Transcription
Benvenuti alla nocciolina di diritto numero 27, dedicata anche questa alla radio televisione. Ma mentre la nocciolina precedente faceva una panoramica storica su quella che è stata l'evoluzione della disciplina della radiotelevisione, oggi andremo a vedere la radiotelevisione ai tempi della concorrenza.
Vi ricordate, nella nocciolina precedente abbiamo detto che fin dalla nascita, radiotelevisione sono sottoposte a un regime di monopolio, una riserva originaria in favore dello stato. Solo lo stato poteva esercitare l'impresa in materia di radiotelevisione e c'era poi un ente pubblico, la RAI, che era la concessionaria pubblica sia per la radio che per la televisione.
La nocciolina precedente si chiudeva con la mandrakata fatta da imprenditori privati che, potendo esercitare solo reti televisive a livello locale perché solo quel settore era stato liberalizzato, cosa fanno? Si comprano tante reti locali e mandano in onda lo stesso programma, allo stesso orario, su tutte le reti locali di cui sono proprietari, facendo quindi finta che, per un bacino più ampio di utenti, sembrasse una medesima emittente televisiva, mentre invece erano tante.
Ci siamo detti che Silvio Berlusconi, ma anche altri, non solo lui, riuscì a farlo a livello nazionale, cioè si comprò emittenti locali su tutto il territorio nazionale e nel 1980, mi pare, solo Canale 5 fu il primo che mise un marchio identificabile, quello di Canale 5, uguale su tutte le reti locali e poté trasmettere le stesse trasmissioni, mandando la stessa cassetta da mandare in onda a tutte le reti locali. Dopo questo, c'erano anche altre reti, Italia 1 e Rete 4, ma grazie al grande successo di Canale 5, in realtà, diciamo che l'impresa collegabile al nome di Silvio Berlusconi poi riuscì a comprare sia Italia 1 che Rete 4 e si trovò così proprietario di tre emittenti televisive che, con quelle scartoffie, trasmettevano a livello nazionale.
Ora andiamo a vedere come la radiotelevisione ai tempi della concorrenza, partendo dal 1990, quando ci fu la legge Mammì. Tutti i nomi delle leggi che noi andremo a vedere, ricordatevi, sono ricordate con un nome. Questa legge Mammì, perché Mammì in quel momento era il ministro responsabile di quel settore, per cui quando c'è il ministro proponente, normalmente sugli organi di stampa, piuttosto che riportare il numero della legge che è un po' come dire anonimo, si riporta il nome del ministro perché così la gente se lo ricorda meglio.
Una legge del 1990 che liberalizza il settore anche a livello nazionale, cioè nel 1990 la legge Mammì mentre vede che gli imprenditori privati possano essere titolari anche di reti nazionali, quindi per la prima volta liberalizza il settore. Ma ovviamente, cosa fa? Per evitare quello che quelle che erano le preoccupazioni della Corte Costituzionale, per cui era giustificabile un monopolio pubblico, introduce la legge Mammì nel 1990, per la prima volta, una disciplina antitrust, cioè una disciplina volta a evitare che si creino situazioni di oligopolio o di posizioni eccessivamente dominanti.
Questo lo fa anche perché nel 1989 c'era stata una direttiva europea. Vi ricordate, abbiamo parlato delle direttive europee, no? Che pongono agli stati membri un obiettivo da raggiungere. Questa direttiva del 1989, denominata "Televisione senza frontiere", con spirito molto europeo, appunto, prevedeva, quindi dava agli stati membri come obiettivo quello di garantire la possibilità di creare delle reti anche europee e di garantire la concorrenza anche senza chiudere esclusivamente le trasmissioni a livello esclusivamente per operatori nazionali, ok?
Quindi si inserisce una normativa, disciplina antitrust, all'interno della disciplina della radio televisione e si stabilisce, quindi, il tetto massimo di tre canali, cioè ogni impresa editoriale che potesse far riferimento a una determinata proprietà poteva avere al massimo tre canali televisivi a livello nazionale, non di più. E poi veniva fissato anche un limite alla raccolta pubblicitaria in generale, cioè non si poteva fare proprio troppa, troppa pubblicità durante sia nelle fasce orarie, sia durante le 24 ore complessive.
E quindi il regime utilizzato, però, è il regime concessorio. Che significa? Significa che comunque lo stato ha un monopolio rispetto alla possibilità di decidere a chi dare le concessioni, cioè non è che il privato possa liberamente mettere su un'impresa di reti televisive, bisogna chiedere e ottenere una concessione statale e quindi c'è un'autorità amministrativa che discrezionalmente, sulla base di determinati requisiti, decide se quell'impresa può esercitare nel settore della radio televisione oppure no. Per cui c'è un regime concessorio, non è proprio una libertà totale.
Nel 1994, quindi quattro anni dopo l'introduzione della legge Mammì, la legge Mammì viene portata al vaglio della Corte Costituzionale per giudicare la sua legittimità e la Corte Costituzionale nel 1994 giudica incostituzionale il limite posto dalla legge Mammì di tre emittenti televisive per ciascuna impresa, perché ritiene che siano troppe. Dice: "Non è possibile, tre emittenti nazionali sono nel panorama attuale rispetto a quello che è il mercato oggi, sono troppe". Le ritiene troppe.
Da qui inizia una lunga e problematica, sia giuridica, rispetto a questo numero di tre emittenti nazionali che io andrò a sintetizzare, perché ovviamente non solo per la nocciolina, ma perché, come voi sapete, nel 1994, proprio l'anno in cui la Corte Costituzionale emette questa decisione, era sceso in campo Silvio Berlusconi come leader di un partito politico e dunque tutte le decisioni prese e le leggi emanate in quel periodo erano sotto l'occhio del, diciamo, dei riflettori, non solo da un punto di vista meramente giuridico di andare a esaminare le questioni, cosa che noi faremo oggi perché noi abbiamo la prospettiva, scusate, giuridica, ma ovviamente avevano connotato politico perché le decisioni e le leggi andavano a impattare non semplicemente su un qualunque imprenditore italiano, ma su anche il leader di una forza politica molto importante in quel periodo, per cui ovviamente c'erano delle implicazioni politiche che noi oggi però non vogliamo andare a esaminare perché non ci interessano nelle nostre noccioline di diritto.
Quindi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la legge Maccanico, che nuovamente, Maccanico, no, perché ero Maccanico, ma perché il ministro in quel momento si chiamava Maccanico di cognome, e la legge Maccanico nel 1997 abbassa il numero delle emittenti che possono essere possedute da un unico imprenditore, con ciò innescando determinate polemiche che però in realtà vengono presto sopite. Perché? Perché in quel momento c'è di nuovo un grande, una grande evoluzione tecnologica, perché c'è l'avvento del digitale. Con il digitale, di nuovo, il numero di canali astrattamente possibili aumenta a dismisura, perciò se anche si pone, diciamo, una percentuale dei canali che si possono avere, è ovvio che con un aumento del numero dei canali che si possono avere, ciascuno ne può avere di più, perché non c'è più il problema della scarsità delle frequenze.
Quindi c'è l'avvento del digitale e arrivano anche le televisioni a pagamento, quelle non generaliste. Voi forse adesso avete presente Sky, Netflix e tante altre piattaforme che viaggiano anche su internet, ma all'inizio c'erano Telepiù e vari altri canali a pagamento che erano settoriali, come oggi, c'era lo sport, il film, eccetera. E quindi noi, invece, per la regolazione di cui parliamo adesso, ci riferiamo alla televisione generalista, quella con un palinsesto generalista, in cui c'è un po' di tutto.
Diciamo che, quindi, superato il problema giuridico e politico di quante reti televisive potesse avere un unico imprenditore, visto che con l'avvento del digitale non c'è più la scarsità delle frequenze e quindi non c'è il problema di limitare eccessivamente il numero di canali, appunto, nel 2004 arriva una nuova riforma. Perché voi capite, questo settore è stato sottoposto a tantissime, voi troverete tantissime leggi in questo settore perché avendo un'evoluzione tecnologica molto rapida, è ovvio che il legislatore deve stare al passo con i tempi e quindi le regole devono essere modificate molto spesso. Mentre per la carta stampata noi troviamo norme in vigore ancora degli anni '30, è ovvio che per la televisione ciò non può essere.
Quindi nel 2004 c'è la riforma Gasparri, sempre il nome preso dal ministro proponente, che tiene in considerazione la convergenza tecnologica, cioè non c'è più solitamente via cavo o via etere, ma c'è una convergenza tecnologica perché cominciava ad affacciarsi anche internet, ma comunque erano proprio i primissimi, ma c'era il digitale, col digitale terrestre. Quindi la legge impone i principi del pluralismo, e quindi di dare più possibile voci diverse all'interno del settore media della radio televisione. E questi principi del pluralismo, ovviamente, la legge li richiama anche per codificare quelli che erano i principi stabiliti nelle varie sentenze della Corte Costituzionale che sono andati ad esaminare il settore della televisione.
Il Testo Unico Gasparri del 2004 impone anche degli obblighi di servizio pubblico per la RAI, perché noi ci siamo detti nella nocciolina precedente che la RAI, appunto, aveva un ruolo eminentemente pedagogizzante, cioè istruiva gli italiani, educava, faceva programmi culturali, c'erano solo i canali della RAI e dunque la RAI poteva effettivamente svolgere un servizio pubblico di istruzione, di diffusione della cultura. Quando vengono anche le reti private che invece, ovviamente, possono fare ciò che vogliono perché si basano unicamente sulla raccolta pubblicitaria, cioè loro fanno le trasmissioni, il loro introito deriva unicamente dalla raccolta pubblicitaria, invece la RAI che deve fare un servizio pubblico essenziale, può però basarsi sugli introiti derivanti dal canone di abbonamento, che è una tassa che tutti noi siamo tenuti a pagare.
E quindi il Testo Unico del 2004 imponeva gli obblighi di servizio pubblico della RAI, cioè di trasmettere delle banche, non solo, ma anche trasmissioni televisive che offrissero effettivamente un servizio pubblico agli italiani. Nella riforma Gasparri sono ovviamente presenti le normative antitrust che, da quando introdotte, ovviamente, poi sono state sempre reiterate in maniera più stringente o meno. E nella legge di, nella legge Gasparri del 2004, l'antitrust non era più identificata in base a un numero fisso di canali, come era prima, tre canali, punto e basta, ma si basa su una percentuale dei programmi, cioè si dice: "Non più del un unico gruppo imprenditoriale editoriale non può avere più del 20% di quelli che sono i canali trasmessi a livello nazionale". Quindi non più un numero, ma una percentuale che è anche più un senso perché si adegua in base alla crescita della base su cui si basano quanti canali sono. Se ovviamente un numero secco ha un senso se i canali sono sei, ovviamente ha un senso completamente diverso. Se sei canali sono mille, chiaramente. Per cui l'utilizzo della percentuale è sicuramente più idoneo.
Il Testo del 2004 viene poi trasfuso nel 2010 con importanti modificazioni e in quello che è chiamato il TUSMAR. Questa volta non è il nome del ministro che di cognome faceva TUSMAR, ma TUSMAR è nuovamente un acronimo che sta per Testo Unico Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici. E TUSMAR, perché? Perché con questo, nel 2010, appunto, si introduce il concetto di servizi media audiovisivi. Questo perché? Perché ovviamente a quel punto c'era la convergenza. Nel 2010 c'era una piena convergenza tecnologica su varie, non più solo il digitale terrestre com'era prima, ma anche, ad esempio, internet. Perché nei servizi media audiovisivi viene considerata non solo la televisione, quella che insomma, diciamo storicamente è sempre stata, non solo la televisione via cavo, analogica, digitale, tutto quello che volete, ma anche i servizi integrati su piattaforme diverse, cioè il live streaming. Voi oggi potete guardare la televisione anche live in streaming su internet, e anche quello deve far parte, da un punto di vista giuridico, della regolamentazione dei servizi media audiovisivi. Non è che se una televisione trasmette in radio live streaming ha delle regole diverse. Non solo, anche tutto ciò che è video on demand, cioè adesso quello che oggi non è più il palinsesto che si vede ciò che c'è in quel momento in TV, ma l'utente può comprare il singolo programma, il singolo contenuto, nel nome per vederlo nel momento in cui vuole.
Questo, per cui, nel 2010, facendo questa considerazione dei servizi media audiovisivi, si crea anche il concetto di Sistema Integrato delle Comunicazioni, SIC. Sistema Integrato Comunicazioni, perché calcola tutte queste varianti delle reti televisive, on demand, live streaming, eccetera, ai fini del calcolo di quel limite del 20% di programmi che un unico soggetto, di cui un unico soggetto può essere titolare, perché ovviamente la base su cui fare il calcolo del 20% deve essere la totalità dei servizi media audiovisivi.
Il TUSMAR del 2010 introduce importanti norme anche a tutela dei minori, perché ad esempio introduce il sistema del parental control, per cui si possono impedire proprio la trasmissione di determinati contenuti per adulti e alcuni contenuti che invece non sono vietati, quindi non appartengono alla fascia vietata, quella solo per adulti, che devono andare solo su canali a pagamento, per cui bisogna essere sicuri che si vuole andare a vederlo. Ma c'è anche una fascia di protezione dei minori, per cui determinati programmi che possono essere o sessualmente espliciti, senza andare a ricadere poi nella pornografia, o ad esempio violenti, ecco, questi programmi andranno proiettati solo fra le dieci e mezzo e le sette del mattino, in modo tale che un bambino per sbaglio non possa andare a vedere, perché si presume che un bambino alle dieci e mezza sia a letto a dormire. Poi ci sono, appunto, i contenuti vietati e consentiti solo dopo le 22:30.
Oltre alla tutela dei minori, c'è anche, ovviamente, vengono ribaditi gli obblighi di servizio pubblico generale che gravano sulla RAI, che è titolare della concessione pubblica, per cui ha delle reti che le vengono attribuite senza che debba partecipare a delle gare, diciamo, anche se ovviamente poi tutto il sistema è improntato alla concorrenza, ma soprattutto, appunto, ci dicevamo, la RAI può anche utilizzare gli introiti dell'abbonamento, quindi del canone di abbonamento che noi tutti paghiamo, eccoli può usare solo per coprire i costi del servizio pubblico, cioè non è che se una trasmissione di intrattenimento puro che non è servizio pubblico è in perdita, la RAI non può coprire quei costi con i soldi che le derivano dall'abbonamento che noi paghiamo nelle bollette ogni anno.
Attualmente in atto una riforma, però, appunto, i contorni non sono ancora definiti, perché nel 2018 si è dato avvio a una nuova rivoluzione, perché ovviamente derivante di nuovo da una evoluzione tecnologica, perché c'è l'avvento del 5G e quindi c'è stata una riforma sempre definita a livello iniziale centrale, a livello europeo, che ha emanato una direttiva che ti dà un obiettivo da raggiungere entro un determinato termine, che entro il 2022, in teoria, sarebbe 2020, però danno due anni di, di possibilità di proroga e ovviamente l'Italia già detto: "Utilizzerà questa possibilità di proroga", perché arriveremo al 2022, in cui bisognerà riattribuire le frequenze televisive che andranno solo su determinate frequenze di megahertz, mentre poi ci sarà la liberalizzazione delle frequenze cosiddette 700 megahertz, quindi cosiddette 5G, che saranno invece liberalizzate per i privati. Però è tutta una disciplina in evoluzione e quindi piuttosto complicata.
Bene, con ciò ci salutiamo e definita anche la nocciolina numero 27. Ciao a tutti.