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Bentrovati. Continuiamo il discorso che facevamo sulle fattispecie previste dal codice penale. La scorsa lezione ci siamo soffermati sull'archetipo delle fattispecie associative costituita dall'articolo 416, cioè della fattispecie di associazione per delinquere semplice e ne abbiamo ricordato la struttura dei reati associativi: una programma delittuoso generico, la necessità di un'organizzazione stabile di persone e di mezzi servita appunto a questo scopo criminale.
Vi dicevo che però la fattispecie che meglio, come adesso capirete subito dalla lettura del testo normativo, si presta a svelare questa trama di relazioni tra il piano criminologico di osservazione del fenomeno delle associazioni di tipo mafioso e la loro traduzione nel dato normativo è costituita dalla fattispecie dell'articolo 416 bis. Perché si sente la necessità di introdurre una nuova fattispecie che potesse in qualche modo incriminare specificamente il fenomeno della mafia? O meglio, prima che fosse introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 416 bis, che si deve alla legge Rognoni-La Torre del 1982, in realtà si discuteva circa la punibilità della partecipazione mafiosa all'interno dello schema normativo dell'articolo 416. E l'obiezione principale risiedeva nell'osservazione che in realtà all'associazione mafiosa non fosse indispensabile il perseguimento di un fine illecito, così come invece si richiede espressamente all'articolo 416. Vi ricordate quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti? Programma generico, ma programma criminoso. Era cioè osservato che la criminalità di tipo mafioso spesso agiva per una finalità non necessariamente criminale, o meglio, come vedremo, i reati scopo rappresentavano in qualche modo lo strumento per poter ehm agire poi eh indisturbate rispetto al perseguimento anche di finalità eh lecite eh, come quella di investire proventi derivanti da traffici traffici illeciti in economia. E dunque si venivano a creare delle zone franche dell'ordinamento all'interno delle quali la criminalità organizzata poteva continuare ad agire indisturbata, proprio perché, ripeto, eh non era rinvenibile eh sempre eh la eh finalità di commettere più delitti da parte delle associazioni di tipo mafioso.
Perché però si giunge, vi dicevo, soltanto all'introduzione di questa fattispecie nel 1982? Eh, la ragione del eh ritardo nell'introduzione di una fattispecie ad hoc a colpire il fenomeno mafioso eh deriva dal ritardo in qualche modo eh delle scienze sociali e delle scienze storiografiche. Eh, perché eh fino ad una certa epoca all'interno di queste erano prevalse delle letture, diciamo così, negazioniste o comunque riduttive del fenomeno mafioso. Si era cioè negata l'esistenza del fenomeno mafioso, considerandola, c'è un'espressione che rende bene, diciamo, questa cultura e questa lettura negazionista. La si considerava il frutto di fumisterie culturologiche. Eh, in altri casi eh la mafia eh era eh come dire un prodotto relegato eh alla cultura siciliana e dunque un prodotto legato alla, si diceva, insularità d'animo e quindi, come dire, destinato a finire con il progresso. Cioè la mafia era vista in qualche modo come un retaggio culturale e sociale presente in una larga fascia di popolazione meridionale, popolazione dell'entroterra agricolo siciliano e delle sue e delle masse di contadini che era legata in qualche modo a dei valori ancestrali come l'onore, l'orgoglio, il prestigio, la famiglia, la tradizione, il coraggio, la fedeltà. Si parlava, ricorderete anche un po' dalla dalla filmografia, della onorata società. La mafia è l'onorata società eh vendicatrice delle prepotenze dei forti contro i deboli. Eh, oppure altri, cultura vi dicevo, negazionista, eh la vedevano in realtà una invenzione del nord utilizzata proprio per criminalizzare la Sicilia e i siciliani. Se diciamo leggete alcuni scritti della fine dell'800, di tutto questo, diciamo, di queste letture negazioniste, riduttive, culturaliste, vi è ampia traccia. Quale è l'effetto? Queste letture antropologiche della mafia come comunità hanno in qualche modo determinato anche lo sviluppo della legislazione penale, sia nella descrizione del fenomeno, sia nell'individuazione delle strategie di contrasto.
Un altro un segnale, diciamo, di presa di coscienza del problema si ha forse con l'eccedente storico più immediato e costituito dalla legge Pica sul brigantaggio, che, diciamo, riguardava fenomeni simili, ma ancora eh non eh così eh privi, diciamo, dei eh requisiti tipici, delle caratteristiche tipiche della mafia. È un altro segnale in qualche modo di presa di coscienza del problema è rappresentato dalla politica repressiva del periodo fascista, una politica condotta dal prefetto Mori tra il 1925 e il 1929, che in qualche modo condizionò negativamente il futuro, perché si diffuse la vulgata che il fascismo avesse sconfitto la mafia. Eh, in realtà aveva sconfitto soltanto i suoi livelli più bassi, ma si era certamente arrestato e aveva fallito davanti ai vertici. E ciò è storicamente dimostrato dal fatto che non appena finita la dittatura, il fenomeno è riapparso più forte e più strutturato di prima. Eh, solo negli anni '70 m il concetto, vedete, fino a questo punto eh un po' confuso di mafia ha iniziato ad essere oggetto di specifica indagine e questa specifica indagine ne ha fatto emergere le peculiarità e ne ha anche chiarito i tratti distintivi con la figura di associazione per delinquere. Perché? Perché questo è il periodo in cui cominciano a svilupparsi le letture della mafia come impresa, della mafia come impresa, della mafia come ordinamento, della mafia come concetto relazionale. Un passo verso la presa di coscienza sociale e legislativa della struttura della caratura illecita delle associazioni di tipo mafioso è stato compiuto con l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, una commissione istituita nel 1962, che si è poi, diciamo, tradotta nella legge 575 del '65 recante disposizioni contro la mafia. Vedete, per la prima volta ehm diciamo il l'ordinamento giuridico e eh in realtà l'ordinamento giuridico penale prende consapevolezza, coscienza della necessità di una regolamentazione eh della mafia, intesa come un'organizzazione, come un'associazione criminale distinta dall'associazione per delinquere semplice.
Il secondo è fondamentale passo e ci avviciniamo dunque alla fattispecie che con voi voglio osservare, perché è veramente una fattispecie che dalla quale emerge chiaramente l'apporto dello studio criminologico alla base poi della traduzione normativa eh di regolamentazione del fenomeno, ovviamente visto dal lato del diritto penale, in chiave repressiva. Vi dicevo, il secondo passo è quello che porta in realtà, sull'onda emotiva degli omicidi di La Torre e Dalla Chiesa, ad introdurre nel 1982 l'articolo 416 bis, che fornisce, vedete, per la prima volta, questo è importantissimo, una definizione normativa di mafia o meglio di associazione di tipo mafioso, che è ancora oggi vigente con qualche lieve modifica. Qual è il merito dell'articolo 416 bis? Oltre a quello, diciamo, vedete, di aver costruito un modello autonomo, ed è un modello, come vedremo, perché la rubrica della norma, associazione di tipo mafioso, vi spiega proprio che la norma non colpisce solo e soltanto la mafia in quella localizzazione geografica a cui siamo abituati a pensare, ma colpisce qualunque associazione di tipo mafioso. Quindi, qual è il merito e qual è in qualche modo la straordinaria lungimiranza del legislatore nel costruire questa norma nel 1982? Quello di non considerare il problema della mafia come un problema immutabile, bensì utilizza la mafia, o meglio il tipo mafioso, come un sostantivo declinabile in una pluralità di casi, prevedendo, come vedremo espressamente, la sua applicabilità oltre che alla mafia siciliana, anche alla camorra e alle altre associazioni comunque localmente denominate che presentino quelle caratteristiche della associazione di tipo mafioso.
Leggiamo insieme l'articolo 416 bis e guardiamo come il legislatore ha pensato di strutturare questa fattispecie. Al primo comma si punisce la condotta del partecipe. Vedete qui il legislatore vi dice: "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da 10 a 15 anni". Il partecipe, chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Al secondo comma il legislatore fa riferimento alle figure qualificate: coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione, cioè non semplici partecipi, ma figure qualificate, promotori, eh organizzatori, sono puniti, perciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. Vedete che il legislatore ribadisce sempre "perciò solo", cioè come per l'associazione per delinquere, laddove l'associazione di tipo mafioso fosse diretta anche alla commissione di un reato scopo, la risposta penale per quel reato scopo commesso si aggiungerà alla sanzione penale prevista per il fatto di essersi associato, per il fatto di aver aver preso parte ad un'associazione di tipo mafioso.
Ma qual è l'aspetto davvero qualificante di questa fattispecie di assoluta novità nel panorama legislativo? Quella di descrivere, vedete, il legislatore penale si fa carico di descrivere al terzo comma di questa fattispecie cosa sia l'associazione di tipo mafioso. E e da dove trae queste sue informazioni che poi divengono una definizione giuridica che ha l'effetto di incriminare chiunque faccia parte di un'associazione che ha quelle caratteristiche? La trae proprio della dall'osservazione del fenomeno dal punto di vista criminologico, perché vedete cosa dice il legislatore: "l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali."
Vedete la straordinaria eh novità di questa fattispecie che fa una fotografia dell'associazione. Cosa fotografa dell'associazione di tipo mafioso? La modalità con cui agisce, quella che viene chiamata il metodo mafioso. Come agisce? Si avvale della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo. Quindi si avvale della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo. Che vuol dire? Si avvale della fama criminale di cui l'associazione gode. E l'associazione gode di fama criminale perché evidentemente in passato si è comportata come un'associazione per delinquere, cioè ha realizzato più delitti. Dall'altro lato, l'avvalersi di questa forza di intimidazione del vincolo. Non non è necessario che i singoli partecipanti, i singoli associati realizzino atti di intimidazione. È sufficiente che si avvalgano della forza di intimidazione che deriva dalla fama criminale dell'associazione a cui partecipano. E di che altro si avvalgono per operare indisturbate? Per operare del si avvalgono della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Vedete, assoggettamento ed omertà descrive la norma anche l'effetto di questo avvalersi della forza di intimidazione, che fa sì che attorno alle associazioni di tipo mafiose vi sia una condizione di assoggettamento e di omertà, quindi che consente, ripeto, all'associazione di muoversi indisturbata. E lo fa perché? Non soltanto per commettere delitti, cioè non c'è soltanto la finalità criminale, una finalità condivisa con l'associazione per delinquere, ma è questo l'aspetto davvero importante e di novità della norma. Lo fa, vedete, anche per perseguire dei fini leciti, cioè dei fini che potrebbe perseguire anche un'impresa lecita. Cosa fa? Acquisisce la gestione o comunque il controllo di attività economiche? È questo uno scopo di per sé criminale? Per avere ottenere concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici? Per realizzare profitti? Vedete, tutti i fini di per sé illeciti, cioè fini, come dire, eh latensu economici, ma che divengono illeciti per le modalità attraverso le quali vengono realizzate queste finalità. Non è la finalità di per sé ad essere illecita, ma il modo, avvalendosi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento di omertà che ne deriva. E il modo che rende illecito anche il fine lecito perseguito.
Allora, vedete, l'articolo 416 bis attraverso questa definizione occupa uno spazio di rilevanza penale che sarebbe stato interdetto dalla costruzione della norma dell'articolo 416, che faceva riferimento soltanto a tre o più persone che si associano per commettere più delitti. Ma siccome gli studi criminologici avevano osservato che l'associazione di tipo mafioso non ha bisogno necessariamente di commettere delitti, proprio perché la fama criminale di cui gode l'associazione, l'avvalersi di questa fama criminale da cui deriva una condizione di assoggettamento e di omertà consente alle associazioni di tipo mafioso di operare alterando le regole del libero mercato, alterando le regole usuali della concorrenza. Tutto ciò si traduce, dunque, ragazzi, anche in una ehm rilettura del bene giuridico protetto, perché perché vedete il bene protetto, dicevamo, si parla di delitti contro l'ordine pubblico, eh, viene in realtà affiancato da ulteriori interessi, perché la fattispecie attraverso le sue finalità si propone anche di tutelare ulteriori beni giuridici. Sicuramente tutela il bene giuridico del corretto ordine economico. Perché? Perché vedete la gestione mafiosa di attività imprenditoriali e osserviamo ancora una volta il collegamento con le imprese lecite che delinquono. La gestione mafiosa di attività imprenditoriali mette in discussione che cosa? Le condizioni che assicurano la libertà del mercato, la libertà di concorrenza, la libertà di iniziativa economica. Lado dove l'associazione si propone la finalità di controllare autorizzazioni, concessioni, appalti, servizi pubblici, la fattispecie, in fondo, si preoccupa anche di proteggere che cosa? Il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, l'imparzialità, la trasparenza della pubblica amministrazione. Si preoccupa di proteggere questa la ratio della tutela, la pubblica amministrazione da inquinamenti che potrebbero derivare da infiltrazioni delle organizzazioni mafiose. In ultimo, vi ricordate il 416 bis? Questo aggiunto in un secondo tempo con la legge, il decreto legge del '92. La finalità di eh impedire o ostacolare il libero esercizio di voto fa sì che vengano in qualche modo tutelati anche i diritti politici del cittadino, nel senso di garantire la formazione di un consenso sul piano elettorale che non sia condizionato dall'agire le o il consorteria criminale. Vedete, come dire, tutte queste finalità sono in realtà delle diramazioni sociologiche dell'agire delle associazioni di tipo mafioso che il legislatore compendia attraverso una norma di straordinaria potenzialità repressiva all'interno di una fattispecie penale, descrivendo all'interno di una fattispecie penale l'associazione di tipo mafioso, cioè quale sia il tipo. La mafia, vedete, è un modello che in realtà non è confinato, ripeto, in un'area geografica specifica, ma è un modo di agire esportabile, come vedremo anche altrove. M.