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Ciao ragazzi e bentornati su un altro video di Compagno di studio. Oggi faremo un mega ripasso di diritto commerciale dalla A alla Z. Considerate che ho appena fatto l'esame di diritto commerciale proprio stamattina alle 9:30, quindi tutto quello che vi racconterò è fresco praticamente e sono riuscito a prendere 26 con i miei appunti. Vi lascio anche lo screen, non lo so, in alto a destra o al centro.
Se ovviamente siete interessati a miei appunti, vi lascio il link in descrizione per poterli acquistare e considerate che insieme al PDF riassuntivo troverete anche le domande più frequenti, proprio quelle che mi sono capitate oggi, tra l'altro.
Detto ciò, direi che possiamo partire dal primo capitolo, ovvero l'imprenditore. L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. All'interno di questa nozione sono anche inseriti quelli che sono i requisiti essenziali per poter essere considerati imprenditore, ovvero la professionalità, l'attività economica, l'organizzazione e lo scambio, appunto, di beni o servizi. Questi sono già i requisiti essenziali che troveremo proprio nella prossima slide.
Prima però di introdurre requisiti essenziali, il codice civile nell'articolo 2082 distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri. Il primo criterio riguarda l'oggetto dell'impresa, cioè l'attività sociale svolta appunto dall'impresa stessa. In questo caso avremo la distinzione fra imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale. Poi avremo la dimensione dell'impresa e in questo caso troveremo la distinzione tra piccolo imprenditore e l'imprenditore medio grande ed infine la natura del soggetto e quindi impresa individuale si è svolta da un singolo soggetto, impresa in forma di società e quindi si è svolta da più soci e impresa in forma pubblica se è esercitata dallo stato o dagli enti pubblici.
Prima di parlare però dei requisiti essenziali, bisogna dire che tutti questi imprenditori, quindi sia gli agricoli che i commerciali, sia i piccoli imprenditori che i medio grandi, sia le imprese individuali e le società, sono assoggettati ad una disciplina comune definita appunto statuto generale dell'imprenditore. A questa poi si aggiunge uno statuto integrativo, definito appunto statuto dell'imprenditore commerciale che si applica solo per l'imprenditore commerciale non piccolo, di conseguenza medio grande, che prevede appunto delle regole aggiuntive come la pubblicità legale, le scritture contabili. Sono cose che vedremo nei prossimi capitoli, nei prossimi minuti.
Ora, prima vi ho già introdotto il discorso dei requisiti essenziali per poter appunto essere considerato imprenditore. Abbiamo visto l'attività produttiva, cioè la produzione di beni o servizi, però la produzione deve essere di nuovi beni e di nuovi servizi, cioè ci deve essere effettivamente una produzione perché se si ha solo mero godimento, cioè ad esempio se ho un immobile e lo cedo in locazione in quel caso appunto stiamo svolgendo mero godimento e quindi non attività produttiva. Ma se al mero godimento aggiungiamo dei servizi aggiuntivi e nuovi, come ad esempio il cambio biancheria, in quel caso può essere considerato imprenditore, quindi è necessario la produzione di nuovi beni e di nuovi servizi.
Come secondo requisito abbiamo l'organizzazione dell'impresa, cioè l'attività imprenditoriale richiede l'impiego coordinato di fattori produttivi. I fattori produttivi sono il capitale, il lavoro proprio e il lavoro altrui. Quindi l'imprenditore ha il compito di creare questo complesso produttivo formato sia da persone fisiche che da beni, quindi macchinari, locali e materie prime. A ciò bisogna aggiungere che si può avere impresa anche senza lavoratori, quindi senza l'aiuto di collaboratori o di dipendenti. Questo, ad esempio, è il caso del gioielliere che non si rifà del lavoro altrui, ma organizza il capitale, quindi comunque un altro fattore produttivo. Quindi anche il solo impiego di capitale e lavoro personale può qualificare l'attività come impresa.
Come terzo criterio abbiamo l'economicità. Con economicità si intende che l'attività deve essere condotta con metodo economico, cioè assicurando almeno la copertura dei costi con i ricavi ottenuti, appunto, dalle vendite. Ciò non richiede l'obbligatorietà dello scopo di lucro, in quanto anche l'impresa pubblica, le cooperative o le imprese sociali operano economicamente senza distribuire gli utili, quindi è fondamentale coprire i costi con i ricavi, appunto, dell'attività stessa.
Ed infine, come ultimo requisito, abbiamo la professionalità dell'attività, cioè la professionalità richiede esercizio abituale e non occasionale di attività produttiva. Cioè, vi faccio un esempio. Se io faccio una singola estrazione di prodotti forestali, non vengo considerato imprenditore agricolo, è richiesta un'attività abituale e in questo concetto rientrano infatti anche le attività stagionali, quindi imprenditore anche l'hotel lo stabilimento balneare ed è sufficiente che è ripetuto secondo le cadenze appunto della stagione.
Ora invece iniziamo il secondo capitolo che riguarda principalmente l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale ed introduciamo l'articolo 2135 del codice civile che dice che è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Ed è importante ricordare questa nozione perché nella nozione stessa troviamo la differenza tra le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Infatti le prime tre, ovvero coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, sono le attività agricole essenziali, mentre le attività connesse sono le attività agricole per connessione che spiegherò appunto nel dettaglio.
Quindi la norma ci dice qual è la definizione di imprenditore agricolo che non è basato sul mezzo utilizzato, quindi lo sfruttamento diretto della terra, gli animali e le tecnologie, quanto più sul tipo di attività svolta e sul collegamento, questo è fondamentale, con un ciclo biologico naturale o artificiale.
Ora vediamo nello specifico la coltivazione del fondo. Per coltivazione del fondo si intende l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale. Qui c'è da dire che l'attività era solo legata inizialmente allo sfruttamento naturale della Terra. In realtà ora con il progresso tecnologico è stato anche trasformato il modo di coltivare. Infatti nella diciamo nozione di coltivazione del fondo, ora rientrano anche l'orticoltura, la floricoltura, le coltivazioni in serra, quindi tutte quelle che sono al di fuori della coltivazione diretta della terra. Ecco, quindi ormai la normativa riconosce come agricole anche attività che non sfruttano direttamente la terra, ma che siano riconducibili allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale.
Poi abbiamo la selvicoltura che quindi consiste nell'attività diretta alla cura, gestione e sfruttamento dei boschi al fine di ricavarne i prodotti forestali.
Ed infine abbiamo parlato anche di allevamento di animali che comprende quindi l'attività diretta allo sviluppo di un ciclo biologico animale. C'è da dire che prima il termine era allevamento di bestiame, quindi più che altro era collegato ad attività tradizionali come appunto produzione di carne, latte e lana, ma ora ci sono anche nuove attività più moderne, come ad esempio gli allevamenti intensivi o in batteria, gli allevamenti di animali da corsa, gli allevamento di animali da pelliccia e soprattutto l'allevamento e l'addestramento di animali da compagnia. Quindi la sostituzione del termine bestiame con il termine più ampio animali ha consentito di includere nella nozione di impresa agricola anche l'acquacoltura, l'imprenditore ittico, l'allevamento di animali da pelliccia, l'allevamento di cavalli da corsa, eh di animali da compagnia come cane e gatto e anche gli allevamenti intensivi o in batteria.
Poi abbiamo parlato anche delle attività agricole per connessione che sono sostanzialmente quelle attività che se svolte autonomamente avrebbero natura commerciale, ma che assumono natura agricola quando sono esercitate in collegamento con un'attività agricola essenziale. Di conseguenza, proprio perché sono per connessione, richiedono una connessione soggettiva ed oggettiva. La connessione soggettiva sarebbe sostanzialmente il fatto che questa attività deve essere svolta da un imprenditore agricolo, quindi un imprenditore commerciale non può effettuare attività agricole per connessione. Ed inoltre c'è anche una connessione oggettiva in quanto i prodotti ottenuti per connessione devono avvenire in prevalenza dall'azienda agricola dell'imprenditore. Io di solito qui per far capire il concetto lo spiego attraverso l'esempio del viticoltore che trasforma l'uva in vino e la vende. Se quest'uva deriva dal proprio fondo principalmente, allora sei un imprenditore agricolo e stai svolgendo un'attività agricola per connessione, mentre se l'uva l'acquisti da soggetti terzi, in questo caso stai svolgendo principalmente l'imprenditore commerciale. Quindi qui è richiesta la prevalenza dei prodotti agricoli derivanti dal proprio fondo. E per attività agricole e per connessione intendiamo soprattutto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Ora invece parliamo di imprenditore commerciale. L'imprenditore commerciale è colui che esercita una o più attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, purché tali attività non rientrino nella nozione di impresa agricola. Cioè, mi spiego meglio. L'imprenditore commerciale è colui che svolge attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni o di persone, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa o attività ausiliarie a quelle precedenti. In realtà questo concetto di imprenditore commerciale è stato allargato poiché tutte le attività che non sono agricole vengono considerate commerciali. Quindi qui ci dice quali sono le attività tipiche, ma in realtà tutte le attività economiche moderne sono commerciali. Però anche in questo caso è fondamentale sapere la nozione.
Ora, perché è importante capire la differenza tra l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale? Come abbiamo visto, c'è uno statuto generale dell'imprenditore che quindi è una disciplina comune per tutti gli imprenditori e di conseguenza in questo caso non ha importanza, ma c'è uno statuto integrativo, ovvero lo statuto dell'imprenditore commerciale che si applica solo all'imprenditore commerciale non piccolo, quindi è fondamentale capire innanzitutto chi è imprenditore commerciale. Poi se questo imprenditore commerciale non è piccolo e quindi è medio grande, gli si applicherà questo statuto che prevede degli obblighi maggiori come la pubblicità legale e le scritture contabili.
Ora, a parte l'oggetto sociale o l'oggetto dell'impresa, c'è il secondo criterio per distinguere l'imprenditore in base, appunto, alla dimensione dell'impresa. In questo caso avremo il piccolo imprenditore e l'imprenditore medio grande. Abbiamo già detto che tutti gli imprenditori sono appunto assoggettati allo Statuto generale dell'imprenditore, ma il piccolo imprenditore beneficia di un trattamento giuridico più favorevole rispetto a quello medio grande. Infatti è esonerato dall'applicazione dello statuto speciale dell'imprenditore commerciale e in particolare dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento al fallimento che provoca delle conseguenze negative per l'imprenditore.
Ora vediamo qual è però la nozione di piccolo imprenditore. Questa nozione è contenuta nell'articolo 2083 del codice civile, il quale stabilisce che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e tutti coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e con i componenti della propria famiglia. Quindi qui la caratteristica più importante è la prevalenza del lavoro proprio e familiare su tutti gli altri fattori produttivi. Quindi quando ho fatto l'esempio del gioielliere che eh come unico fattore produttivo in realtà ha il capitale, questo non potrà mai essere considerato piccolo imprenditore se investe grandi somme di denaro. Quindi per avere piccola impresa è necessario che l'imprenditore partecipa direttamente all'attività lavorativa e che il suo apporto personale insieme a quello dei familiari prevalga sia rispetto al lavoro dei dipendenti e sia rispetto al capitale investito. Quindi è richiesta la prevalenza sostanzialmente del lavoro proprio e dei propri familiari per poter essere considerato piccolo imprenditore.
Ora, in realtà la nozione di piccolo imprenditore la troviamo sia nel codice civile che nella legge fallimentare e diciamo che questa doppia nozione ha creato dei contrasti. Infatti la legge fallimentare individuava il piccolo imprenditore su dei criteri prevalentemente monetari e patrimoniali, dando luogo a un contrasto con il criterio qualitativo della prevalenza del lavoro prevista appunto dal codice civile. Quindi, per superare tali contrasti, ora nel sistema non si definisce più chi è direttamente piccolo imprenditore, ma si individua chi può essere soggetto a fallimento o no. Infatti, in base alla disciplina attuale, non è assoggettato al fallimento l'imprenditore commerciale che nei, diciamo, tre esercizi precedenti non abbia superato dei determinati limiti come l'attivo patrimoniale non superiore a €300.000, ricavi lordi €200.000 e all'ammontare complessivo dei debiti di €500.000. Ed il superamento anche solo di un limite comporta l'esposizione alla procedura fallimentare. Quindi da ricordare assolutamente la doppia nozione di piccolo imprenditore che la troviamo nel codice civile nell'articolo 2083 che poi è stato successivamente modificato e dalla legge fallimentare che sostanzialmente lo definiva in base a dei criteri economici.
Ora nelle piccole imprese troviamo due figure: l'impresa artigiana e l'impresa familiare. L'impresa artigiana, o meglio, l'imprenditore artigiano, è colui che esercita personalmente e professionalmente l'impresa artigiana, assumendone nella piena responsabilità e svolgendo anche in questo caso in misura prevalente il proprio lavoro. Infatti, troveremo il concetto di prevalenza sia nell'impresa artigiana che nell'impresa familiare, proprio perché queste due imprese sono piccoli imprenditori e quindi la caratteristica di prevalenza la troveremo in entrambe. Quindi l'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è la centralità dell'attività lavorativa dell'artigiano, cioè il quale non si limita a dirigere l'impresa, ma partecipa direttamente alla produzione.
Ed infine abbiamo parlato di impresa familiare nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore ovviamente. E gli affini sarebbero i parenti del coniuge, quindi cognato, suocera, eccetera eccetera. Nella realtà si tratta di un'impresa individuale, nonostante può sembrare una società, però questa è caratterizzata appunto dalla partecipazione stabile dei familiari che quindi prestano la propria attività lavorativa. E quindi, nonostante questi non siano soci, in quanto appunto non abbiamo società, il legislatore ha comunque tutelato i familiari collaboratori riconoscendo appunto determinati diritti, come ad esempio il diritto al mantenimento, il diritto a partecipare agli utili, nonché il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell'azienda. Inoltre è anche riconosciuta una partecipazione alle decisioni più rilevanti relative appunto alla gestione straordinaria dell'impresa. Però nonostante tutti questi diritti resta comunque appunto un'impresa individuale e quindi la titolarità dell'impresa e le responsabilità per le obbligazioni nei confronti dei terzi spettano esclusivamente all'imprenditore.
Infine, abbiamo parlato di impresa collettiva pubblica e sociale, cioè sarebbe sostanzialmente il terzo criterio, ovvero la natura del soggetto per distinguere appunto l'impresa e di conseguenza l'imprenditore. Ora l'impresa collettiva è quella tipo di impresa dove c'è la collaborazione di più persone per il perseguimento, appunto, di uno scopo economico comune. La forma più tipica di impresa collettiva è proprio la società. Ed è per questo che impresa collettiva e società sono spesso utilizzate nello stesso termine e attraverso la società più soggetti conferiscono beni, capitali o lavoro per svolgere un'attività economica organizzata assumendo congiuntamente rischi e responsabilità. Quindi l'impresa collettiva riguarda la la posizione dell'azienda dove c'è la presenza di più soci che appunto conferiscono dei beni per formare il capitale sociale che sarebbe il patrimonio di rischio per iniziare appunto quell'attività.
Ora, accanto all'impresa collettiva, abbiamo parlato anche dell'impresa pubblica. L'impresa pubblica è quando l'attività di impresa è svolta dallo Stato o dagli altri enti pubblici. In realtà si distinguono in tre diverse modalità di di attività di impresa. Abbiamo la società a partecipazione pubblica che si ha quando lo Stato o gli altri enti pubblici svolgono attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato. Poi abbiamo gli enti pubblici economici, ossia enti diritto pubblico istituiti appositamente per l'esercizio di attività di impresa, come ad esempio il Banco di Napoli, Banco di Sicilia e anche l'ENEL. E poi abbiamo parlato anche delle imprese organo. Nelle imprese organo lo Stato o l'ente pubblico territoriale, quindi come regioni, province e comuni, svolgono direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative e ad esempio l'impresa organo eroga servizi pubblici essenziali come l'acqua, il gas e i trasporti urbani.
Prima di introdurre però l'ultima impresa, ovvero quella sociale, bisognerà definire le associazioni e le fondazioni. L'associazione e le fondazioni sono quelle attività diimpresimesa che vengono svolte da enti privati che però perseguono fini ideali o altruistici, come ad esempio appunto gli enti religiosi. Anche questi enti, nonostante, diciamo, la loro finalità, sono in realtà eh imprenditori commerciali e quindi sono esposti a tutte le conseguenze negative, appunto, previste dalla legge, come ad esempio il fallimento in caso di insolvenza.
E come ultimo argomento abbiamo appunto l'impresa sociale per quanto riguarda questo capitolo, cioè sostanzialmente quell'esercizio di un'attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Di utilità sociale come assistenza sociale e sanitaria, servizi culturali, educazione, istruzione, tutela dell'ambiente, eccetera eccetera. Ovviamente l'impresa sociale si distingue per l'assenza totale di scopo di lucro e quindi gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti e non possono essere quindi distribuiti tra i soci per aumentare appunto il patrimonio dell'impresa. In caso di cessazione dell'impresa sociale il patrimonio viene devoluto ad altre organizzazioni non lucrative, quindi non può essere anche in questo caso distribuito tra i soci e per le obbligazioni rispondono solo con il patrimonio dell'impresa. Per acquisire questa qualifica di impresa sociale, l'ente deve costituirsi tramite atto pubblico davanti a un notaio e l'atto costitutivo deve indicare l'oggetto sociale, l'assenza di scopo di lucro, indicare il nome dell'ente con l'aggiunta appunto di impresa sociale.
Ora, nel capitolo 5, in realtà introduciamo l'acquisto della qualità di imprenditore, però prima di parlare dell'acquisto bisogna capire a quale soggetto si applicherà appunto lo statuto dell'imprenditore o lo statuto dell'imprenditore commerciale. Fino ad ora abbiamo detto che è l'imprenditore e non ci siamo sbagliati perché l'imprenditore è colui che appunto svolge gli atti di impresa, ma ci possono essere dei casi dove l'imprenditore magari è un minore o è un interdetto o è una un inabilitato e quindi c'è bisogno di rappresentanza da parte di un soggetto che può essere appunto un curatore, può essere un rappresentante legale e così via e quindi è fondamentale capire il concetto di mandato con o senza rappresentanza.
Il mandato è sostanzialmente un atto con cui il mandatario agisce nell'interesse di un altro soggetto chiamato mandante per porre in essere negozi giuridici. Questo lo può fare sia spendendo il proprio nome e quindi si ha in questo caso mandato senza rappresentanza o spendendo il nome del mandante mandato con rappresentanza se ovviamente quest'ultimo gli ha conferito il potere di rappresentanza nel mandato con rappresentanza, quindi quando c'è la spendita del nome del soggetto mandante, cioè ad esempio nel caso del minore che si vuole far rappresentare dal proprio genitore o dal rappresentante legale, il genitore o il rappresentante mandante legale dovrà porre la firma del figlio e tutti gli effetti degli atti giuridici posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente appunto nella sfera giuridica del mandante, cioè se il genitore firma un documento, gli atti giuridici riguarderanno il figlio e non il genitore.
Mentre nel mandato senza rappresentanza il mandatario, cioè colui che agisce nell'interesse del soggetto mandante, spenderà il proprio nome e quindi è senza rappresentanza. Di conseguenza tutti gli atti giuridici si producono direttamente nella sfida, in questo caso, del mandatario. C'è un principio, per capire tutto questo casino, che è chiamato il principio della spendita del nome, cioè se nel documento appare la firma di di un tizio, a quel tizio saranno imputati tutti gli atti giuridici perché il genitore firmerà nel nome del figlio e quindi in questo caso sia mandato con rappresentanza, mentre nel mandato senza rappresentanza gli atti giuridici saranno appunto imputati al mandatario direttamente.
Ora, nel mandato senza rappresentanza avremo in realtà due tipi di imprenditore perché ci sarà l'imprenditore occulto e l'imprenditore palese. L'imprenditore palese è colui che spende il proprio nome, quindi sarebbe il mandatario, anche se lui effettivamente non gestisce l'impresa perché appunto la gestione dell'impresa in realtà aspetta l'imprenditore occulto che è colui che effettivamente appunto gestisce l'impresa senza apparire come imprenditore di fronte ai terzi. E diciamo che questo mondo di operare non solleva problemi fin quando, diciamo, gli affari prosperano, i creditori vengono pagati regolarmente, ma può sollevare dei problemi se gli affari vanno male e il soggetto utilizzato, cioè l'imprenditore palese, è una persona fisica nulla tenente oppure una società per azioni con capitale modesto, perché i creditori possono provocare il fallimento dell'imprenditore palese o della dell spa in generale, però non potranno ricavare tutto il credito che avevano nei confronti della società o nei confronti dell'imprenditore palese, perché questo imprenditore palese può risultare nulla tenente e quindi il rischio di impresa m verrà trasferito in realtà sui creditori.
Ora invece parliamo dell'inizio e della fine dell'impresa. L'inizio coincide con il principio di effettività per le persone fisiche. Col principio di effettività si intende eh che l'effettivo inizia appunto dall'attività stessa e spesso preceduto da atti preparatori come affitto di locali, acquisto di macchinari o assunzioni e quindi questi atti fanno acquisire la qualità di imprenditore per le persone fisiche, mentre per le società è richiesto l'iscrizione al registro delle imprese e quindi la al momento della Costituzione, mentre alla fine dell'impresa è il processo di cessazione definitiva dell'attività economica. che di solito, appunto, viene preceduto da liquidazione, cioè in realtà da scioglimento, liquidazione e eh destinzione nel caso in cui si tratta appunto di società.
Ora invece parliamo appunto di capacità, interdizione e incompatibilità, cioè iniziamo a introdurre l'acquisto effettivo della qualità di imprenditore, cioè la capacità di esercitare attività di impresa se acquisisce al compimento, appunto, del 18º anno di età e si può perdere con interdizione o inabilitazione. Oltre all'interdizione o l'inabilitazione c'è anche il principio di incompatibilità, cioè ci sono determinati soggetti che non possono essere considerati imprenditori, come ad esempio alcuni impiegati pubblici dello Stato o alcuni membri del Parlamento. Cioè, in quel caso dovrebbero decidere se continuare ad essere membri del Parlamento o essere imprenditori. Non puoi essere entrambi. Questo è il concetto.
Per quanto riguarda il minore, l'interdetto all'inabilitato, proprio perché li ho definiti prima, in realtà il minore, l'interdetto all'inabilitato, non potrebbe iniziare nuova attività commerciale, quindi non potrebbe aprirla lui direttamente da solo, tranne nel caso appunto del minore emancipato se viene autorizzato dal tribunale, ma tutti e tre possono essere autorizzati dal tribunale a continuare un'impresa commerciale già esistente, solo che per il minore e l'interdetto devono farlo mediante i rappresentanti legali. ad esempio i genitori o il tutore, mentre l'inabilitato lo deve fare sotto l'assistenza del curatore.
Ora entriamo nel capitolo 6 e vediamo lo statuto dell'imprenditore commerciale. Abbiamo visto che questo statuto è integrativo a quello generale e che riguarda l'imprenditore commerciale medio grande. Questo statuto prevede delle regole aggiuntive, tra cui appunto la pubblicità legale e le scritture contabili e un diritto aggiuntivo, ovvero quello della rappresentanza commerciale.
Partiamo innanzitutto dalla pubblicità legale che ha lo scopo di rendere conosciuti e opponibili a chiunque determinati fatti e atti dell'impresa. Ciò avviene attraverso la pubblicazione all'interno del registro delle imprese di questi determinati atti ho fatti. Per esempio, quando si costituisce una società, ad esempio una Spa, questa va iscritta nel registro delle imprese mediante atto pubblico. Ora, l'iscrizione può avvenire o in una sezione ordinaria, in questo caso diciamo che è una funzione di pubblicità legale, quindi ha efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. costitutiva, che è quella più importante, comporta il fatto che se non dovesse venire questa iscrizione nel registro delle imprese, allora l'atto non viene considerato valido. Ecco perché si dice che la Costituzione mediante la registrazione del registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quindi richiede assolutamente l'iscrizione nel registro delle imprese e questo di solito appunto avviene nella sezione ordinaria, mentre la sezione speciale ha una funzione di pubblicità notizia, quindi non ha effetti dichiarativi, costitutivi o normativi.
Ora, quali sono di solito gli atti e i fatti che vengono appunto registrati? i dati identificativi dell'imprenditore e dell'impresa, quindi la ditta, l'oggetto, la sede del dell'impresa o della società e l'inizio dell'attività. Poi sicuramente c'è da ricordare che si può registrare anche l'atto costitutivo, anzi bisognerà registrarlo per determinate imprese e la nomina degli amministratori e poi ci possono essere anche delle modificazioni di elementi che però sono già iscritti all'interno appunto del registro delle imprese.
Ora, oltre all'obbligo della pubblicità legale abbiamo anche l'obbligo per l'imprenditore commerciale non piccolo, delle scritture contabili, della tenuta, appunto, di queste ultime. Le scritture contabili rappresentano in forma quantitativa e monetaria gli atti di impresa e quindi il patrimonio e il risultato economico. E tra le scritture contabili obbligatorie abbiamo il libro giornale dove ci sono appunto le registrazioni cronologiche di tutte le operazioni dell'impresa e il libro degli inventari ovvero il cosiddetto bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. C'è una regola molto importante, ovvero quella della conservazione per 10 anni delle scritture contabili. Quindi l'imprenditore dovrà conservarle e chi non le tiene regolarmente non può usarle come prova e di conseguenza può essere soggetto a determinate sanzioni penali.
Poi infine abbiamo parlato della rappresentanza commerciale. La rappresentanza commerciale consente all'imprenditore commerciale di poter essere rappresentato da alcuni soggetti e questi soggetti possono compiere affari in suo nome. Tra questi abbiamo l'instituture che è il dirigente al vertice dell'impresa o appunto di un ramo, può compiere tutti gli atti inerenti all'impresa o a quel determinato ramo di competenza ed all'obbligo di tenuta delle scritture contabili. in caso di fallimento risponde penalmente insieme all'imprenditore.
Poi abbiamo i procuratori. I procuratori sono più che altro degli ausiliari subordinati che hanno un potere più limitato rispetto appunto all'istitore e di solito riguarda solo un settore dell'impresa. Non possono stare in giudizio, a differenza appunto dell'institutore e non sono nemmeno soggetti agli obblighi di scritture contabili o registro. In questo caso l'imprenditore non risponderà per atti del procuratore se sono stati nascosti oppure se non sono pertinenti.
Ed infine abbiamo il commesso. Il commesso è il grado di rappresentanza minore e sono di solito degli esecutori di mansioni, come ad esempio i commessi, gli impiegati di sportello, i cameriri e quindi loro appunto hanno poteri più limitati rispetto all'institore e ai procuratori.
Ora passiamo al capitolo 7 e vediamo l'azienda. L'azienda non va confusa con l'impresa. Partiamo da questo presupposto perché l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Quindi l'azienda rappresenta l'apparato strumentale utilizzato dall'imprenditore per svolgere appunto l'attività di impresa e costituisce quindi il mezzo attraverso il quale l'attività economica viene esercitata.
Ora, non tutti i beni di proprietà dell'imprenditore possono essere qualificati come beni aziendali, infatti sono esclusi quei beni che non sono utilizzati e destinati appunto allo svolgimento dell'attività di impresa, come ad esempio l'abitazione personale dell'imprenditore. Possono invece rientrare nel concetto di beni aziendali quei beni che non sono di proprietà dell'imprenditore, purché siano utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa e quindi ad esempio un macchinario acquisito in leasing. Questo macchinario, pur non essendo di proprietà dell'imprenditore, è comunque un bene aziendale perché viene destinato all'attività, appunto, dell'impresa.
Ora, nell'azienda non abbiamo solo però beni materiali, abbiamo anche dei beni immateriali e tra questi c'è un beni immateriale che è molto importante, chiamato appunto avviamento. L'avviamento rappresenta l'attitudine dell'azienda a produrre utili, cioè la capacità di generare dei ricavi superiori ai costi. E questo si distingue in avviamento oggettivo se è collegato a fattori che rimangono anche in caso di mutamento del titolare dell'azienda, ad esempio la posizione sul mercato o l'efficienza dall'organizzazione produttiva. Poi invece l'avviamento soggettivo è legato alle capacità personali dell'imprenditore, quindi ad esempio la sua abilità nel gestire l'impresa o nel mantenere e sviluppare la clientela. Infatti, di solito, quando si acquista un'impresa, un'azienda, si paga sempre una quota maggiore rispetto al suo valore, perché appunto comprende questo avviamento.
Ora, l'azienda in realtà può essere oggetto di diversi atti di disposizione, cioè ad esempio la vendita, l'affitto o l'usofrutto e tra questi rientra anche il concetto di donazione. Bisogna dire innanzitutto che l'imprenditore può compiere anche degli atti di disposizione che riguardano i singoli beni aziendali e per aversi trasferimento di azienda non è necessario che vengano trasferiti tutti i beni, ma i beni che compongono un complesso aziendale, cioè un complesso di beni che comunque consente di esercitare l'attività di impresa. È necessario però che i beni esclusi dal trasferimento non compromettano appunto l'utilità funzionale dell'azienda, come avverrebbe nel caso in cui fosse escluso, appunto, un elemento essenziale, come ad esempio un brevetto su cui si fonda l'attività.
Ora, chi vende l'azienda, ovvero l'alienante, ha un divito, appunto, di concorrenza, cioè stabilisce che per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento l'alienante non può iniziare una nuova impresa che può sottrarre clientela all'azienda ceduta, quindi sostanzialmente non può effettuare attività di impresa concorrente. E questa norma è diretta a tutelare l'acquirente, ma anche l'alienante stesso, perché comunque ha un limite massimo di 5 anni. dopo questi 5 anni può riprendere tranquillamente a fare attività di impresa anche appunto concorrente.
Ora, nel caso in cui l'azienda sia stata oggetto di disposizione si verificherà una successione dei contratti aziendali e anche dei crediti e dei debiti. Ora vediamo più nello specifico come funziona. Allora, di solito l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente per tutti i contratti appunto stipulati per l'azienda stessa. Quindi la cessione di azienda comporta non solo il trasferimento dei beni, ma anche dei rapporti contrattuali funzionali. Ora questa regola però ha un limite perché restano esclusi di contratti di natura personale, quindi tutti i contratti aziendali, ricordiate sempre la destinazione, tutti i contratti aziendali vengono trasferiti, quelli di carattere, appunto, di natura personale, quindi dell'alienante, non vengono trasferiti perché, appunto, hanno natura personale e non aziendale. Tra questi poi rientrano anche i crediti e i debiti aziendali.
Per quanto riguarda invece i debiti aziendali, questi vengono trasferiti solo quelli risultanti, appunto, dalle scritture contabili. Ciò però incontro un limite perché i debiti di lavoro vengono trasferiti comunque, anche se non risultano appunto dalle scritture contabili. Questo avviene per tutelare, appunto, i lavoratori stessi e di conseguenza risponderanno in solito sia l'acquirente sia l'alienante.
Per quanto riguarda invece i crediti prevede che la cessione di questi crediti debba avvenire attraverso il trasferimento, ovvero con l'iscrizione nel registro delle imprese. Quindi, una volta che si è iscritto il trasferimento nel registro delle imprese, tutti i crediti vengono automaticamente trasferiti.
Infine, dobbiamo parlare dell'affitto e dell'usufrutto. L'usofrutto è appunto un diritto reale di godimento che consente all'usofruttuario di utilizzare l'azienda e di trarne i frutti, rispettando però la destinazione economica. l'usruttuario deve esercitare l'azienda sotto la stessa ditta e può mettere anche nuovi beni ed infine bisogna ricordare che è previsto un inventario iniziale e finale con appunto la regolazione delle differenze in denaro.
Per quanto riguarda invece l'affitto, l'affitto è distinto dalla locazione dell'immobile perché qui oggetto del contratto d'affitto è l'intero complesso aziendale, appunto, organizzato. Anche in questo caso, quindi nell'affitto e nell'usufrutto, viene comunque applicato il divito di concorrenza e appunto la successione di contratti aziendali.
Ora, ovviamente l'attività di impresa si svolge in un mercato nel quale operano appunto più imprenditori. Per questo ciascun imprenditore ha la necessità di distinguersi appunto dagli altri e il legislatore ha riconosciuto determinati segni distintivi tra cui appunto la ditta, l'insegna e il marchio che quindi hanno sostanzialmente una funzione comune, appunto, permettono al pubblico di riconoscere i diversi operatori economici o appunto i beni e i servizi e di compiere quindi scelte consapevoli.
Ora, l'imprenditore in realtà gode di ampia libertà nella scelta di segni distintivi, ma deve rispettare però determinati requisiti come quello di verità, ovvero deve rappresentare la realtà dei fatti, novità e quindi essere originale e capacità distintiva, cioè non deve creare confusione con marchi già esistenti, quindi sembra molto simile in realtà al criterio di novità. E questo segno distintivo concede il diritto all'uso esclusivo quel segno distintivo, quindi non può essere utilizzato da un altro imprenditore.
Ora partiamo dalla ditta. La ditta sarebbe il nome commerciale dell'imprenditore, quindi il suo scopo principale è quello di distinguere l'operatore economico, in questo caso l'imprenditore, dagli altri appunto operatori economici. Di solito, se non c'è una scelta specifica, coincide con il nome civile dell'imprenditore. Anche la ditta deve rispettare il cosiddetto principio di verità che assume, diciamo, un significato diverso a seconda che se si tratti di ditta originaria o ditta derivata. La ditta originaria deve contenere appunto il cognome o la sigla dell'imprenditore, del proprietario appunto di quell'azienda. La ditta derivata invece può essere integrata dal nuovo titolare, cioè nel caso in cui l'azienda appunto sia stata oggetto di atto di disposizione e quindi ci sia un nuovo imprenditore. In quel caso, appunto, deve esserci il nome del nuovo titolare con il proprio nome o con la propria sigla. La ditta, bisogna ricordare che è trasferibile solo insieme all'azienda, quindi non può essere venduta singolarmente.
A differenza invece del marchio, il marchio è invece il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. Quindi abbiamo visto che la ditta riguarda il nome commerciale, mentre il marchio è il segno distintivo dei singoli prodotti o dei servizi dell'impresa. E questo, appunto, consente di distinguere i prodotti di un imprenditore da quello dei concorrenti e permette quindi al pubblico di riconoscerne la provenienza. Ora, su uno stesso prodotto, in realtà, possono coesistere più marchi, come appunto nel caso dei marchi di fabbrica e bisogna aggiungere che il marchio può essere denominativo, figurativo, sonoro o coincidere appunto con il nome dell'imprenditore. Per essere tutelato il marchio ovviamente deve essere lecito, ovvero conforme alla legge, veritiro, quindi rispettando sempre il principio di il requisito di verità originale e soprattutto nuovo.
Allora, in realtà il marchio può essere registrato e la registrazione consente al titolare il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale. Questo di solito viene effettuato presso l'ufficio italiano Brevetti e Marchi e la registrazione, appunto, dura 10 anni ed è rinnovabile. Per quanto riguarda invece il marchio non registrato, questo è comunque tutelato, ma solo nei limiti dell'uso effettivo e della notorietà acquisita. Il marchio, a differenza della ditta, è liberamente trasferibile, quindi non deve essere trasferita a tutta l'azienda per poter essere venduta o essere concessa in licenza esclusiva o non esclusiva.
Ed infine abbiamo parlato dell'insegna. L'insegna invece contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero complesso aziendale e anche se la legge non disciplina espressamente il trasferimento dell'insegna, questo è tranquillamente liberamente trasferibile.
Ora entriamo nel concetto di creazioni intellettuali che si distinguono in opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Le opere dell'ingegno ovviamente riguardano il campo culturale e sono tutelate appunto dal diritto d'autore che quindi tutela le opere creative di carattere scientifico, letterario, artistico e cinematografico. Il diritto nasce proprio con la creazione dell'opera e comprende diritti morali che sono appunto inalienabili e quindi non possono essere venduti, diritti patrimoniali che invece sono trasferibili.
Per quanto riguarda invece le invenzioni industriali, queste sono delle soluzioni tecniche che vengono appunto applicate nell'industria e sono tutelate dal brevetto che attribuisce un diritto di uso esclusivo su quella determinata invenzione industriale. La durata è di 20 anni e può essere anche appunto oggetto di trasferimento.
Ora finalmente rientriamo nel concetto di società ed abbiamo visto precedentemente che è la forma più tipica di impresa collettiva. Infatti, secondo l'articolo 2247, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Questa nozione è fondamentale perché all'interno della definizione abbiamo tutti quelli che sono gli elementi essenziali per far sì che ci sia appunto una società. Tra gli elementi essenziali abbiamo i conferimenti di SUI, l'esercizio in comune di un'attività economica e lo scopo di divisione degli utili.
I conferimenti sono le prestazioni che i socibligano a ad eseguire e costituiscono il contributo alla formazione del patrimonio iniziale della società, ovvero formano il cosiddetto capitale sociale. Questo capitale sociale è il patrimonio di rischio iniziale per la società e funge anche da garanzia per i creditori, nel senso che se ci sono dei creditori nei confronti di questa società possono colpire il capitale sociale. Quindi più il capitale sociale è alto più c'è garanzia appunto per i creditori.
Ora il conferimento abbiamo visto quindi che è una prestazione che il socio deve eseguire per poter essere considerato appunto parte della società. Questo conferimento può essere eseguito in denaro, può essere eseguito attraverso beni mobili o beni immobili e si possono effettuare anche addirittura delle prestazioni di lavoro. In quel caso avremo il socio d'opera che però è possibile solo nelle società di persone e nell SRL, ovvero nella società a responsabilità limitata.
Ora, questo capitale sociale in realtà svolge due funzioni. Una funzione vincolistica in quanto i beni conferiti restano vincolati alla società a tutela appunto dei creditori, come abbiamo detto già precedentemente. È una funzione organizzativa. organizzativa perché consente di individuare gli utili da distribuire in quanto gli utili oggetti appunto di distribuzione devono superare ed eccedere le passività ed anche il capitale sociale, quindi funge anche sostanzialmente da parametro per determinare utili e perdite.
Come secondo elemento essenziale abbiamo parlato dell'esercizio in comune dell'attività economica, quindi deve essere svolta in comune con altri soci e deve essere finalizzata alla produzione di nuovi beni o di nuovi servizi. Quindi anche in questo caso le società non possono effettuare mero godimento dei beni conferiti, altrimenti in quel caso rientriamo nel concetto di comunione e non di società.
Ora, come terzo elemento essenziale, abbiamo lo scopo fine della società. Nella definizione di società abbiamo visto che lo scopo è la divisione degli utili e quindi in quel caso siamo di fronte ad una società lucrativa. Ora, accanto alle società lucrative abbiamo anche le società mutualistiche che hanno un altro scopo, un altro fine della società. Infatti, in questo caso, lo scopo è quello di dare un vantaggio diretto ai soci nell'acquisto, ad esempio, di determinati beni ad una condizione vantaggiosa rispetto a quella di mercato, quindi, ad esempio, ad un prezzo minore. Un altro esempio sono le società consortili che hanno il compito invece di ridurre i costi o di aumentare i ricavi. Quindi, in base allo scopo fine, avremo diverse tipi di società, le società lucrative, le società mutualistiche e le società consortili.
Ora, in base alla presenza o meno della personalità giuridica, avremo le società di persone e le società di capitali. Le società di persone non hanno personalità giuridica, di conseguenza la responsabilità sarà illimitata per i suci, cioè risponderanno, nel caso in cui il patrimonio della società non dovesse bastare anche con i propri beni personali, mentre con le società di capitali, avendo appunto personalità giuridica e di conseguenza iniziamo a introdurre anche il concetto di autonomia patrimoniale perfetta, risponderanno solo dei beni conferiti nella società e non con il proprio patrimonio personale.
Ora, ovviamente i soci possono scegliere liberamente il tipo di società più adatto alle loro esigenze, però nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, cioè non possono creare nuovi tipi di società, devono scegliere tra i diversi modelli previsti, appunto, dalla legge.
Ora partiamo dalla società semplice che viene chiamata così perché la sua costituzione non richiede delle forme particolari. Infatti può nascere con atto scritto, con verbalmente oppure di fatto, cioè con un comportamento concludente da parte di SCI. Mi spiego meglio. Ad esempio, due fratelli che gestiscono insieme l'attività, prendono decisioni comuni e si dividono gli utili. Ecco, in questo caso, anche senza aver mai dichiarato formalmente di aver costituito una società, nasce comunque e si avrà appunto una cosiddetta società di fatto che però è concessa solo nella società semplice.
Ora la cosa più importante da ricordare della società semplice è che è l'unica tipo di società che non può effettuare attività commerciale. Invece le altre società, appunto, possono effettuare sia attività commerciale che attività non commerciali. Abbiamo visto che in realtà la costituzione di questa società semplice, non richiede appunto delle forme particolari. Questa libertà però incontra un limite per il tipo di conferimento effettuato. Ad esempio, se c'è il conferimento di un bene immobile, in questo caso è richiesta la forma scritta e quindi l'iscrizione nel registro delle imprese a pena di nullità di questo conferimento. Quindi questo non comporta assolutamente la nullità della società, a meno che questa partecipazione, quindi questo conferimento, era essenziale e quindi rappresentava, ad esempio, la maggioranza del capitale.
Per quanto riguarda invece la società in nome collettivo, questa di solito è appunto la forma societaria base per l'esercizio di attività commerciale, in quanto nella SNC si può effettuare attività commerciale a differenza appunto della società semplice e per l'iscrizione nel registro delle imprese è richiesto o l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e in questo caso va iscritto il contratto sociale e la nomina e revoca degli amministratori. L'iscrizione di solito viene appunto effettuato dagli amministratori della della società o dal notaio se l'atto appunto è pubblico.
Ora, ovviamente la SNC non ha personalità giuridica perfetta, quindi il patrimonio personale di SUCI può essere fortemente coinvolto per quanto riguarda i creditori sociali, quindi devono prima agire sul patrimonio sociale e solo in via sussidiaria. Infatti cosa si dice? Di solito si dice che la responsabilità nelle società di persone è solidale, illimitata e sussidiaria. Con responsabilità illimitata, l'abbiamo già spiegato prima, si intende che il soggetto creditore, una volta aver colpito il patrimonio della società, può colpire anche il patrimonio personale dei soci. sussidiaria comporta il fatto che debba appunto prima colpire questo patrimonio e poi solo in via sussidiaria il patrimonio personale. Invece con responsabilità solidale si intende che il creditore può colpire anche un unico socio nel pagamento appunto di questo debito e quindi il sucio risponderà per tutti gli altri soci. poi ha il cosiddetto diritto di regresso nei confronti degli altri, cioè vuol dire che può richiedere la restituzione delle parti che ovviamente non sono di competenza sua, ma sono.
di competenza degli altri soci. Quindi è come se un creditore ha un credito appunto di €10.000 nei confronti della mia società composta da tre soci. Io pago per tutti e tre i soci, però posso effettuare diritto di regresso nei confronti degli altri due, quindi richiedere i €6.66 di differenza, per intenderci.
Per quanto riguarda invece i creditori personali, qui il discorso già è diverso, quindi non riguardano i crediti aziendali. In questo caso non possono chiedere la liquidazione della quota del socio finché la società è in vita. Invece quando la società scade, se c'è proroga espressa, cioè la proroga di continuare l'attività, i creditori possono opporsi entro 3 mesi perché, appunto, possono richiedere la liquidazione della quota ed ottenere in parte o totalmente la prestazione che gli spetta, mentre se c'è proroga tacita possono chiedere in ogni momento la liquidazione della quota appunto del debitore.
Ora, la società in nome collettivo per poter svolgere attività commerciale deve però essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, quindi come la società semplice può anche costituirsi verbalmente o con società di fatto, però nello specifico dell'attività commerciale deve essere iscritta. Infatti la mancata iscrizione non comporta nullità, ma determina l'irregolarità della società. Distinguiamo l'SNC regolare, che è quella che è iscritta, appunto, regolarmente nel registro delle imprese, dalla SNC irregolare, che è quindi quella non iscritta.
Ai fini della regolarità, l'atto costitutivo della SNC deve essere redatta o per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata. E l'atto costitutivo deve contenere la generalità dei soci, la ragione sociale, quindi il nome più l'indicazione della SNC, l'indicazione dei soci amministratori e rappresentanti, la sede sociale, l'oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio e il valore monetario, ovviamente attribuito, le prestazioni di suo d'opera, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite e la durata della società.
Quindi, in generale, per le società di persone non è necessario l'atto scritto, però se si deve svolgere attività commerciale bisogna iscrivere tutti questi dati all'interno del registro delle imprese. E nel caso appunto di mancata iscrizione siamo di fronte ad un SNC irregolare che però in questo caso è soggetta a fallimento. Quindi, nonostante si tratta di un piccolo imprenditore e non medio grande, può essere soggetta a fallimento. Il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento di tutti i soci, anche di quelli occulti, cioè di coloro che hanno nascosto appunto la propria qualità di soci.
La società occulta invece è quando i soci decidono consapevolmente di non rivelare l'esistenza, appunto, della società all'esterno. E la società occulta sostanzialmente esiste solo nei rapporti interni, non viene quindi esteriorizzata e l'attività è svolta per conto della società, ma appunto senza spenderne il nome. Quindi nei rapporti esterni compare come un imprenditore individuale che e lo scopo è proprio quello di limitare la responsabilità verso i terzi, ma la legge reprime questo fenomeno attraverso l'articolo 147 della legge fallimentare, estendendo quindi il fallimento anche agli altri soci appunto occulti.
Ora torniamo nel tema invece di conferimenti. Quando parliamo di conferimenti il socio garantisce la garanzia per evizione, cioè contro la perdita del bene per diritti di terzi e la garanzia per vizi, cioè contro difetti che riducono l'utilità o il valore del bene conferito. E nello specifico, nel conferimento di crediti, il socio c'è responsabile dell'eventuale insolvenza, quindi risponderà lui in maniera sussidiaria nel caso in cui il credito non sia stato pagato.
Ora, ovviamente, nella società di persone tutti i soci partecipano agli utili e alle perdite che derivano, appunto, dalla gestione dell'attività sociale. Per quanto riguarda invece l'amministrazione, l'amministrazione consiste nel potere di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per legge ogni socio che è illimitatamente responsabile viene considerato amministratore, salvo diversa previsione, appunto, dell'atto costitutivo. Abbiamo due tipi di amministrazione: l'amministrazione disgiuntiva in base al quale ciascun socio può agire autonomamente, quindi senza la volontà e l'approvazione degli altri soci e l'amministrazione congiuntiva dove invece è richiesto il consenso di tutti. In questo caso però le decisioni relative appunto all'amministrazione sono meno rapide.
Al potere di gestione che appunto è affidato all'amministrazione si affianca il potere di rappresentanza, cioè il potere di agire verso i terzi in nome per conto della società e il potere di rappresentanza spetta i soci amministratori e può essere disgiunto, quindi ogni socio può firmare in maniera autonoma o congiunto, cioè tutti i soci devono partecipare alla stipulazione dell'atto. Ora, i soci, come abbiamo detto all'inizio, possono essere nominati nell'atto costitutivo o con atto separato e la revoca degli amministratori nominati nell'atto costitutivo richiede l'unanimità e la giusta causa, che poi vedremo dopo che cosa vuol dire per giusta causa. Quelli nominati invece successivamente sono revocabili secondo le regole del mandato. Ovviamente gli amministratori devono operare con diligenza professionale e sono responsabili solidalmente dei danni causati alla società, salvo ovviamente prova dell'assenza di colpa.
Per quanto riguarda invece le modifiche dell'atto costitutivo si richiede il consenso unanime, cioè il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione all'interno appunto dell'atto costitutivo. Il rapporto sociale, cioè il rapporto tra il socio e la società, può sciogliersi per diversi motivi, ad esempio per morte, per recesso, cioè quella volontà da parte del socio di uscire dalla società, ad esempio, per eventuali modifiche dello statuto, come ad esempio la trasformazione della società da SNC ad SPA, dalla trasformazione dell'oggetto sociale, dal trasferimento della sede all'estero. Quindi ci sono diversi motivi per il quale il socio può uscire eh in maniera, diciamo, autonoma e volontaria e il rapporto sociale può sciogliersi anche per esclusione, cioè se ad esempio per decisione degli altri soci, per notevoli inatempienze, interdizione o inabilitazione appunto del socio.
Ovviamente vige il principio di conservazione della società per cui il venir meno di un socio non comporta lo scioglimento automatico di tutta la società. Il socio uscente e i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota calcolata ovviamente sulla situazione patrimoniale attuale, quindi al momento dello scioglimento.
Per quanto riguarda invece le cause di scioglimento di tutta la società, abbiamo il decorso del termine. Come abbiamo visto nell'atto costitutivo, può essere inserita una durata di questa società che poi ovviamente può essere anche prorogata, però nel caso in cui non venga prorogata questa viene meno e quindi il decorso del termine, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e quindi di raggiungere l'obiettivo prefissato, la volontà dei soci e la mancata ricostituzione della pluralità. Cioè nel caso in cui viene meno la presenza di molti soci, rimane solo un socio che però non riesce a reintegrare questa pluralità.
Con lo scioglimento si apre quindi la liquidazione che è affidata ai liquidatori che vanno a sostituire gli amministratori che devono pagare i creditori attraverso l'alienazione, quindi la vendita di tutto il patrimonio della società, quindi soprattutto dei beni aziendali. Se dovesse rimanere dell'attivo, questo verrà distribuito tra i soci dopo la cancellazione dal registro delle imprese, quindi una volta terminata la liquidazione e siamo all'ultima fase, quella dell'estinzione, la società appunto non esiste più e quindi si estingue.
Ora arriviamo finalmente alla società in accomandita semplice, che è un'altra società di persone, però si distingue dalle altre perché c'è la presenza di due soci, ovvero soci accomandatari o soci accomandanti. I soci accomandatari, come i soci appunto dell'SNC, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Per obbligazioni sociali intendiamo i debiti della società. I soci accomandatari di regola sono anche amministratori della società e quindi partecipano alla gestione e alla direzione di quest'ultima.
I soci accomandanti invece rispondono soltanto entro il limite della quota conferita. Quindi se io dovessi conferire €30.000 e sono un socio accomandante, risponderò solo nel caso di stato di insolvenza della società di quei €30.000 che ho conferito inizialmente. Questa tipo di responsabilità è tipica delle società di capitale, quindi già vediamo che qui c'è un mix di responsabilità tra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Quest'ultimi però non possono effettuare amministrazione.
La costituzione di questo tipo di società segue le regole dell'SNC, quindi deve essere iscritta nel registro delle imprese e nel caso in cui non venga iscritta siamo di fronte ad una società in accomandita semplice irregolare. In questo caso, per quanto riguarda la ragione sociale, cioè praticamente il nome della società, deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Mi raccomando, è fondamentale, seguito dall'indicazione "società in accomandita semplice". Quindi, nel caso in cui il socio accomandante inserisca il proprio nome nella ragione sociale, quest'ultimo perderà la sua responsabilità limitata e quindi sarà soggetto anch'egli al fallimento, al pari, appunto, dei suoi accomandatari.
I soci accomandanti, tra l'altro, hanno un cosiddetto divieto chiamato divieto di mistione. Questo divieto impedisce a loro di compiere atti di gestione o di concludere affari in nome della società, salvo che abbiano ricevuto una procura speciale dagli amministratori. Quindi, nel caso in cui ci sia questa procura rilasciata dagli amministratori, possono effettuare atti di ordinaria amministrazione o concludere affari a nome della società. Altrimenti, se non c'è la procura scatta il cosiddetto divieto di immistione, quindi perderà la sua responsabilità limitata e può essere anche escluso dalla società nel caso in cui ci sia volontà, appunto, da parte degli altri soci. Infatti i soci accomandanti possono solo trattare e concludere affari solo appunto con questa procura speciale, prestare la propria opera, quindi manuale o intellettuale, però solo sotto la direzione degli amministratori e possono dare pareri o autorizzazioni se sono previsti, appunto, dall'atto costitutivo.
Per quanto riguarda il trasferimento della partecipazione sociale, cioè del rapporto sociale ad un altro soggetto, nei soci accomandatari il trasferimento tra vivi è richiesto solo con l'unanimità dei soci e invece per mortis causa occorre il consenso degli eredi, oltre che ovviamente l'unanimità dei soci stessi. La trasferibilità invece dei soci accomandanti, nella mortis causa, la quota passa automaticamente agli eredi. Ovviamente anche in questo caso non è richiesta l'approvazione dei soci, ma l'approvazione degli eredi. Per atto fra vivi invece serve il consenso della maggioranza del capitale sociale rappresentata appunto dai soci.
Infine, per quanto riguarda lo scioglimento della società in accomandita semplice, oltre i motivi previsti per l'SNC, c'è una motivazione in più in quanto ci sono due tipi di soci, i soci accomandatari e i soci accomandanti. Nel caso venisse meno una delle due categorie di soci per più di 6 mesi, allora la società viene sciolta. Tutto ciò si può evitare se ovviamente entro 6 mesi riescono a reintegrare la categoria mancante. Inoltre bisogna aggiungere che nel caso in cui dovessero mancare i soci accomandatari, che ricordiamo essere amministratori della società, quindi sono fondamentali, i soci accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio che però può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
Ora entriamo nel concetto di società di capitali. Iniziamo a vedere la società per azioni. Questa è una delle forme più importanti tra le società di capitali e rappresenta il modello tipico delle imprese medio grandi. Infatti è richiesto un capitale sociale minimo di €50.000 per poter essere costituita. Ovviamente essendo una società di capitali ha autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza i soci avranno responsabilità limitata e quindi solo la società risponde delle obbligazioni assunte durante l'attività di impresa, quindi i soci non rispondono mai con il proprio patrimonio personale. Diciamo che questo meccanismo consente al socio di determinare in anticipo il rischio economico che intende assumere e questa caratteristica rende la società per azioni particolarmente adatta per gli investimenti.
Questi investimenti vengono effettuati attraverso l'acquisto di azioni. Le azioni rappresentano quote di partecipazione al capitale sociale, al capitale quindi della società e sono per definizione uguali tra loro sotto il profilo del valore nominale, cioè del valore della singola azione e dei diritti ovviamente che attribuiscono, tra cui il diritto al voto, il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione. La particolarità di queste azioni è legata al fatto che possono essere trasferite facilmente e rapidamente, cioè i soci possono disinvestire e questo è particolarmente attraente per gli investitori perché hanno maggiore flessibilità e quindi sanno che possono disinvestire senza impattare sulla continuità dell'attività sociale.
Ora, per quanto riguarda l'organizzazione interna, qui c'è un discorso più complesso perché oltre all'organo amministrativo abbiamo anche l'assemblea dei soci che rappresenta sostanzialmente la volontà della società, cioè l'assemblea è formata dai soci stessi e se devono effettuare determinate deliberazioni è richiesta la maggioranza, appunto, del capitale sociale che è detenuto, appunto, dai soci. Assume le decisioni di maggiore rilevanza, come ad esempio la nomina degli amministratori, l'approvazione del bilancio e le modifiche dello statuto per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.
Ora, accanto all'assemblea, abbiamo visto anche l'organo amministrativo che quindi è composto da soci. Ci può essere amministratore unico nel caso in cui ne sia uno, o consiglio di amministrazione, detto anche CDA, nel caso in cui ci siano più amministratori. Ed infine è previsto anche un organo di controllo che definiamo come collegio sindacale nel caso in cui siamo nel sistema tradizionale perché poi vedremo che questo è il modello tipico, quello tradizionale utilizzato che vige dal '42, però oltre al modello tradizionale esiste anche il modello dualistico e monistico che appunto vedremo nei prossimi capitoli. Quest'organo di controllo, ovvero il collegio sindacale, ha il compito di vigilare sull'operato degli amministratori e sul rispetto della legge e dello statuto. Lo statuto, diciamo, per dirla in parole povere, sono sostanzialmente le regole della società che ovviamente cambiano in base al tipo di società perché ogni società ha delle proprie regole.
Ora, quando abbiamo parlato di società abbiamo visto che è richiesta la pluralità dei soci. Questa legge in realtà incontra un limite con la cosiddetta SPA unipersonale e anche con l'SRL unipersonale, cioè quella tipo di società per azioni o società a responsabilità limitata che nasce con un unico socio. In questo caso, quindi nasce per atto unilaterale, quindi da parte di quell'unico socio. Anche in questo caso avrà autonomia patrimoniale perfetta, nonostante si tratti di una SPA unipersonale, però sono previsti degli obblighi anche per tutelare i terzi, come ad esempio l'unico socio è tenuto al versamento integrale dei conferimenti in denaro. A differenza invece dell'SPA, dove quando effettuiamo dei conferimenti in denaro bisognerà versare nell'immediato il 25%. Ed infine come altro obbligo per la SPA unipersonale c'è l'indicazione della generalità del socio unico, ovviamente nel registro delle imprese e la violazione di tale obbligo comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata, quindi il socio risponderà illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Ora, quando parliamo invece di nullità dell'SPA, ci riferiamo al fatto che la costituzione deve avvenire mediante atto pubblico e se ciò non avviene l'SPA non viene considerata valida, anzi nulla proprio. E questa nullità appunto può essere pronunciata solo in tre casi: nel caso in cui tutto ciò non è stato effettuato mediante atto pubblico, per illiceità dell'oggetto sociale, cioè se non è conforme alla legge, e se nell'atto costitutivo mancano uno dei seguenti requisiti, come ad esempio la denominazione, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o ad esempio l'oggetto sociale. E la dichiarazione di questa nullità ha effetto retroattivo, quindi solo per gli atti compiuti prima dell'iscrizione e non quelli dopo.
Ora, come ultimo argomento della società per azioni, bisogna introdurre i patrimoni destinati ad uno specifico affare. La funzione di quest'ultimo, in realtà ce lo dice il termine stesso, in quanto è un patrimonio autonomo che è destinato in via esclusiva a quello specifico affare, cioè in una SPA con capitale sociale di 5 milioni di euro possiamo creare questo patrimonio destinato dove c'è ad esempio il patrimonio di €50.000 avrò solo per quello specifico affare, quindi solo per quel determinato obiettivo o oggetto sociale, appunto, da raggiungere. E le obbligazioni che sono contratte attraverso questo patrimonio destinato riguarderanno solo il patrimonio destinato e non il capitale sociale della società. Quindi è sostanzialmente un patrimonio autonomo che non fa parte della società. Ovviamente per la costituzione di questo patrimonio destinato è richiesta una delibera del consiglio di amministrazione o di gestione, nel caso appunto stiamo parlando del sistema dualistico, però ci arriveremo dopo. Adottata a maggioranza assoluta che deve contenere l'indicazione dell'affare, dei beni destinati e delle eventuali modalità di finanziamento. La delibera poi dovrà essere iscritta nel registro delle imprese e diventa efficace decorso il termine di 60 giorni, salvo opposizione dei creditori sociali. Cioè i creditori possono opporsi a tale scelta perché magari per questo patrimonio destinato il finanziamento di questo patrimonio destinato può derivare anche da mezzi propri, quindi attraverso ad esempio l'utilizzo del capitale sociale che se viene diminuito diminuisce di conseguenza anche la garanzia dei creditori. Ecco perché è richiesto il termine di 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ovviamente è possibile costituire più patrimoni separati per diversi affari, ma con un limite, in quanto tutti questi patrimoni non devono superare il valore del 10% del patrimonio netto della società.
Terminato il discorso riguardante appunto la costituzione di questi patrimoni destinati, bisogna aggiungere che bisogna tenere le scritture contabili separate rispetto alle scritture contabili della società, perché ovviamente ormai vengono considerati due patrimoni completamente autonomi, quindi come se fosse un'altra società. E invece nel bilancio della società deve essere indicato il complesso dei beni e dei rapporti che sono destinati e quindi riferibili a quel determinato patrimonio. Altrimenti questa separazione è come se non avviene. Infatti si dice che devono recare espressa menzione del vincolo di destinazione. Una volta che è stato realizzato questo affare o è diventato impossibile, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale da depositare, appunto, nel registro delle imprese e in presenza di creditori insoddisfatti si procederà con la liquidazione del patrimonio destinato e non, ripeto, del capitale sociale della società per azioni per poi appunto pagare i creditori rimasti insoddisfatti.
Ora, un tema molto importante che qui in realtà non vedete scritto sono i conferimenti dell'SPA che possono essere effettuati in denaro, dove appunto è richiesto il 25%, come abbiamo detto prima, del versamento nel momento della sottoscrizione, ma è possibile effettuare anche conferimenti di beni e non delle prestazioni lavorative che sono valide solo per l'SRL e per le società di persone. Nel caso in cui però ci sia un conferimento di beni, è richiesto un procedimento di valutazione dove è composto sostanzialmente da due fasi: cioè la relazione della stima, cioè questo bene deve essere stimato da un esperto che è designato dal tribunale dove sostanzialmente si deve attestare che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. E poi invece c'è la seconda fase che è la verifica della stima, cioè entro 180 giorni dalla costituzione della società gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute appunto nella relazione di stima, quindi devono controllare la valutazione effettuata dall'esperto designato dal tribunale. Nel caso in cui la valutazione del conferimento sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e quindi annullare le azioni che risultano scoperte. Al socio però, per non vedere diminuire la propria partecipazione, è concesso una doppia possibilità: cioè nel caso in cui questo bene viene svalutato può versare la differenza in denaro, mantenendo così inalterato il numero, appunto, delle azioni possedute e può recedere dalla società, cioè applicare il cosiddetto diritto di recesso, che gli dà la possibilità di uscire dalla società con restituzione, se possibile, del bene, appunto, conferito. Tutto ciò però non è richiesto nel conferimento di beni in una SRL, in quanto lì basta semplicemente una valutazione di un revisore o della società di revisione. Questa è una domanda tipica d'esame.
Ora possiamo finalmente introdurre il concetto di azioni. Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni e rappresentano quindi l'unità minima di partecipazione al capitale sociale. Quindi nel sistema delle società per azioni il capitale è suddiviso in parti uguali. Le azioni che sono standardizzate e liberamente trasferibili e quindi ogni azione conferisce al socio uguali diritti e obblighi rispetto alle altre, ma se un socio possiede molte azioni avrà un peso maggiore nella gestione societaria. Infatti si parla di uguaglianza oggettiva, cioè legata all'azione in sé, ma non di uguaglianza soggettiva, perché un soggetto può avere più azioni e di conseguenza avere un potere maggiore rispetto ad un altro socio. Ovviamente le azioni devono essere tutte di uguale valore perché appunto rappresentano frazioni identiche del capitale sociale e il valore nominale è proprio la parte del capitale sociale attribuita a ciascuna azione che di norma viene espresso in cifra monetaria e indicato sul titolo. Oggi però è possibile anche mettere delle azioni senza il valore nominale e in questo caso lo statuto deve indicare il capitale sottoscritto e la percentuale della minima azione rispetto al totale delle azioni emesse.
Ora il valore nominale delle azioni può essere modificato tramite frazionamento e raggruppamento. Queste però richiedono una delibera straordinaria, quindi una delibera dell'assemblea straordinaria. Lo vedremo anche dopo. Il raggruppamento riduce il numero di azioni, però ne aumenta il valore nominale, mentre il frazionamento fa l'opposto, cioè aumenta il numero di azioni e diminuisce il valore nominale. A parte il valore nominale, ci sono altri valori da ricordare, come ad esempio il valore di emissione, cioè il prezzo che il sottoscrittore deve pagare per acquistarla e questo prezzo può coincidere con il valore nominale e quindi in questo caso siamo alla pari, può essere inferiore, anche se in realtà non è proprio possibile, e può essere superiore sopra la pari con sovrapprezzo. Perché dicevo che quello sotto la pari non è proprio possibile? perché di regola non si può effettuare, non si può avere un valore di emissione inferiore al valore nominale, però questo è possibile se sono compensate da altre azioni che sono state acquistate sopra la pari. Oltre al valore di emissione, che quindi riguarda il prezzo che il sottoscrittore paga per avere quell'azione, c'è anche il valore reale, cioè quel valore che si calcola dividendo il patrimonio netto e non il capitale sociale, il patrimonio netto per il numero di azioni. Questo valore ovviamente varia in base alle performance della società ed è rilevabile appunto dal bilancio. Infine, come ultimo valore c'è anche il valore di mercato, cioè il prezzo a cui le azioni vengono scambiate però nella borsa, quindi nel caso in cui l'SPA sia quotata.
Ora, come abbiamo ribadito prima, ogni azione attribuisce gli stessi diritti rispetto alle altre, nel caso in cui si sta parlando di azioni ordinarie. Infatti questa uguaglianza è relativa perché lo statuto può creare anche categorie di azioni con diritti diversi e quindi le cosiddette azioni speciali che sono quelle che attribuiscono appunto i diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Ad esempio, la legge consente la creazione di azioni senza voto, con voto limitato o condizionato, o addirittura azioni a voto plurimo nelle società, appunto, non quotate, ad esempio fino a tre voti per azione. Poi altre azioni da ricordare ci sono le azioni privilegiate che garantiscono, diciamo, preferenze nella distribuzione degli utili o nel rimborso in caso di liquidazione e le azioni correlate, cioè quelle legate ai risultati di un settore specifico, appunto, dell'azienda. Abbiamo anche parlato di azioni di risparmio, cioè che sono quelle azioni che di solito vengono favorite dai piccoli risparmiatori che sono prive del diritto di voto, ma offrono dei privilegi patrimoniali e possono essere emesse anche al portatore. Ovviamente nel caso in cui ci sia l'emissione di queste azioni speciali è richiesta la presenza dell'assemblea speciale che poi vedremo nello specifico.
Ora, altra categoria speciale sono anche le azioni a favore dei prestatori di lavoro, cioè lo statuto può prevedere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro attraverso l'emissione di queste speciali categorie di azioni. Questa emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro viene effettuato per coinvolgere e fidelizzare il personale, consentendo quindi ai dipendenti di partecipare indirettamente ai risultati economici dell'impresa. La decisione però dell'emissione spetta all'assemblea straordinaria, la quale appunto delibera l'emissione di azioni per un ammontare corrispondente agli utili destinati a tale finalità con conseguente aumento del capitale sociale. Poi in realtà si è parlato anche di strumenti finanziari partecipativi che questi non vanno confusi con le azioni perché non conferiscono mai la qualità di socio, ma conferiscono solo dei diritti patrimoniali.
Ora, di solito le azioni, come abbiamo visto, sono liberamente trasferibili, ma a questa legge, a questa regola, c'è un limite di natura legale e convenzionale. Infatti, tra i limiti legali rientrano, ad esempio, quelli relativi ad azioni non interamente liberate. E qui mi spiego meglio. Le azioni non interamente liberate sono quelle dove il socio non ha ancora effettuato il versamento totale. Cioè abbiamo visto che nell'SPA, nel caso in cui ci sia il conferimento di denaro, è richiesto il versamento immediato del 25%, quindi il socio dovrà ancora versare l'altro 75%. Ecco, se non è stato versato, siamo di fronte a delle azioni non interamente liberate e quindi oltre al limite legale legato all'azione non interamente liberata, ci sono anche le azioni con prestazioni accessorie, cioè le prestazioni accessorie invece sono quelle che prevedono degli obblighi di fare, di non fare o degli obblighi di dare. Oltre a questi limiti legali in realtà ci possono essere anche dei limiti convenzionali che appunto possono risultare dallo statuto o da dei patti parasociali.
Ora, per quanto riguarda le azioni proprie, queste non possono essere sottoscritte direttamente dalla società, ma possono essere acquistate attraverso l'utilizzo di utili distribuibili o riserve disponibili, ovviamente mediante l'autorizzazione dell'assemblea.
Ora introduciamo il concetto di partecipazione rilevante. Per partecipazione rilevante si intende il possesso di quote azionarie che consentono il controllo di una società. Quando si ha questa partecipazione ci sono degli obblighi di comunicazione che sono indicate dall'articolo 120 del testo unico della Finanza. Infatti chi detiene partecipazioni direttamente o indirettamente superiori a queste soglie che dirò ora deve comunicarlo alla società partecipata e alla Consob: il 5% se la società partecipata è una piccola media impresa e il 2% negli altri casi. Questo obbligo di comunicazione perché viene effettuato? Viene effettuato per garantire trasparenza sul potere reale che si ha in assemblea e a prevenire le cosiddette partecipazioni incrociate.
Ora, in passato il controllo su una determinata società poteva essere trasferito mediante accordi privati con la cessione di pacchetti di controllo a prezzi molto superiori rispetto a quelli di borsa, senza che però i soci di minoranza beneficiassero di questo surplus definito appunto premio di maggioranza. E quando il gruppo di comando non era disposto a vendere, si ricorreva alle cosiddette scalate ostili, cioè acquistando delle azioni in borsa fino a raggiungere la maggioranza, ovvero il 50% + 1, con conseguenti aumenti speculativi dei prezzi. La cosa da ricordare è che oggi, in realtà, tutto questo processo è cambiato e deve avvenire con massima trasparenza, quindi garantendo a tutti gli azionisti, soprattutto ai soci di minoranza, di partecipare a questo premio di maggioranza. Infatti la procedura ottimale per raggiungere questo obiettivo è la cosiddetta offerta pubblica di acquisto, definita anche OPA, che consiste praticamente in una proposta al pubblico di acquistare azioni ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Quindi è sostanzialmente un'offerta che il mercato può accettare o rifiutare e la disciplina prevede che chi supera il 30% delle azioni con diritto di voto sia obbligato a lanciare un'OPA, quindi un'offerta pubblica di acquisto, poiché si presume che questo possessore detenga il controllo effettivo della società e l'obiettivo, quindi, è quello di garantire agli azionisti di minoranza di disinvestire e di beneficiare del premio di maggioranza.
Ora può essere definita OPA totalitaria se per oggetto sia l'acquisto della totalità dei titoli quotati ancora appunto in circolazione. Ancora si può verificare l'OPA residuale nel caso in cui si detiene il 90% e il 95% delle azioni e quel 5% o 10% rimanente può esercitare il diritto di uscita, anche perché non avrebbe effettivamente controllo sulla società. Ed infine abbiamo parlato anche di squeeze out. Questo diritto consente di acquistare le azioni residue nel caso in cui si detenga, ad esempio, il 95% del capitale sociale applicando appunto questo squeeze out, cioè acquistando questo 5% anche senza approvazione da parte di questi azionisti del 5%, per intenderci.
Ora le offerte pubbliche possono essere OPA se prevede la corresponsione in denaro, l'OPSC se c'è corresponsione in titoli e gli OPAS, cioè miste tra denaro e titoli. Un'OPA, tra l'altro, può essere amichevole se il consiglio di amministrazione della società bersaglio, appunto, lo approva, mentre è ostile se il CDA, ovvero appunto il consiglio di amministrazione, è contrario e la procedura richiede appunto comunicazione alla Consob e la pubblicazione di questo documento di offerta.
Ora invece introduciamo il concetto di gruppo di società. Per gruppo di società si intende un'aggregazione di imprese che sono formalmente autonome e quindi giuridicamente distinte, ma sono sottoposte a una direzione unitaria sotto il punto di vista economico. Infatti tutte queste società facenti parte di questo gruppo sono assoggettate all'influenza di un'unica società chiamata capogruppo, società madre o holding, che, diciamo, dirige e coordina l'attività secondo un disegno unitario che viene, appunto, definito interesse di gruppo. Cioè, sostanzialmente tutte queste società vogliono perseguire uno scopo comune. Quindi se sotto il punto di vista giuridico vengono considerate diverse, distinte tutte queste società, dal punto di vista economico è come se viene considerata un'unica impresa.
Ora, la ragione principale della diffusione di questi gruppi di società risiede nella diversificazione dei rischi, poiché consente all'imprenditore di investire su più società che magari appartengono a settori diversi oppure a mercati geografici diversi. E il fallimento di un'unica società non comporta il fallimento di tutte le altre, proprio perché c'è questa distinta soggettività giuridica e quindi questo gruppo consente l'espansione dell'attività imprenditoriale limitando però l'esposizione complessiva del rischio.
Ora, in base al modello organizzativo scelto nel gruppo di società, avremo i gruppi a catena dove, diciamo, la capogruppo controlla una società che a sua volta controlla un'altra società e poi avremo i gruppi stellari dove invece la capogruppo esercita direttamente il suo controllo su tutte le società del gruppo e quindi l'elemento centrale del gruppo di società è proprio il controllo societario che può presentarsi come controllo di diritto quando, diciamo, una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, appunto, di questa società controllata, può essere anche un controllo di fatto quando anche una partecipazione minoritaria consente comunque di esercitare un'influenza dominante, ad esempio, per l'assenteismo degli altri soci, oppure per un controllo contrattuale che quindi è dovuto da particolari vincoli negoziali.
Ora, nel caso in cui ci sia controllo e di conseguenza direzione e coordinamento, è previsto un obbligo di pubblicità e quindi bisognerà registrare sia la società che appunto esercita la direzione e coordinamento, sia le società che appunto vengono controllate, ovviamente nel registro delle imprese e inoltre sono anche previsti degli obblighi informativi e contabili, cioè il gruppo di società dovrà redigere il bilancio consolidato che è un bilancio che appunto rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tutte le società facenti parte, appunto, di questo gruppo. Per tutelare i soci di minoranza è anche concesso l'esercizio del diritto di recesso, nel caso in cui ci siano delle alterazioni che, diciamo, modificano le condizioni di rischio dell'investimento.
Ora iniziamo a introdurre il concetto di assemblea. L'assemblea non è altro che l'organo composto dai soci, definita assemblea di soci, che ha la funzione di formare la volontà della società. Le deliberazioni che sono figlie, appunto, dell'assemblea stessa sono adottate secondo il principio maggioritario che non è riferito alla maggioranza numerica dei soci, ma alla maggioranza di quote. Quindi se c'è anche un socio che detiene il 51% del capitale, la sua volontà prevale appunto sugli altri nove soci, anche se sono appunto contrarie alla sua decisione.
Allora, abbiamo due diverse tipologie di assemblea inizialmente, poi vedremo anche quella speciale. L'assemblea ordinaria che nel sistema tradizionale e monistico ha dei compiti specifici come ad esempio l'approvazione del bilancio. Il bilancio, come abbiamo già detto, è quel documento che consente di rappresentare la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una società in un determinato esercizio. Ovviamente il progetto di bilancio spetta agli amministratori, mentre l'approvazione spetta all'assemblea ordinaria che può o approvarla o respingerla, ma non può modificarla direttamente. Poi può nominare e revocare gli amministratori e i sindaci, quindi il collegio sindacale, determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, delibera anche sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci e delibera anche sulle autorizzazioni richieste, appunto, dallo statuto.
Oltre all'assemblea ordinaria, abbiamo visto anche l'assemblea straordinaria che invece questa ha soli tre compiti, ovvero le modifiche dello statuto, la nomina e i poteri dei liquidatori e altre materie che sono appunto espressamente attribuite dalla legge. Tra l'altro lo statuto può attribuire alcune competenze dell'assemblea straordinaria all'organo amministrativo, quindi può sostanzialmente delegare alcuni compiti dall'assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione, tra cui appunto l'aumento del capitale sociale oppure la sua diminuzione, la fusione tra società capogruppo e la società controllata, l'emissione di obbligazioni convertibili oppure ad esempio il trasferimento della sede sociale nel territorio, appunto, nazionale. Quindi determinate delibere e competenze potrebbero essere delegate agli amministratori.
Poi abbiamo parlato anche di assemblee speciali che queste, diciamo, esistono nel caso in cui sono emesse delle categorie speciali di azioni e queste assemblee speciali servono proprio a tutelare gli interessi di una categoria specifica di azionisti. E per le assemblee speciali si applicano le norme dell'assemblea straordinaria, se le azioni non sono quotate, o si applica la disciplina degli azionisti di risparmio se invece le azioni sono quotate.
Ora, il procedimento assembleare in realtà parte dalla convocazione. Convocazione che viene decisa dagli amministratori, ma in alcuni casi diventa obbligatoria, come ad esempio nell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, che bisognerebbe effettuarlo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e diventa obbligatoria anche se c'è richiesta da parte di soci che rappresentano almeno il 10% del capitale. Se gli amministratori non provvedono a convocare l'assemblea, lo possono fare anche gli organi di controllo ed infine anche il tribunale che può, diciamo, ordinare la convocazione su richiesta, appunto, da parte di soci.
Ora, ovviamente, quando c'è la convocazione dell'assemblea, bisognerà comunicarla e questo avviene per le società non quotate sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della dell'assemblea, mentre nelle società quotate deve avvenire attraverso il sito internet almeno 30 giorni prima dell'assemblea e l'avviso deve indicare sia il giorno, l'ora e il luogo appunto dell'assemblea e l'ordine del giorno. Questa assemblea è presieduta, diciamo, da un presidente che viene indicato o nello statuto o viene eletto dalla maggioranza dei presenti e le eventuali deliberazioni devono essere verbalizzate e firmate da quest'ultimo. I soci che, diciamo, rappresentano almeno un terzo del capitale possono rinviare l'assemblea se non sono stati, ecco, informati in maniera sufficiente, ma questo diritto può essere esercitato solo una volta per lo stesso oggetto. Bisogna aggiungere che per l'assemblea straordinaria è obbligatoria anche la redazione di un verbale che appunto deve essere effettuato da parte del notaio e il verbale deve contenere la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato e soprattutto la modalità e il risultato delle votazioni e i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Ora iniziamo a introdurre il concetto di quorum. I quorum sono sostanzialmente le maggioranze richieste o per costituire l'assemblea o per deliberare. Infatti avremo il quorum costitutivo che è appunto la maggioranza richiesta per la costituzione dell'assemblea e il quorum deliberativo che invece è la maggioranza richiesta per approvare una deliberazione e diciamo che la disciplina di questi quorum varia in base al tipo di assemblea, quindi se è un'assemblea ordinaria o straordinaria. Può variare se si tratta della prima convocazione o della seconda convocazione e può variare anche se si tratta di società quotate o di società non quotate. Infatti, ad esempio, nell'assemblea ordinaria, nella prima convocazione è richiesto per la costituzione, quindi nel quorum costitutivo, almeno metà del capitale, mentre il quorum deliberativo richiede la metà più una delle azioni presenti. Nei miei appunti troverete tutti i quorum costitutivi e deliberativi che appunto vi possono richiedere all'esame.
Ora, all'interno di questa assemblea possono intervenire sia gli azionisti con diritto di voto, ma anche i soggetti non soci con diritto di voto, come ad esempio l'usufruttuario o il creditore pignoratizio e non possono invece intervenire quegli azionisti che non hanno il diritto di voto. Abbiamo visto che, ad esempio, ci sono alcune azioni speciali che non assegnano diritto di voto, come ad esempio le azioni di risparmio e quindi gli azionisti di risparmio non possono intervenire. Per il diritto di intervento, nelle società non quotate è richiesta l'esibizione del certificato azionario, mentre nelle società quotate, e occhio che qui è una domanda, diciamo, tipica d'esame, è richiesta la legittimazione tramite record date che individua, diciamo, il momento in cui si deve essere titolari delle azioni.
Ora, il voto in assemblea può essere anche delegato attraverso, appunto, questa delega scritta contenente il nome del rappresentante. Questo però incontra un limite se si tratta di società non quotate. Infatti esistono delle limitazioni alla rappresentanza per i membri degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, delle società controllate e un limite al numero di soci rappresentabili da una stessa persona, ovvero 10.
Ora, nel caso in cui ci sia un socio che ha un interesse personale che è contrastante con quello della società, infatti può essere anche potenzialmente dannoso, la delibera figlia di quell'assemblea può essere annullata solo se il voto di questo socio che ha un conflitto di interessi è stato determinante e se la delibera è appunto potenzialmente dannosa per la società. Inoltre bisogna dire che la legge vieta il voto ai soci amministratori che deliberano sulla loro responsabilità perché appunto potrebbero agire per interessi personali e nel sistema dualistico che vedremo più tardi, in quanto la legge vieta il voto ai membri del consiglio di gestione nelle delibere sul consiglio di sorveglianza, perché il consiglio di sorveglianza, come vedremo appunto più tardi, nomina il consiglio di gestione, quindi qui già c'è un rapporto fra le parti e quindi la legge vieta il voto ai membri del consiglio di gestione e ovviamente può essere anche annullabile nel caso in cui la maggioranza delibera per danneggiare i soci di minoranza.
Ora, abbiamo anche parlato di sindacati di voto. I sindacati di voto sono dei patti parasociali con cui i soci concordano sul modo di votare, cioè si mettono d'accordo nell'effettivo e questi possono essere occasionali o permanenti, a tempo determinato o indeterminato e possono riguardare tutte o alcune delibere. E tra i vantaggi di questo sindacato di voto c'è sicuramente l'indirizzo unitario e la stabilità e la tutela soprattutto dei soci di minoranza. Tra i rischi abbiamo la cristallizzazione del controllo e un procedimento assembleare che viene solo rispettato formalmente. Questo comporta un vincolo fra le parti e una violazione di questo sindacato di voto potrebbe comportare un risarcimento dei danni. La durata massima è di 5 anni ed è rinnovabile e in caso di durata indeterminata ci può essere diritto di recesso con appunto 180 giorni di preavviso. Ovviamente nel caso in cui ci sia il sindacato di voto bisognerà pubblicizzarlo, cioè nelle società non quotate bisognerà comunicare alla società l'esistenza di questo sindacato di voto e dichiararlo in apertura di assemblea, mentre nelle quotate bisognerà comunicarlo alla Consob e depositarlo appunto al registro delle imprese.
Ora introduciamo l'ultimo argomento dell'assemblea che tra l'altro è spesso oggetto di domanda nell'esame appunto di diritto commerciale, ovvero la differenza fra le deliberazioni annullabili e quelle nulle. Le deliberazioni possono essere annullabili se non sono conformi alla legge o allo statuto previsto appunto dalla società. Infatti le cause principali sono la partecipazione di alcune persone che non sono legittimate, l'invalidità o l'errato conteggio dei voti, se questo appunto è determinante, e se c'è stato un verbale che però è incompleto o inesatto. Possono impugnare tale deliberazione sia i soci dissenzienti o astenuti o gli amministratori e gli organi di controllo. E il requisito per le società quotate è che almeno un millesimo del capitale richiede appunto l'impugnativa e il 5% nel caso in cui si tratta di società non quotate. Ovviamente c'è un termine di 90 giorni dalla deliberazione o dalla dall'iscrizione nel registro delle imprese e l'annullamento ha effetto per tutti i soci, obbliga ovviamente gli amministratori a provvedere e non può avvenire se la delibera è stata sostituita da una conforme.
Per quanto riguarda invece le deliberazioni nulle, queste possono essere considerate nulle solo in tre casi, ovvero per oggetto impossibile o illecito e quindi se non conforme alla legge, per mancata convocazione dell'assemblea e per mancanza del verbale. Questa, a differenza della deliberazione annullabile, può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d'ufficio ed ha un termine di decadenza più ampio, ovvero di 3 anni.
Ora l'assemblea speciale farà parte di tutti i sistemi di amministrazione e controllo, quindi sia in quella monistica tradizionale e dualistica, con l'unica differenza, ve lo dico già da ora, che nel sistema dualistico il compito di approvazione del bilancio che abbiamo visto far parte dell'assemblea ordinaria in realtà aspetterà il consiglio di sorveglianza. Questa è un'altra domanda che mi è capitata all'esame, quindi ricordate che l'assemblea dei soci è presente in tutti i sistemi.
Ora invece introduciamo il concetto appunto di amministrazione che nel sistema tradizionale e monistico funziona allo stesso modo e l'unica differenza è che nel sistema tradizionale ci può essere sia l'amministratore unico o il consiglio d'amministrazione, mentre nel
Il sistema monistico è richiesta la pluralità degli amministratori, quindi ci deve essere il consiglio di amministrazione. L'amministratore unico non è possibile. Poi vedremo anche il perché.
Ora, gli amministratori hanno il compito di gestione dell'impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi avranno un potere gestorio e un potere di rappresentanza. Il potere gestorio riguarda tutte le decisioni attinenti appunto alla gestione che non sono però riservate all'assemblea. Mentre il potere di rappresentanza consente di manifestare all'esterno la volontà sociale e quindi impegnando la società nei confronti di terzi.
Inoltre, bisognerà dire che appunto gli amministratori hanno il compito di convocazione dell'assemblea che abbiamo visto prima, ne fissano l'ordine del giorno, curano la tenuta contabile e inoltre bisogna anche aggiungere che redigono il progetto di bilancio che poi appunto sarà approvato o respinto dall'assemblea stessa e provvedono agli adempimenti pubblicitari che sono prescritti dalla legge.
Ora, gli amministratori possono essere nominati o nell'atto costitutivo, quindi appunto nella costituzione della società all'interno del contratto sociale, mentre la nomina successiva spetta all'assemblea ordinaria. L'abbiamo visto tra i compiti, appunto, dell'assemblea ordinaria, ovvero nomina e revoca degli amministratori con l'eventuale compenso.
Ora la nomina richiede dei requisiti di elegibilità, infatti non possono essere nominati gli interdetti, gli inabilitati e i falliti, cioè coloro che hanno subito il fallimento con altre società. E quindi queste si chiamano cause di ineleggibilità.
Oltre alle cause di ineleggibilità abbiamo anche parlato di cause di incompatibilità, quindi ad esempio un impiegato civile dello Stato o i membri del Parlamento che dovrebbero decidere fra i due diversi incarichi.
La carica di amministratore dura tre esercizi con possibilità di poter essere rieletti e la cessazione della carica d'amministratore può avvenire per revoca e quindi giusta causa, dimissioni, decadenza nel momento in cui, diciamo, sopravvenga una delle cause di ineleggibilità, quindi ad esempio interdetto, inabilitato, fallito, morte o scadenza del termine nel caso in cui, appunto, non sono stati rieletti.
Ora, per rendere più efficiente la gestione, il consiglio di amministrazione può delegare alcune proprie competenze, a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, ovviamente nei limiti fissati dalla legge.
Ora, non tutti i compiti possono essere delegati, infatti, ad esempio, la redazione del progetto di bilancio e le operazioni straordinarie spetteranno solo agli amministratori, proprio perché sono delle decisioni di maggiore rilevanza.
Ora, oltre al potere gestorio, gli amministratori, come abbiamo visto inizialmente, hanno anche il potere di rappresentanza che anche in questo caso può essere disgiuntiva e quindi ogni amministratore agisce in nome e per conto della società senza richiedere la volontà degli altri, l'approvazione degli altri o in maniera congiuntiva se appunto richiede l'approvazione degli altri amministratori.
Ovviamente gli amministratori bisogna ricordare che sono responsabili per il proprio operato, infatti dovrebbero agire con diligenza professionale e sono responsabili nei confronti della società, nei confronti dei creditori sociali e soprattutto nei confronti dei singoli soci. Nei confronti della società se ad esempio non rispettano i doveri che sono imposti dalla legge o dallo statuto; nei confronti di creditori sociali, se ad esempio il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti; o verso i singoli soci i singoli terzi, se l'operato degli amministratori ha comportato dei danni diretti a questi ultimi.
Ora, nel sistema tradizionale è previsto un organo di controllo che prende il nome di collegio sindacale cui spetta la funzione di vigilanza sull'amministrazione della società, quindi sostanzialmente sul consiglio d'amministrazione o sull'amministratore unico. Il collegio sindacale quindi svolge un controllo di legalità e di correttezza gestionale, verificando quindi che l'attività sociale si svolga nel rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.
I membri del collegio sindacale, come ci suggerisce il termine stesso, sono chiamati sindaci e nelle società non quotate sono richiesti almeno tre o cinque sindaci effettivi e due sindaci supplenti nel caso in cui appunto quelli effettivi dovessero mancare, mentre nelle società non quotate è richiesto un numero minimo di tre sindaci e due supplenti.
La nomina dei sindaci è praticamente uguale alla nomina degli amministratori, in quanto i primi sono nominati nell'atto costitutivo, mentre gli altri possono essere nominati successivamente dall'assemblea ordinaria. C'è un limite però nelle società quotate in quanto almeno un sindaco effettivo deve essere eletto dalla dalla minoranza in modo tale da garantire maggiore indipendenza del collegio sindacale rispetto appunto al gruppo di comando.
Ora, per poter essere eletto sindaco, nelle società non quotate, almeno un sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, mentre gli altri devono appartenere semplicemente agli albi dei professionisti. Nelle società quotate invece è ammessa anche la nomina di sindaci non iscritti nel registro dei revisori, fermo restando però l'esigenza di garantire adeguata competenza tecnica.
Ora, per garantire, diciamo, l'indipendenza dei sindaci rispetto alla società, ecco, al gruppo di comando, sono previste delle cause di ineleggibilità. Infatti non possono essere nominati sindaci il coniuge e i parenti entro il quarto grado degli amministratori e nemmeno coloro che, diciamo, hanno un rapporto di lavoro o di consulenza retribuita nei confronti della società.
Il compenso di questi sindaci, se non è stabilito, appunto, dallo statuto, è determinato dall'assemblea e i sindaci, come gli amministratori, restano in carica per tre esercizi e sono ovviamente rieleggibili. La cessazione, anche in questo caso, può avvenire o per morte, revoca, dimissioni o decadenza. Anche in questo caso la revoca, come per gli amministratori, è ammessa solo per giusta causa.
In caso di morte, rinuncia o decadenza, ovviamente subentrano i supplenti. Questo subingresso però ha carattere temporaneo, poiché l'assemblea deve provvedere subito alla nomina di nuovi componenti e questa nomina e cessazione ovviamente dovrà essere iscritta nel registro delle imprese perché ha pubblicità legale e quindi nella sezione ordinaria.
Ora, la funzione principale del collegio sindacale è proprio quello di controllo sull'amministrazione. Come abbiamo detto all'inizio, verificano sostanzialmente che l'operato degli amministratori rispetta la legge, lo statuto e i principi di corretta amministrazione. Ma la vigilanza del collegio sindacale non riguarda solo gli amministratori, ma vige su tutta l'attività dell'assemblea e su ogni aspetto della gestione.
Infatti, per poter svolgere efficacemente il controllo, ai sindaci sono attribuiti degli specifici poteri o doveri. Ad esempio, possono partecipare alle assemblee o alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono procedere ad ispezioni e controlli anche singolarmente, quindi sul singolo amministratore o sul singolo socio. Possono convocare l'assemblea nel caso in cui gli amministratori non provvedano e inoltre ascoltano le denunce effettuate dai soci, cioè ogni socio può denunciare al collegio sindacale dei fatti che ritiene riprovevoli e se questa denuncia che è stata fatta dal socio appare fondata, il collegio sindacale deve intervenire immediatamente convocando appunto l'assemblea.
Ovviamente i sindaci, come gli amministratori, devono operare con diligenza professionale e possono essere responsabili o esclusivamente, cioè quando il danno deriva direttamente da una violazione che è imputabile ai sindaci, oppure in maniera concorrente, cioè quando il danno che è stato commesso nei confronti della società è dovuto da una mancata vigilanza, appunto, professionale nei confronti degli amministratori che, appunto, avrebbero potuto evitare.
Per quanto riguarda il funzionamento, deve riunirsi ogni 90 giorni e deliberare secondo le maggioranze appunto previste. C'è da dire che lo statuto può prevedere che anche la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. C'è però un limite, cioè nel caso in cui si tratta di società che redigono il bilancio consolidato, allora la revisione legale dei conti dovrà essere effettuata dal revisore o dalla società di revisione che vedremo appunto nel prossimo capitolo. Per le società, appunto, quindi facente parte del gruppo di società e per le società qualificate come enti di interesse pubblico.
E infine, come ultimo organo del del, diciamo, del sistema tradizionale, abbiamo il revisore o la società di revisione che quindi effettua la revisione legale dei conti. Queste sono delle persone che sono esterne alla società proprio per garantire imparzialità, soprattutto se si tratta di società che hanno interesse pubblico. Il loro compito principale è proprio quello di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Infatti possono rilasciare un giudizio senza rilievi se il bilancio quindi è conforme alle norme che ne disciplinano appunto la redazione; un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o un'impossibilità addirittura di esprimere il giudizio.
Negli ultimi tre casi, ovvero nel giudizio con rilievi, giudizio negativo e impossibilità di esprimere il giudizio, il revisore esprime nella relazione i motivi della propria decisione, mentre negli ultimi due casi deve addirittura informare la Consob.
Inoltre, c'è da dire che per gli enti di interesse pubblico la revisione è soggetta a delle regole più rigorose, tra cui appunto la rotazione obbligatoria del revisore che per i revisori, quindi i singoli revisori è di 7 anni e di sette esercizi, mentre per la società di revisione è di nove esercizi. Questo è stato effettuato a seguito, diciamo, di scandali finanziari dove i revisori nascondevano gravi irregolarità contabili, facendo sembrare una società che era instabile come una società solidissima, bruciando così i risparmi di migliaia di investitori e risparmiatori.
Ora introduciamo il concetto di sistemi alternativi di amministrazione. Abbiamo quindi detto che il sistema tradizionale è composto dall'assemblea dei soci, consiglio d'amministrazione, collegio sindacale e il revisore o la società di revisione. A questo però si affianca il sistema dualistico che appunto è un sistema di amministrazione e di controllo alternativo a quello tradizionale.
Nel sistema dualistico abbiamo l'assemblea, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e non quindi il consiglio di amministrazione e il revisore o la società di revisione. Anche in questo caso nel sistema dualistico c'è una netta separazione tra la gestione e il controllo. Quindi l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di gestione mentre l'organo di controllo è affidato al consiglio di sorveglianza.
In questo caso l'assemblea di soci non nomina direttamente gli amministratori, ma nomina il consiglio di sorveglianza, il quale a sua volta provvede alla nomina e alla revoca dei componenti del consiglio di gestione. Quindi nel sistema tradizionale l'assemblea nomina prima gli amministratori e poi ci sarà la nomina del collegio sindacale. In questo caso l'assemblea nomina prima l'organo di controllo e quindi il consiglio di sorveglianza e quest'ultimo provvederà alla nomina del consiglio di gestione. Mentre per quanto riguarda il controllo contabile, questo è affidato ad un revisore legale o una società di revisione.
Per quanto riguarda il consiglio di gestione, questa svolge le stesse funzioni attribuite al consiglio di gestione, quindi gli spetta sostanzialmente la gestione dell'impresa, l'attuazione dell'oggetto sociale e le assunzione delle decisioni operative.
Per quanto riguarda invece il consiglio di sorveglianza, oltre ad avere le funzioni di controllo tipiche del collegio sindacale, avrà anche delle funzioni gestorie. Infatti può nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, quindi molto simile all'assemblea ordinaria se ci fate caso, e soprattutto può approvare il bilancio di esercizio che nel sistema tradizionale abbiamo visto essere un compito dell'assemblea ordinaria. Questa è un'altra domanda d'esame che tra l'altro mi è proprio capitata.
Ora, per quanto riguarda i requisiti, la durata e l'indipendenza del consiglio di sorveglianza, qui almeno un componente effettivo del consiglio, appunto, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono essere eletti i componenti del consiglio di gestione, né coloro che hanno, diciamo, con la società di rapporti di lavoro o di rapporti continuativi di consulenza retribuita. Questi restano in carica per tre esercizi e sono come i sindaci e come gli amministratori rieleggibili.
Un altro sistema alternativo di amministrazione è il cosiddetto sistema monistico. Il sistema monistico è molto simile al sistema tradizionale, quindi avremo l'assemblea di soci, il consiglio d'amministrazione in questo caso è amministratore unico, il comitato di controllo sulla gestione chiamato anche Coc e il revisore o la società di revisione.
Qui, a differenza del sistema tradizionale, praticamente il compito di controllo e di gestione viene affidato ad un unico organo, cioè in questo caso al consiglio di amministrazione. Si dice così perché nell'effettivo l'amministrazione è affidata al consiglio appunto di amministrazione, però all'interno di questo consiglio viene nominato un comitato di controllo sulla gestione, quindi viene nominato internamente che svolge appunto le funzioni proprie del collegio sindacale.
Qui c'è l'obbligatorietà del consiglio di amministrazione, proprio perché se internamente bisognerà istituire questo comitato per il controllo sulla gestione è richiesta la pluralità degli amministratori ed è per questo che non ci può essere mai un amministratore unico, perché l'amministratore unico non può essere sia amministratore che un membro del comitato di controllo sulla gestione.
Questa COCOGE quindi nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri che hanno però appunto dei requisiti di indipendenza che sono appunto previsti per i sindaci stessi e almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e quindi sostanzialmente il comitato ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, quindi sostanzialmente stessi compiti del collegio sindacale.
Ora con il capitolo 22 vediamo cos'è il bilancio. Il bilancio quindi è quel documento che è il compito di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una società in un determinato esercizio. Il bilancio è composto da più documenti, ovvero dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e da diverse relazioni, cioè la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del collegio sindacale e la relazione del revisore contabile.
Quindi le funzioni principali sono quello di rendiconto, ovvero lo strumento che viene utilizzato dai proprietari dell'azienda per valutare l'operato degli amministratori. Inoltre anche appunto il compito di rappresentare quindi la situazione patrimoniale della società e di rappresentare la redditività della società, cioè per verificare quelli che sono gli utili distribuibili. Il bilancio è importante per una serie di soggetti sia interni che esterni, come ad esempio i soci, i creditori, i terzi e soprattutto anche per il fisco, perché è la base, appunto, per la tassazione.
Ora, ci sono dei principi fondamentali nella redazione di un bilancio. Infatti la redazione deve essere effettuata secondo chiarezza e cioè deve essere chiaro anche per i lettori che sono esterni alla società, deve essere veritiera e quindi rappresentare la realtà dei fatti e la redazione, inoltre, deve essere corretta, cioè deve rispettare le regole appunto del codice. Se le informazioni non bastano, bisognerà aggiungere delle informazioni, appunto, complementari. Di solito questo viene effettuato appunto nella nota integrativa.
Oltre a dei criteri che sono richiesti nella redazione, ci sono dei principi che devono essere sempre applicati, diciamo, durante la redazione del bilancio, ovvero il principio di prudenza, cioè nel bilancio si dovranno indicare solo gli utili realizzati, mentre i rischi e le perdite devono essere considerate; il principio di competenza, ovvero le entrate e le uscite, devono essere attribuite all'esercizio di competenza, indipendentemente da quanto sia avvenuta, diciamo, la sua manifestazione finanziaria; e come ultimo principio abbiamo appunto il principio di continuità dei criteri di valutazione, cioè i criteri di valutazione non possono cambiare da un esercizio all'altro e se ciò avviene dovrà essere eh diciamo integrata la motivazione nella nota integrativa.
Ora iniziamo a vedere nello specifico lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Lo stato patrimoniale ha il compito di individuare le attività e le passività dell'azienda e quindi è divisa in due colonne. L'attivo a sinistra e il passivo a destra. Io qui vi consiglio, come quando vi ho consigliato nella lezione specifica del bilancio d'esercizio che trovate sul mio canale di imparare a memoria semplicemente le lettere e non i numeri romani o i numeri arabi, in quanto appunto non vengono richiesti. Infatti nell'attivo troveremo i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Questo fa riferimento più che altro ai conferimenti che non sono stati interamente liberati. Nella voce B troveremo le immobilizzazioni, tra cui appunto quelle immateriali, materiali e finanziarie. Nella voce C troveremo l'attivo circolante e nella voce D troveremo i ratei e i risconti ovviamente dell'attivo. Poi nel passivo troveremo invece il patrimonio netto che questo invece è da ricordare perché ci servirà anche per capire l'aumento reale e l'aumento gratuito. Nel patrimonio netto troviamo il capitale sociale e quindi il totale di conferimenti, tutte le riserve, sia quelle disponibili che indisponibili, tra cui appunto la riserva legale, che è la riserva più importante per quanto riguarda la distribuzione degli utili, in quanto quando ci sarà da distribuire gli utili bisognerà prima accantonare il 5% alla riserva legale, fin quando non si raggiunge il 20% del capitale sociale. L'eccedenza del 20% viene considerato appunto riserva disponibile, quindi può essere appunto distribuita o utilizzata ad esempio per acquistare azioni proprie. Poi vabbè, ci sono altre riserve come la riserva straordinaria, riserva statutaria, eccetera eccetera. È da aggiungere che oltre alle riserve e al capitale sociale ci sono anche gli utili o le perdite a nuovo e gli utili o le perdite dell'esercizio. Quindi da ricordare tutte le riserve, capitale sociale e gli utili o le perdite a nuovo o di esercizio. Poi nella voce B avremo i fondi per rischi ed oneri, nella voce C troveremo il trattamento di fine rapporto, ovvero il cosiddetto TFR e nella voce D, molto semplice anche da ricordare, i debiti sia a breve termine che a lungo termine. E ultima voce, la voce E, ovvero i ratei e i risconti, in questo caso del passivo.
Per quanto riguarda invece il conto economico, questo è il compito di individuare il reddito d'esercizio e quindi l'utile o la perdita. In questo caso non ci saranno due colonne come nello stato patrimoniale, ma ce ne sarà solo una a forma scalare. Ed anche in questo caso vi consiglio di imparare a memoria le lettere in quanto nella voce A avremo il valore della produzione, quindi tutti i ricavi sostanzialmente. Nella voce B troveremo i costi della produzione, poi si dovrà effettuare la differenza appunto tra A e B e quindi dei ricavi meno costi. Nella voce C, D, E avremo i proventi e gli oneri finanziari, i proventi e gli oneri straordinari e le rettifiche di valore di attività finanziaria, cioè dopo aver effettuato valore della produzione meno costo della produzione, bisognerà effettuare la somma algebrica di queste ultime tre, ovvero proventi e oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e le rettifiche di valore delle attività finanziarie, in modo tale che otteniamo il risultato prima delle imposte di esercizio, ovvero il risultato lordo. A questo risultato lordo bisognerà ovviamente sottrarre le imposte sul reddito dell'esercizio e di conseguenza otteniamo l'utile o la perdita appunto dell'esercizio.
Poi avremo la nota integrativa che diciamo è parte integrante quindi del bilancio e serve sostanzialmente a spiegare le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico e quindi a migliorare la capacità informativa. Ed oltre a spiegare le singole voci aggiunge anche delle informazioni che non sono contenute né nello stato patrimoniale né nel conto economico, come ad esempio il numero dei dipendenti, il compenso degli amministratori e dei sindaci, i criteri di valutazione o il cambiamento, come abbiamo visto prima, dei criteri di valutazione. Quindi, sostanzialmente, è un documento non numerico, ma descrittivo che appunto ha il compito di migliorare la chiarezza del bilancio stesso. E poi ci sono le relazioni come ad esempio la relazione sulla gestione che è appunto un allegato che però è esterno al bilancio e che descrive la situazione della società e appunto l'andamento della gestione.
Per quanto riguarda invece il progetto di formazione di questo bilancio, gli amministratori redigono quindi il progetto di bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Questo progetto viene trasmesso al collegio sindacale e al revisore che appunto effettueranno le loro relazioni e questo progetto relazioni devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea di approvazione e qui l'assemblea potrà o approvare o respingere, ma non può modificarlo direttamente in quanto gli amministratori dovranno apportare le modifiche che l'assemblea richiede e poi l'assemblea potrà nuovamente o approvare o respingere il bilancio. Una volta che poi viene approvato, questo bilancio deve essere depositato al registro delle imprese, ovviamente entro 30 giorni dall'approvazione. È una cosa molto importante da ricordare è che gli amministratori restano comunque responsabili di, diciamo, di eventuali errori nella redazione del bilancio anche dopo l'approvazione dell'assemblea. Quindi, nonostante ci sia stata l'intermediazione dell'assemblea, comunque gli unici a rimanere responsabili sono appunto gli amministratori stessi.
Ed infine abbiamo parlato anche del bilancio consolidato di gruppo che abbiamo già anticipato nel capitolo dei gruppi di società in quanto appunto è quel documento che deve essere redatto dalla capogruppo, quindi dalla società madre o dalla holding e serve a rappresentare la situazione economico finanziaria e patrimoniale del gruppo come se quindi fosse un'unica impresa. Ed ecco perché noi prima dicevamo che sotto il punto di vista economico è come se viene considerata un'unica impresa, mentre sotto il punto di vista giuridico in realtà sono distinte. La cosa più importante da ricordare è che il bilancio consolidato, a differenza, diciamo, del bilancio d'esercizio tipico, quindi quindi di quello normale, non è approvato dall'assemblea perché non ci sono utili da distribuire e quindi rimane semplicemente un atto degli amministratori. Alcune voci poi non sono inserite appunto nel consolidato, come ad esempio i crediti e i debiti tra le imprese del gruppo, i costi e ricavi tra le imprese del gruppo, gli utili e le perdite interni al gruppo e le partecipazioni della controllante nella controllata.
Ora cambiamo argomento e vediamo le modifiche dello statuto. Allora, con modifica dello statuto si intende qualsiasi cambiamento del contratto sociale. Il contratto sociale sarebbe l'atto costitutivo e lo statuto della società. E quindi quando si parla di modifica si intende o l'inserimento di nuove clausole o la modifica di clausole già esistenti o addirittura la rimozione di alcune clausole. Un esempio di modifica è se dal voto per corrispondenza si passa al voto telematico, mentre un esempio di introduzione di nuova clausola è se eh diciamo viene inserita una clausola di gradimento o di prelazione o l'introduzione di nuove regole appunto sul diritto di voto o sui dividendi.
Ovviamente queste modifiche, se vi ricordate, l'assemblea straordinaria sono appunto di competenza dell'assemblea straordinaria. Una volta che c'è stata questa delibera bisognerà iscriverla nel registro delle imprese, ma tra queste due fasi c'è una fase intermedia che è sostanzialmente una fase di controllo che nel passato doveva essere omologata da parte del tribunale, cioè il tribunale verificava che la delibera fosse conforme alla legge e allo statuto, mentre oggi non è più richiesta l'omologazione, ma basta semplicemente un controllo notarile che appunto verifica sempre se questa delibera modificativa sia appunto conforme alla legge e allo statuto e sarà il notaio stesso ad iscriverla poi nel registro delle imprese. Mentre se il notaio rifiuta, diciamo, questa delibera modificativa perché magari non rispetta la legge o lo statuto, gli amministratori possono modificare la delibera entro 30 giorni oppure, se non sono d'accordo, possono contestare, diciamo, la decisione del notaio e possono ricorrere al tribunale, appunto, per ottenere l'omologazione, quindi come si faceva in passato.
Ora queste modifiche dello statuto comportano anche una modifica delle regole, quindi, ad esempio, i singoli soci che magari erano dissenzienti non erano d'accordo con questa quindi decisione, potrebbero opporsi attraverso il cosiddetto diritto di recesso. Il recesso non è altro che un atto unilaterale che comporta l'uscita del socio dalla società. Questo diritto di recesso però causa dei problemi alla società perché comunque comporta alla diminuzione del patrimonio sociale della società e di conseguenza anche minore garanzia per i creditori sociali.
Ora, ci sono delle cause per il diritto di recesso che sono inderogabili, quindi che non possono essere limitate dallo statuto, tra cui appunto la modifica dell'oggetto sociale, quindi se ad esempio da attività industriale si passa ad un'attività commerciale; per la trasformazione della società e quindi se si passa da un SPA ad un SNC; per il trasferimento della sede sociale all'estero e quindi al di fuori dall'Unione Europea; se c'è stata una modifica dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali; ed infine se c'è stata modifica dei criteri di valutazione delle azioni. Quindi solo in questi cinque casi il socio può applicare il diritto di recesso senza che lo statuto possa intervenire e quindi vengono definite appunto inderogabili.
Poi invece ci sono anche delle cause che però sono considerate derogabili, cioè nel caso in cui ci sia stata proroga della durata della società e quindi se ad esempio l'assemblea decide di continuare l'attività sociale nonostante appunto la scadenza prevista dall'atto costitutivo o se c'è stata introduzione o rimozione di vincoli di circolazione delle azioni e quindi in questo caso lo statuto può prevedere o meno il recesso in questi due casi.
Ora, nel caso in cui la società sia a durata indeterminata, è richiesto un preavviso per l'applicazione, appunto, di questo diritto di recesso di almeno 180 giorni, mentre a durata determinata non è richiesto alcun preavviso e deve essere effettuato solo per giusta causa.
Ora, come abbiamo detto prima, il recesso in realtà provoca dei problemi per la società in quanto va a diminuire quello che è il patrimonio sociale, indebolisce quindi la società e danneggia i creditori. Ci sono però delle misure di salvaguardia in quanto la società può revocare la delibera che ha legittimato il recesso, cioè se c'è stata una delibera che ha modificato lo statuto e questa delibera comporta l'applicazione del diritto di recesso di un socio, l'assemblea può revocare la delibera in modo tale che il socio non può appunto legittimare e non può applicare il cosiddetto diritto di recesso.
Oltre questa misura di salvaguardia, nel caso in cui il socio abbia applicato il diritto di recesso, queste azioni che vengono sostanzialmente vendute possono essere acquistate dai soci di maggioranza attraverso il cosiddetto diritto di opzione oppure possono essere acquistate dalla società stessa con delle riserve disponibili. Se questi primi tre che ho nominato non sono possibili, allora si dovrà ridurre il capitale sociale per liquidare, appunto, i soci. Ed infine, se il patrimonio della società, quindi il capitale sociale, scende al di sotto del minimo legale, la società può addirittura sciogliersi.
Ora, nelle modifiche dello statuto ci può essere anche una modifica del capitale sociale, cioè il capitale sociale può essere modificato, appunto, tramite o aumento o riduzione, diminuzione. L'aumento del capitale sociale comporta quindi l'aumento del patrimonio di rischio della società e può essere effettuato tramite aumento reale, cioè è l'aumento che comporta nuovi conferimenti da parte di soci e quindi di conseguenza aumenta il patrimonio oltre che il capitale. Se vi ricordate, nel bilancio d'esercizio vi ho detto che la voce A del passivo è formata dal patrimonio netto. Il patrimonio netto comprende il capitale sociale, le riserve e gli utili, diciamo, perdite d'esercizio. Vi dico questo perché nell'aumento reale c'è l'aumento del capitale sociale senza attingere da riserve o utili, a differenza invece dell'aumento gratuito dove invece il patrimonio non aumenta perché il capitale sociale aumenta, ma questo aumento è come se avviene attingendo da riserve, quindi è come se aumenta il capitale sociale nell'aumento gratuito, ma non il patrimonio, mentre nell'aumento reale aumenta sia il capitale sociale che il patrimonio perché le riserve sostanzialmente rimangono non toccate.
Ora, queste azioni che vengono emesse per l'aumento reale del capitale sociale possono essere acquistate o dai soci già delle azioni in quella società o da soggetti terzi e quindi da soggetti che non hanno azioni. I soci stessi, ovvero gli azionisti che detengono quindi le azioni, possono applicare il diritto d'opzione. Il diritto d'opzione non è altro che un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni, quindi è come se hanno una precedenza su soggetti terzi. E c'è questo diritto di opzione perché preserva il rapporto tra quota e patrimonio. Cioè il socio per non vedere diminuire la propria partecipazione, la propria percentuale di partecipazione, applica questo diritto di opzione che quindi gli fa mantenere o addirittura aumentare la propria partecipazione, quindi il proprio controllo, la propria quota di distribuzione degli utili nei confronti appunto di quella società. Per farvi un esempio, se io ho il 20% di azioni di una società con capitale sociale €100.000 e quest'ultima decide di aumentare da 100.000 a 200.000, senza che io però acquisti delle azioni, passerò dal 20% che ho di quella società al 10% e quindi avrò minore controllo e minore distribuzione degli utili. Ed è per questo che è concesso il diritto di opzione ai soci facenti già parte, appunto, della società stessa. Questo diritto può essere esercitato entro 30 giorni dall'iscrizione per le società non quotate e 15 giorni invece dalle società quotate e sono previsti dei limiti. Ad esempio, il diritto può essere escluso se ci sono dei conferimenti in natura e quindi se le azioni che vengono emesse devono essere liberate con dei conferimenti in natura e quindi in questo caso è necessario, come abbiamo visto per l'SPA, una relazione degli amministratori e una relazione giurata di stima appunto del bene stesso, oppure quando le azioni sono offerte ai dipendenti. In questo caso il diritto di opzione è escluso o addirittura può essere escluso il diritto di opzione se è appunto nell'interesse della società.
Ora, nel caso in cui queste azioni che sono state emesse per aumentare il capitale sociale non siano state acquistate dai soci, ma da soggetti terzi, si applicherà un sovrapprezzo, un sovrapprezzo che è una somma aggiuntiva rispetto al valore nominale che è richiesta per evitare degli squilibri tra i soci vecchi e i soci nuovi e quindi diventa obbligatoria quando si esclude il diritto d'opzione. Tra l'altro, se ci fate caso, nel patrimonio netto e quindi nella voce A dello stato patrimoniale passivo, troverete oltre che la riserva legale e la riserva statutaria, troverete anche la riserva di sovrapprezzo, perché comunque nelle società quotate è molto facile che, ad esempio, ci sia eh ci siano nuovi soci, ecco, e quindi questo sovrapprezzo questa somma aggiuntiva che eh giustifica l'acquisto di tale azione e che non va a squilibrare i soci nuovi.
Allora, l'aumento reale è deliberato dall'assemblea straordinaria, come abbiamo visto appunto precedentemente, ma lo statuto, diciamo, può delegare agli amministratori tale compito, però con dei limiti, ovvero con un tetto massimo e per un periodo massimo di 5 anni. Ovviamente, nel momento in cui ci sia eh una sottoscrizione di queste azioni, eh deve essere versato almeno il 25% del valore nominale attraverso il conferimento in denaro e l'eventuale appunto sovrapprezzo. Poi abbiamo parlato anche dell'aumento scindibile o inscindibile. L'aumento scindibile è valido anche se è sottoscritto solo parzialmente, ma poi si deve ridurre il capitale a quanto appunto è stato effettivamente sottoscritto o l'aumento inscindibile se appunto non viene sottoscritto per intero, la delibera viene revocata e quindi le somme versate vengono restituite. Di solito, se la delibera non specifica nulla si considera un aumento inscindibile.
Per quanto riguarda invece l'aumento nominale, ho definito anche l'aumento gratuito e lo abbiamo già detto prima, cioè l'aumento gratuito è quello che non richiede nuovi conferimenti da parte di soci, perché l'aumento in questo caso avviene attraverso l'utilizzo di riserve esistenti e questo quindi non comporta un aumento del patrimonio, ma solo un aumento del capitale sociale e si può realizzare o emettendo nuove azioni che però vengono assegnate gratuitamente ai soci o aumentando semplicemente il valore nominale delle azioni però già esistenti.
Oltre all'aumento c'è anche la riduzione del capitale sociale che anche in questo caso si suddivide in riduzione reale e che prevede quindi il rimborso ai soci determinati versamenti e la delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall'iscrizione che diciamo il tempo che permette ai creditori di opporsi perché comunque ripetiamo la il capitale sociale che viene ridotto è comunque un'operazione rischiosa sia per la società che per i creditori stessi ed oltre la riduzione reale ci può essere anche in questo caso la riduzione nominale, però per perdite, cioè se le perdite d'esercizio erodono il patrimonio netto il capitale può dover essere ridotto. Infatti la riduzione è obbligatoria se il capitale scende di oltre 1/3. E se il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale, quindi ad esempio in un spa il minimo legale è di €50.000, o la società viene trasformata, ad esempio, in un SRL oppure la società si scioglie.
Ora, prima di parlare dello scioglimento dell'SPA, dobbiamo introdurre il concetto di obbligazioni, in quanto l'SPA possono emettere queste ultime. Le obbligazioni sono sostanzialmente dei titoli di credito che documentano un credito verso la società da parte appunto di chi li possiede. Infatti chi acquista questi titoli di credito sostanzialmente investono il proprio denaro offrendolo alla società e quindi avranno due diritti: il diritto agli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale, appunto, del capitale prestato. Qui bisognerà dire che c'è una differenza tra obbligazionisti ed azionisti, perché gli obbligazionisti abbiamo visto che quindi hanno un diritto al rimborso del valore nominale e il diritto di interessi, mentre gli azionisti non hanno questo diritto, hanno il diritto alla quota di liquidazione, ma questa può essere al di sotto del capitale inizialmente conferito uguale o superiore, in base quindi all'andamento della gestione della società.
Quindi abbiamo visto che l'SPA può infatti emettere, diciamo, queste obbligazioni che però per somma non eccedono il doppio del capitale sociale più tutte le riserve sia disponibili che eh la riserva legale risultante appunto dall'ultimo bilancio. Ci sono in realtà delle deroghe a questo limite di legge, ad esempio se si tratta di obbligazioni che vengono eh protette da ipoteca, per quelle obbligazioni che vengono sottoscritte dai investitori professionali, però la norma prevede quindi il rispetto delle emissioni di obbligazioni che per somma quindi non eccedono il doppio del capitale sociale più tutte le riserve.
Ora, tra queste obbligazioni ci sono delle obbligazioni chiamate convertibili che consentono al titolare appunto di questo titolo di credito un diritto protestativo che consente quindi di convertire il titolo di credito in azioni possedute nei confronti della società. Questo può avvenire o con procedimento diretto, se in questo caso la società propone all'obbligazionista la conversione di azioni proprie, mentre con procedimento indiretto, in questo caso la società offre in conversione azioni di un'altra società che di solito, appunto, è una sua controllata. Una cosa importante riguarda il fatto che eh anche in questo caso bisognerà applicare il diritto d'opzione, quindi bisognerà prima offrirle agli azionisti di quella società e i possessori di obbligazioni convertibili che sono state già precedentemente emesse e solo dopo potrà essere offerto a soggetti terzi. Anche in questo caso la competenza spetterà all'assemblea straordinaria e questa delibera derivante dall'assemblea straordinaria deve contenere il rapporto di cambio tra obbligazioni ed azioni, ad esempio 10 obbligazioni per cinque azioni della società, il periodo che viene definito periodo di pendenza nel quale appunto il possessore dell'obbligazione potrà esercitare il suo diritto di conversione e le modalità ovvero procedimento diretto o procedimento indiretto.
Ora con il capitolo 25 vedremo lo scioglimento dell'SPA che in realtà riguarderà anche lo scioglimento delle società di capitale, quindi anche le SRL e la SAPA, ovvero della società in accomandita per azioni.
Ora, con lo scioglimento non scompare direttamente la società, ma si passa dalla fase di esercizio dell'attività alla fase estintiva. Infatti si distingue la fase di scioglimento che, diciamo, consiste nel verificarsi di un evento idoneo a porre fine appunto alla fase attiva della società. Poi c'è la fase di liquidazione che è la fase successiva allo scioglimento, ed ha la funzione di estinguere i debiti sociali e di distribuire l'eventuale residuo attivo ai soci. Ed infine abbiamo l'estinzione che si realizza, diciamo, solo al termine della liquidazione con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Quindi tra scioglimento ed estinzione abbiamo questa fase intermediaria che viene definita appunto liquidazione senza la quale la società non può cessare di esistere come appunto soggetto di diritto.
Ora ritornando alla prima fase ci sono diverse cause di scioglimento dell'SPA. Ad esempio, è stato conseguito l'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo; se è decorso il termine di durata; se ad esempio c'è continua inattività dell'assemblea perché magari c'è un conflitto insanabile tra i soci; per riduzione del capitale, come abbiamo visto prima, al di sotto del minimo legale, quindi quando ad esempio avviene una riduzione per perdite; ci può essere anche scioglimento per il diritto di recesso da parte di un socio che quindi magari questo socio deteneva una partecipazione rilevante e ha comportato una, diciamo, riduzione al di sotto del minimo legale; oppure se c'è una delibera di scioglimento anticipato da parte, appunto, dell'assemblea straordinaria o per altre cause che appunto possono essere previste dallo statuto.
Una volta che si è verificata questa causa di scioglimento, dovrà essere accertata dagli amministratori che quindi accerteranno questa causa e depositeranno questa attestazione presso il registro delle imprese. Solo dal momento dell'iscrizione di tale attestazione la società può dirsi sciolta perché ovviamente ha natura costitutiva.
Ora dalla fase di scioglimento si passa alla fase di liquidazione. Nella fase di liquidazione saranno nominati i liquidatori che prenderanno il posto degli amministratori che hanno il compito sostanzialmente di vendere tutti i beni aziendali per pagare i creditori sociali e quindi gli eventuali debiti che ha la società. La nomina di questi liquidatori richiede ovviamente iscrizione nel registro delle imprese con la cessazione ovviamente della carica degli amministratori e i liquidatori hanno quindi il compito di convertire i beni sociali in denaro, soddisfare i creditori sociali e nel caso in cui eh ci sia un residuo attivo, questo verrà ripartito tra i soci. Ovviamente, completata la liquidazione del patrimonio, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione che è sostanzialmente accompagnato dal piano di riparto che indica quindi la quota che spetta ad ogni socio. E in questo caso il bilancio finale di liquidazione, a differenza del bilancio d'esercizio, non è approvato dall'assemblea, ma dai singoli soci, perché in questa fase, giustamente prevale l'interesse individuale alla quota di liquidazione e la liquidazione si conclude con la cancellazione della società dal registro delle imprese che quindi segna l'estinzione definitiva della società per azioni.
Dopo la cancellazione, i creditori che sono rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti o nei confronti dei soci, ovviamente nei limiti di quanto riscosso sostanzialmente la loro quota di liquidazione, o nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento nei loro confronti è dipeso dalla loro colpa.
Ora parleremo della società in accomandita per azioni, che è un'altra società di capitali molto simile alla società in accomandita semplice, quindi soci accomandatari, responsabilità illimitata e solidale, i soci accomandanti ehm responsabilità limitata. Qui l'unica differenza che bisognerà ricordare, perché in realtà è tutto uguale alla società in accomandita semplice, è che il socio accomandatario sarà responsabile solo per quelle obbligazioni sociali che sono state contratte nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore. Quindi se nella società in accomandita semplice un socio accomandatario che sia amministratore o no è sempre responsabile illimitatamente e solidalmente, nella società in accomandita per azioni questa responsabilità illimitata e solidale è limitata ai soci amministratori. Se cessa la carica di amministratore non sarai appunto responsabile per le eventuali obbligazioni sorte dopo della cessazione, appunto. Quindi questo è semplicemente un ripasso della società in accomandita semplice. C'è questa differenza fondamentale e c'è da dire ovviamente che essendo per azioni il capitale sociale sarà rappresentato da azioni a differenza appunto della società in accomandita semplice.
Ora introduciamo l'ultima società per quanto riguarda le società di capitali, ovvero la società a responsabilità limitata, detta anche SRL. Questa SRL rispetto alla società per azioni presenta, diciamo, delle dimensioni più ridotte. Infatti in questo caso, il minimo legale rispetto all'SPA è di €10.000 o addirittura anche sotto i €10.000,00 perché questa legge in realtà è stata modificata in quanto può essere costituita un SRL anche con un capitale che va da €1 fino a 9999 purché il conferimento sia effettuato interamente in denaro.
La caratteristica principale che differenzia l'SRL dalla SPA è che il capitale sociale non è diviso in azioni, ma è diviso in quote. Infatti queste quote non possono essere incorporate in titoli di credito che sono destinati appunto alla circolazione, a differenza appunto delle azioni stesse. Anche l'SRL, ovviamente, essendo una società di capitali, è dotata di personalità giuridica, quindi c'è un'autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza tutti i soci saranno responsabili limitatamente al conferimento appunto effettuato.
Bisogna ricordare che per quanto riguarda la SRL nella distribuzione degli utili, abbiamo visto che c'è l'accantonamento del 5% a riserva legale e diciamo che questa è un accantonamento obbligatorio, però questa percentuale aumenta se la SRL è stata costituita con un capitale inferiore a €10.000. In questo caso dal 5% si passerà al 20% di accantonamento alla riserva legale fin quando la riserva non ha raggiunto la quota di €10.000.
Anche in questo caso ci può essere la SRL unipersonale, ovvero quella composta da unico socio. E un'altra differenza fondamentale con la SPA è che qui le prestazioni di lavoro come conferimenti si possono effettuare. Infatti avremo i cosiddetti soci d'opera, ovvero il socio che conferisce il proprio lavoro o i propri servizi a favore della società e ovviamente in cambio avrà una quota della società stessa. Ovviamente questo conferimento deve però essere accompagnato da una fideiussione bancaria, poiché nel caso in cui lui non dovesse inadempire al proprio obbligo, questo suo inadempimento verrà appunto sostituito dalla fideiussione bancaria che quindi funge da garanzia. E un'altra cosa da ricordare è che
Nei conferimenti dell'SRL, per quanto riguarda i conferimenti di beni, non è richiesto il procedimento di valutazione che abbiamo visto invece nell'SPA. Qui basterà semplicemente una valutazione effettuata da un revisore o da una società di revisione.
Per quanto riguarda la trasferibilità delle quote, qui di solito per legge le quote sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte. Però l'atto costitutivo può non solo limitare, ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote, anche se però gli è concesso il diritto di recesso che abbiamo visto negli scorsi capitoli. Ovviamente se la società ha tempo indeterminato, ogni socio può recedere con un preavviso di 180 giorni, mentre se la società è a tempo determinato possono recedere se avviene un cambiamento dell'oggetto sociale, al trasferimento della sede sociale all'estero o a seguito di una fusione o scissione.
Ora invece iniziamo a introdurre il concetto di finanziamenti dei soci, che praticamente sono dei finanziamenti, appunto, come suggerisce il termine stesso, erogati dai soci alla società quando si trova in una situazione di sottocapitalizzazione. Quindi è un finanziamento che, piuttosto che fare con la banca, lo faremo ovviamente nei confronti del socio. Qui però c'è da dire una cosa. La legge prevede che questo rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Cioè, mi spiego meglio. Bisognerà prima soddisfare tutti i creditori sociali esterni alla società e poi solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori si potrà appunto restituire il finanziamento al socio che ha appunto prestato i soldi.
Ritornando sul discorso invece delle quote sociali, qui abbiamo visto che a differenza delle azioni che invece hanno pari valore nominale, le quote invece possono avere valore diverso, ovviamente in base all'entità di conferimenti effettuati. Di conseguenza, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota posseduta, anche se rispetto alle azioni le quote possono attribuire dei diritti particolari a singoli soci relativi, diciamo, all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. Quindi ci potrebbero essere dei diritti che non sono proprio, diciamo, proporzionali, come ad esempio il diritto, appunto, sull'amministrazione o il diritto agli utili, mentre il diritto al voto è per forza proporzionale alla partecipazione.
Ora, per quanto riguarda invece il modello organizzativo dell'SRL, diciamo che è molto simile all'SPA in quanto prevede l'assemblea, l'organo amministrativo e, diciamo, in determinati casi anche l'organo di controllo, anche se l'assemblea non è sempre necessaria perché lo statuto può prevedere modalità decisionali semplificate, come ad esempio il consenso espresso per iscritto. Sono però inderogabilmente riservate alla decisione dei soci l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la nomina degli amministratori e dei sindaci, quindi gli stessi compiti dell'assemblea ordinaria. Anche in questo caso l'amministrazione può essere affidata a uno, e quindi in questo caso amministratore unico, o a più soci, e quindi in questo caso consiglio di amministrazione, e hanno gli stessi compiti del consiglio di amministrazione della SPA, quindi potere gestorio e potere di rappresentanza.
Per quanto riguarda la riserva legale, ve ne ho già parlato, quindi possiamo direttamente passare alla società cooperativa, che è l'ultima tipo di società che vedremo. Allora, la società cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico che consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri delle organizzazioni, però a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato. Qui potrebbero esserci sia azioni o quote e il valore di ciascuna quota o azione deve essere compreso tra un valore minimo di €25 e un valore massimo di €500. Nessun socio può avere una quota superiore a €100.000,00, ovviamente nemmeno azioni, a meno che non ci sia stato un conferimento di beni in natura o di crediti. Quindi lo scopo principale della società cooperativa è offrire dei beni o dei servizi a dei prezzi che sono migliori rispetto a quelli di mercato. Quindi, ad esempio, una prestazione lavorativa che nel mercato costerebbe €50, nella cooperativa potrebbe costare €30. Questo concetto si collega molto al concetto di ristorni che vedremo proprio tra un po'. Abbiamo diverse tipologie di cooperative come le cooperative di consumo, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e le cooperative per l'approvvigionamento di prodotti commerciali. C'è da ricordare un principio fondamentale, ovvero il principio della porta aperta che sostanzialmente regola il rapporto tra la società e i soci. L'ammissione di un nuovo socio nella società cooperativa è subordinata al rispetto di una particolare procedura e soprattutto al soddisfacimento dello scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. Quindi il socio può subentrare solo se ha scopo mutualistico e se ovviamente appartiene nel settore della società cooperativa in questione.
Ora abbiamo detto che le società cooperative, a differenza appunto delle altre società, non hanno scopo di lucro, ma hanno uno scopo che viene definito appunto mutualistico. Ciò significa che non possono distribuire integralmente gli utili ai soci ed esistono dei limiti massimi alla percentuale di utili distribuibili per evitare l'uso della cooperativa solo come strumento, in realtà, di profitto. Quindi i tratti fondamentali dello scopo mutualistico sono proprio la soddisfazione dei bisogni economici dei soci e la limitata ripartizione degli utili.
Ora esistono delle cooperative che vengono definite mutualità prevalente che sostanzialmente consentono di ottenere un sacco di agevolazioni fiscali e per poter acquisire, diciamo, questa caratteristica di mutualità prevalente, i ricavi delle vendite di beni o delle prestazioni di servizi o il costo del lavoro dei soci o il costo dei beni e dei servizi deve essere effettuato per la maggior parte nei confronti dei soci. Quindi tutte le attività devono essere svolte prevalentemente a favore dei soci, quindi il 50% + 1 per intenderci. Se non vengono rispettati questi requisiti e questi parametri per due esercizi successivi, si perde la qualità di mutualità prevalente, che quindi in realtà è un vantaggio per la società cooperativa, ma ci sono anche degli obblighi maggiori. Infatti, se la società cooperativa a mutualità prevalente dovesse sciogliersi, il patrimonio sociale viene devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quindi non possono distribuire l'eventuale attivo fra i soci. A differenza invece delle cooperative non a mutualità prevalente, dove appunto il patrimonio sociale non viene devoluto, si conserva comunque lo scopo mutualistico, non ha però queste agevolazioni fiscali e inoltre possono trasformarsi anche in società di capitali.
Ora, per quanto riguarda la costituzione di questa società cooperativa, ovviamente questa deve costituirsi per atto pubblico e deve contenere, oltre all'oggetto sociale, anche i requisiti e gli interessi dei soci, proprio per verificare i requisiti mutualistici della cooperativa. Deve inoltre indicare il sistema di amministrazione adottato. Qui si applicano gli stessi, diciamo, sistemi di amministrazione della SPA. Ovviamente il contratto sociale deve anche indicare il numero degli amministratori, i loro poteri, l'indicazione delle regole e la distribuzione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni che vedremo tra un po'. Per costituire una società cooperativa è necessario che ci siano almeno nove soci, a meno che non siamo di fronte ad una piccola cooperativa dove invece vengono applicate le norme della SRL, a differenza appunto di quella precedente che dove venivano applicate le norme della SPA e quindi in questo caso nella piccola cooperativa si potranno avere minimo tre soci. Ovviamente, se successivamente alla costituzione il numero di soci diviene inferiore a quello minimo, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, altrimenti la società cooperativa si scioglie.
Quindi, come ho detto prima, i modelli di sistemi di amministrazione avremo anche in questo caso il modello ordinario, il sistema dualistico e il sistema monistico. E l'atto costitutivo, infine, deve essere depositato nel registro delle imprese entro 20 giorni, appunto, dalla sua stipulazione per acquisire, appunto, la personalità giuridica.
Ora, per quanto riguarda la società cooperativa e la distribuzione degli utili e l'accantonamento alla riserva legale, qui c'è un limite maggiore. Abbiamo visto, quindi, che nell'SRL, nell'SPA, la riserva legale va accantonata al 5%. Qui, in realtà, avremo un accantonamento del 30% alla riserva legale e un ulteriore 3% a dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative. Ed infine, anche nella società cooperativa è possibile destinare una parte degli utili netti a patrimoni destinati appunto ad uno specifico affare.
Ora, eh, introduciamo invece il concetto dei ristorni. I ristorni sono delle somme di denaro che la cooperativa distribuisce ai soci, non come dei dividendi, quindi come gli utili, ma come rimborso. Mi spiego meglio, avendo questa società uno scopo mutualistico e quindi il compito di fornire dei prodotti, dei lavori, dei beni o dei servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, c'è questa sorta di rimborso che quindi consente di spendere meno rispetto appunto al mercato stesso. Quindi quei prodotti che ho acquistato a €10.000, che sarebbe il valore di mercato, attraverso il ristorno vengono rimborsati, ad esempio, di €2000 o di €3000, in modo tale che otteniamo dei prodotti a delle condizioni, appunto, migliori di mercato. Però questi ristorni non vengono rimborsati a caso, infatti sono calcolati in proporzione agli scambi mutualistici con la cooperativa e non in base al capitale investito, come ad esempio avviene nell'SPA o nell'SRL. Questi ristorni però devono essere previsti dallo statuto e deliberati appunto dall'assemblea.
Per quanto riguarda invece lo scioglimento, ve l'ho già detto, avviene se il numero di soci è inferiore al minimo legale, senza che però sia reintegrato entro un anno. E ha può avvenire per liquidazione coatta amministrativa che viene disposta appunto dall'autorità governativa.
Ora, avendo finito le società, bisognerà vedere quelle che sono le operazioni straordinarie concesse alle società. Le operazioni straordinarie sono la trasformazione, la fusione e la scissione. Partendo dalla trasformazione, bisognerà subito distinguere la trasformazione omogenea da quella eterogenea. La trasformazione omogenea consiste nel cambiamento del tipo di società ed è quindi sostanzialmente il passaggio da un tipo sociale a un altro, quindi da SRL a SPA, o da società cooperativa a società a responsabilità limitata, da società in nome collettivo a società in accomandita per azioni, quindi qualsiasi cambiamento, qualsiasi trasformazione. Questa trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente in quanto la società rimane sempre la stessa, conserva i diritti e gli obblighi e prosegue tutti i rapporti giuridici. È semplicemente un adattamento dell'assetto organizzativo in base alle nuove esigenze che sono sopravvenute, diciamo, nel corso della vita della società. L'unica limitazione che appunto non è concessa è la trasformazione da società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa. Quindi in questo caso non è possibile perché si andrebbe a snaturare lo scopo fine della società.
Ora, la trasformazione richiede diverse maggioranze in base al tipo di trasformazione, cioè se da società di persone si passa a società di capitali è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci che ovviamente viene determinata in base alla partecipazione, in questo caso degli utili. Nelle società di capitali invece la trasformazione richiede una deliberazione dell'assemblea straordinaria ed infine, per la trasformazione di società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nel caso in cui una società si trasforma in società di capitali, quindi società di persone o società cooperative decidono di trasformarsi in società di capitali, la deliberazione deve risultare da atto pubblico e quindi dovrà essere iscritta nel registro delle imprese.
Per quanto riguarda invece la trasformazione eterogenea, questa riguarda il caso dove la società di capitali decide di trasformarsi in consorzi, società consortili, cooperative e quindi le società cooperative, le comunioni di azienda, le associazioni o le fondazioni. In questo caso è richiesto invece il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
Ora introduciamo invece il concetto di fusione che consiste nell'unificazione di due o più società in una sola. Avremo due tipi di fusione, quella in senso stretto, chiamata anche joint venture, che prevede proprio la costituzione di una nuova società, oppure la fusione per incorporazione. Questa è quando una società invece incorpora più società preesistenti. Ovviamente la fusione può anche definirsi omogenea se avviene tra società dello stesso tipo, oppure eterogenea se avviene tra società di tipo diverso. Questa fusione, diciamo, che permette di aumentare la concentrazione delle imprese societarie e consente quindi di aumentare la dimensione e la competitività. Ed è per questo che sono oggetto di controllo antitrust, poiché la nuova società che viene fusa tra società preesistenti potrebbe avere un abuso di potere dominante e quindi eliminare la concorrenza. Ovviamente la società che incorpora o la nuova società assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue quindi tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione. Esistono tre fasi della fusione. Avremo il progetto che viene quindi redatto dagli amministratori delle società partecipanti e devono indicare il tipo e la denominazione delle società partecipanti, l'atto costitutivo della nuova società e il rapporto di cambio delle azioni o quote. Fatto questo progetto, ovviamente la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società partecipanti, ovviamente mediante l'approvazione del progetto. In questo caso abbiamo visto che ai soci è concesso il diritto di recesso, quindi nel caso in cui non siano d'accordo con la scelta della società possono uscire mediante appunto l'esercitazione di tale diritto e tutte queste delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese e il procedimento si conclude con la stipulazione dell'atto di fusione per atto pubblico che ovviamente dovrà essere iscritto anche quest'ultimo nel registro delle imprese poiché ha efficacia costitutiva.
Ed infine, come ultima operazione straordinaria, abbiamo la scissione. Nella scissione il patrimonio di una società è scomposto e trasferito in tutto o in parte ad altre società con assegnazione ai soci delle azioni o delle quote delle società beneficiarie. Ovviamente avremo scissione totale se tutto l'intero patrimonio viene trasferito e quindi la società si estingue senza la liquidazione ed avremo invece scissione parziale se solo una parte del patrimonio è trasferita e quindi la società scissa continuerà comunque ad esistere. Anche in questo caso potremmo avere scissione in senso stretto se nasce una nuova società, oppure eh, diciamo, società preesistenti, quindi in questo caso scissione per incorporazione. In questo caso il procedimento parte sempre dall'amministratore che deve redigere questo, diciamo, progetto unitario di scissione che contiene la descrizione degli elementi patrimoniali trasferiti e i criteri di distribuzione delle partecipazioni.
Ora ci sleghiamo dal concetto di società ed iniziamo ad introdurre i titoli di credito in generale. Quindi vedremo anche la cambiale, l'assegno bancario e l'assegno circolare. Ed infine ci manca il fallimento a tutte le altre procedure concorsuali.
Allora, i titoli di credito sono dei documenti che sono destinati alla circolazione e che quindi attribuiscono al legittimo possessore, che poi vedremo cosa significa, il diritto a una determinata prestazione che di solito è patrimoniale e quindi economica. La caratteristica fondamentale di questi documenti è che il diritto di credito è incorporato nel titolo stesso ed è per questo che si parla di incorporazione. Ciò significa che il diritto non esiste e non può essere esercitato se non attraverso il documento stesso. Quindi, in altre parole, il titolo di credito non è una semplice prova, ma è il credito in forma documentale. Questo titolo di credito, diciamo, è stato creato per risolvere un problema, ovvero per l'esigenza di favorire la circolazione dei diritti di credito, rendendola più semplice e sicura rispetto agli strumenti tradizionali del diritto civile. Infatti, la cessione del credito, che viene quindi regolata dal diritto civile, presenta in realtà due problemi. Il primo problema è che se questo credito viene ceduto, il debitore deve essere informato della cessione, altrimenti può validamente pagare anche al creditore originario. Cioè, nel caso in cui c'è un soggetto chiamato Marco che ha un credito nei confronti di Filippo di €10.000.000 e questo Marco cede il credito ad un terzo soggetto senza però avvisare Filippo, allora Filippo potrà pagare a Marco nonostante il credito sia stato ceduto e quindi ovviamente questo è un problema perché il beneficiario, se il titolo è stato ceduto, doveva essere il terzo soggetto e non Marco. Il secondo problema è che con la cessione del credito regolata dal diritto civile, il debitore, in questo caso Filippo, può opporre al cessionario, ovvero questo terzo soggetto, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ovvero Marco, rendendo quindi il credito meno sicuro e appetibile per i terzi. Mi spiego meglio. Le eccezioni sono sostanzialmente dei mezzi di difesa che il debitore può opporre al portatore del titolo per rifiutare o limitare il pagamento. E quindi, se questo Marco cede il credito ad un terzo soggetto, il debitore può opporre tutte queste eccezioni anche al nuovo beneficiario, ovvero al terzo soggetto, cosa che però non avviene con i titoli di credito. Ecco perché sono regolati in maniera differente e c'era proprio l'esigenza di far nascere questi titoli. Diciamo che ho premuto molto perché la differenza è fondamentale. Una volta capita, tutto ciò che ne verrà dopo sarà molto semplice.
Ora, innanzitutto, prima di introdurre il concetto di principio di autonomia e di letteralità, bisogna distinguere la parola titolarità e legittimazione. La titolarità nel diritto di credito spetta a chi è proprietario originale del titolo, mentre la legittimazione spetta a chi possiede il titolo secondo, appunto, le modalità previste dalla legge. Quindi, essendo un titolo di credito ed è destinato alla circolazione, non è detto che il titolo di credito rimanga sempre a capo del titolare, anzi è proprio destinato per passare a più possessori e il possessore, ovviamente, se è legittimato, può esercitare il diritto di credito, anche se non è il vero titolare. Se vi ricordate il concetto di proprietà e possesso del diritto privato, ecco che è un concetto molto simile.
Ora vediamo qual è il principio d'autonomia ed è per questo che ho spiegato la differenza del diritto civile rispetto al titolo di credito. In questo caso, nel titolo di credito che non è regolato dal diritto civile, se il titolo di credito viene trasferito ad un terzo soggetto, non vengono trasferiti tutti i vizi o le invalidità o le eccezioni dei rapporti precedenti. Ed è per questo che viene definito principio d'autonomia, perché ogni acquirente di buona fede del titolo acquista un diritto nuovo ed autonomo che quindi è indipendente da quello dei precedenti possessori. Ed è per questo che il titolo di credito garantisce sicurezza della circolazione e rende questi titoli di credito strumenti affidabili, soprattutto per i traffici economici.
Accanto al principio di autonomia, abbiamo anche parlato del principio di letteralità, secondo cui il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dal testo del titolo, cioè il possessore può pretendere solo ciò che è scritto nel documento e il debitore è tenuto a eseguire la prestazione nei limiti e con le modalità risultanti dalla lettera del titolo. Quindi accordi esterni o patti aggiuntivi che non sono riportati nel documento non sono validi.
Ora, nell'emissione di un titolo di credito, avremo due tipi di rapporti. Il rapporto fondamentale, ossia il rapporto giuridico che giustifica l'emissione del titolo, ad esempio una compravendita o un mutuo, sarebbe sostanzialmente la causale perché è stata emessa questo titolo di credito. Il titolo però non trasferisce questo rapporto fondamentale, ma trasferisce un rapporto cartolare autonomo che quindi è incorporato nel documento e quindi tutti i successivi possessori del titolo diventano titolari solo del rapporto cartolare, mentre il rapporto fondamentale resta confinato ai soggetti originari.
Ora, vi ho già detto cosa sono le eccezioni, cioè sono i mezzi di difesa che il debitore può opporre al portatore del titolo e per rifiutare o per limitare il pagamento. Detta la definizione, bisognerà distinguere però le eccezioni reali che sono opponibili a chiunque, come ad esempio la falsità della firma o la mancanza dei requisiti essenziali del titolo, dalle eccezioni personali che invece sono opponibili solo ai soggetti con cui il debitore ha avuto dei rapporti diretti. Ovviamente abbiamo visto che però queste eccezioni fondate sui rapporti precedenti non sono opponibili al nuovo possessore.
Ora esistono dei titoli che vengono definiti astratti quando il diritto cartolare è indipendente dalla causa, ovvero dal rapporto fondamentale, dei titoli invece definiti causali dove invece il titolo può essere solo emesso in presenza di un rapporto fondamentale, come ad esempio le azioni. Invece un esempio di titolo astratto è proprio la cambiale che vedremo tra poco.
Ora, abbiamo detto che il titolo di credito è destinato alla circolazione e si distinguono diversi tipi di titoli di credito in base alla modalità di circolazione. Infatti avremo i titoli al portatore che circolano semplicemente tramite consegna, poi avremo i titoli all'ordine che richiedono sia la girata e la consegna, e poi avremo i titoli nominativi che richiedono invece anche l'annotazione, oltre che la girata la consegna, richiedono anche l'annotazione nel registro dell'emittente.
Ora, quando un titolo all'ordine, quindi quello che richiede sia girata che consegna, o un titolo nominativo viene smarrito, sottratto, il titolare può ottenere un decreto di ammortamento che sostanzialmente priva di efficacia il titolo originario e consente quindi l'esercizio del diritto. Questo ammortamento tutela il titolare senza compromettere quindi la sicurezza della circolazione. Ed infine abbiamo parlato anche della gestione accentrata, ovvero per quanto riguarda i titoli di massa, la circolazione materiale è stata sostituita dalla circolazione contabile mediante appunto questo sistema della gestione accentrata. Cioè questi titoli sono depositati presso un ente accentrato e i trasferimenti avvengono tramite queste annotazioni contabili che hanno effetti equivalenti alla consegna del titolo.
Detto ciò, possiamo introdurre il concetto di cambiale. La cambiale è un titolo di credito la cui funzione è proprio quella di differire il pagamento di una somma di denaro. Esistono due tipi di cambiale, la cambiale tratta e il vaglia cambiario, chiamato anche pagherò. Partiamo innanzitutto dalla cambiale tratta, che ha la struttura di un ordine di pagamento, cioè una persona, il traente, ordina ad un'altra persona, il trattario, di pagare una somma di denaro al portatore del titolo e quindi figurano tre persone: il traente che dà l'ordine, il trattario che è colui che viene ordinato di effettuare il pagamento e il prenditore che è il beneficiario dell'ordine di pagamento. Per quanto riguarda il vaglia cambiario, invece, questa è una struttura più semplice in quanto figurano solo due persone: l'emittente che promette il pagamento e il prenditore che è il beneficiario della promessa di pagamento.
Ora, nonostante queste due cambiali presentino delle caratteristiche differenti, hanno però dei caratteri in comune. Infatti entrambe sono dei titoli di credito all'ordine e quindi richiedono sia girata che consegna. Inoltre sono titoli astratti perché non risulta il rapporto fondamentale. Sono dei titoli rigorosamente formali perché comunque devono rispettare i requisiti previsti dalla legge e possono incorporare una pluralità di obbligazioni, infatti poi vedremo che possono contenere più obblighi di pagamento ed inoltre sono dei titoli esecutivi perché consentono di iniziare un processo esecutivo.
Ora, sia la cambiale tratta che il vaglia cambiario hanno dei requisiti formali che si distinguono in essenziali e naturali. Iniziamo a vedere i requisiti essenziali. Tra questi abbiamo la denominazione di cambiale, cioè sul fronte della cambiale ci deve essere scritto o vaglia cambiario o pagherò cambiario o la parola appunto cambiale. Inoltre, se si tratta di un vaglia cambiario, ci deve essere la promessa incondizionata, mentre se si tratta di una cambiale tratta, ci deve essere l'ordine incondizionato, appunto, di pagare questa somma determinata. Inoltre ci deve essere nella cambiale tratta l'indicazione del trattario e il codice fiscale dell'emittente nel vagliacambiario. E gli ultimi tre sono il nome del prenditore, la data di emissione appunto della cambiale e la sottoscrizione del traente o dell'emittente.
Per quanto riguarda invece i requisiti naturali, questi, se dovessero mancare, non farebbero perdere l'efficacia di questo titolo. Infatti, se dovesse mancare l'indicazione della scadenza, la cambiale è considerata pagabile a vista, quindi comunque il titolo resta valido. Un altro requisito naturale è l'indicazione del luogo di emissione che, se dovesse mancare, la cambiale verrebbe considerata sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Ed infine abbiamo l'indicazione del luogo di pagamento che, se manca, la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato al nome del trattario, mentre il vaglia cambiario nel luogo di emissione.
Ora potrebbe capitare che il titolo sia privo di alcuni requisiti essenziali, però non è necessario che tutti questi requisiti siano presenti al momento dell'emissione. Basta semplicemente che la cambiale sia completa, ovvero delle informazioni necessarie, quando il portatore ne chiede il pagamento e quindi la cambiale che circola senza uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco. Ovviamente, per poter essere considerata valida, bisognerà aggiungere le informazioni che mancano, i requisiti essenziali che mancano e quindi di solito una cambiale in bianco è accompagnata da un accordo di riempimento che viene effettuato tra emittente e primo prenditore con cui, diciamo, si stabiliscono le modalità del completamento del titolo. Il rischio principale però è che il prenditore riempia la cambiale in modo diverso da quanto pattuito e in questo caso siamo di fronte ad un abusivo riempimento. Allora, se la cambiale non viene girata, allora l'emittente può opporre la violazione dell'accordo, mentre se il titolo viene girato a un terzo, avendo visto il principio d'autonomia, teoricamente non è opponibile al terzo possessore, a meno che però quest'ultimo non l'abbia acquistato in malafede e quindi sapeva che c'è stato un abusivo riempimento e ne ha approfittato.
Ora abbiamo detto che la cambiale può incorporare più obbligazioni, dette anche obbligazioni cambiarie. Da qui deriva il termine di obbligati cambiari, cioè tutti coloro che hanno firmato la cambiale da quando appunto è stata emessa. Infatti, tra gli obbligati cambiari troveremo il traente che è appunto l'emittente della cambiale tratta, l'emittente che invece è colui che emette il vagliacambiario, il girante che è colui che trasmette il titolo ad un altro soggetto, l'accettante che è colui che appunto accetta la cambiale tratta e diventa trattario, lo vedremo tra poco, e la vallante che è colui che garantisce l'adempimento di un altro obbligato. Tra questi obbligati troveremo degli obbligati principali o diretti che sono l'emittente, l'accettante e i loro avallanti e gli obbligati di regresso, cioè il traente, i giranti e i loro avallanti. Questa graduazione stabilisce che se paga un obbligato principale o diretto, tutti gli altri sono liberati, mentre se paga un obbligato di regresso libera solo quelli di grado successivo.
Ora abbiamo detto che nella cambiale tratta c'è un'accettazione che viene effettuata dal trattario. Infatti, con l'accettazione, il trattario dichiara che si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza e quindi diventerà obbligato principale e diretto. E prima dell'accettazione, il portatore non potrà agire nei confronti del trattario. Questa accettazione deve però essere iscritta sulla cambiale con le parole "accetto" o "visto" seguite appunto dalla firma del trattario e in realtà anche la semplice firma sul fronte della cambiale potrà valere come accettazione.
Prima tra gli obbligati cambiari vi ho anche parlato della vallante che si riferisce all'operazione dell'avvallo, cioè quella dichiarazione con cui un soggetto, detto appunto avallante, garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. Infatti, la vallante dovrà indicare per chi è dato l'avvallo, quindi è una sorta di garanzia per il prenditore, poiché nel caso in cui l'obbligato principale non adempia i suoi obblighi, potrà intervenire sulla vallante.
Ora, il portatore, che abbiamo visto essere il beneficiario della cambiale, è legittimato a chiedere il pagamento se però riesce a dimostrare la continuità delle girate. La cambiale ovviamente va presentata al trattario per quanto riguarda la cambiale tratta o all'emittente se si tratta di vaglia cambiario, oppure alla persona designata nel titolo, ad esempio una banca. E la presentazione deve avvenire o a giorno fisso e quindi o nel giorno della scadenza o nei due giorni feriali successivi, o a vista se manca appunto l'indicazione della scadenza e quindi entro un anno dalla data di emissione.
Abbiamo visto inoltre che la cambiale è un titolo esecutivo, quindi il portatore avrà a suo favore le cosiddette azioni cambiarie, cioè quell'azione giudiziale che spetta appunto al portatore quando il pagamento è stato rifiutato dal trattario o dall'emittente. E ci potrà essere un'azione cambiaria diretta che richiama quindi l'obbligato cambiario diretto. Di conseguenza verrà proposta contro gli obbligati diretti, non richiede protesto, ovvero sostanzialmente una prova del rifiuto di pagamento, non ha termine di decadenza ed è soggetta solo a prescrizione dei 3 anni dalla scadenza. Mentre se l'azione cambiaria diretta non è possibile, si potrà applicare l'azione cambiaria di regresso, ovviamente in questo caso proposta contro gli obbligati di regresso e può essere esercitata alla scadenza, ma richiede il protesto. Ovviamente, una volta avviata questa azione cambiaria, essendo quindi la cambiale un titolo esecutivo, il portatore potrà avviare l'esecuzione sui beni del debitore senza la sentenza del tribunale.
Finita la cambiale, iniziamo a vedere l'assegno bancario che è un altro titolo di credito che però contiene l'ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all'ordine di una determinata persona o al portatore. Infatti, sembra molto simile alla cambiale tratta perché in questo caso ci sarà sempre il traente, il trattario e il prenditore o il portatore, insomma. Solo che in questo caso il trattario sarà sempre una banca. Infatti, la funzione tipica dell'assegno bancario è quella di consentire l'utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti senza l'utilizzo, appunto, di contanti. Anche l'assegno bancario è un titolo di credito astratto, formale ed esecutivo e nonostante la struttura sia identica alla cambiale tratta, diversa però è la funzione tipica dei due titoli, in quanto l'assegno bancario è uno strumento di viene considerato uno strumento di pagamento, mentre la cambiale tratta viene considerato come uno strumento di credito. Inoltre, tra le principali differenze c'è che il trattario in questo caso potrà essere solo una banca, mentre nella cambiale il trattario può essere chiunque. E in questo caso la banca, ovvero il trattario di questo assegno bancario, non potrà mai effettuare l'accettazione che quindi comporterebbe ad assumere una posizione di obbligato diretto. Cioè la banca non sarà mai responsabile nel caso in cui i fondi dovessero mancare, perché è una responsabilità del traente. Un'altra differenza da ricordare è che l'assegno bancario è sempre pagabile a vista e deve essere presentato per il pagamento in tempi brevi.
Tra i requisiti richiesti dell'assegno bancario, ovviamente, abbiamo la disponibilità di una somma di denaro presso una banca, l'autorizzazione della banca che quindi attribuisce all'emittente il diritto di disporre di fondi disponibili presso di essa, la denominazione di assegno bancario inserita nel titolo, l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma di denaro espressa però in lettere ed in cifre, l'indicazione del trattario, l'indicazione del luogo di pagamento ed infine la sottoscrizione del traente.
Ora, come abbiamo anticipato, a differenza della cambiale tratta, l'assegno bancario non può essere accettato. Di conseguenza, la banca trattaria non assumerà mai la posizione di obbligato cartolare, né diretto e né diretto. Però sono concesse due tutele a favore del prenditore. C'è l'istituto del visto dove la banca accerta l'esistenza dei fondi e ne impedisce l'uso prima della scadenza del termine di presentazione. Questa però è poco usata perché è sottoposta ad un'imposta di bollo suppletiva ed è utilizzata ed è più diffuso il cosiddetto "bene fondi" che consiste semplicemente nella conferma perlopiù telefonica dell'esistenza dei fondi da parte della banca trattaria su richiesta della banca a cui il titolo è girato per l'incasso.
Ora, rispetto alla cambiale, la circolazione degli assegni è fortemente limitata dal legislatore per ragioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Infatti, gli assegni bancari di importo pari o superiori ai €1000 devono recare sia il nome del beneficiario e soprattutto la clausola di non trasferibilità. Quindi l'assegno bancario, nel caso in cui abbia un importo superiore ai €1000, non potrà essere girato o trasferito ad un altro soggetto. Anche in questo caso bisognerà aggiungere che l'assegno bancario può essere garantito mediante avallo.
Ora, l'assegno bancario è sempre pagabile a vista, ma deve essere presentato per il pagamento entro un determinato termine. Termine che per gli assegni emessi è pagabile in Italia è di 8 giorni dalla data di emissione. Se l'assegno è pagabile però nello stesso comune, mentre se è pagabile in un altro comune il termine di pagamento è di 15 giorni. L'omessa presentazione dell'assegno nei termini previsti comporta la perdita dell'azione di regresso contro i giranti e i loro avallanti, non però verso il traente. Quindi è come se perdessero le loro azioni nei confronti degli obbligati di regresso e non nei confronti dell'obbligato principale o diretto. Infatti, quando l'assegno è "a vuoto", cioè quando è stato emesso un un assegno con un importo che non risulta disponibile, il possessore dell'assegno si vedrà rifiutare il pagamento da parte della stessa banca e quindi anche in questo caso il mancato pagamento dell'assegno assegnerà al portatore il diritto di agire contro gli obbligati di regresso. Solo contro gli obbligati di regresso perché a differenza della cambiale qui non abbiamo obbligati diretti perché abbiamo detto che la banca non verrà mai considerata obbligata principale e per agire ovviamente nei confronti degli obbligati di regresso bisognerà presentare quindi l'assegno nei termini previsti, quindi 8 giorni e 15 giorni e inoltre bisognerà dimostrare il rifiuto del pagamento mediante il protesto.
Allora, esistono diversi tipi di assegni bancari in base a determinate clausole che possono essere inserite. Infatti avremo l'assegno bancario dove sostanzialmente il traente o il portatore del titolo possono apporre sulla faccia anteriore del titolo due linee rette parallele al fine di far pagare l'assegno ad una banca o a un cliente della banca che ha emesso l'assegno e quindi con la posizione di queste sbarre non si limita la circolazione del titolo, ma si ha la sicurezza che l'assegno sarà pagato ad un soggetto conosciuto, quindi o banca o al cliente della banca. Poi avremo un altro assegno, il cosiddetto assegno da accreditare, che è quella clausola dove il traente o il portatore dell'assegno vietano alla banca di pagare l'assegno in contanti, ma l'autorizzano ad accreditarlo sul conto del giratario suo correntista. Ed infine abbiamo visto anche l'assegno non trasferibile, cioè quell'assegno che può essere solo pagato all'immediato prenditore e accreditato sul suo conto, quindi non potrà essere girato. Poi abbiamo visto anche l'assegno turistico che è un assegno bancario eh che viene emesso da una banca nazionale su una banca corrispondente estera a favore appunto di persone che intendono viaggiare all'estero senza portare troppi contanti.
Ora, a parte l'assegno bancario, bisognerà parlare anche dell'assegno circolare, che è un titolo di credito all'ordine molto utile per trasferire delle somme di denaro tra persone o imprese. Questo, a differenza dell'assegno bancario, potrà essere emesso solo quando i soldi sul conto sono effettivamente disponibili, quindi rappresentano uno strumento di circolazione del denaro molto sicuro. Ovviamente l'assegno circolare è un mezzo di pagamento, quindi come l'assegno bancario si differenzia da quest'ultima però perché ha la struttura del vagliacambiario e non della cambiale tratta. Infatti avremo solo due soggetti: l'emittente dell'assegno, che è praticamente la banca che si impegna ad effettuare il pagamento a vista, e il beneficiario che è il soggetto a cui verrà consegnato o inviato l'assegno e che lo presenterà in banca per la riscossione.
Allora, l'emissione di questi assegni circolari può essere consentita solo alle banche che sono state autorizzate dalla Banca d'Italia ed inoltre, come abbiamo detto prima, occorre aver depositato in anticipo presso la banca la somma di denaro corrispondente all'importo dell'assegno richiesto. Poi abbiamo ovviamente anche in questo caso dei requisiti di validità come la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare una certa somma di denaro a vista, l'indicazione del prenditore, l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è stato emesso, la sottoscrizione della banca emittente ed infine contenere l'importo scritto a cifre e in lettere.
Ora iniziamo a vedere le procedure concorsuali che quindi riguardano quella situazione dove un'impresa commerciale è insolvente e quindi si trovano in una situazione dove non riescono a pagare i creditori. E le procedure concorsuali sono quindi queste procedure giudiziarie quando un imprenditore commerciale è insolvente. La legge regola attualmente sei procedure concorsuali per l'imprenditore commerciale non piccolo e tre riservate agli altri debitori. Tra le procedure concorsuali abbiamo il fallimento, il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e l'amministrazione straordinaria accelerata per le imprese di maggiori dimensioni. Invece le procedure concorsuali riservate ai debitori diversi dall'imprenditore commerciale non piccolo sono la procedura di liquidazione, l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore che di solito non vengono chiesti all'esame.
I caratteri comuni di tutte queste procedure concorsuali sono, innanzitutto, che colpiscono tutti i beni dell'imprenditore e quindi l'universalità, poi coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore dalla data in cui il dissesto è accertato e quindi la concorsualità ed infine un principio fondamentale, ovvero il cosiddetto par condicio creditorum, cioè mirano ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori dell'imprenditore, anche se poi vedremo che nella realtà non è proprio così.
Iniziamo dalla procedura concorsuale più importante, ovvero il fallimento. Il fallimento è una procedura concorsuale che mira a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato fra i creditori secondo il principio del par condicio creditorum. Per far sì che ci sia il fallimento sono richiesti due presupposti: un presupposto soggettivo e un presupposto oggettivo. Presupposto soggettivo dice che sono soggetti a fallimento solo gli imprenditori commerciali di natura privata e quindi non pubblica. E inoltre non sono soggetti al fallimento quegli imprenditori che non hanno un attivo patrimoniale superiore ai €300.000 nei tre esercizi antecedenti, dei ricavi lordi annui superiori a €200.000.000 nei tre esercizi antecedenti e dei debiti complessivi per €500.000. Quindi, se non superano queste soglie, non possono essere soggetti a fallimento. Il presupposto oggettivo, invece, è lo stato di insolvenza, cioè è insolvente colui che non riesce a pagare i suoi debiti o riesce a pagarli solo parzialmente? Questo però è differente dall'inadempimento, dove l'insolvenza è una situazione patrimoniale complessiva, quindi riguarda tutto il patrimonio della società o dell'impresa. L'inadempimento invece riguarda il mancato pagamento di una singola obbligazione e per far sì che ci sia il fallimento devono verificarsi entrambe le circostanze. C'è però un limite minimo perché non si potrà dichiarare fallimento se i debiti scaduti sono inferiori ai €30.000.
Ora, la dichiarazione di fallimento spetta a dei soggetti legittimati, tra cui i creditori, il debitore stesso, che ha l'obbligo di chiedere il fallimento se la mancata richiesta può aggravare l'insolvenza e il dissesto, o può essere richiesta addirittura dal pubblico ministero quando, diciamo, emerge uno stato di insolvenza durante un procedimento penale. La competenza però a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo della sede principale dell'impresa, quindi la può richiedere il creditore o il debitore, ma la dichiara il tribunale. Dopo la richiesta effettuata dai creditori o dal debitore o dal pubblico ministero, il tribunale apre questa istruttoria prefallimentare per sentire in udienza sia il debitore e i creditori che possono presentare documenti e prove. Da qui, al termine, appunto, di questa istruttoria, deciderà se accogliere o meno la richiesta di fallimento. Infatti, se c'è non accoglimento, il tribunale emette un decreto motivato di non accoglimento ed è impugnabile con reclamo alla Corte di Appello, mentre se accetta la richiesta, il tribunale dovrà emettere una sentenza di accoglimento che quindi dichiara il fallimento. In questa sentenza c'è la nomina del giudice delegato e del curatore che vedremo tra un po' nel, diciamo, sottocapitolo degli organi di fallimento. Inoltre ci sarà la fissazione dell'udienza per l'accertamento dello stato passivo e l'ordine al fallito di depositare bilanci, scritture contabili ed elenco dei creditori entro 3 giorni. Il fallito potrà reclamare questa decisione entro 30 giorni alla Corte di Appello e la Corte, quindi, in questo caso, potrà o confermare o revocare il fallimento.
Ora, tra gli organi del fallimento ne abbiamo già visto uno, ovvero il tribunale fallimentare, che quindi come compito principale ha quello di dichiarare il fallimento, però non ha solo quella funzione perché dovrà appunto nominare il giudice delegato e il curatore mediante appunto la sentenza, decide sui reclami, sostituisce i componenti del comitato dei creditori che vedremo tra un po' e può chiedere chiarimenti informazioni e decide sulle controversie, non di competenza del giudice delegato. Poi abbiamo come secondo soggetto e come secondo organo del fallimento il giudice delegato che quindi ha funzioni di vigilanza e controllo. Infatti nomina e revoca i membri del comitato dei creditori, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo, emette dei provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio e autorizza il curatore a stare in giudizio. Poi avremo il curatore che come compito principale ha quello di amministrazione del patrimonio del fallito e ovviamente, come abbiamo già visto, è nominato dal tribunale con la sentenza appunto di fallimento. Ed infine abbiamo il comitato dei creditori che è un organo collegiale composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori come funzioni a controllo, autorizzazione e funzioni consultive.
Ora, la sentenza di fallimento crea diversi effetti, sia nei confronti del fallito che nei confronti dei creditori che nei confronti dei contratti. Quindi bisognerà vedere nello specifico quali sono questi effetti. E partiamo proprio da quelli che sono nei confronti del fallito. Avremo degli effetti patrimoniali, cioè con la sentenza di fallimento, il fallito subisce innanzitutto lo spossessamento di beni che passano all'amministrazione del curatore. Non perde la capacità di agire, ma perde la sua capacità.
processuale nelle cause patrimoniali relative al fallimento. In suo luogo sta il curatore, cioè nelle cause patrimoniali che riguardano il fallimento, il fallito verrà sostituito dal curatore. Quindi in giudizio ci sarà il curatore e non il fallito, per intenderci.
Oltre a degli effetti patrimoniali per il fallito, ci saranno anche degli effetti personali con delle limitazioni delle libertà, ovvero il cosiddetto diritto al segreto epistolare, cioè la corrispondenza viene consegnata al curatore. Il segreto epistolare è un principio giuridico che tutela la riservatezza e quindi la privacy tra le persone. In altre parole, con la sentenza di fallimento, il fallito perde, diciamo, in parte questo segreto epistolare, perché il contenuto di eventuali lettere, email, messaggi e telefonate che riguardano, diciamo, il patrimonio, i crediti e i beni aziendali di questo fallito, di questo soggetto fallito, saranno consegnati al curatore e quindi la corrispondenza, ecco perché si dice che la corrispondenza viene consegnata al curatore.
Ed inoltre un'altra limitazione della libertà è proprio quella di comunicare la residenza e l'obbligo di presentarsi agli organi della procedura. Altri effetti personali possono riguardare le incapacità civili in quanto abbiamo visto anche precedentemente che il fallito non può essere amministratore, sindaco, revisore, liquidatore né iscritto agli albi professionali, quindi comporta diverse conseguenze negative per il soggetto fallito.
Ed inoltre ci potrebbero essere anche degli effetti penali. Infatti il fallito può commettere dei reati sia prima che dopo la dichiarazione. Ovviamente, ehm, varia in base a come viene effettuato questo reato, cioè se viene effettuato con dolo avremo una bancarotta fraudolenta che prevede quindi delle conseguenze più severe. Poi c'è la bancarotta semplice se viene effettuato con colpa ed infine il ricorso abusivo al credito che è quello diciamo meno grave fra i reati eh penali.
Ora, prima vi ho parlato del par condicio creditorum, che quindi è quel principio che dovrebbe garantire la parità di trattamento fra i diversi creditori. Partiamo innanzitutto da un presupposto che dalla data della dichiarazione tutti i creditori di eh di questo soggetto fallito diventano concorrenti e quindi possono realizzare il credito solo attraverso la procedura del fallimento e quindi non possono agire esecutivamente da soli.
Ecco, ora tra questi creditori c'è però una distinzione. Ecco perché vi dicevo che il par condicio creditorum è un po' incoerente, ma lo vedremo tra poco. Abbiamo i creditori chirografari, cioè creditori semplici, e i creditori privilegiati, cioè quelli garantiti da pegno, ipoteca o privilegio. I privilegiati hanno prelazione sul bene, oggetto di garanzia e poi eventualmente concorrono con i chirografari. Quindi hanno una sorta di precedenza nei confronti dei chirografari perché hanno questo ipoteca, questo pegno, questo privilegio. Quindi dovranno prima agire su questo bene oggetto di garanzia e poi concorrono con i chirografari. Quindi già qui vediamo che il par condicio creditorum non è tanto rispettato.
Ora, oltre agli effetti sul fallito e sui creditori, avremo anche degli effetti nei confronti dei terzi sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Cioè, mi spiego meglio, tra il momento in cui l'imprenditore entra in stato di insolvenza e quello in cui il fallimento viene dichiarato, intercorre spesso un periodo di tempo più o meno lungo e in questo periodo di tempo l'imprenditore, per far fronte, diciamo, alla crisi o per occultarla in qualche modo, può compiere una serie di atti che risultano pregiudizievoli nei confronti dei creditori e quindi incidendo negativamente sull'integrità del patrimonio. E questi atti alterano il principio secondo cui il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generale dei creditori.
E la finalità, come abbiamo visto, della dichiarazione di fallimento, è proprio quella di ricostituire il patrimonio del fallito e tutelare la par condicio creditorum e quindi l'ordinamento mette a disposizione due strumenti principali attraverso i quali è possibile rendere inefficaci gli atti compiuti dall'imprenditore che quindi in qualche modo vanno a diminuire il patrimonio, ovvero l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare.
Partiamo innanzitutto dall'azione revocatoria ordinaria che richiede la presenza di due presupposti fondamentali. Il primo è l'eventus damni, cioè che l'atto compiuto appunto dal fallito deve essere oggettivamente pregiudizievole per il patrimonio del fallito e quindi che lo vada a diminuire oggettivamente. Il secondo invece è il consilium fraudis che consiste nella consapevolezza da parte del debitore e del terzo che l'atto ricada ai creditori. Cioè ci deve essere consapevolezza sia da parte del debitore che del terzo che questa operazione, ad esempio un atto di donazione o la vendita di un capannone a basso prezzo, avviene perché sta per fallire e quindi per evitare che gli venga spossessato il capannone o che, insomma, vada a finire nelle mani dei creditori, avviene questa azione revocatoria ordinaria dove però l'onere della prova spetta al curatore, cioè dovrà dimostrare l'esistenza di entrambi i presupposti, anche se questo comporta un onere probatorio particolarmente gravoso, cioè bisognerà dimostrare che il terzo e il fallito erano entrambi consapevoli e quindi erano in malafede e diciamo che dimostrare ciò è davvero molto difficile.
Per questo si passa all'azione revocatoria fallimentare dove in questo caso aspetterà al terzo dimostrare che lui non sia stato in malafede e quindi è sicuramente più facile per il curatore ottenere questa azione revocatoria. Ovviamente il terzo che subisce questa revoca è tenuto a restituire al curatore quanto ricevuto dal fallito. Tuttavia, se però questo terzo vanta un credito nei confronti del fallito, egli viene ammesso al passivo e quindi diventerà creditore concorrente.
C'è però un termine di decadenza dell'azione revocatoria, ovvero 5 anni dalla stipulazione dell'atto oppure 3 anni dalla dichiarazione di fallimento. Ora bisognerà però individuare quali sono questi atti che possono essere soggetti ad una revocatoria fallimentare ed avremo una distinzione fra gli atti anomali compiuti nell'anno anteriore al fallimento, cioè tutti quegli atti a titolo oneroso, i pagamenti di debiti scaduti o le garanzie che presentano caratteristiche di anormalità possono essere oggetto di revocatoria se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Mentre l'altra categoria riguarda gli atti normali compiuti nei 6 mesi anteriori, cioè quegli atti che non presentano caratteristiche di anormalità, però sono comunque revocabili se compiuti nei 6 mesi anteriori al fallimento. Ed ovviamente in questo caso però il curatore dovrà dimostrare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza del fallito.
Ora però ci sono degli atti che però non sono revocabili, come ad esempio i pagamenti delle forniture, le retribuzioni dei lavoratori, le vendite a giusto prezzo di immobili che sono destinati ad abitazione principale, alcuni concordati preventivi o accordo di ristrutturazione dei debiti. Quindi questi atti non possono essere soggetti a revocatoria fallimentare. Questo è per quanto riguarda gli effetti sugli atti pregiudizievoli nei confronti dei terzi.
Per quanto riguarda invece gli effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione, qui bisognerà dire che eh ci saranno dei contratti che si sciolgono automaticamente, contratti che proseguono con il subingresso del curatore e dei contratti che invece rimangono sospesi in attesa proprio di una decisione del curatore.
Ora bisognerà vedere le fasi della procedura fallimentare, ovvero la procedura fallimentare si articola principalmente in tre fasi: l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo e la ripartizione dell'attivo, appunto. Partiamo dall'accertamento del passivo. In questa fase bisognerà individuare i creditori che sono ammessi al fallimento, l'ammontare dei crediti, le cause di prelazione e quindi i cosiddetti creditori privilegiati e gli eventuali diritti di terzi sui beni del fallito. Questa fase si conclude con il decreto di esecutività dello stato passivo.
Poi avremo la seconda fase, ovvero quella della liquidazione dell'attivo. La liquidazione consiste nella conversione in denaro dei beni del fallito. Quindi il curatore effettuerà un programma di liquidazione che verrà approvato dagli organi della procedura e quindi venderà tutto il patrimonio e tutti i beni aziendali per ottenere questo attivo che poi con la terza fase verrà ripartito e quindi il fallimento si chiude per cause tassativamente previste dalla legge, tra cui appunto la ripartizione integrale dell'attivo o la sua mancanza e con la chiusura cessano tutti gli effetti del fallimento. In realtà potrebbe capitare che il fallimento potrebbe essere anche riaperto se emergono, ad esempio, delle nuove attività patrimoniali e non sono trascorsi più di 5 anni dalla chiusura. In questo caso il liquidatore dovrà vendere anche queste nuove attività patrimoniali ed eventualmente ripartire l'attivo nuovamente ai creditori.
Ora iniziamo a vedere quello che è il concordato preventivo, che quindi è una procedura concorsuale che consente al debitore di evitare la procedura fallimentare, quindi è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, poiché la procedura fallimentare viene considerata gravosa e dannosa per l'impresa. Questo concordato preventivo però si può effettuare solo prima della dichiarazione di fallimento e consiste in un accordo tra il debitore, ovvero l'impresa insolvente, e i creditori volto a stabilire la modalità di soddisfazione delle obbligazioni secondo, diciamo, dei criteri che sono concordati, ecco perché si parla di concordato preventivo e sono controllati dall'autorità giudiziaria.
Anche in questo caso è richiesto un doppio presupposto, ovvero il presupposto soggettivo che consiste quindi nella qualità di imprenditore commerciale del debitore, ossia quindi nella sua fallibilità, e dal presupposto oggettivo. In questo caso non si parlerà di stato di insolvenza, ma di stato di crisi che si configura quindi come una difficoltà economica che però a differenza dello stato di insolvenza è temporanea e reversibile, mentre lo stato di insolvenza indica proprio l'incapacità dell'imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In questo caso, per poter procedere al concordato preventivo, il debitore dovrà presentare una domanda di ammissione mediante il ricorso al tribunale competente. In questa domanda di ammissione c'è un piano di risanamento che è rivolto ai creditori e questo piano deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma però lecita, come ad esempio la cessione dei beni, la dilazione dei pagamenti o l'attribuzione dell'attività di impresa a un assuntore.
Il tribunale, una volta che ha ricevuto questa domanda di ammissione al concordato preventivo, potrà o emettere un decreto di non accoglimento e quindi potrà dichiarare il fallimento su istanza dei creditori o del pubblico ministero. In caso positivo, invece, emette un decreto di accoglimento e procede la nomina degli organi della procedura. Gli organi della procedura in questo caso sono il giudice delegato, qui è affidata appunto la direzione del procedimento, e il commissario giudiziale che svolge quindi funzioni di controllo e vigilanza sull'operato dell'imprenditore.
Dopo questo decreto di accoglimento, i creditori sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, cioè il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Mentre se la proposta non è approvata, il tribunale può dichiarare il fallimento.
Questo concordato preventivo può essere risolto o in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'imprenditore o può essere invece annullato qualora emerga un'esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell'attivo. In entrambi i casi può seguire la dichiarazione di fallimento, se ne ricorrono ovviamente i presupposti.
Ora, perché scegliere il concordato preventivo rispetto al fallimento? Viene scelto perché provoca diversi benefici sia per l'imprenditore che per i creditori stessi, poiché con il concordato preventivo l'imprenditore evita lo spossessamento, consentendo quindi all'imprenditore di continuare l'esercizio dell'impresa e l'amministrazione dei beni, seppur sotto il controllo del commissario giudiziale. Ed ovviamente con il concordato preventivo l'imprenditore evita anche tutti quegli effetti patrimoniali, personali ed anche penali. Mentre per quanto riguarda i benefici per i creditori, loro potrebbero ottenere una soddisfazione maggiore e più rapida dei propri crediti rispetto alla procedura fallimentare.
Quindi la finalità principale del concordato preventivo è sicuramente la liquidazione del patrimonio del debitore con modalità che sono però più flessibili rispetto al fallimento e soprattutto l'altra finalità è il ritorno in bonis dell'imprenditore, cioè gli consente la continuazione dell'attività di impresa.
Ora siamo arrivati all'ultimo capitolo e in questo caso vedremo in maniera molto veloce quelli che sono gli ultimi concordati. Abbiamo ad esempio gli accordi di ristrutturazione dei debiti dove sono degli accordi stragiudiziali che permettono al debitore di affrontare la crisi di impresa attraverso, diciamo, un piano concordato con la maggioranza dei creditori. L'accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e deve garantire il pagamento integrale e tempestivo dei creditori estranei. Il debitore dovrà depositare questo accordo di ristrutturazione in tribunale con la relazione di un esperto su questa attuabilità del piano e ne chiederà l'omologazione. Dopo l'omologazione e la pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare azioni esecutive per almeno 60 giorni e in caso di inadempimento tali azioni possono essere riprese.
Poi abbiamo invece la liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta amministrativa invece è una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'impresa a cura però dell'autorità amministrativa anziché giudiziaria. Sono soggette a questa procedura le imprese che sono sottoposte a vigilanza pubblica, come ad esempio le banche e le assicurazioni. Gli organi in questo caso sono il commissario liquidatore che appunto cura la liquidazione e il comitato di sorveglianza che ha funzioni consultive di controllo. Ed in questo caso la procedura si articola nell'accertamento del passivo, liquidazione dell'attivo e nel riparto dei creditori, quindi sembra molto simile al fallimento e che quindi può concludersi con o un riparto finale o con un concordato.
Poi abbiamo l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In questo caso l'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale mista, cioè sia giudiziaria che amministrativa che è finalizzata per la tutela dei creditori e con il salvataggio del complesso produttivo e dei livelli occupazionali. Questa procedura però si applica solo per le grandi imprese che hanno almeno 200 dipendenti e che hanno quindi uno stato di insolvenza e con delle concrete prospettive però di recupero. Questa amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi parte con la dichiarazione dello stato di insolvenza e passa per l'apertura dell'amministrazione straordinaria che quindi può attuarsi tramite o programma di cessione o con un programma di ristrutturazione.
E poi infine abbiamo parlato dell'amministrazione straordinaria speciale, ovvero il decreto Marzano. Quest'ultima è una variante più rapida rispetto alla procedura ordinaria ed è applicabile alle imprese con almeno 500 dipendenti e dei debiti superiori a 300 milioni di euro. La procedura parte dall'ammissione direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico con immediato spossessamento dell'imprenditore e sarà il commissario straordinario a gestire effettivamente l'impresa e presenterà un programma di ristrutturazione o di cessione e in mancanza di autorizzazione la procedura viene convertita in fallimento.
Queste procedure concorsuali sono meno importanti rispetto al fallimento, quindi non è necessario studiare tutto il procedimento, ma basta sapere quello che vi ho detto. Detto ciò, siamo arrivati alla fine. Se questo metodo di studio in compagnia ti piace, ti consiglio di iscriverti al canale, perché qui non faccio solo materie teoriche come diritto commerciale, diritto privato, pubblico e tributario, ma anche materie pratiche economia aziendale, quindi tutte le scritture, matematica, eccetera eccetera. Seguendo il canale potrai continuare a studiare insieme a me per altri esami e lo apprezzerei davvero molto. Inoltre vi ricordo che in descrizione troverete il link per poter acquistare il PDF completo con tutte le domande più frequenti. Basta semplicemente un po' di costanza giornaliera e in due o tre settimane puoi completare lo studio di diritto commerciale tranquillamente. Vi dico questo perché io stesso ho iniziato a studiare il 12 gennaio, che tra l'altro è il giorno della mia prima lezione sul canale se andate a vedere e l'ho dato il 3 febbraio, quindi è assolutamente fattibile. Detto ciò, vi auguro buona fortuna per l'esame e noi, come al solito, ci rivediamo in un prossimo.