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Buonasera a tutti. Eccoci qui, pronti per la nocciolina di diritto numero 18. Allora, in questa nocciolina di diritto, andremo a parlare di un altro limite implicito che si può imporre alla libertà di manifestazione del pensiero. Ed è un limite, una lezione particolarmente complessa, che cercherò di rendere, come al solito, molto semplice. Però dovete capire che dietro a tutto ciò che io vi dirò ci sono molte cose in più. Quindi, se non tutto vi è chiaro, mi potete fare, ovviamente, delle domande.
Allora, qual è il limite di cui guardiamo a parlare oggi? Il limite di cui parleremo oggi, che ha un limite implicito, è quello che viene imposto per tutelare esigenze di giustizia. Ok? Detto così è molto complicato, già dal nome lo capisco. Però facciamo, vi faccio un paio di esempi molto semplici e banali, in modo tale che voi possiate capire da subito di cosa andiamo a parlare realmente.
Parliamo del rapporto tra giustizia, quindi diciamo il processo penale, e l'informazione. Perché ovviamente tutti abbiamo diritto di conoscere quelli che sono i processi che si celebrano nel nostro paese, negli altri paesi. I giornalisti hanno diritto di diffondere informazioni, però c'è anche il connesso, le connesse esigenze di giustizia che giustificano alcune limitazioni, nonché, o anche ovviamente, la tutela del soggetto che subisce il procedimento penale, che deve essere comunque tutelato. Tutte queste cose che andremo a vedere.
Ma facciamo due esempi proprio semplicissimi ed esagerati. Un caso di cronaca che ha diviso molto l'opinione pubblica. Non c'è stato, purtroppo, il caso di quella povera ragazza Yara, che è stata uccisa tempo fa e su cui ci sono state delle indagini molto complicate, laboriose, che hanno alla fine condotto a identificare come colpevole il signor Massimo Bossetti. Su questo processo penale si è alzato un polverone gigantesco, perché le indagini sono state effettuate, hanno portato a scoprire il colpevole, però, diciamo, che non tutti erano d'accordo sulla concordanza delle prove di colpevolezza. Per cui sono stati dibattiti televisivi, sui giornali, su quotidiani, insomma, il popolo italiano era diviso, come spesso accade, tra colpevolisti e innocentisti, che diceva "lui è colpevole", chi diceva "lui è innocente". A prescindere dai fatti, che a noi non interessano, c'è da dire che in quel caso, e durante quel periodo, tutti potevano dire "secondo me è colpevole", "secondo me è innocente", ovviamente senza offendere il signor Bossetti. Ma a parte quello, non era libero di esprimere la propria opinione dicendo "ma secondo me colpevole", "secondo me innocente". Tutti, tutti? No. C'era qualcuno che non poteva esprimere la sua opinione se riteneva il signor Bossetti colpevole o innocente. Chi era? Ovviamente il magistrato che avrebbe dovuto poi decidere delle sorti di Bossetti, se condannarlo o reputarlo innocente. Il magistrato che doveva decidere. Ma secondo voi, poteva andare in trasmissione televisiva a dire "secondo me è colpevole, guardate che lo condannerà"? Ovviamente no. Perché? Perché altrimenti non sarebbe il magistrato, il giudice che giudica sulla colpevolezza di una persona. Nella nostra Costituzione, è una persona assolutamente indipendente. La magistratura è indipendente e quindi deve essere indipendente, ma deve anche sembrarlo. Non può andare in giro a dire già cosa ha deciso. Anche perché, perché ovviamente il processo penale, in cui l'accusa accusa, ma la difesa si difende, serve proprio per dibattere e discutere, comprovare le prove, e poi alla fine il giudice, alla fine di tutto il dibattimento, si deve convincere se la persona è colpevole o innocente. Se tu lo vai a dire, è ovvio che ora dice "che cosa lo facciamo a fare il processo penale? Ha già deciso tu". E ovviamente non va bene.
Questo è un esempio molto banale per dire che, ovviamente, i magistrati, i giudici che decidono determinati casi, non possono esprimere la propria opinione sui casi che andranno ad esaminare, e in un certo senso anche su quelli già esaminati, possono un po' ripercorrere le linee del loro ragionamento, ma non proprio magari divulgare particolari non divulgati in precedenza. Questo è un esempio molto semplice.
Il secondo esempio. Mettiamo conto che voi venite a sapere, perché dalle vostre fonti sapete che stanotte ci sarà uno scambio fra trafficanti di droga e persone che qui vogliono comprare questa droga in un determinato posto. E andate ovviamente alla polizia. "Sentite, guardate che stanotte ci sarà questo scambio droga e denaro, chi lo vuole acquistare, mi raccomando, andate lì, arrestateli tutti". E quindi si cominciano le indagini. Ci sono queste indagini, si apre un fascicolo, la polizia indaga con la supervisione del pubblico ministero, perché vogliono ovviamente le vostre sono parole, devono andare a prenderli. Ecco, secondo voi, un poliziotto o il pubblico ministero potrebbe rilasciare alcune interviste, "cento, sapete che stanotte andiamo a prendere dei trafficanti di droga che a mezzanotte si scambiano il denaro con chi la vuole acquistare"? Ovviamente no, perché fate completamente saltare tutta l'operazione che è in atto. Quindi, anche nella fase delle indagini, le persone che indagano, tutto il corpo del dell'organizzazione pubblica che indaga, deve mantenere il segreto sulle indagini che va ad effettuare, ovviamente per non mandare a monte tutte le indagini. Ma poi anche perché, se invece questa notizia di reato riguardasse una persona specifica, bisogna prima verificare, prima di andare a ledere, così, la reputazione di una persona.
Questi due esempi molto banali e semplificatori sono solo per farvi capire che andiamo a parlare del rapporto tra giustizia e informazione. Questo vi interessa molto, sia come cittadino in quanto tale, perché dovete un minimo capire come funziona il nostro, il nostro sistema di giustizia penale, sia semmai vorreste intraprendere la carriera di giornalisti che si concentrano sulla cronaca giudiziaria. Ecco, dovete stare attenti a determinate condizioni, perché non potete scrivere proprio tutti i giornalisti non possono scrivere quello che vogliono quando si ha a che fare con processi penali. Andremo a vedere perché, andremo a vedere quali sono i limiti, posto che, ovviamente, semmai decidiate di fare i giornalisti in materia di giustizia penale, io vi consiglio di studiare un po' di procedura penale, perché ce n'è bisogno.
Allora, normalmente, in questa mia lezione, io disegno sulla lavagna degli omini per rappresentare i soggetti. Poiché qui non posso disegnare, perché sarebbero troppo minimi, parlando semplicemente così, utilizzando dei nomi, dei termini che voi non conoscete, sarebbe difficile. Ho trovato una soluzione per venirci incontro e per capire meglio la situazione. Andiamo prima a capire, in estrema sintesi, come funziona il processo penale.
Allora, c'è una notizia di reato. Voi venite a sapere. Facciamo un esempio un po' più semplice, piuttosto che i trafficanti di droga, che sennò la notte porta un po' complicato da rappresentare. Un esempio, un altro esempio banale. Voi lavorate in un ufficio del comune e vi accorgete che, insomma, nell'ufficio del vostro capo, ogni tanto ci va una persona che paga, si chiude dentro, passa una busta al vostro capo e magicamente subito dopo questa persona esce con il suo bel certificato di autorizzazione timbrato, passando avanti alle file di tutti, perché ha ottenuto l'autorizzazione. Insomma, mi sembra che questo tizio faccia una corruzione nei confronti del vostro capo per ottenere in maniera illecita degli atti, delle autorizzazioni che gli procurano un giovamento finanziario. Ovviamente, voi che siete persone perbene, andate a denunciare la cosa alla polizia. Per cui la polizia comincia a indagare per capire se è vero, perché magari voi state inventando tutto, o forse avete visto una cosa ma avete travisato i fatti. Semplicemente, quello lo stava invitando alla festa di compleanno del figlio, gli stava dando l'invito alla festa di compleanno.
Allora, qui c'è il vostro capo, che tizio, tizia, che se vedete, ho preso un omino che sembra un po' cattivo, ne va bene, lo era. Tizio, che è il vostro capo, che viene a questo punto indagato per corruzione. Chi indaga? Indaga la polizia. Questo è un poliziotto. Ma la polizia non è che può fare tutte le indagini che vuoi liberamente. Vi ricordate che noi abbiamo detto che nel nostro ordinamento, quando si va a invadere la sfera giuridica soggettiva su libertà fondamentali delle persone, ad esempio le intercettazioni, oppure andare proprio a fare le perquisizioni a casa, c'è una riserva di giurisdizione. Cioè, la polizia può fare quelle indagini, ma deve essere autorizzata sempre da un giudice. Ma prima di andare dal giudice, ovviamente, le indagini vengono coordinate dal pubblico ministero, ok? Quindi la polizia indaga sotto la supervisione del pubblico ministero. E voi leggete spesso nei giornali questo PM, PM, pubblico ministero. Il pubblico ministero è la persona che, nel momento in cui viene a conoscenza di una notizia di reato, deve indagare per capire se è vero. Quindi il PM indaga su tizio e deve fare, con l'aiuto della polizia, deve cercare di capire se tizio davvero è colpevole o magari invece innocente. Perché ovviamente il pubblico ministero deve cercare indizi sia per la colpevolezza che per l'innocenza, perché il pubblico ministero vuole cercare la verità nell'interesse della giustizia. Ma che vuole condannare tizio, deve cercare la verità. Per cui deve cercare proprio sia contro che a favore di tizio per andare a vedere poi se tizio è colpevole o innocente. E vi ho detto che per tutte queste indagini serve sempre l'autorizzazione di un giudice.
Qual è? Qui siamo nella fase delle indagini preliminari. Qui si sta indagando. C'è stata una notizia di reato che l'hanno saputa in qualche modo, nel nostro caso l'avete detto voi, ma insomma possono saperla in ogni modo. E il pubblico ministero indaga. E in questo momento tizio è indagato, cioè sottoposto a indagini. E amentato. Ci siamo detti in questa fase, ovviamente, tutte le indagini però devono essere segrete. Perché? Per una duplice motivazione che ci siamo già detti. Da un lato, perché altrimenti si rischia di far fallire le indagini, perché se tizio viene a sapere di essere indagato e magari mentre stava per commettere un reato e non lo commette più. Ma c'è un altro motivo. Il motivo è che si sta indagando, ma magari, come vi ho detto, tizio gli stava passando l'invito alla festa di compleanno del figlio. Se uscisse la notizia "indagato tizio per corruzione perché stava facendo queste", ovviamente la reputazione di tizio verrebbe assolutamente rovinata, senza che tizio magari abbia neanche la possibilità di sapere che era sottoposto a indagine, perché in questa fase, appunto, che è segreta, tizio non lo sa di essere indagato. E quindi voi capite bene che la dignità di una persona, quando si viene a sapere di essere indagato, e bisogna venirlo a sapere attraverso un avviso che viene dato dicendo "riguarda che ti abbiamo sottoposto a indagine, noi abbiamo trovato questo, questo e quest'altro, adesso stai a difenderti". Non è carino che ti venga a sapere dai giornali di essere sottoposto a indagini. Pensate sempre se foste voi al posto di tizio.
Ci siamo detti che tutta questa fase delle indagini, qui non è un processo penale, siamo in un procedimento penale. L'importante è che, se non è ancora iniziato il processo, si indaga. Ora, abbiamo detto, serve sempre un giudice per autorizzare degli atti invasivi nei confronti della sfera giuridica di un soggetto. E chi è questo giudice? Eccolo qua, il GIP. Voi l'avete sentito nominare varie volte. Il GIP, che sarebbe giudice per le indagini preliminari, è un giudice che, appunto, autorizza il pubblico ministero ad effettuare delle indagini particolarmente invasive nei confronti di tizio, perché il pubblico ministero magari si convince di una cosa, serve sempre la visione di un terzo giudice indipendente che dice "sì, effettivamente questa indagine è necessaria per scoprire la verità". Quindi, questo è il giudice per le indagini preliminari, che autorizza di volta in volta l'effettuazione di determinate indagini particolarmente invasive. E in questa fase, come ci siamo detti, le indagini devono restare segrete. C'è la segretezza del principio del segreto investigativo, e c'è proprio, sono previsti reati per chi diffonde invece gli atti delle indagini. Sono previsti reati, sia ovviamente da parte degli ufficiali che a conoscenza dell'indagine, è a conoscenza o il PM e il GIP che li autorizzano, nonché la polizia che le fa, oppure magari perché c'è una fuga di notizie nell'ufficio, che si sa, la cancelleria, quello che, però in ogni caso viene punito non solo la persona che fa uscire le notizie, ma si punisce anche l'eventuale giornalista che pubblica le notizie che non devono essere pubblicate. Quindi, bisogna fare attenzione, se anche si viene a conoscenza di determinati atti investigativi, non devono essere pubblicati, ok? Anche perché c'è il divieto totale di pubblicazione degli atti investigativi finché tizio non ne viene a conoscenza.
Ora, questa è la fase delle indagini preliminari. Cosa succede? Finite le indagini, a un certo punto, il pubblico ministero deve decidere se, secondo lui, tizio è colpevole o innocente. Lo decide il pubblico, il pubblico ministero. Si convince che, se lo ritiene che tizio è innocente, perché stava passando il bigliettino di compleanno, invito alla festa di compleanno, cosa fa? Chiede l'archiviazione. Dice "no, scusate, non è lui, non c'è stata corruzione, eccetera". Chiede l'archiviazione. E questo giudice qua, il GIP, le agenzie dice "beh, sì, ok, autorizzo effettivamente l'archiviazione perché non ci sono elementi di colpevolezza, non c'è stato passaggio di denaro, quella che sembrava un'autorizzazione ulteriore, in realtà non era niente". Insomma, se non ci sono prove, si va verso l'archiviazione.
Se invece il pubblico ministero si convince che tizio è colpevole, cosa fa? Esercita l'azione penale e quindi formula una imputazione, un giudizio, cioè dice "il colpevole è, io ho queste prove, e quindi secondo me tizio deve essere sottoposto a processo penale". Anche qui, è il convincimento del pubblico ministero. Serve sempre una persona terza che si deve convincere di questo. Può essere questo? No, perché lei ha già autorizzato tutte le varie indagini, anche lei s'è già fatta un'idea, no? Quindi no, non è lei. Qui finite le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari esce di scena, non ci interessa più, finito. Ed entra un altro giudice che si chiama GUP, giudice per l'udienza preliminare. Cioè, se il PM vuole mandare tizio a processo, una volta che formula l'imputazione, scrive bene tutto ciò, queste prove, tac, tac, tac, tac, va da un GUP, che è un giudice che non c'entra niente, che non ha mai visto niente, che è terzo rispetto a tutto, e dice "io c'ho queste prove contro tizio, che secondo me è stato corrotto. Che ne dici?". E il GUP, se è d'accordo, dice "eh beh, sì, in effetti hai ragione tu, e si fa il rinvio a giudizio", che avete sentito sicuramente nominare. Se il GUP serve solo a questo, a approvare il rinvio a giudizio chiesto dal pubblico ministero, oppure dice "no, guarda che non, non sono molto d'accordo con te".
Se il GUP ritiene che effettivamente ci siano elementi per iniziare un processo penale a carico di tizio, in quel momento il GUP dice "sì, si dia inizio al processo". E anche quel GUP, che esce di scena, non ci interessa più. E tizio, a questo punto, diventa imputato. E sono qui, tizio è imputato. Per cui, se poi scrivete che tizio è imputato di questo reato quando invece è in fase di indagini preliminari, commettete un errore gigantesco, è veramente andate a ledere la reputazione di tizio, perché è molto diverso essere sottoposto a indagine, in un momento in cui si fa l'indagine, e poi potresti essere anche innocente, rispetto al momento in cui il PM si è convinto, il GIP ha autorizzato tutto, e poi il GUP che ha rinviato a giudizio. A quel punto arriva il giudice. Cioè, se si viene rinviati a giudizio, lì inizia il processo penale di fronte a un altro giudice ancora, dove nel dibattimento, fra dove il PM accusa e tizio, ovviamente, si difende, e lì c'è il dibattimento.
Ora, anche in questo caso, ci siamo già detti, gli atti delle indagini preliminari non devono essere divulgati per una serie di motivi. Ma anche noi sappiamo, nel nostro ordinamento vige il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Cioè, anche se si è imputati, vige comunque il principio che ci si può ritenere, anzi, si deve ritenere una persona innocente finché non arriva la condanna definitiva. La condanna definitiva arriva dopo un dibattimento dinanzi al giudice, e dinanzi a questo giudice, ovviamente, il PM accusa e tizio si difende, e si discute del reato che è contestato a tizio.
E qui viene in rilievo un altro limite molto importante che i giornalisti dovrebbero rispettare, anche con un po' più di rigore rispetto a quel che viene fatto solitamente. Ed è il divieto di pubblicare intercettazioni che non siano penalmente rilevanti. Che utile? Abbiamo detto che tizio è accusato di aver tentato, o comunque di aver corrotto un pubblico ufficiale per ottenere delle autorizzazioni, degli atti. Mettiamo che il PM abbia avuto l'autorizzazione al GIP per intercettare tizio. Nelle intercettazioni, cosa ovviamente il PM cerca conferma del fatto? Magari non diceva al telefono "e lo sai, ieri gli ho portato 2.000 euro e quindi mi ha dato subito l'autorizzazione". Questo sarebbe penalmente rilevante e soprattutto relativo al procedimento in atto. Mettete caso che, ovviamente, quando si fanno le intercettazioni, si sentono tutte le telefonate di tizio. E mettete conto che tizio è sposato, però intercettando si sente che c'è un amante. Perché? Un intercetto e per certa ora, se si sente la telefonata di tizio con l'amante, la polizia e il PM cosa deve fare? Appena le sente, le deve distruggere. Perché? Perché ovviamente non sono penalmente rilevanti. Cioè, il fatto che tizio abbia un'amante non c'entra niente col fatto che è indagato per corruzione. Bisogna portare in giudizio solo le intercettazioni che sono rilevanti per dimostrare il reato di cui è accusato. Se poi noi consideriamo la condotta riprovevole, è patema, non sono fra i nostri. Se tizio ha un'amante, e qui sorge il problema, perché invece c'è un divieto specifico. Le intercettazioni che non sono connesse con le indagini devono essere distrutte. E c'è proprio un reato previsto per chi detiene delle intercettazioni che invece dovevano essere distrutte, cioè non rilevanti. C'è il divieto di detenerle e di pubblicarle. Però anche qui, invece, purtroppo, molto spesso noi leggiamo sui giornali di particolari, come dire, pruriginosi, rispetto a imputati e indagati, che nulla hanno a che fare con le indagini per cui sono sottoposti a procedimento penale, e che invece non dovrebbero in alcun modo essere divulgate. Perché il fatto di avere un amante non è penalmente rilevante. Ovviamente, dipende. Ci sono determinati casi. Mettiamo il caso che durante una crisi, adesso, mettiamo il Presidente degli Stati Uniti d'America, durante il problema della guerra contro lo Stato Islamico, del DAESH, se il Presidente degli Stati Uniti d'America avesse avuto una relazione clandestina con una donna appartenente all'organizzazione ISIS, ecco, lì è diverso, perché lì c'è anche un problema di penalmente rilevante. Ma a parte queste questioni, come dire, molto, molto al limite e particolari, normalmente tutto ciò che attiene alla vita privata e affettiva degli indagati e degli imputati dovrebbe rimanere segreto e non dovrebbe essere negato dagli organi di giustizia che ce l'hanno, e non dovrebbe essere pubblicato dai giornalisti.
Questo era un rapidissimo excursus sul rapporto tra giustizia e informazione. Anche qui, come sempre, ci troviamo di fronte a un bilanciamento abbastanza difficile, perché da un lato c'è il diritto dei cittadini di essere informati rispetto ai procedimenti penali, ma anche ai reati che vengono commessi, o anche semplicemente non solo per casi di cronaca nera che interessano l'opinione pubblica in modo particolare, e quindi rispetto alle persone normali, ma anche per, ad esempio, rispetto a persone magari un po' più in vista. Ecco, i procedimenti penali che li riguardano sono importanti per i cittadini, perché devono poter valutare la correttezza dei comportamenti delle persone che ci governano. Quindi, ovviamente, c'è il diritto a conoscere questi processi penali. C'è il diritto dei giornalisti a esercitare il loro diritto di cronaca, di informare le persone. È però ci sono anche degli altri interessi che non sono meno importanti. Innanzitutto, la dignità della persona sottoposta al processo penale, che deve comunque essere salvaguardata, perché dobbiamo ricordarci che c'è il principio di non colpevolezza stabilito nella nostra Costituzione, per cui finché non si viene condannati, bisogna essere ritenuti innocenti. E se si divulgano gli atti del pubblico ministero, che tendenzialmente indaga per formulare l'accusa contro tizio, si stanno diffondendo gli atti della, dell'accusa, e quindi non c'è una pari opportunità da parte della difesa di poter far valere le proprie ragioni, perché davanti al processo, durante il processo, c'è la pari, la parità delle parti. Se io dico, tu puoi rispondere. Se tu rispondi, io rispondo a mia volta. In un articolo di giornale, se si riportano gli atti del pubblico ministero, si riportano gli atti solo dell'accusa, e quindi non si sente la campana di chi si può difendere. Lo stesso vale per un programma televisivo, se non si invitano degli ospiti che siano in qualche modo suddivisi paritariamente, ma in un programma televisivo ugualmente non si può fare un processo mediatico. Perché il processo penale è costruito nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti democratici, in modo tale che si possa anche salvaguardare tutta una serie di interessi, non ultimo il libero convincimento del giudice. Il giudice che deve decidere alla fine. Il giudice che decide alla fine deve decidere in base agli atti che sono stati acquisiti durante il processo, su cui entrambe le parti hanno potuto dire la loro, e che sono stati acquisiti in modo corretto, formalmente corretto. In un articolo di giornale, un programma televisivo, comunque su una piattaforma online, si possono far entrare tutti gli atti, anche se magari sono stati acquisiti non con le formalità richieste. E le formalità hanno la loro importanza, soprattutto in un processo penale, in cui bisogna tutelare anche il diritto di tizio di difendersi e di portare le proprie prove in difesa.
Spero di essere stata sufficientemente chiara con i pupazzetti dei miei figli per spiegare in modo semplice il processo penale, che però mi rendo conto sia un argomento molto complesso, ma ho cercato di semplificarlo al massimo. Ci vediamo alla prossima nocciolina.