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BL GIUR - Masullo - Lezione 24

CEA Centro E-learning di Ateneo28:45

Transcription

Buongiorno ragazzi, completiamo oggi il nostro ehm discorso sulla criminalità delle organizzazioni con particolare riferimento alla criminalità organizzata con l'ultima fase in cui le organizzazioni criminali operano, o meglio l'ultima fase della quale le organizzazioni criminali si servono.

Comportandosi, appunto, come impresa, che è quella di ripulire il capitale acquisito illegittimamente, perché gli introiti conseguiti dalle associazioni criminali attraverso la commissione dei delitti scopo, vi ricordate? L'associazione di tipo mafioso ha tra le sue finalità anche quella di commettere più delitti. Questi delitti rappresentano i mezzi, gli strumenti che garantiscono all'associazione criminale di avere una sua posizione dominante all'interno del sistema anche economico del nostro paese, perché gli introiti conseguiti dalle associazioni criminali attraverso la commissione di delitti, pensate in materia di contrabbando, di droga, collegati, diciamo, alla all'ecomafia e dunque al trattamento dei rifiuti.

Tutti questi introiti hanno necessità di essere reimmessi all'interno del circuito economico, nel senso soltanto una parte di questi illeciti viene nuovamente investito, diciamo così, nelle attività illecite per potenziarle sotto il profilo qualitativo, vi dice il nostro libro, ma ehm anche sotto il profilo quantitativo perché determinano un maggiore dominio sul territorio, una maggiore influenza dell'associazione criminale. Quindi una parte degli introiti viene reimmessa nell'ambito delle attività illecite per potenziarle, ma una parte più consistente deve invece essere immessa nel circuito economico, cioè le organizzazioni criminali oramai oggi guadagnano, se possiamo dire, molto di più dei loro bisogni e dunque hanno bisogno di reinvestire nel mercato legale i proventi illegali.

Eh, quest'enorme quantità di introiti di provenienza illecita pone dunque il problema del loro eh impiego. Per essere impiegato questo capitale illecito deve prima di tutto essere ripulito. Ripulito vuol dire deve essere ehm cancellata l'origine illecita della sua provenienza. E dunque vedete, è questa la fase e ricordate quello che vi dicevo all'inizio, in cui il crimine organizzato diventa impresa, cioè si serve dei sistemi della criminalità economica per conseguire questo risultato. La criminalità economica è il mezzo, vi dice il vostro testo, attraverso il quale la criminalità organizzata può in qualche modo entrare a far parte del mondo degli affari.

Ehm, le fattispecie di riciclaggio eh è che è, diciamo, prima che eh di avere un contenuto normativo, il riciclaggio rappresenta proprio una operazione che ha lo scopo di cancellare le tracce di provenienza illecita del reato, permettendo a questi introiti di entrare a far parte del circuito legale. La fattispecie contenuta nel codice penale in materia di riciclaggio riflette proprio questo fenomeno, riflette e contrasta questo fenomeno sul piano legislativo.

Il riciclaggio, se dovessimo, diciamo, immaginarlo come operazione di ripulitura del denaro, ha più o meno una sua struttura dal punto di vista fenomenico e dal punto di vista criminologico identica in tutti i paesi. Ovviamente, come dire, in Italia la questione del riciclaggio è stata, per esempio, affrontata dal punto di vista normativo con uno straordinario anticipo sui tempi. Pensate che la prima fattispecie di riciclaggio del nostro ordinamento è una fattispecie che risale al 1978 mi pare. Adesso controllo un attimo se la memoria non mi tradisce.

La fattispecie di riciclaggio è ehm contenuta all'articolo 648 bis a chiusura dei delitti contro il patrimonio dopo la fattispecie di ricettazione, quindi articolo 648 bis per la prima volta inserito, come vi dicevo, dal decreto legge del 78, il decreto legge 59 del 78 convertito poi nella legge 191 del 78. Quindi il nostro ordinamento si è dotato con largo anticipo sui tempi della fattispecie di riciclaggio che poi è andata mano negli anni eh trasformandosi e una prima volta è stata modificata nel 1990, poi è stata modificata nel 2007 e poi ancora in tempi più recenti nel 2021 con il decreto legislativo 195.5 del 2021.

Che cosa punisce la fattispecie di riciclaggio? La fattispecie di riciclaggio nasce innanzitutto come una fattispecie che riguarda soggetti terzi, soggetti estranei alla commissione del delitto presupposto. Si parla in questo caso di eh una fattispecie che si realizza dopo che è stato commesso il delitto originario e la norma vi dice fuori dei casi di concorso nel reato. Quindi, vedete, riguarda proprio un soggetto che non ha partecipato al delitto a monte da cui promanano quei quei beni, quei fondi, quei soldi di provenienza illecita. Fuori dai casi di concorso del reato la fattispecie punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità. Oggi dice provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ehm, il secondo comma punisce poi a far data dal 2021 anche il riciclaggio qualora il denaro o le cose provengano da una contravvenzione. Questa della provenienza delittuosa è forse stata la novità normativa che nel corso del tempo ha ricevuto delle maggiori trasformazioni, perché vedete il riciclaggio come struttura e come condotta tipica è sempre quello di sostituire, trasferire denaro. Utilizziamo solo il denaro come oggetto materiale in via esemplificativa, ma ovviamente possono essere anche beni o altre utilità. Quindi chi sostituisce o trasferisce il denaro o compie altre operazioni. Quindi sostituzione, vedete, è proprio una sostituzione fisica. Del trasferimento fa riferimento eh a degli atti, diciamo, ehm giuridici attraverso le quali si opera o comunque altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Vedete come la fattispecie penale riflette bene proprio lo scopo dell'operazione di ripulitura del denaro dalla sua matrice illecita.

Vi dicevo, l'aspetto che maggiormente si è modificato è proprio quello relativo alla provenienza illecita, perché la fattispecie originaria di riciclaggio prevedeva che vi fosse una provenienza qualificata, cioè una provenienza qualificata da determinate tipologie delittuose e ed erano selezionati i delitti tipici a quel tempo della criminalità organizzata, quindi c'era l'estorsione, il sequestro di persona, scopo di estorsione, delitti tipici della criminalità organizzata degli anni '70. Mano, poi questo catalogo di reati presupposto si era andato arricchendo, come dire, con le nuove opportunità criminali delle organizzazioni tipo mafioso e quindi erano stati inseriti altri delitti che erano nel frattempo divenuti tipici delle organizzazioni criminali. Primo fra tutti per la quantità ingente di denaro in grado, come dire, di immettere nel circuito della criminalità organizzata i delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ad un certo punto il legislatore abbandona questa tecnica di arricchire mano il catalogo dei reati presupposto per identificare il riciclaggio e si affida a delle formule più ampie, più generali. Da prima parlava di eh provenienza da delitto non colposo. Eh all'articolo 648 bis del vostro codice lo troverete ancora messo tra parentesi, quindi non qualunque provenienza delittuosa, ma solo quella da delitti dolosi. L'ultima riforma del 2021 è invece una riforma che ha esteso al massimo l'area di provenienza delittuosa e dunque ha esteso al massimo l'incriminabilità di qualunque operazione di ripulitura del denaro da qualunque fonte illecita provenga. Quindi oggi è indifferente che provenga da delitti dolosi o colposi e il legislatore ha introdotto persino la provenienza da contravvenzione, selezionando semplicemente le contravvenzioni, la gravità delle contravvenzioni rispetto ad un limite di pene dettate. Solo le contravvenzioni punite con l'arresto superiore al massimo un anno al minimo a 6 mesi.

Allora, vedete, questa scelta di ampliare la fattispecie di riciclaggio ne ha anche un po' semplificato sul piano probatorio l'accertamento e dunque ha potenziato la risposta di effettività del nostro ordinamento nei confronti di questa fattispecie. Perché? Perché sul piano probatorio il giudice non dovrà più accertare che il soggetto che compie questa operazione di riciclaggio sapesse anche della specifica provenienza delittuosa di quel bene, cioè fosse consapevole che provenisse da una determinata fattispecie di reato. Oggi è sufficiente che si rappresenti sul piano del dolo, sul piano della consapevolezza, la provenienza illecita, cioè una provenienza illecita, illecita, intesa come penalmente illecita, ma indifferente che si rappresenti altresì quale sia lo specifico reato da cui questa eh questi beni, questo denaro, questa utilità provengono.

L'altra, diciamo, grande novità in chiave di incriminazione della fattispecie di riciclaggio e vedete l'aspetto di grande interesse è che anche la fattispecie di riciclaggio, come la fattispecie di associazione di tipo mafiosa, ha man mano registrato l'evoluzione del fenomeno sul piano criminologico, laddove il riciclaggio si è modificato nella sua struttura, nelle sue modalità. Eh, così il dato normativo ha cercato, come dire, di includere nella risposta sanzionatoria tutte queste nuove eh potenzialità eh criminali, cioè ha tentato di intercettare tutte le possibili manifestazioni di riciclaggio che ehm sono, diciamo, eh apparse nel tessuto sociale.

E dunque un altro aspetto di grandissima novità che si è avuto nel corso del tempo è per esempio l'introduzione accanto alla fattispecie di riciclaggio dell'articolo 648 ter che vedete non parla più di riciclaggio, ma di impiego, di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e colpisce un'altra tipologia, diciamo, di manifestazione criminosa in qualche in qualche modo successiva a quella di sostituzione trasferimento che è quella più immediata, ma punisce chi sempre fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dei casi del riciclaggio, di cui abbiamo appena detto, impiega in attività economiche o finanziarie o denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Vedete, colpisce, come vi dicevo, la seconda fase nella quale è possibile in qualche modo distinguere il riciclaggio, la fase successiva dell'impiego in attività economiche.

Eh, ed infine, sempre per parlare del dato normativo, eh un altro, diciamo, aspetto di grande rilievo è l'introduzione all'articolo 648 quater, anche eh questa ehm inserita nel 2014, quindi vedete a distanza di tanti anni dalla introduzione della fattispecie ehm come dire base di riciclaggio che è avvenuta nel '78. Nel 2014 il legislatore fa un altro passetto in avanti e cerca, come dire, di coprire eh la repressione di un altro segmento dell'attività del riciclaggio che per come erano costruite le fattispecie incriminatrici rimaneva fuori. Perché cosa vi dicevo all'inizio? Sia il riciclaggio sia la fattispecie di impiego esordiscono con questa clausola chiunque fuori dei casi di concorso nel reato. Quindi vuol dire che il soggetto chiamato a rispondere di riciclaggio o di impiego in attività di provenienza illecita deve essere un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto, non lo ha commesso e neanche ha concorso nel reato presupposto, cioè deve essere un soggetto che interviene una volta che sia conclusa la commissione del reato presupposto. Si parla di delitti post crimen patratum. Il reato presupposto si è già consumato, ha già esaurito i suoi effetti e in una fase successiva adesso ci sarà un soggetto che si occupa di questa operazione di riciclaggio. Fino al 2014, prima dell'inserimento nel nostro ordinamento della fattispecie di autoriciclaggio, era questa l'area di punibilità riservata alle operazioni di ripulitura del denaro sporco. C'era una lacuna. C'era una lacuna perché queste fattispecie non colpivano colui il quale si occupasse, diciamo, personalmente di ripulire il denaro eh a cui aveva, diciamo, concorso a produrre in maniera illecita.

E il legislatore nel 2014 introduce nel codice penale la fattispecie dell'articolo 648 terdecies ponendo anche la condotta, vedete il nome jurisdoriclaggio. Qui si applica la pena della reclusione da 2-8 anni a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche e finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Allora, vedete il riciclaggio 648 bis colpisce chiunque estraneo e fuori dei casi, come dire, aiuti in fondo exposto a recidere il legame criminoso tra il denaro e beni l'utilità e la sua provenienza illecita, la sua provenienza criminale, ininfluente oggi che la fonte, diciamo, di produzione di quel profitto illecito sia un delitto o sia una contravvenzione. Il 648 ter colpisce una fase temporalmente successiva alla sostituzione, diciamo, fisica del denaro, cioè la fase dell'impiego di tale beni all'interno di attività economiche e finanziarie. Il 648 TER autoriciclaggio si occupa della responsabilità di colui che da prima produce questo profitto illecito e poi personalmente lo ripulisce, utilizzando quelle stesse condotte che sono punite all'articolo 648 bis al 648 ter e le impiega, vedete, le sostituisce, le trasferisce in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali o speculative.

Ehm, sono c'è qui una clausola contenuta al quinto comma di non punibilità per le sole condotte che vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Cioè, vedete qui ehm l'intenzione del legislatore è proprio quella di impedire che questo denaro, questo questi beni di provenienza illecita non circolino nel mercato legale. Quindi, se l'impiego che il soggetto che ha commesso il reato ne fa all'interno, diciamo, di una sua utilizzazione personale o di un godimento personale, questo non, diciamo, è colpito dalla sanzione penale perché non costituisce in realtà un riciclaggio, cioè non c'è questa contaminazione che si vuole colpire tra il denaro che ha una provenienza lecita e il denaro che ha una provenienza illecita.

Vedete anche qui le fattispecie penali, questo era il dato che volevo segnalarvi, ripercorrono le tre fasi che il vostro manuale vi riporta, le tre fasi nelle quali normalmente si ripartiscono le operazioni di riciclaggio che sono la fase del collocamento, cioè qui i proventi delle attività criminali vengono immessi nel sistema finanziario per essere ripuliti e la fase del collocamento è quella quella che maggiormente risponde alla fase di sostituzione, di trasferimento. Un tempo, vi dice il vostro manuale, questa fase si realizzava proprio attraverso l'immissione delle banconote all'interno del sistema bancario. Vi dice, gli imprenditori mafiosi si recavano proprio con la valigia piena di soldi agli sportelli bancari per depositare. Oggi, ovviamente questo avviene con strategie maggiormente, diciamo, sofisticate, cioè non c'è più la valigia piena di soldi, ma si utilizzano una serie di operazioni bancarie che comunque sono finalizzate ad evitare controlli.

Ehm, oltre alla normativa sul piano penale c'è tutta una normativa antiriclaggio contenuta in un decreto legislativo 231 del 2007 che si occupa, diciamo, di tutta la fase, anche qui vedete come la strategia si combina, eh, di attività preventive per l'individuazione del riciclaggio, quindi tutta una serie di normativa che si rivolge perlopiù agli operatori bancari e agli intermediari finanziari che hanno degli obblighi di identificazione della clientela, di identificare delle operazioni sospette e segnalarle perché, ripeto, le tecniche di riciclaggio divengono sempre più sofisticate, dunque non abbiamo più l'imprenditore mafioso che si reca con la valigetta in banca, ma avremo invece l'imprenditore che compie una serie di operazioni più elaborate per impedire l'identificazione della provenienza, quindi il frazionamento delle operazioni, eh, una pluralità di conti nella stessa banca, l'avvalersi di prestanomi, vedete, tutte operazioni che da un lato tendono a frazionare i rapporti per non svelare l'anomalia di determinate operazioni. Una cosa è un versamento in banca di un'ingente quantità di denaro, una cosa è quella di frazionarlo in tanti piccoli versamenti che destano sicuramente meno sospetto. E dall'altro l'utilizzo di prestanomi implica anche la spersonalizzazione dei conti aperti e dunque la non riferibilità di quelle più operazioni ad una stessa persona.

Questa è la fase, diciamo, più delicata, la prima, quella del collocamento, perché è la fase nella quale è più facile intercettare l'origine criminosa eh dei beni, più facile intercettarla perché, come dire, la prima fase è quella più vicina alla commissione del reato. Man mano che invece ci sono le fasi successive e si allontana quel denaro dalla matrice criminosa e si confonde con il denaro lecito.

La seconda fase che il vostro libro infatti vi riporta è la fase che prende il nome di stratificazione o impilaggio, cioè il capitale illecito viene attraverso operazioni successive mano allontanato dalla sua origine e quindi si compiono, come dire, delle appunto operazioni successive a quella di sostituzione ehm che servono proprio a rendere sempre più anonima la provenienza e renderla sempre più legittima.

L'ultima fase è quella della integration stage, cioè quella della integrazione, la fase nella quale gli investimenti dei capitali illeciti riemergono all'interno del sistema economico sotto forma di nuova ricchezza e formalmente legittima spesso in capo ad una determinata persona fisica e giuridica che è diversa. Vedete, questa è proprio la fase definita dell'impiego e colpita dal punto di vista penale con questa fattispecie dell'articolo 648 ter impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita se riferita al soggetto estraneo o dalla fattispecie di autoriciclaggio che punisce accanto alla sostituzione, il trasferimento, anche la condotta di impiego.

I due fenomeni, diciamo, altresì emergenti in materia di riciclaggio che non possono non essere tenuti in considerazione e nei confronti dei quali anche il legislatore si è in qualche modo ehm mosso per poter colmare il divario sono da un lato il riciclaggio telematico, cioè ehm il riciclaggio che avviene attraverso il web determina come dire, ehm delle maggiori potenzialità per colui che ricicla perché eh facilita l'accesso alla rete, facilita la spersonalizzazione e quindi del contatto tra cliente e banca o intermediario bancario se avviene tramite eh web e e quindi è più facilmente elusivo degli obblighi di identificazione della clientela che sono alla base della normativa preventiva antiriclaggio. Il riciclaggio digitale può assumere due forme. Una forma, come dire, strumentale, nel senso è la modalità attraverso la quale vengono compiute delle operazioni classiche di trasferimento di denaro, delle classiche operazioni bancarie, quindi diventa il mezzo per facilitare l'accesso, la personalizzazione, per eludere l'identificazione, oppure si parla proprio di riciclaggio digitale integrale quando mimento delle operazioni avvengono eh tutte per via elettronica, cioè utilizzando anche valuta elettronica, smart cards, eccetera.

Ehm, negli ultimi tempi eh il fenomeno, diciamo, collegato a questo riciclaggio per via eh telematica è eh la diffusione e l'utilizzazione di criptovalute. Avrete sentito parlare soprattutto di Bitcoin che diciamo quindi valute virtuali, criptovalute che consentono proprio di movimentare enormi quantità di denaro mantenendo l'anonimato delle transazioni. Anche su questo il legislatore ha preso espressamente in considerazione questo fenomeno introducendo delle fattispecie espressamente dedicate anche a reprimere il riciclaggio rispetto a forme di eh valuta virtuale. Dicevo, sia sul piano preventivo, estendendo gli obblighi di segnalazione nella normativa antiriclaggio, sia sul piano repressivo, l'ordinamento si è organizzato anche per reprimere queste nuove forme di ehm comportamenti illeciti che abbiano ad oggetto la valuta virtuale. In particolare, sempre il decreto legislativo 184 del 2021 ha introdotto all'interno dei diritti contro il patrimonio all'articolo 640 ter c'è alla frode informatica e anche tra i delitti in materia di falsi all'articolo 493 ter sia la falsificazione sia l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante che, diciamo, la valuta virtuale e dunque le operazioni di riciclaggio che abbiano ad oggetto valuta virtuale rientrino nell'ambito della rilevanza penale è già possibile perché l'oggetto materiale di tutte le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, come dicevamo, parla di beni, denaro o altre utilità e non c'è dubbio che nel concetto di altre utilità possano rientrare anche eh le criptovalute, soprattutto il Bitcoin e che, ripeto, dunque queste nuove forme di manifestazione del riciclaggio siano, diciamo, colpite attraverso le misure preventive e repressive messe in campo dal nostro ordinamento.

Con la fattispecie di riciclaggio che ho provato, diciamo, a tratteggiarvi in tutte queste sue possibili manifestazioni, sia sul lato delle condotte operative, sia, diciamo, dal lato dei possibili autori responsabili, si chiude in qualche modo, vedete, il cerchio di quel collegamento tra la criminalità organizzata e la criminalità economica, perché si rende, diciamo, ben visibile questo nesso di interrelazione che diviene un nesso di interrelazione necessaria laddove la criminalità organizzata è costretta per la quantità ingente di introiti illeciti ad avere a che fare entrare in contatto con il mercato lecito.

Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.