famosa, ha un'amante, una relazione clandestina. Ora, potete pubblicare queste notizie? Si può pubblicare oppure no? Vediamo. Innanzitutto, qual è il primo requisito per poter dire se una notizia potenzialmente diffamatoria può essere pubblicata? Ci deve essere l'interesse della collettività a conoscere questa notizia. Ci deve essere obiettivamente utilità sociale, che è collegata alla conoscenza di questa notizia che voi volete divulgare. Perché divulgare notizie diffamatorie che non servono a nessuno, non hanno alcun tipo di scopo e la collettività non ne trae alcun beneficio, ecco, questo non si può fare.

Per cui, se voi sapete che tizio ha una relazione clandestina, tendenzialmente, se tizio è una persona qualunque, non dovete diffondere questa notizia, sono fatti suoi. Tendenzialmente. Se però tizio è un personaggio politico, addirittura un capo di stato, e voi sapete che, ad esempio, usa gli uomini della sua scorta per comprare farsi comprare i cornetti dopo una notte di fuoco passata con questa sua concubina non legittima, e qui il discorso ovviamente cambia. Cioè, c'è un'utilità sociale, un interesse della collettività a sapere che il proprio capo di stato, qualunque stato esso sia, qualunque forma di governo noi stiamo parlando, diciamo, un capo di stato non solo ha una relazione clandestina, che sarebbe già di per sé al limite rispetto all'interesse a conoscere la notizia, perché se una cosa del tutto privata, forse lì siamo veramente al limite, però sicuramente, ad esempio, se durante appunto questi incontri clandestini il capo di stato utilizza il personale della propria scorta per farsi comprare un cornetto caldo, ecco, allora lì forse l'interesse a conoscere la notizia c'è.

Ma anche se magari questa persona con cui il presidente intrattiene una relazione, mettiamo conto, se fosse una persona straniera, e poi l'inter sapere che magari il presidente in un momento di intimità ha condiviso con questa persona straniera dei segreti importanti, magari segreti di stato, ecco, anche lì di nuovo c'è un interesse sociale a conoscere questi fatti, seppur e teoricamente attinenti alla sfera privata di un soggetto e potenzialmente diffamatori, perché ovviamente non è una buona reputazione quella di avere incontri al di fuori dal matrimonio, ok? Quindi ci deve essere innanzitutto l'utilità sociale a conoscere questa notizia o informazione potenzialmente diffamatoria. Primo requisito.

Secondo requisito, abbastanza banale, però è importantissimo: la notizia che voi diffondete deve essere vera. Perché ovviamente non c'è nessun interesse se a conoscere una notizia diffamatoria che sia pure falsa. Non potete quindi diffondere una notizia potenzialmente diffamatoria se prima non l'avete adeguatamente verificata. Per cui il secondo requisito è che la notizia da diffondere deve essere vera. Detto così, sembra un requisito abbastanza banale. Si controlla la notizia è vera, la notizia falsa. Se la notizia è vera, c'è diritto di cronaca. Se la notizia è falsa, non c'è diritto di cronaca. Anche qui, le cose non sono mai così semplici.

Perché intanto, perché come si fa, come fa un giornalista a valutare ex ante? Perché magari dopo si scopre se è vero, se è falso. Ma il giornalista, quando c'è la notizia, insomma, non è che può aspettare di fare, di compiere accurate indagini per scoprire se è vero o falso, no? Magari perde troppo tempo. Però, però, la deve comunque essere il giornalista assolutamente rigoroso. Prima cosa, nel verificare la fonte da cui proviene. Non ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di fake news, e bisogna sempre innanzitutto essere in grado di giudicare la fonte da cui proviene, da una fonte attendibile oppure no. Ecco, normalmente possiamo dire che, ad esempio, un'agenzia di stampa particolarmente rinomata potrebbe essere ritenuta una fonte affidabile, e questo lo era abbastanza in passato. In realtà, poi oggi, proprio con la circolazione delle fake news, nessuna fonte è affidabile, perché circolano che spesso anche le agenzie di stampa incappano in errori riguardanti le fake news.

Per cui, prima di diffondere una notizia, bisogna non solo verificare l'attendibilità della fonte, ma bisogna poi verificare proprio la notizia in sé con un cross check, andando a compiere, dicono sempre i giudici, tutte le operazioni in maniera assolutamente diligente, una oculata e accorta diligenza nella verifica della notizia. Questo può esimere il giornalista poi dal reato. Nazione, perché la scriminante del diritto di cronaca vale non solo se la notizia poi risulta vera, ma c'è anche la cosiddetta scriminante putativa, cioè la scriminante nel caso in cui la notizia risulta alla fine non essere vera, ma nel momento in cui il giornalista l'ha pubblicata, il giornalista aveva preso una serie di misure assolutamente coerenti, diligenti e rigorose nel controllo della notizia che poi è risultata essere falsa, ma che non poteva in quel momento essere percepita come falsa.

Sempre tornando al nostro esempio banale, se noi sappiamo che c'è un presidente che c'ha l'amante, ad esempio, se ci hanno mandato una foto, la foto di questo presidente proprio nel momento di intimità con questa sua amante di una potenza straniera e dunque potenzialmente pericolosa, perché magari le rivela dei segreti di stato, diciamo, ecco, se il giornalista c'ha la foto, è incontrovertibile, la controlla, la verifica, molte persone danno riscontro, se poi esce fuori che era tutto costruito, ad esempio, la foto era il frutto di un Photoshop, ma fatto con un Photoshop fatto veramente bene, che neanche una tecnica avanzata di controllo poteva smascherarlo, ecco, qui potrebbe valere la scriminante putativa, perché il giornalista aveva fatto di tutto per verificare la notizia e tutti i suoi riscontri avevano dato lo stesso esito concorde nel ritenere vera quella notizia.

Terzo requisito, oltre all'utilità sociale a conoscere la notizia, la verità del fatto, c'è un terzo requisito che bisogna sempre tenere a mente, che normalmente è definito come continenza verbale. Che significa? Significa che noi possiamo scrivere tutto ciò che abbiamo diritto di scrivere di pubblicare in base al diritto di cronaca, però bisogna utilizzare anche un linguaggio adeguato, elegante ed educato. Quindi la continenza verbale significa che nello scrivere, nell'esprimersi con il diritto di cronaca, bisogna pur sempre attenersi a un linguaggio che sia una forma civile nell'esposizione e anche non usare una serie di sotterfugi per far per script senza scrivere cose, far capire ciò che non viene scritto, sono i sottintesi sapienti, cioè, ad esempio, quando il giornalista non scrive proprio una cosa che vuole, però lasciare intendere, ma usa una serie di espedienti retorici, di sottintesi sapienti, per cui in realtà il lettore capisce ciò che il giornalista voleva dire, pur senza averlo scritto.

Oltre questi tre requisiti fondamentali, che sono stati poi definiti da sentenze della giurisprudenza, però ormai è consolidata, per cui si è tutti d'accordo che il diritto di cronaca vale solo e unicamente nel momento in cui vi è effettivamente un'utilità sociale a conoscere la notizia, la notizia vera, o perlomeno c'è anche la scriminante putativa, il bisogna anche utilizzare una forma civile nell'esposizione. Ai giorni nostri sta emergendo un quarto requisito, che però noi andremo a vedere con una nocciolina dedicata a parte, perché ultimamente con i social, con le piattaforme online, sta emergendo anche un quarto requisito, ovvero che la notizia che viene diffusa deve essere attuale, cioè l'utilità a conoscere la notizia deve essere un'attività attuale e non una notizia del passato.

Questo perché oggi andremo a parlare in una nocciolina separata del contrasto tra il diritto di cronaca e dunque l'informazione, il diritto all'oblio, cioè la persona che ha diritto a poi a un certo punto non vedere più determinate notizie su di te che continuano sempre a essere reiterate, ma il diritto all'oblio lo vedremo in un annuncio lina separata, per cui oggi non ne parliamo.

Volevo semplicemente, appunto, fare un quadro introduttivo del diritto di cronaca, che tecnicamente è una scriminante rispetto alla diffamazione. Quindi ricordatevi, vale solo ed esclusivamente per le nel momento in cui si divulgano notizie, informazioni suscettibili di ledere la reputazione altrui, perché altrimenti, capite bene, che una serie di notizie, informazioni che vuole gente quotidianamente dappertutto, non sono sempre vere. Per esempio, che so, il calciomercato, ogni ogni anno, nel momento il calciomercato, si sentono una marea di notizie rispetto a un calciatore che verrà trasferito a un'altra squadra di calcio, e poi tutto spesso non c'è niente di vero, o comunque non era del tutto verificata la notizia, ma che non c'è problema, perché lì non si sta ledendo l'onore di nessuno, la reputazione di nessuno, cioè non è una notizia diffamatoria quella che forse un calciatore cambia squadra da una parte all'altra, ok?

Quindi una serie di notizie che voi potete leggere che magari non sono, non corrispondono del tutto al vero, o magari che non c'è neanche tutta questa utilità sociale a conoscere, però si possono pubblicare nel momento in cui non leggono nessuno. Quindi questi requisiti di cui abbiamo parlato oggi valgono solo per la diffusione di notizie potenzialmente suscettibili di ledere l'onore e la reputazione di qualcun altro. Bene, con ciò abbiamo finito anche questa nocciolina numero 20, dedicato al rapporto fra diffamazione e diritto di cronaca. Già che ci siamo, buona Pasqua a tutti.