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Istituzioni di Diritto romano (prof. Francesco Milazzo) Open day Giurisprudenza

Università di Catania - webtv27:47

Transcription

Per avere un'idea di quale sia il ruolo di un insegnamento dedicato a cose non solo del passato, addirittura dell'antichità, bisogna fare una rapidissima osservazione sulla circostanza che il diritto, qui non parlo dunque di diritto romano o di una branca particolare del diritto, ma il diritto in genere, è un fenomeno caratterizzato dalla storia, segnato dalla storia, è un fenomeno storico per eccellenza.

Tutti i fenomeni storici hanno una precisa caratteristica: essi si inquadrano in un divenire che da un lato precede questi fenomeni e che dall'altro lato, se guida questi fenomeni. Il nostro divenire può rappresentarsi come una sorta di catena, i cui anelli sono intimamente legati agli anelli che precedono e agli anelli successivi. Questo vuol dire che il nostro interesse rispetto ad un corso di studi giuridici deve naturalmente essere in primo luogo, soprattutto, principalmente, preminentemente dedicato al diritto del vostro tempo, cioè a quella realtà nella quale, diciamo così, vi è capitato di vivere. E tutto, innanzitutto il diritto che apprenderete nelle aule universitarie, e il diritto nuovo che inevitabilmente si presenterà nel corso della vostra esperienza professionale.

Quindi, da questo punto di vista, nessuno può pensare di dirti: "Venite a studiare giurisprudenza perché qui studiate le istituzioni di diritto romano come bacino di contemplazione di un passato che, ve lo dico subito, è passato e come tale non può ritornare più". Tuttavia, per quello che stavo dicendo prima, il presente non potrebbe apprezzarsi se non si avesse adeguata conoscenza di ciò che lo precede. In qualche modo, il passato diventa così un elemento del presente.

Ora, per paesi come il nostro, come l'Italia, ma per tanti altri non solo nel continente europeo, ma anche in altri posti del mondo, il passato, specialmente per il diritto privato, significa essenzialmente il diritto romano. E allora, rapidamente, cosa intendiamo per diritto romano? Per diritto romano noi intendiamo un'esperienza della bellezza di 1.300 anni, di tredici secoli, che va dalla metà circa dell'ottavo secolo avanti Cristo, cioè dal tempo della fondazione di Roma, fino all'imperatore Giustiniano. Siamo agli inizi del sesto secolo dopo Cristo, quando ciò che passerà alla storia come diritto romano viene sintetizzato in un'opera grandiosa che questo imperatore fece elaborare ad avvocati, magistrati, professori di diritto del suo tempo, così che quello che può considerarsi il tesoro del sapere dei romani, che consiste proprio nella giurisprudenza, nella conoscenza del diritto, potesse essere trasferito alle generazioni successive, non rimanesse, in altre parole, un fenomeno esclusivamente legato a questo periodo, seppur così lungo, ma dovesse essere messo a disposizione di coloro che sarebbero venuti.

Probabilmente alcuni di voi hanno sentito parlare del cosiddetto Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, e in particolare di quella sua sezione chiamata Digesto o Istituzioni, in italiano, all'interno del quale l'imperatore, siamo qui su un piano che viene compreso, i concetti, i principi, le riflessioni, le speculazioni, tutto quanto la civiltà romana aveva dedicato a questo fenomeno che chiamiamo diritto. Il diritto romano, in questa maniera, viene ad avere una doppia vita: una vita, diciamo così, interna, parlo dei tredici secoli in cui il diritto romano fu diritto vigente, e una vita esterna alla propria parabola storica. Quella vita che, proprio grazie all'operazione compiuta dall'imperatore Giustiniano e dai suoi collaboratori, si può.

Vedete, quando parliamo di tesoro, per sapere, il tesoro della cultura romana, non usiamo a caso questa espressione, perché, come molti di voi poi sicuramente sapranno, ogni popolo ha dato all'umanità risultati che sono stati, a seconda dei casi, eccellenti in un campo del sapere piuttosto che in un altro, e così via dicendo. Quando, ad esempio, si parla della filosofia, del pensiero, a quale civiltà subito? Alla civiltà greca. I filosofi per eccellenza, i filosofi che hanno lasciato un segno nella storia della cultura dell'umanità, sono i filosofi greci. Per quanto, invece, facendo l'esperienza del popolo romano, della cultura romana, il portato massimo del genio romano, nel campo, naturalmente, della riflessione su un fenomeno scientifico, è costituito dal diritto.

I romani, nessuno s'offenda, tantomeno i romani stessi, non furono, per esempio, dei grandi filosofi. Furono grandi giuristi. Furono un popolo che diede il meglio di sé stesso nel campo del diritto. E dunque, aver potuto attingere a questo enorme e fantastico serbatoio, che non osiamo, che non abbiamo più esitazione a chiamare un tesoro, è stato un bene innanzitutto per i romani, che grazie anche al diritto hanno potuto dominare quello che, così come era tutto il mondo, si può dire, fino ad allora conosciuto. Ma è stato un grande guadagno anche per le generazioni successive.

Come avvenne che queste generazioni attingessero a questo tesoro, a questa enorme riserva di sapere costituita dal diritto romano? Attraverso una città italiana, una importantissima città italiana, che è la città di Bologna. Saprete che Bologna è stata la culla dell'università. L'università nasce a Bologna, e nasce grazie alle menti e grazie all'attività didattica di grandissimi giuristi, i quali erano talmente grandi da attrarre a Bologna studenti che provenivano non da tutti i posti, non solo d'Italia, ma dall'Europa: dalla Polonia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Austria, dalla Germania, dalla Gran Bretagna. E venivano a conoscere il fenomeno del diritto a Bologna. Diritto che veniva insegnato sui testi della compilazione giustinianea, sui testi di quella produzione servile su cui prima facevo cenno.

Il risultato di questa fervida attività di insegnamento bolognese fu che, quando questi studenti, ormai concluso il corso di studi bolognese, tornavano nelle loro sedi d'origine, il diritto a cui si ispiravano i loro professori di università, avvocati, magistrati, era quel diritto che, sulla compilazione giustinianea, avevano imparato a Bologna. Naturalmente, questo poteva succedere perché ognuno riconosceva come il livello di approfondimento, il livello di concettualizzazione, il livello di razionalizzazione proprio del diritto romano, non era stato, che vi posso assicurare, superato. Quindi, a Bologna si insegnava quel diritto per la superiorità intrinseca che quel diritto aveva. E dunque, quel diritto veniva, diciamo così, esportato in altri paesi, sempre in virtù della superiorità che questo diritto rivestiva, che riveste ancora oggi.

Questo stato di cose, fatevi ritorno mano sul piano del diritto, per l'appunto, la libertà, non vi erano confini che il diritto romano non riuscisse, non dico a superare, ma il diritto romano migliorava. Dal momento che si era costituito uno spazio comune dal punto di vista fisico, all'insegna di questa tradizione di studi e di approfondimento che veniva dai romani, ma che naturalmente era stata, come suol dirsi, attualizzata. Il diritto veniva, cioè, interpretato in modo che potessero essere inclusi al suo interno fenomeni nuovi, quelle che tecnicamente si chiamano fattispecie nuove, che i romani non potevano né conoscere né prevedere. E tuttavia, il loro diritto era capace, opportunamente interpretato, di assorbire al proprio interno la regolamentazione di queste nuove fattispecie, di questi nuovi casi concreti.

Questo stato di cose entra in crisi nei secoli XVII e XVIII, essenzialmente per due ragioni. L'argomento potrebbe naturalmente approfondirsi indefinitamente, ma non è questa la sede per farlo. Sintetizzo qui in modo molto energico queste due ragioni, su queste due ragioni in cui si faceva cenno pochi istanti fa. In questi secoli si vanno affermando in maniera decisa e definitiva nell'Europa le strutture statuali. Lo Stato prende fondo, e quando lo Stato diventa tale, tende ad avere il monopolio, tante cose, per esempio, il monopolio della forza al proprio interno, ma anche con i propri eserciti, eventualmente, per rivolgersi verso l'esterno. A noi interessa focalizzare come gli Stati moderni d'Europa dessero ad avocare a sé il potere della produzione del diritto. La formazione del diritto, che da che mondo è mondo, è uno dei segni più rimarchevoli dell'autorità dello Stato. E questa aspirazione, naturalmente, si presenta da subito incompatibile con un sistema giuridico, quello basato sul diritto romano, il quale, in larga misura, era autonomo dalla volontà che gli Stati avevano di concentrare nelle proprie mani il fenomeno della produzione del diritto, elaborare nuove regole di diritto. E quindi, in qualche modo, gli Stati cercarono di affrancarsi da questa supremazia intellettuale e culturale del diritto romano, perché si potesse dire, perché si potesse dire: "Il diritto è lo Stato che lo produce, non è frutto di una realtà estranea allo Stato stesso".

L'altra motivazione è quella che ci si commisero, in pochi misura, a ragione, ma in qualche misura anche a torto, che tutto potesse esprimersi attraverso poche regole semplici, comprensibili, di media, quasi automatica applicabilità. Basta, dunque, con le raffinate interpretazioni che si operavano su testi della compilazione giustinianea. Ma quello che il diritto avrebbe avuto da dire, lo doveva dire attraverso formulazioni, s'intende, capaci tendenzialmente di comprendere ogni fattispecie, non solo quelle concrete già note, ma eventualmente quelle che si sarebbero, col passare del tempo, formate. Con questo genere di presupposti, nell'arco di circa 100 anni, di poco più di 100 anni, si affermano in Europa i codici, cioè un complesso di regole elaborate all'interno di un unico atto normativo, il quale, segnatamente per il diritto privato, aveva l'ambizione, come diceva, di immaginare tutto quello che sul piano giuridico fosse immaginabile, dunque di avere la soluzione per ogni caso che già si conoscesse come tale, o che negli anni successivi si fosse come tale presentato.

In primo luogo, la Prussia si diede un atto normativo del genere. A poco a poco seguono altre importanti nazioni come Francia, Italia, l'Austria, la Germania. E dunque, si dice, e vi farò vedere subito perché mi sono questo verbo, si dice: "Il diritto romano avesse ormai compiuto la propria parabola storica". Non solo la vita interna, di cui vi dicevo, che si era esaurita con l'imperatore Giustiniano, ma anche questa seconda vita del diritto romano fosse ormai inesorabilmente conclusa. E questo lo leggevano personaggi di altissimo livello. Per esempio, un Fontes, era un austriaco, ed era stata essenzialmente l'autore del codice civile, del codice civile austriaco, il cosiddetto ABGB, il quale, una volta che questi codici presero piede in tutta Europa, e segnatamente nella sua Austria, disse: "Beh, a questo punto, il diritto romano può cessare il suo ruolo di diritto vigente. Può transitare, diceva testualmente, in modo tranquillo fra le scienze dell'antichità, esattamente come attorno d'oggi si studia la storia greca, romana". Fontes immaginava per il diritto romano un ruolo del genere, come quello, per esempio, che ha l'architettura antica o la scultura greca, cioè un tipo di interesse esclusivamente legato non alla possibilità che il diritto romano avrebbe potuto ancora avere di formare giuristi, ma esclusivamente legato al culto, alla conoscenza di qualcosa che comunque era irrimediabilmente ormai legata al passato.

Addirittura uno studioso tedesco, tale Ihering, in un suo libro nel 1900, molto chiaramente, disse: "Dal diritto romano, andate all'inferno!". Paolo, era il livello di emancipazione che oramai si era pensato, pensato si fosse raggiunto dal diritto contemporaneo rispetto al diritto romano. Ma questi codici, di cui vi sto parlando, e che furono introdotti da angeli o da un angelo che la notte portò questi codici a Napoleone, per esempio, che fu per l'appunto autore di un importante testo codicistico che da lui voi prende il nome, che col suo nome tutti conosciamo, per cui, apparentemente, insomma, questi arcangeli o angeli avrebbero detto ai governanti: "Il diritto romano lo stiamo mandando al diavolo". E se lo dice un angelo, c'era da crederci. "Leggetevi le cose che domattina troverete sul vostro comodino, perché finalmente del diritto romano abbiamo potuto fare a meno". Naturalmente, queste sono battute, perché quando i codici vengono elaborati, la tintura che sottostava all'elaborazione di queste ipotesi, altro non era se non quella cultura giuridica che, specialmente nel campo privatistico, si era alimentata del diritto romano.

Insomma, i conti, sebbene pensati da qualcuno anche considerati finalmente lo strumento col quale ci si potesse liberare del diritto romano, che stavano espressione del diritto romano, figuratevi che quando i tedeschi si diedero i loro codici, quel codice civile, un importante codice civile, il cosiddetto BGB, che entra in vigore il primo gennaio del 1900, del 1900, e che sostituisce nei vari piccoli e grandi regni che costituivano l'allora variegata realtà germanica, la sostituzione di quel gran lavorio che sulle fonti di tutti giustiniane i tedeschi erano stati in sommo grado capaci di fare, e che da quel codice si disse: "Ma questa sarà la traduzione, diciamo così, in articoli del più popolare manuale di diritto romano del tempo". Per la cronaca, di un grande turista che si chiamava Windscheid, il quale aveva dato ai suoi studenti, e agli studenti di mezza, di tutta la Germania, di mezza Europa, un manuale che non casualmente si chiamava Pandette, con un evidente recupero di una terminologia che riportava alla codificazione giustinianea, alla compilazione giustinianea.

E a proposito di Fontes, il primo citato, il quale aveva detto: "È giunto il momento perché il diritto romano transiti verso le scienze dell'antichità", e dunque, "veglia pulito come strumento di formazione", il Consiglio di Stato austriaco rispose: "Il diritto privato romano è da tanti secoli il diritto comune di tutte le nazioni civili europee, nonché l'unico legame attraverso il quale le stesse hanno potuto disporre di termini e concetti universali". E non solo per quel che riguarda il diritto privato, solo attraverso il diritto romano la scienza del diritto ha raggiunto quel livello di perfezione cui il benessere dell'uomo che deve tutto". Consiglio di Stato austriaco, negli anni in cui fu introdotto in Austria quel codice civile, ma austriaco. Quindi, voglio dire, in un momento in cui risparmiarsi questo genere di giudizi circa il diritto romano, in fondo, non sarebbe neppure costato caro. E tuttavia, avete testualmente sentito come un Consiglio di Stato austriaco, sollecitato dall'imperatore del tempo, avesse risposto alla volgarità, sentite questa espressione, tanto più perché proveniente da un intellettuale di altissimo livello, alla volgarità di Fontes.

A questo punto, chiedersi perché al giorno d'oggi, costumi del diritto romano, ma pare superato, non si vuole fare dei nostri studenti dei vuoti laudatores temporis acti, cioè persone che contestano il passato e con i soliti ritornelli che si appostano in questi casi, "Stiamo lì a dire: ah, come si stava meglio prima! Ah, perché non abbiamo più i testi di Giustiniano come diritto vigente?". Tra parentesi, l'altro ieri, in una trasmissione radiofonica, il conduttore ha detto: "Laudatores temporis acti". In fondo, "tempus" suonava bene, "temporis" è il genitivo rispetto a quello che tradizionalmente si dice. Ma queste sono cose che capitano a tutti, a partire dal sottoscritto, che apparentemente, in questo caso, vorrebbe dare l'idea di essere alieno da questo genere di scivolone, ma mai dire mai. Chiusa la parentesi.

Allora, questo diritto romano, a che mi serve in un corso di studi giuridici? Non mi serve a contemplare il passato nei termini che ho descritto. Vi raccomando che il vostro interesse negli studi che andrete a fare, se questa professione sceglierete, sia, come dicevo all'inizio di questa riflessione, dedicato in primo luogo, preminentemente al diritto attuale. Anzi, mi auguro di essere capaci di poter immaginare come il diritto che verrà, tutto il diritto che studierete nei vostri cinque anni di giurisprudenza, possa essere interpretato, possa essere applicato, possa essere, diciamo così, grossolanamente maneggiato. Quindi, nessuno può, come si usa dire, a beneficio di una cultura romanistica fine a se stessa, la quale, vi prego di credermi, in primo luogo non interessa, e credo che la collega Lombardo potrà confermarlo, non interessa noi in primo luogo. Il romanista, il diritto romano, è finora il portato culturale, primario, che specie nel campo privato, l'umanità, la storia dell'umanità, conosce.

E allora, siccome il diritto, specialmente quello privato, in un modo o nell'altro, al diritto romano è scritto. Per poter essere efficaci maneggiatori del diritto attuale, bisogna tornare a quegli anelli dati di queste riflessioni. Sono passati, sono passati, cioè conosciamo meglio il nostro passato per l'influenza che lo stesso ha sul nostro presente. Nella misura in cui noi dovessimo sottrarci a questo tipo di operazione, che poi è un'operazione che si impone, qualunque possa essere la volontà contraria che da parte nostra si coltivi, perché anche quando si dovesse dire: "Parte di questo diritto romano possa farcela poi nell'analisi dei casi, nella considerazione di ciò che studierete nei vostri anni di studio, che affronterete nella vostra professione", vi chiederete sempre: "Ma, mamma mia, questo risultato mi devo misurare, mi faccia comodo o non mi faccia comodo? Che tipo di elaborazione ha avuto all'interno di quale architettura concettuale esso è maturata?". A quel punto, ripeterete come, e spero che non sia troppo tardi, quindi pensateci prima, all'importanza dello studio di questa disciplina.