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Riprendiamo in questa lezione, ehm, il discorso su Beccaria, sull'utilitarismo e la nascita, se vogliamo, di un sistema penale, ehm, ispirato a un concetto di scopo e quindi di razionalità di scopo. Un diritto penale epurato, ehm, spogliato di componenti irrazionali, di componenti emotive e quindi suscettibile di essere più uno strumento, soppruso di abuso da parte del potere punitivo del potere statale.
Abbiamo visto come Beccaria ha avviato un processo di laicizzazione del diritto penale, ehm, depurando l'istanza punitiva da tutta una serie di componenti irrazionali, emotive che avevano caratterizzato fino a quel momento la gestione del potere, eh, giudiziario e del potere punitivo. Questo che questo, diciamo, passo, questa evoluzione del diritto penale diventa fondamentale per porre le basi a uno studio scientifico, non tanto del crimine, perché in Beccaria in realtà manca questa consapevolezza empirica, ma quantomeno del reato del diritto penale.
Abbiamo visto che Beccaria e tutto l'Illuminismo e l'Illuminismo giuridico, quindi l'Illuminismo penale, è debitrice della concezione filosofica dell'utilitarismo e per cui la pena, ehm, non è giusta in sé perché ha una legittimazione divina. La pena si lega al, non si lega al concetto di peccato e di conseguenza, e la giusta retribuzione. No, la pena, secondo, eh, Beccaria, si giustifica solo perché riesce a raggiungere uno scopo general preventivo, special preventivo, ovvero di distogliere la collettività dal commettere reati o il singolo che ha già commesso il reato da commetterne altri.
Conoscete già le funzioni della pena, la special prevenzione, della general prevenzione, che vengono così per la prima volta, eh, individuate come, ehm, ehm, diciamo, connotati della pena giusta, cioè la pena giusta è solo la pena utile, quella che porta un vantaggio alla società. In questo senso, Beccaria pone al centro del sistema penale non il reo, non il malvagio, non il reietto della società, ma un fatto umano socialmente dannoso, per cui è sul fatto umano che da questo momento in poi tutta la scienza penalistica si va ancora, si andrà a interrogare.
Abbiamo visto come questo contributo di Beccaria ha avviato tutto un percorso anche di razionalizzazione del diritto penale che con sé anche, diciamo, condotta all'umanizzazione della pena. Il Beccaria, ricordiamo, è contrario alla pena di morte e il, e il perché di nessuna utilità e oltre che essere disumana. E sulla base invece di una concezione contrattualistica della della società ritiene che tutti i cittadini siano disposti a cedere una parte della propria libertà allo Stato in cambio di un diritto alla sicurezza e alla tranquillità. E su questa base, su questo contratto sociale che in fondo poi si pongono le basi del principio di legalità, del principio di legalità, principio di riserva di legge, del principio di certezza del diritto e quindi di un diritto penale come tutela delle aspettative innanzitutto individuali, non tanto come ricerca del colpevole e affermazione di una istanza securitaria, come invece, eh, prende sempre più piede attualmente, almeno nell'ambito del della discussione pubblica e mass mediatica del diritto penale.
E sempre per Beccaria fondamentale che il diritto penale costituisca su una estrema ratio, che significa l'ultima delle risorse a cui attingere laddove altri strumenti meno impattanti sulla libertà e sulla persona abbiano dimostrato di essere inefficienti. Proprio perché la pena deve avere un effetto generale preventivo e special preventivo, il precetto deve essere chiaro, deve essere certo, cioè è anche la pena deve essere pronta, una una pena, ehm, certa, ehm, eh, ispirata a un canone di proporzione. Come vedete, nel già nel '700 si si erano delineati tutti quelli che erano i caratteri fondamentali del diritto penale liberale, come poi noi lo conosciamo anche attraverso i principi costituzionali che sicuramente avrete studiato e vi ricorderete dall'esame di diritto penale.
Questo è ciò che avveniva, diciamo, in ambito europeo. Non era, diciamo, una riflessione confinata soltanto all'Italia, diciamo. Beccaria, tra l'altro, ha vissuto in Francia ed era a contatto un po' con tutti gli intellettuali europei che avevano dato, eh, vita a quel movimento di pensiero dell'Illuminismo che appunto l'epoca dei lumi intendevano portare la ragione, la, diciamo, un un sguardo razionale su quelli che erano i problemi sociali, politici, economici ed etici della società.
Tra, ehm, diciamo, i pensatori illuministi che dobbiamo ricordare per, diciamo, come, diciamo, fondatori della criminologia, anche se ricordiamo bene sotto, voglio evidenziare Beccaria non è un criminologo. Nel '700 non esisteva ancora la criminologia come come disciplina, ma è stata la la riflessione di Beccaria che ha consentito poi quello sviluppo nel nell'8 e che ha condotto poi a uno studio razionale empirico del fatto criminale. Accanto a Beccaria dobbiamo certamente annoverare anche Bentham.
Eh, Bentham è un filosofo inglese, eh, un filosofo utilitarista. L'utilitarismo inglese, ehm, si diffonde nel '700 e ha come obiettivo quello di trasformare, diciamo, l'etica, ehm, in una scienza positiva della condotta umana, cioè l'idea, no, che anche il ragionamento etico potesse essere esatto, certo, come, ehm, come la matematica. Ehm, l'utilitarismo si lega a una concezione edonistica, eh, diciamo, una concezione etica, ehm, edonistica in cui, ehm, perseguire la felicità sia collettiva che privata, diviene lo strumento per regolare anche i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato, il potere, diciamo.
Bentham, come anche Beccaria, ritiene che l'essere umano abbia una capacità di scelta, è in grado di scegliere tra il bene e il male, quindi crede nel libero arbitrio. E questa scelta che compie l'essere umano, l'individuo, è una scelta, ehm, che va ad assecondare quelle che sono le sue pulsioni edonistiche, cioè, ehm, quelle che ci inducono a fare delle scelte per provare piacere, per avere un, e per evitare quindi la sofferenza. E questo, questo meccanismo, questa, diciamo, questa, ehm, inclinazione verso il piacere, questa, ehm, diciamo, aspirazione edonistica è quella che poi spiega la nascita delle leggi e della società. In sostanza, eh, le persone si mettono insieme, costituiscono una una società e si danno delle leggi proprio per trarre il maggior vantaggio possibile per la maggior parte delle persone. Questo è un po', diciamo, il il meccanismo che spiega la nascita della società e la nascita, quindi, anche del sistema nel, nel sistema giuridico.
Interessante è l'idea di Beccaria del calcolo morale. Ciascuno di noi compie delle scelte sulla base di una valutazione di costi e benefici attraverso un calcolo proprio morale e dove si valuta la probabilità che una persona mette un atto che un un certo comportamento possa, diciamo, raggiungere uno scopo edonistico o possa essere tale, tale piacere, tale vantaggio annullato dalla dalla pena. In questo modo agisce, funziona tutto il sistema penale. Cioè il sistema penale, la minaccia di pena sarebbe una controspinta rispetto a quella tendenza alla ricerca del piacere che caratterizza un po' tutta la decisione, tutto, diciamo, la decisione dell'essere umano. L'individuo intende perseguire un vantaggio personale, ma se tale vantaggio è, ehm, diciamo, raggiungibile attraverso un atto criminale, attraverso quindi un fatto di reato, la controspinta, ciò che può inibire questa questa scelta criminale è soltanto la minaccia di pena, di una pena che ovviamente deve essere certa. E qui, quindi, c'è tutta la riflessione sulla pena certa e sull'importanza, no, che la pena abbia una pronta esecuzione.
Bentham, ehm, ricordiamo, ehm, ehm, eh, diciamo, è stato anche colui che ha, ehm, ehm, disegnato il Panopticon, non disegnato da un punto di vista architettonico, diciamo, ha tracciato l'idea delle del del carcere. Eh, tenete presente che nel '700 le le pene detentive, le pene carcerarie non erano assolutamente diffuse. L'unica pena era la pena, ehm, capitale, tutta una serie di pene corporali o comunque pene pecuniarie, tutta una serie di, ehm, diciamo, pene che non erano ancora legate all'idea di detenzione e di privazione della libertà personale. La privazione della libertà personale tendenzialmente, quindi il carcere era previsto per chi era in attesa di processo e quindi di condanna. Eh, eh, difficilmente si ric, cioè non non esistevano proprio le istituzioni carcerarie, mentre Bentham inventa proprio questo Panopticon, questo sistema carcerario che è una struttura architettonica ben precisa, una struttura architettonica un po' tutte le carceri dell'8 e anche attuali, ma in realtà tutte le istituzioni totali, tutte quelle istituzioni in cui è necessario esercitare un controllo sugli individui che all'interno esisto. Vivono o lavorano, hanno questa struttura circolare a cerchi, diciamo, [Musica] m a più piani ove al centro, ehm, insiste una una torre di controllo, per cui i carcerati che sono liberi di uscire dalle celle, non sono, ehm, vincolati a delle catene, non sono legati a delle catene, hanno le celle aperte, sono liberi di uscire. Perché attraverso questa torre di controllo è possibile esercitare una vigilanza sugli individui detenuti senza che il detenuto, il il soggetto privato della sua libertà sappia o meno di essere controllato. E quindi questo mette in uno stato, se vogliamo, di perenne ansia di controllo, cioè di di, diciamo, è è completamente diversa la situazione in cui io so di essere controllato perché vedo il mio controllore e quindi posso approfittare della distrazione del mio controllore per fare qualche gesto non consentito. Diverso è la condizione in cui io sono messa quando non so se mi stanno controllando o meno. Quindi è come se il controllo venisse esercitato permanentemente sulle mie azioni, sulla mia condotta, sul sulla mia esistenza. E questa è un po' l'istituzione carceraria che troverete in tutti i carceri, cioè tutti i carceri dall'800 in poi e come vi dicevo è un modello che poi viene anche ripreso in altre istituzioni totali, ad esempio nella fabbrica.
Eh, ehm, diciamo che Bentham poi rispetto al contesto anglosassone, rispetto il contesto di Common Law è quello che aveva anche spinto verso una codificazione del sistema di Common Law perché come Beccaria riteneva assolutamente, ehm, cioè prioritaria la certezza del diritto, la certezza e la chiarezza delle leggi come strumento per, ehm, diciamo, raggiungere scopi di generale e di special prevenzione, mentre come sappiamo i sistemi di Common Law sono basati sul case law, su un diritto giurisprudenziale che certamente, cioè rende meno chiaro il precetto rispetto a una legge scritta, una legge che viene quindi diviene accessibile a tutti.
Quindi in sintesi, che cosa? Qual è il pensiero di Bentham rispetto al sistema penale, all'istituzione carceraria, che la pena non deve essere inflitta per vendetta, ma come per Beccaria in una concezione utilitaristica, la pena deve essere, diciamo, orientata in, ehm, verso la prevenzione, no? per ridurre il crimine e quindi deve avere un'efficacia deterrente nei confronti della, ehm, della della collettività e deve pertanto avere anche un uso razionale, un uso responsabile, cioè gli abusi sono inutili e possono essere anche controproducenti. E da questo punto di vista Bentham come Beccaria pone le basi per una concezione razionale del diritto penale in cui si inserisce una razionalità di scopo. La pena giusta e la pena utile, ovvero la pena che è in grado di di raggiungere quegli scopi di genere e di special prevenzione.
Queste concezioni, no, utilitaristiche che si sono diffuse poi nel nell'arco dell'Illuminismo penale un po' in tutta Europa e e quindi hanno condizionato fortemente lo sviluppo del pensiero giuridico e della scienza penalistica successiva. Sono anche alla base, le ritroviamo anche nel corso dell'8 nella riflessione o nella, diciamo, nella costruzione del sistema penale della cosiddetta scuola classica.
Lo sviluppo dell'Illuminismo penale, diciamo, ha portato a tutta una serie di ulteriori evoluzioni nell'ambito del della scienza penalistica. Come vi dicevo, Beccaria pone al centro della riflessione non il reo, ma il fatto di reato. La possibilità, quindi, di analizzare il fatto di reato, la struttura del reato ha reso possibile lo sviluppo della dogmatica. Che cos'è la dogmatica? L'abbiamo visto all'inizio delle queste lezioni, è quella scienza teorica astratta che individua delle categorie, degli istituti presenti in quasi tutti i reati, per cui possiamo dire, ad esempio, che, ehm, il reato si può scomporre in elemento oggettivo ed elemento soggettivo o in tipicità, antigiuridicità e colpevolezza o ancora aggiungerci la punibilità, no? Quando abbiamo visto, ehm, nel processo di criminalizzazione tutte quelle situazioni che incidono sulla punibilità in concreto. Ecco, questo studio su questa scomposizione analitica del reato è stata resa possibile solo dopo che Beccaria, l'Illuminismo penale, tutta la scienza giuridica del '7, ha, diciamo, ehm, portato l'attenzione sul fatto, sul sul sulla condotta del del reo e quindi da qui è stato possibile poi elaborare tutta una serie di categorie concettuali come il dolo, la colpa, il tentativo, le forme forme di manifestazione del reato. Sono tutte strutture teoriche che sebbene presenti anche nel addirittura nel diritto romano, nel diritto, ehm, medievale, nel diritto moderno, in realtà raggiungono una sofisticatezza e una raffinatezza solo dall'800 in poi, cioè perché proprio si inizia a studiare il fatto di reato e al, diciamo, la scuola classica è forse le l'espressione più, ehm, ordinata, più avanzata di questo studio sul reato.
L'esponente, diciamo, il maestro della scuola classica è Francesco Carrara. Scusate, abamo un attimo. Francesco Carrara, come anche l'Illuminismo giuridico, parte dal presupposto che, ecco, come tutta la scuola classica, poi l'essere umano è dotato di libero arbitrio, quindi compie delle scelte, sono dotati di di tutti gli esseri umani sono dotati di libera volontà e perciò calcano i vantaggi e gli svantaggi di qualsiasi azione, scegliendo deliberatamente per il male, per il crimine, quando decidono di commettere un fatto di reato. E anche Carrara ritiene che la pena debba essere giusta nel senso di proporzionata al fatto di reato, deve essere rapida e sicura e deve essere tale da controbilanciare la gratificazione attesa dal gesto criminale. Ebbene, non ci sia un'osservazione empirica sui meccanismi di motivazionali o di, diciamo, i meccanismi di rinforzo del precetto della pena minacciata. In realtà anche in nella scuola classica è possibile individuare uno scopo, diciamo, di di deterrenza nella pena, sebbene proprio perché, ehm, ritengono che l'animo umano sia imperscrutabile e quindi non sia possibile poi scorgere quelle che sono le motivazioni o quelle che sono le le le finalità, gli scopi che il soggetto ha inteso perseguire. Attraverso il gesto criminale, la pena, secondo la scuola classica, doveva essere, diciamo, ritagliata sulla gravità del reato, quindi si introduce l'idea di una pena tariffa. Questo tipo una certa tipologia di reato doveva avere una certa tipologia di pena, una pena fissa, una pena tariffa, perché la concezione che spiega l'applicazione della pena nell'ambito della scuola classica è una concezione retributiva, cioè la pena, secondo la la scuola classica deve retribuire giustamente in maniera giusta, quindi in maniera proporzionata il fatto di reato deve poter, diciamo, ehm, in una visione, se vogliamo, hegeliana, attraverso la pena si va a negare il torto, ehm, causato attraverso il fatto di reato, cioè il male realizzato attraverso il il reato viene in qualche modo negato dall'applicazione della pena. È una visione, se vogliamo, retributiva, sicuramente influenzata da un'impostazione più religiosa, no, più etica del diritto penale, non razionale come quella di Beccaria o di Bentham, ma nonostante si collochi la visione della pena in un nell'ambito delle teorie assolute, quelle quindi che mostrano una certa indifferenza, una totale indifferenza per quelle che sono le conseguenze pratiche, quindi lo scopo del del della pena non è un problema della scuola classica. La la concezione retributiva della pena risulta fondamentale ancora oggi perché introduce un criterio di proporzione, un criterio di proporzione tra il fatto e la pena, una proporzione che mi rendo conto sia difficile poi da trovare, una commisurazione tra il fatto di reato e la pena, però quantomeno questo criterio di proporzione impedisce quello che è un abuso, un surplus, ehm, punitivo.
Secondo Carrara, il fatto di reato, e vedete qui già si si intravede una prima scomposizione analitica del reato. Il fatto di reato non è un fatto naturale, ma è un fatto giuridico costituito da due forze essenziali: la forza morale e la e diciamo, e la forza fisica. In qualche modo possiamo poi vedere qui l'idea della scomposizione della teoria bipartita del reato: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo.
Ehm, diciamo che la scuola classica è quella che poi ha in qualche modo influenzato tutta le codificazioni dell'8 e anche il Codice Zanardelli, che è il primo codice dell'Italia unitaria.
Concludo qui e la prossima lezione ci dedicheremo alla scuola positiva.