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Ciao a tutti, benvenuti alla Nocciolina di Diritto numero 16. Oggi parleremo della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.
Se, perché abbiamo più volte richiamato questo argomento dicendo che poi ci avremmo dedicato una nocciolina specifica, e dunque eccoci qui. L'insindacabilità delle opinioni espresse l'abbiamo incontrata in più di una nocciolina, perché? Perché sostanzialmente noi abbiamo detto che ci sono dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, limiti che riguardano la tutela di diritti e libertà altrui. E in una nocciolina precedente, quindi, abbiamo visto che l'onore, la reputazione che ciascuna persona ha diritto ad avere, e dunque la tutela dell'onore altrui è uno dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Sostanzialmente non si possono dire frasi offensive riferite ad altri dinanzi a più persone, non si possono pubblicamente fare delle manifestazioni del pensiero che siano offensive nei confronti di qualcun altro.
Ecco, ci siamo detti: è però in realtà c'è qualcuno che può dire qualcosina o più degli altri? Ci sono alcune persone che si possono permettere di dire qualcosa in più, che mentre noi semplici cittadini verremo condannati o perlomeno processati per diffamazione, c'è qualcuno che invece si può sottrarre a questo giudizio, e che sono, ve l'ho detto all'inizio, sono i parlamentari. Però sto usando dei termini molto generici, in realtà sbagliati, perché non è che proprio si sottraggono al giudizio.
Attenzione, come funziona? Nella nostra Costituzione c'è l'articolo 68, che vi consiglio di leggere, che sostanzialmente introduce nel nostro ordinamento, che però è comune questa prerogativa ha praticamente quasi tutte le democrazie moderne. L'articolo 68 della Costituzione recita: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Questa è l'insindacabilità. Ok? Che significa?
"Lettà così sembrerebbe un privilegio personale, no? Cioè i parlamentari possono dire quello che vogliono e non possono essere sottoposti al giudizio". Lettà così, insomma, sembra un po' un privilegio personale, non del tutto giustificato. Dice: "Ma perché? Perché loro possono tranquillamente offendere gli altri, dire tutto quello che vogliono e non devono essere sottoposti a giudizio?".
C'è un motivo, c'è. In realtà, pensateci bene. Noi abbiamo parlato della suddivisione dei poteri, no? Vi ho detto: c'è il potere legislativo, che è quello del Parlamento, poi c'è il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ora, questi tre poteri che devono essere separati, anche se poi con controlli reciproci. Però questa prerogativa dei parlamentari, come vi dicevo, noi la condividiamo con la maggior parte delle democrazie occidentali. Allora non può essere proprio del tutto sbagliato, se tutti, tutti hanno questa regola, no?
Pensateci un po'. Il punto qual è? Il punto è che, ovviamente, ovviamente siamo tutti d'accordo, si tratta di una eccezione alla parità di trattamento dinanzi alla legge, ok? Tutti uguali davanti alla legge, no? Perché i parlamentari, in determinate circostanze, per determinate cose, sono un po' più uguali degli altri. Ma perché si fa questa, tecnicamente, è una causa soggettiva di esclusione della punibilità? Cioè, non è che non c'è il reato, semplicemente se tu sei in quel momento un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, non puoi essere perseguibile.
Perché? Perché in questo caso si mette al riparo il Parlamento dalle varie cause sia civili che penali, per evitare una indebita ingerenza del potere giudiziario in quello che può essere i lavori parlamentari. Perché se un parlamentare, provate a pensare dall'altro punto di vista, se il parlamentare fosse trattato alla stessa stregua di un cittadino normale, voi lo vedete come è facile fare una causa per diffamazione? Ce ne sono migliaia, migliaia. Appena qualcuno si sente offeso, anche per il motivo, diciamo, un po' più banale, si fa subito una causa per diffamazione perché ci si sente offesi.
E se ti senti offeso, ti faccio causa. Un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, quando si sta in Parlamento, se voi avete mai seguito un dibattito parlamentare, ovviamente c'è il governo da un lato, le opposizioni dall'altro. Le opposizioni, come ruolo istituzionale, devono fare opposizione al governo, che sia costruttiva, che sia in qualche modo comunque volta alla collaborazione, però devono fare opposizione. Cioè, è il loro ruolo. Ovviamente hanno perso le elezioni, ma c'è comunque una parte, neanche piccola, del popolo italiano che li ha votati e quindi loro rappresentano gli interessi e quelle che sono le aspettative di una parte consistente del paese che però non è la maggioranza, ma che esiste.
Negli scontri parlamentari, spesso sono scontri accesi, proprio perché è ovvio che non sono d'accordo, altrimenti sarebbero dalla stessa parte. E allora tutti i parlamenti, negli stati liberali moderni, democratici, consentono un dibattito parlamentare anche acceso, per farsi, perché questa poi è la vera democrazia, il fatto che il parlamentare possa esprimere la sua posizione, anche contraria, nettamente contraria a quello che è la proposta del governo. Vale anche per il governo, nel momento in cui, ad esempio, esprime parere contrario nei confronti di integrazioni o proposte fatte dall'opposizione, ok? Per cui vale per tutti i parlamentari, a prescindere dallo schieramento politico in cui sono.
Quindi, se un parlamentare dovesse sapere che per ogni parola detta potrebbe essere sottoposto a procedimento per diffamazione o per qualsiasi altro tipo di reato, è insomma, ovviamente reato di opinioni, per le opinioni espresse, non stiamo parlando di altri reati che ovviamente sono ben diversi. Allora, in questo modo, con la insindacabilità delle opinioni espresse nello svolgimento dell'attività parlamentare, si vuole proprio tutelare al massimo la prerogativa dell'attività legislativa e dunque del rappresentante del popolo in Parlamento, che può essere libero di esprimere le sue opinioni. Ok? Però, ovviamente, c'è un limite. Non è che possono dire tutto quello che gli passa per la testa, ovviamente anche loro.
Allora, facciamo un primo esempio. Io faccio tutti esempi molto esagerati ed estremi, ma perché così ci fanno capire un po' meglio il concetto. Un parlamentare che guida la macchina, sta cercando parcheggio, ha visto un parcheggio, mette la freccia e un'altra macchina, come capita spesso a Roma, la sorpassa per rubargli il parcheggio. E il parlamentare comincia a urlare e a male parole, con tanti insulti nei confronti di questa persona. E questo ci rientra nell'insindacabilità, oppure no? Qui la risposta è abbastanza semplice: no. Diciamo no, non ci rientra. Se la signora in qualche modo si ritiene offesa, può fare ciò che vuole. Ma insomma, in ogni caso, l'esempio è per dire: nel momento in cui ci si così perde il senno perché qualcuno ti ha rubato il parcheggio, è ovvio che non rientra nello svolgimento dell'attività parlamentare. Non c'entra niente con la tua funzione parlamentare, sei un maleducato, molto semplicemente, che tu sia parlamentare oppure no, non è rilevante, perché tu stavi cercando parcheggio e quello non ha nulla a che fare con la tua attività parlamentare.
Ora, detto ciò, e quindi chiarito la parte più semplice, cioè tutte le attività, cioè tutte le opinioni espresse, le manifestazioni del pensiero che vengono fatte al di fuori dal Parlamento e nello svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con la propria funzione di parlamentare, se si va a litigare durante un'assemblea condominiale, qualsiasi cosa che non c'entra niente con lo svolgimento dell'attività parlamentare, ecco, tutto ciò, in tutto ciò, il parlamentare viene trattato come un qualsiasi normale cittadino. Però, però, non è del tutto semplice capire quali sono le attività e le espressioni che invece rientrano nello svolgimento dell'attività parlamentare, che dunque sono coperte da immunità.
Perché allora, ciò che viene detto all'interno del Parlamento, ad esempio durante un qualsiasi intervento in Parlamento, è coperto da insindacabilità, posto che i regolamenti parlamentari comunque non consentono il tuo proprio. Ok, va bene. Ora, però, nella società moderna, anche prima, ma oggi più che mai, lo svolgimento dell'attività parlamentare non è solo dentro le camere. Cioè, un parlamentare svolge la propria funzione non solo quando fa un intervento alla Camera, ok, è palese, ci rientra. Ma ormai, in una società così dominata dalla comunicazione, di tutto ciò che accade, è ovvio che i parlamentari, per svolgere bene il proprio mestiere, devono anche poi comunicare al pubblico quelle che sono le proprie attività svolte in Parlamento. Cioè, io non sono solo, vado in Parlamento e svolgo le mie funzioni, ovviamente il parlamentare deve anche riferire a coloro che l'hanno votato cosa sta facendo, quali sono le interrogazioni che ha fatto, gli atti che ha proposto, insomma, la comunicazione.
E lì sorge il problema: cioè, tutte quelle attività che sono denominate extra-media, cioè tutte le attività che sono fuori dal Parlamento, ma che ineriscono comunque a quello che il parlamentare ha fatto dentro. E lì stabilire il nesso funzionale non è facilissimo. Per farvi capire un po' più questo nesso funzionale come deve essere, ovviamente ci siamo un caso concreto che voi trovate anche nel vostro libro, così vi è più comprensibile, ed è uno dei tanti casi Sgarbi. Perché, diciamo che nelle sentenze relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dei parlamentari, Vittorio Sgarbi ha dato un grande aiuto alla giurisprudenza e la dottrina costituzionale, perché essendo stato sottoposto tante volte a processi per quello che lui diceva al di fuori dal Parlamento, ovviamente ha fatto sì che si creasse una nutrita giurisprudenza.
Come voi sapete, Vittorio Sgarbi è persona che normalmente usa un vocabolario abbastanza colorito, per cui è accaduto più di una volta che qualcuno si sia sentito offeso dalle frasi pronunciate da Vittorio Sgarbi fuori dal Parlamento. Ma nel lungo periodo in cui lui è stato parlamentare, prima cosa che dobbiamo dire, le sentenze di cui andremo a parlare sono sentenze della Corte Costituzionale. Noi abbiamo parlato della Corte Costituzionale in una nocciolina e io vi avevo detto che la Corte Costituzionale fondamentalmente giudica della costituzionalità delle leggi, però la Corte fa anche qualcos'altro. La Corte Costituzionale decide anche i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. Che significa una cosa complicatissima detta così, in realtà è molto semplice.
Abbiamo detto che ci sono vari poteri dello Stato: il Parlamento, potere legislativo, e poi abbiamo i magistrati, potere giurisdizionale, ok? Parlamento e magistratura, in questo momento ci interessano questi due. Il Parlamento, in base all'articolo 68, la Camera, l'articolo 68 della Costituzione, decide, e poi ovviamente i regolamenti parlamentari stabiliscono che nel momento in cui un parlamentare, sia della Camera o del Senato, dovesse essere sottoposto a un procedimento o civile o penale, la Camera di appartenenza può deliberare il fatto per cui quel parlamentare è sottoposto a processo, in realtà è coperto dall'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari. Cioè, se un giudice comincia a indagare o comunque c'è una causa contro un parlamentare, la Camera di appartenenza può dire: "Ehi, no, stop, questo processo non deve andare avanti perché le opinioni per cui poi state processando il parlamentare sono state espresse nello svolgimento delle sue funzioni di parlamentare, dunque sono coperte dall'insindacabilità".
Quindi, noi abbiamo il potere giurisdizionale, un magistrato che vuole indagare, e il potere legislativo, la Camera di appartenenza, che dice: "No, questo specifico fatto su cui tu vuoi indagare è coperto dall'insindacabilità prevista dall'articolo 68". Quindi ci sono due poteri che vanno litigando fondamentalmente, ok? Se il potere giurisdizionale dice: "No, secondo me questo fatto qua non era coperto dall'insindacabilità, tu Parlamento stai esercitando un potere che in realtà non puoi esercitare perché non fa parte dell'insindacabilità, è un'altra cosa, stava fuori, stava facendo qualcosa che non c'entrava nulla con lo svolgimento delle sue funzioni, quindi il tuo Parlamento è sbagliato a dire che è coperto dall'insindacabilità". Come fa il magistrato a dire: "Parlamento, hai sbagliato, non è insindacabile"? Si deve rivolgere alla Corte Costituzionale, sollevando quello appunto che ha chiamato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
La magistratura dice alla Corte Costituzionale: "Guarda che secondo me il Parlamento, adottando questa delibera dicendo che è insindacabile, ha esercitato un potere che non gli spetta, perché in realtà in questo specifico caso spettava a me decidere se c'è stata diffamazione oppure no, perché questa opinione espressa è totalmente al di fuori dall'esercizio delle funzioni parlamentari". Pensatela molto semplicemente: due fratellini che litigano e che dicono: "Questo lo voglio fare io", e l'altro dice: "No, questo posso farlo solo io perché rientra tra le cose che mamma ha detto a me che io posso fare". "No, veramente, mamma l'ha detta a me che lo posso fare". Notte, la Corte Costituzionale è la mamma che alla fine decide chi dei due poteva fare quella cosa, semplificato al massimo.
Per cui ci sono tanti casi in cui c'era un magistrato che indagava, comunque aveva sottoposto a processo, sia civile che penale, un parlamentare. La Camera di appartenenza ha deliberato che invece quelle opinioni rientravano sotto il caso dell'insindacabilità e che dunque non potessero, non potesse essere chiamato a risponderne il parlamentare. E il giudice ha ritenuto che in realtà quella delibera della Camera non fosse corretta, perché non era d'accordo, diciamola così, e quindi si va alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale deve decidere se il Parlamento aveva deliberato in maniera corretta, cioè che quelle opinioni rientravano nello svolgimento dell'attività parlamentare, o se invece no, e dunque aveva ragione la magistratura.
Come vi dicevo, ci sono stati tanti casi Sgarbi, perché Sgarbi, appunto, è stato un parlamentare e mentre era parlamentare, ovviamente, oltre che rilasciare molte interviste, eccetera, aveva anche un programma televisivo che conduceva lui. E il caso che vi riporta il pro, nello specifico, fra i tanti casi Sgarbi, è il caso di Sgarbi contro due magistrati, Colombo e Boccassini, che sono due magistrati che forse voi avete sentito nominare perché facevano parte del pool di Mani Pulite, che diciamo tanta polemica politica ha suscitato negli anni '90. Cosa è successo?
È successo che Sgarbi era un deputato ed era deputato con il partito Forza Italia di Berlusconi. Voi sapete che nel periodo, soprattutto degli anni '90, i primi anni 2000, c'è stata una grande polemica tra il partito di Berlusconi e alcuni magistrati, poiché vi era una polemica politica su un presunto esercizio politico da parte dei magistrati dell'azione, dell'attività giurisdizionale. Ovviamente i magistrati si sentivano offesi e dunque querelavano per diffamazione chi faceva affermazioni di questo tipo. La polemica politica era a tal punto importante, per cui questi momenti venivano anche trattati durante le discussioni parlamentari, cioè quando si discuteva dell'approvazione di disegni di legge, ad esempio sulla riforma della giustizia, i parlamentari che facevano parte del partito di Forza Italia facevano nei loro discorsi anche delle forti critiche e accuse nei confronti di alcuni magistrati, tra cui Colombo e Boccassini, ma anche altri.
Ebbene, c'erano alcuni deputati e senatori che nell'esercizio delle loro funzioni politiche e parlamentari esprimevano anche delle critiche molto pesanti nei confronti di magistrati. Cosa succede? Succede che Vittorio Sgarbi, durante una trasmissione televisiva, non "Sgarbi Quotidiani" che lui conduceva, appunto, fa delle esprime delle opinioni particolarmente negative e critiche nei confronti dei PM Boccassini e Colombo, i quali lo querelano per diffamazione. Quando viene sottoposto al procedimento per diffamazione, la Camera, alla Camera dei Deputati, delibera che quelle opinioni espresse dal parlamentare Sgarbi, seppur fatte in un programma televisivo, quindi al di fuori del Parlamento, però erano chiaramente collegate con una serie di interventi, relazioni, eccetera, fatte in Parlamento, perché in quel periodo c'era questa polemica politica anche all'interno del Parlamento.
È però la Corte Costituzionale, in questo specifico caso, ha dato torto alla Camera. Perché? Perché le critiche nei confronti dei magistrati, in quello specifico caso, non erano state fatte da Sgarbi alla Camera, ma da altri parlamentari del suo stesso gruppo parlamentare, ma non a lui. Altri. Quindi, è vero che faceva parte di un'attività parlamentare in senso ampio, ma la Corte Costituzionale dice: "Ma non ci può essere un'immunità di gruppo? Cioè, che qualunque cosa dica il gruppo, la si può ripetere fuori, anche con toni particolarmente accesi, per avere l'immunità?". E quindi l'insindacabilità delle opinioni, il parlamentare che le esprime al di fuori dalla Camera, nel nostro esempio, in una trasmissione televisiva, deve fare riferimento specifico ad atti o interventi di cui lui stesso è autore. Non basta il riferimento a ciò che ha detto chiunque altro.
Per cui, per concludere, chiarificando e semplificando al massimo, l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari fa riferimento non solo a ciò che viene detto all'interno della Camera o del Senato, ma anche a ciò che il parlamentare dice al di fuori dalla Camera o del Senato, purché però le opinioni espresse siano direttamente collegate con un'attività parlamentare pregressa e dunque un intervento, un atto, un documento personalmente riferibile al parlamentare che invoca l'insindacabilità.
Bene, per la nocciolina di oggi è tutto. E mi raccomando, ricordatevi, fate qualche videochiamata ai vostri nonni o anche ai vostri genitori, se sono lontani, perché sicuramente avranno molto piacere di vedervi, seppur da lontano, visto che da vicino, in questo momento, purtroppo tante persone non le possiamo vedere. Ma se tutti rispettiamo le regole, tutto ciò finirà abbastanza presto. Alla prossima.
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