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Salve ragazzi, riprendiamo le nostre lezioni di criminologia occupandoci adesso del dell'ultimo capitolo del vostro testo di criminologia che, ehm, analizza le interrelazioni tra la criminologia e alcuni settori tipici della criminalità.
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Ehm, in particolare, eh, ciò che, eh, oggi tratteremo è, eh, vi dicevo, la criminalità delle organizzazioni. Utilizzo in modo generico adesso questo termine "criminalità delle organizzazioni" perché in realtà ciò a cui si è assistito negli ultimi tempi, sia nel campo degli studi sociologici e poi anche nel campo degli studi giuridici e più propriamente della risposta repressiva che il diritto penale dà agli le attività illecite commesse nell'ambito delle organizzazioni, e che a differenza del passato vi sia un avvicinamento delle organizzazioni del mondo economico finanziario e politico-amministrativo, cioè quello che riguarda la criminalità delle imprese. Imprese si intende che nascono in modo lecito e poi commettono illeciti allo scopo di aumentare, diciamo, adesso in senso lato, il loro profitto. Quindi da un lato le organizzazioni, vi dicevo, nel mondo economico finanziario, imprese che nascono lecite e poi commettono illeciti e dall'altro invece le associazioni che nascono come associazioni criminali.
Eh, il vostro testo vi spiega, eh, nell'introduzione e, eh, certamente la metodologia, eh, è da condividere, eh, sviluppa insieme queste due tematiche. Due tematiche che apparentemente sembrano molto distanti fra loro perché, perché vi dicevo, in realtà, eh, i confini e le differenze tra queste due forme di criminalità, eh, si sono andate negli ultimi anni, anche proprio dal punto di vista degli strumenti repressivi che il diritto penale immagina per prevenirli, si sono molto, diciamo, avvicinati nella loro regolamentazione.
Perché questo? Perché da un lato la criminalità organizzata, come vedremo, non è più soltanto l'associazione finalizzata a commettere dei delitti, quindi un fatto previsto dalla legge come reato, ma le associazioni criminali hanno bisogno in qualche modo di utilizzare gli strumenti, i canali dell'economia legale per, eh, investire i loro proventi illeciti. Quindi vedete, vi è un collegamento tra le organizzazioni criminali, i proventi illeciti che derivano l'organizzazione criminale dalla commissione di determinate tipologie di delitti. Pensiamo oggi al traffico, eh, in materia di prostituzione o alla ai proventi che provengono dalla droga. Quindi l'economia che nasce illegale ha bisogno di investire i propri proventi illeciti nell'economia legale per ripulirli. Da qui vedete il collegamento tra associazione di tipo mafioso e la fattispecie del riciclaggio.
Dall'altro lato la economia invece l'organizzazione, diciamo, la criminalità tipicamente economica necessita dei metodi utilizzati dalla criminalità associativa per dominare il mercato o comunque, se pensiamo invece alla criminalità politica amministrativa in cui rientrano anche le fattispecie di corruzione per ottenere consenso e potere politico. Quindi la criminalità organizzata si struttura in realtà come impresa e si inserisce non soltanto nei mercati illegali, ma anche nei mercati legali. E dall'altro lato, al termine "criminalità del colletto bianco" si sostituisce il termine di "criminalità economica" o "corporate crime", proprio per dare risalto, vi dice il vostro testo, maggiormente all'attività che questi soggetti realizzano e non più al tipo di soggetto autore del reato "criminalità del colletto bianco". Ripeto, la conseguenza, come vedremo, è che le distinzioni tra le due categorie appaiono oggi molto più sfumate. Queste due forme di criminalità, la criminalità economica finanziaria e la criminalità tipica delle associazioni criminali, in moltissimi settori si incrociano, si intrecciano e dunque hanno anche una necessità, dal punto di vista della regolamentazione giuridica, di essere considerate in qualche modo unitariamente rispetto agli scopi.
Fatta questa necessaria premessa, con la professoressa vi occuperete della criminalità economica e noi ci occuperemo più propriamente della parte relativa alla criminalità organizzata e dunque per pensare alle fattispecie previste dal codice penale, delitti contro l'ordine pubblico. Affronteremo adesso una fattispecie cardine rispetto al, al baricentro, diciamo, dell'incriminazione delle organizzazioni criminali, cioè quella dell'associazione di tipo mafioso e ci occuperemo anche del, diciamo, collegamento dell'organizzazione criminale in materia di corruzione e con una piccola, diciamo, coda anche rispetto alla criminalità organizzata di matrice ideologica, partendo dalla criminalità organizzata e quindi immaginando le forme di associazione per delinquere. Mi è qui necessario, eh, con voi considerare le fattispecie che sono, eh, contenute, eh, nel codice penale che, a differenza di altre ipotesi di reato, come vedremo, presentano una fortissima relazione anche con un dato in qualche modo criminologico, ehm, che studia le organizzazioni criminali.
Innanzitutto, voi sentite spesso parlare di legislazione penale antimafia, perché in realtà il contrasto alla mafia nell'ambito del nostro ordinamento si sviluppa, se adesso pensiamo all'ambito penale, su più livelli. Innanzitutto, ed è quello che con voi oggi affronterò, sulla base del diritto penale sostanziale, ma ovviamente di legislazione penale antimafia si parla anche rispetto alla regolamentazione del diritto penale processuale, del diritto penitenziario, delle misure di prevenzione. Il legislatore ha cioè puntato su una strategia di politica criminale che è declinata in vari settori di appartenenza. Perché? Perché tutta questa legislazione penale antimafia, a partire dalle norme di diritto penale sostanziale, determinano poi sul versante processuale quello che è stato definito il cosiddetto "doppio binario", cioè prevedendo per le organizzazioni di tipo mafioso degli istituti differenziati sia riguardo alle regole procedimentali, sia riguardo all'ordinamento penitenziario. E quindi tutta la normativa in materia del carcere duro dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, del quale avrete sentito parlare, che pone per i soggetti condannati per associazione di tipo mafioso dei limiti ai benefici penitenziari.
Eh, infine anche sul fronte delle misure di prevenzione, eh, che ante delictum, cioè misure appunto che vengono, diciamo, applicate, eh, a prescindere dalla commissione di un reato, ma in presenza, ovviamente, di sospetti di commissione di reato o di contiguità, quindi disciplinate nel nuovo codice antimafia, ehm, dove si fa riferimento soprattutto a misure patrimoniali come la confisca o misure interdittive. Non potendo ovviamente concentrarci su tutta questa legislazione che è molto interessante, ci concentreremo sulle fattispecie del diritto penale sostanziale e per verificare soprattutto la figura, in questo caso cardine, eh, di questo collegamento tra l'aspetto criminologico di osservazione della fenomenologia criminale e la regolamentazione giuridica che è costituita dall'articolo 416 bis del codice penale, che è rubricato "Associazione di tipo mafioso".
Ma diciamo, prima di addentrarci nella lettura delle fattispecie, volevo, diciamo, ricordare con voi innanzitutto come il fenomeno associativo si distingue dal dall'istituto che in qualche modo, diciamo, ne ricorda la struttura, del concorso di persone in reato. Voi avete tutti fatto diritto penale parte generale, ricordate che normalmente le fattispecie del codice penale sono descritte dal legislatore, immaginate dal legislatore in chiave monosoggettiva, cioè si immagina che quel fatto previsto dalla legge come reato possa essere commesso da un soggetto anche singolarmente. La compartecipazione nel reato è un aspetto secondario, vi ricordate? Si parla proprio di concorso eventuale perché, perché in realtà una fattispecie del codice penale che può essere commessa anche da un solo soggetto può, all'occorrenza, essere commessa da più soggetti. Cioè il concorso di persone è una forma di manifestazione del reato e come voi sapete, la disciplina del concorso eventuale è contenuta all'articolo 110 del codice penale, che ci dice che quando più persone concorrono nel medesimo reato, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita. L'articolo 110, ricorderete dai vostri studi di parte generale, svolge una funzione di incriminazione perché, come consente di incriminare anche soggetti che pongono in essere un comportamento non descritto nella singola fattispecie di parte speciale, a condizione che abbiano dato un contributo causale alla realizzazione del reato. Il mandante di un omicidio sarà chiamato a rispondere insieme all'esecutore materiale dell'omicidio commesso sulla base dell'articolo 110 del codice penale. La fattispecie di omicidio, "chiunque cagiona la morte di un uomo", può essere commessa anche da un solo soggetto, ma può eventualmente essere commessa anche da più soggetti e in questo caso, attraverso l'articolo 110 del codice penale, sarà punita la forma della compartecipazione.
Accanto alle fattispecie monosoggettive esistono quelli che si chiamano i reati plurisoggettivi necessari. Nei reati plurisoggettivi necessari è lo stesso legislatore che considera, appunto, necessario, considera, ehm, come elemento costitutivo la pluralità di soggetti agenti. Quindi è lo stesso legislatore che immagina che quel fatto, per avere un rilievo penale, debba essere commesso da più soggetti. In questo caso si parla di reati plurisoggettivi necessari. Vedete, mentre nell'esempio che vi facevo prima, concorso in omicidio, il concorso eventuale, nei reati plurisoggettivi necessari, la rissa, la pluralità di soggetti agenti è un elemento costitutivo del tipo. In assenza di quella pluralità di soggetti, quel fatto non esiste dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto non esiste dal punto di vista giuridico.
Tra i reati plurisoggettivi necessari, e qui ci avviciniamo dunque al fenomeno associativo che è alla base delle fattispecie previste dal codice penale che volevo con voi discutere, ritroviamo le fattispecie associative. Leggiamo per ora la fattispecie associativa base che è quella dalla quale partiamo. Vi dicevo, nell'ambito del codice penale siamo tra i delitti contro l'ordine pubblico. Quindi agli articoli, quelli che ci riguardano sono l'articolo 416, che rappresenta in un certo senso l'archetipo della criminalità organizzata, perché l'articolo 416 del codice penale, contenuto nei delitti contro l'ordine pubblico, vedete, incrimina quale fattispecie? Dice il 416, rubricato "Associazione per delinquere": "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni".
Dunque, vedete, la struttura del fatto associativo, reato plurisoggettivo necessario, ha in comune con il concorso di persone la pluralità di soggetti agenti. Qui devono essere necessariamente tre o più persone, mentre nel concorso eventuale dell'articolo 110 bastano anche due persone. Quindi un primo elemento distintivo è dato dal numero di persone, ma non è semplicemente collegata al numero di persone, perché più persone possono comunque semplicemente concorrere in un reato e non essere chiamati a rispondere di associazione per delinquere. Cos'è, eh, qual è l'elemento distintivo di questa fattispecie che la fa, diciamo, configurare come reato autonomo? Perché vedete, mentre l'articolo 110 è una clausola estensiva della punibilità, ma che non vive di una vita propria, l'articolo 110 vive in combinazione con la fattispecie di parte speciale costruita in chiave monosoggettiva che di volta in volta viene, ehm, in esame. Quindi avremo un concorso in omicidio, un concorso in furto, un concorso in truffa. La fattispecie dell'associazione per delinquere, invece, è una fattispecie autonoma, non ha bisogno per vivere della incriminazione, della facoltà di incriminazione data dall'articolo 110. Qui, perché il fatto sia previsto come reato, è sufficiente che tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti.
Quali sono i criteri distintivi tra concorso di persone in reato, tra un semplice concorso di persone in reato ed un'associazione per delinquere? Innanzitutto quello che si chiama il "programma criminoso". Mentre nell'associazione per delinquere, vedete, il legislatore vi dice "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti", ma non ci dice quali sono i delitti, anzi un elemento caratteristico dell'associazione per delinquere è proprio, si dice, il programma criminoso generico. I soggetti si devono associare per una, per allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, cioè lo scopo criminale, lo scopo di commissione delitti diventa uno scopo dell'associazione. Nel concorso di persone nel reato, invece, vedete, le più persone sono una forma di manifestazione del reato, sono funzionali alla commissione in reato. Quella pluralità di persone si scioglie una volta commesso il reato. Qui la pluralità di persone costituisce invece un'associazione per delinquere perché, perché essendo il programma delittuoso generico, l'associazione di persone resiste e permane anche dopo che venga commesso un singolo reato.
Allora, per tornare alla differenza tra l'istituto della compartecipazione criminosa che non ha un disvalore in sé, perché il concorso di persone nel reato, ehm, si pone semplicemente rispetto al trattamento sanzionatorio, si rifà al trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore nel reato di parte speciale. Il concorso non ha un disvalore di per sé. Quando più persone concorrono, rispondono con la pena stabilita per il reato commesso. Qui invece il fatto di associarsi in modo stabile per la realizzazione di un programma delittuoso generico di per sé determina un disvalore per l'ordine pubblico. Perché il fatto che più persone si associno in modo, e introduciamo un nuovo elemento, stabile tra loro e dunque questa stabilità del vincolo associativo deve anche tradursi, vedete, un requisito implicito, in un minimo di organizzazione, cioè nella predisposizione di uomini e di mezzi funzionalizzata a quello scopo criminale. Dunque, nel concorso di persone reato, le più persone si mettono assieme, utilizzo appunto questo termine un po', diciamo, tecnico, per commettere un singolo reato o due singoli reati, due o tre predeterminati reati e poi al termine della commissione reato la compartecipazione si scioglie perché non ha più ragione di esistere. Nell'associazione per delinquere, invece, il reato è un reato, eh, permanente, cioè le persone si legano stabilmente per la realizzazione di un programma criminoso generico e l'associazione per delinquere si caratterizza anche per un minimo di organizzazione.
Qual è, diciamo, dunque l'aspetto che ci deve interessare? È che rispetto a questa struttura associativa esistono nel nostro sistema penale molte fattispecie associative. L'articolo 416 è però la fattispecie associativa base, l'archetipo delle associazioni, ma esistono tante fattispecie associative qualificate. Alcune le troviamo all'interno dei delitti contro la personalità dello Stato, quindi all'interno delle associazioni sovversive, delle associazioni terroristiche. Altre le troviamo all'interno del titolo dei delitti proprio contro l'ordine pubblico e la fattispecie più significativa in questo senso è la fattispecie immediatamente successiva all'articolo 416. L'articolo 416 bis, intitolato "Associazioni di tipo mafioso. Associazioni anche straniere". Questa rubrica, anche straniera, è stata aggiornata in tempi più recenti.
Ehm, quindi, come dire, la realizzazione o meno dei delitti scopo, ecco, vorrei che questo fosse chiaro, eh, non determina la punibilità dell'associazione per delinquere. L'associazione per delinquere, vedete, è una fattispecie a dolo specifico, cioè punita l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Il delitto che verrà poi commesso come delitto scopo dell'associazione criminale avrà una sua pena autonoma e rispetto a quel delitto varranno le regole generali invece del concorso di persone nel reato.