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BL GIUR - Masullo - Lezione 21

CEA Centro E-learning di Ateneo32:35

Transcription

Continuando il discorso sull'associazione di tipo mafioso e sui modelli di incriminazione di questa fenomenologia criminale, vi dicevo che la fattispecie dell'articolo 416 bis ha al suo interno un'ulteriore disposizione, eh, che assume una grande importanza rispetto alla costruzione di un modello di associazione di tipo mafioso.

Vi dicevo, il legislatore all'articolo 416 bis stabilisce all'ultimo comma che le disposizioni del presente articolo, quindi tutto ciò che abbiamo letto in relazione alla punibilità della partecipazione, della promozione dell'organizzazione in relazione ad associazioni che hanno quelle caratteristiche definite al terzo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, all'andrangheta e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere. Le parole "anche straniere" sono state inserite dal decreto legge del 2008 convertito nella legge 125 del 2008.

Le disposizioni del presente articolo, riprendiamo il disposto normativo, si applicano anche alla camorra, all'andrangheta e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, aggiungiamo oggi, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Dunque, vedete, il legislatore dà una definizione del tipo, perché spesso l'articolo 416 bis, diciamo, viene chiamato associazione mafiosa. In realtà anche sulla rubrica il legislatore è preciso, associazione di tipo mafioso si ispira dal punto di vista criminologico alla struttura della mafia, alla sua struttura gerarchica, alla sua organizzazione, al metodo che utilizza per le sue attività, al conseguimento degli scopi dell'associazione di tipo mafioso, ma ben sa che la mafia riproduce un modello di agire tipico delle organizzazioni criminali che può riguardare non semplicemente la mafia siciliana, ma può riguardare sicuramente l'andrangheta, la camorra, la Sacra Corona Unita, ma vedete il legislatore va oltre. Altre associazioni comunque localmente denominate e oggi diciamo anche straniere, perché non c'è dubbio che un'altra caratteristica tipica delle organizzazioni criminali riconosciuta sia oggi il carattere di transnazionalità, il carattere eh, diciamo, internazionale della criminalità organizzata che fa sì che debbano esserci anche strumenti repressivi e preventivi diversi.

Si applicano le disposizioni per qualunque di queste associazioni, ma vedete qual è l'elemento caratterizzante? Che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Quali sono le due caratteristiche del modello? Metodo mafioso, quindi valendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo. E qui noi aggiungiamo, nonostante il legislatore non lo richiami espressamente, ma fa parte proprio del metodo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, cioè dell'effetto dell'avvalersi della forza di intimidazione. Esteriorizzazione del metodo mafioso fa sì che ne derivi nella popolazione una condizione di assoggettamento e di omertà. Dall'altro lato scopi corrispondenti a quelli perseguiti dalle associazioni di tipo mafioso, cioè non soltanto, lo ripeto ancora una volta, lo scopo di commettere più delitti, scopo che è strutturalmente tipico dell'associazione per delinquere, ma anche altri scopi leciti che divengono illeciti perché perseguiti attraverso il metodo mafioso.

Perché vi dicevo è importante eh, questo ultimo comma dell'articolo 416 bis che il legislatore, come dire, modifica eh, nel 2008 e quindi in tempi più recenti rispetto all'introduzione dell'articolo 416 bis che risale al 1982, lo ricordiamo, introducendo le parole "anche straniere". Qual è l'importanza? È che questa fattispecie consente al modello dell'articolo 416 bis di adattarsi anche alle cosiddette nuove mafie. La mafia. Oggi si parla di nuove mafie, di mafie in movimento, cioè di mafie, vedete, non più agganciate da un punto di vista geografico culturale ad una determinata zona del paese. Anche qui il dato normativo registra l'evoluzione delle scienze sociali. Le scienze sociali hanno constatato eh, la recente emersione di nuove mafie che si sono affiancate alle mafie tradizionali, eh, mutuandone talune caratteristiche. In particolare eh, all'interno delle scienze criminologiche e delle scienze sociali si distinguono, si fotografano tre diversi tipi di nuove mafie: eh, le mafie cosiddette delocalizzate, le mafie straniere, anche straniere, il legislatore nel 2008 dà un espresso riconoscimento normativo e le mafie cosiddette autoctone.

Le mafie delocalizzate. Le mafie delocalizzate, lo dice il nome stesso, sono delle irradiazioni di gruppi criminali tradizionali in territori diversi, quindi in territori storicamente, culturalmente non legati al fenomeno mafioso. Pensiamo allo sviluppo della camorra al nord, dell'andrangheta, della mafia. Eh, le seconde, cioè le mafie straniere, eh, sono eh, compagini criminali che eh, possono mutuare le stesse caratteristiche, un'associazione di tipo mafioso, eh, che provengono dall'estero e che operano in Italia con eh, modalità con dinamiche analoghe a quelle mafiose. Infine, le mafie autoctone sono invece delle associazioni criminali di nuova formazione, perciò autoctone, che nascono in territori non mafiosi e che si servono anch'esse di un metodo tipicamente mafioso.

Sul piano strettamente giuridico ci si chiede l'interrogativo è se tutte queste nuove fenomenologie criminali irriconducibili per il metodo tipicamente mafioso alle associazioni di tipo mafioso anche straniere possano integrare l'articolo 416 bis del codice penale la cui importanza, vi dicevo, non è tanto da cogliere eh, sulla diversa risposta ehm, in termini di gravità. L'associazione per delinquere è punita la partecipazione da 3 a 7 anni, la partecipazione all'associazione mafiosa è da 10 a 15 anni. Ma non è solo questo, anche perché se andate a fare un controllo eh, sulla previsione originaria c'era, diciamo, una distanza di pena molto minore. Ripeto, il modello dell'associazione di tipo mafioso è un modello che chiama in causa tutta una serie di norme processuali, quindi uno statuto processuale del cosiddetto doppio binario che a partire dalle indagini, dalle intercettazioni che sono, diciamo, consentite in forme e in modi diversi dalle intercettazioni nell'ambito della criminalità comune fino aggiungere al diverso trattamento penitenziario del carcere cosiddetto duro a cui sono sottoposti sotto il profilo trattamentale i condannati per associazioni di tipo mafioso. Questa è una fattispecie la cui contestazione già a livello di indagine mette in moto il cosiddetto doppio binario.

Vi dicevo, la questione giuridica è se tutti questi nuovi fenomeni criminali possano integrare la fattispecie di quell'articolo 416 bis. Eh, qui allo scopo, diciamo, di sussumerla all'interno di questa fattispecie eh, si assiste eh, talvolta ehm, in giurisprudenza ad una mh rarefazione, diciamo così, dell'elemento del metodo mafioso che viene talvolta ritenuto sussistente semplicemente attraverso la dimostrazione che quella associazione, quella mafia appunto delocalizzata eh, sia, come dire, rientri in un'articolazione di una tradizionale organizzazione mafiosa, quindi laddove si è provato il rapporto di dipendenza o comunque il collegamento funzionale dice la giurisprudenza con la casa madre siciliana, calabrese, campana, pugliese a seconda della provenienza. Ciò basterebbe, diciamo, a ritenere configurabile l'incriminabilità ai sensi dell'articolo 416 bis.

Accanto, diciamo, a questo orientamento, vi è invece un orientamento più rigoroso che in qualche modo ritiene che sia invece necessario, sempre e comunque anche nell'ipotesi di mafie delocalizzate che sia accertato in concreto e in chiave di attualità, cioè persista al momento in cui quell'associazione opera, il metodo mafioso, in tutte le sue componenti scritte dal terzo comma dell'articolo 416 bis. Sarebbe cioè sempre necessario accertare che l'associazione abbia in concreto conseguito nel luogo in cui opera un'effettiva capacità di intimidazione che deve promanare dal vincolo associativo, cioè si sia conquistata una sua fama criminale autonoma. E questo metodo mafioso deve anche essersi in qualche modo esteriorizzato attraverso delle condotte positive che facciano sì che i singoli associati non abbiano più bisogno di porre in essere atti di intimidazione, ma possano appunto avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e possano approfittare della condizione di assoggettamento e di omertà che nella popolazione deriva proprio da quella vinc da quella fama criminale promanante dal vincolo associativo. Quindi due diversi orientamenti, uno più restrittivo che chiede sempre al giudice di accertare il metodo mafioso, uno più estensivo che, come vi dicevo, si accontenta del collegamento tra la cellula delocalizzata e la casa madre eh, rispetto alla configurabilità dell'articolo 416 bis.

Ehm, lo stesso eh, diciamo eh, tipo di eh, problema eh, è sorto anche rispetto alle filiali estere di mafie italiane e anche qui non si deve assumere come paradigma di riferimento ehm, si dice il quesito sociocriminologico, cioè cosa le scienze criminologiche hanno elaborato in materia di criminalità mafiosa, ma deve anche rispetto alla alle mafie, alle filiali estere, alle mafie straniere, verificarsi che operino secondo quel metodo consacrato all'interno del 416 bis. Cioè, dice qui la giurisprudenza e vedete è interessante da un lato il riconoscimento dell'approccio criminologico, dall'altro il superamento necessario dell'approccio criminologico. Una volta che questo è cristallizzato in un dato normativo, dice la giurisprudenza bisogna invertire metodologicamente i termini della questione. Chiedersi se le nuove cellule siano associazioni mafiose utilizzando un metodo diagnostico di tipo sociologico, di tipo criminologico, ma si deve accertare che presentino quelle caratteristiche espressamente definite dal legislatore all'interno dell'articolo 416 ter.

Ehm, ripeto, l'orientamento estensivo che prescinde dall'esteriorizzazione del metodo mafioso è un approccio che non possiamo condividere perché ignora il valore tassativo del dato normativo, prediligendo delle valutazioni sociologiche e equipara irragionevolmente dal punto di vista sanzionatorio delle vicende criminali che sono eterogenee, ma soprattutto renderebbe più agevole la prova del medesimo reato rispetto alle nuove mafie, non chiedendosi per queste che sia provata l'esteriorizzazione del metodo mafioso, ma accontentandosi semplicemente di dimostrarne la delocalizzazione e quindi il collegamento con la casa madre.

Badate che qui questa questione che vi sembra una questione astratta, priva di un rilievo pratico, eh, solleva degli importantissimi interrogativi e problemi anche sul versante eh, processuale, cioè sul versante della competenza territoriale. Al momento che se si aderisce all'idea dell'esistenza di un'unica associazione che diciamo è poi dislocata e la cellula è delocalizzata rispetto a quella originaria, noi dovremmo, diciamo, ritenere che la competenza sia sempre radicata nel territorio in cui viene esplicato il metodo mafioso e non nel territ nel territorio, nel luogo in cui invece insiste la filiale locale che sia da questo derivata.

Cosa diciamo osserviamo ancora per quello che riguarda la necessità di un accertamento collegato alla esteriorizzazione del metodo mafioso? Una, diciamo, conferma della correttezza della tesi positiva proviene proprio dalla giurisprudenza in tema di mafie straniere e che ha espressamente, diciamo, precisato che la forza di intimidazione deve essere proiettata all'esterno, non essendo in questo caso sufficiente che un'intimidazione eh, sia esercitata soltanto nei confronti degli stessi associati. Eh, vedete anche qui gli studi criminologici, come dire, hanno ehm, fotografato una cosiddetta intimidazione all'interno, cioè un'intimidazione esercitata nei confronti degli associati, dei partecipi all'associazione, ma ciò che conta è anche l'intimidazione esteriorizzata all'esterno, cioè la proiezione di quella forza di intimidazione nei confronti dell'esterno da cui derivano quelle condizioni di assoggettamento, di omertà.

All'interno, diciamo, di questa tematica e delle fenomenologie delle mafie, dicevamo, mafie delocalizzate, mafie straniere, espressamente, diciamo, oggi contemplate dal legislatore all'interno in chiave di chiarificazione del tipo, possiamo dire, all'interno della norma definitoria contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 416 bis. Eh, ultima tipologia di mafie sono le mafie cosiddette autoctone. Delle mafie ehm, autoctone, l'esempio dal punto di vista mediatico e dal punto di vista delle vicende processuali più importante è quello del quale avrete sentito parlare che prende il nome di Mafia Capitale. Si parla appunto della di un'organizzazione criminale con una base logistica romana. Vedete anche il nome in sé, è di questa nuova forma di mafia, Mafia Capitale e eh, rispetto a questo gruppo criminale organizzato, il cui, diciamo, la cui figura di spicco eh, era è quella di Carminati, sono sorti dei dubbi circa la possibilità di configurare un'associazione di tipo mafioso eh, in ordine alle mafie cosiddette autoctone e in particolare in questa nota vicenda che ha preso il nome di Mafia Capitale.

Qual è la differenza rispetto agli altri casi che abbiamo finora menzionato? Eh, in questo caso non si è assistito ehm, alla esportazione di una cosca o o di una sua diramazione ehm, a Roma, tramite quindi eh, la tessitura di rapporti analoghi, eh, seppur differenti, a quelli esistenti nel paese d'origine, bensì si è contestato il reato di associazione di tipo mafioso ad un gruppo criminale romano autoctono, privo di qualsiasi legame con altri gruppi di riferimento che però eh, secondo eh, l'ipotesi accusatoria agiva avvalendosi del cosiddetto metodo mafioso, cioè agiva proprio eh, attraverso eh, l'avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La questione è stata affrontata e diversamente risolta sia dalla Cassazione, quindi della giurisprudenza di legittimità che aveva deciso della questione in sede cautelare attraverso due decisioni gemelle del 2015, era stata diversamente decisa dal Tribunale di Roma nel 2017 che aveva escluso la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso ed era stata invece questa poi confermata in sede di appello. La sentenza che pone fine alla questione è la sentenza della Cassazione che decide all'esito della Corte d'Appello di Roma del 2019. Eh, la Corte d'Appello di Roma, vi dicevo, aveva modificato la decisione del giudice di primo grado, considerando che la vicenda di Mafia Capitale potesse rientrare nell'associazione di tipo mafioso.

Qual era la questione giuridica? La questione giuridica era l'individuazione di un unico gruppo criminale riconducibile all'associazione di tipo mafioso o di due distinti gruppi criminali comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ma rientranti invece nell'articolo 416, cioè due associazioni per delinquere diverse. La, diciamo, l'argomento centrale era la possibilità di considerare il metodo corruttivo che era stato largamente impiegato da questo gruppo, come una sorta di esteriorizzazione del metodo mafioso, cioè si diceva eh, questo metodo corruttivo sistemico, vedete anche qui il parallelismo tra la corruzione che diventa una corruzione sistemica e quindi si avvicina all'associazione criminale, l'associazione di tipo mafioso che ha bisogno, diciamo, per entrare nel mondo degli affari di servirsi di quegli stessi metodi tipici della criminalità di tipo politico amministrativo.

Quindi vi dicevo, la questione era la possibilità di considerare un metodo corruttivo sicuramente impiegato in diffusamente e sistematicamente come esteriorizzazione del metodo mafioso, incidendo sulla libertà di decisione dei soggetti coinvolti che ne sarebbero stati dunque assoggettati, anche senza far ricorso alla violenza o alla minaccia. Eh, l'altra, diciamo, caratteristica che aveva convinto la Corte d'Appello a decidere per la configurabilità della associazione tipo mafioso è che si era ritenuto che questo, diciamo, alone di intimidazione non provenisse dal singolo e quindi da Carminati, ma proprio dal gruppo criminale nella sua interezza. Eh, vi dicevo, è una vicenda che ha avuto grandissimo clamore eh, mediatico e quindi in qualche modo anche sintomatica della forte valenza simbolica e politico-mediatica della qualificazione di un fatto in termini mafiosi. Ripeto, non era tanto collegato alla pena che sarebbe stata, anzi, diciamo, anche diminuita nella sua, diciamo, unificazione all'interno del 416 bis, anziché la contestazione di due articoli 416, ma vedete proprio dalla forza evocativa simbolica di immaginare che la mafia Mafia Capitale potesse, diciamo, configurare un'associazione eh, di tipo mafioso.

La Cassazione che interviene nel 2020 risolve la questione negando la qualificazione come associazione di tipo mafioso. Quindi conclude la vicenda di Mafia Capitale decretando che non fu una vera mafia. Eh, badate è una sentenza che non demolisce eh, l'impianto accusatorio, cioè riconosce l'esistenza di gruppi criminali eh, dediti in via eh, sistemica, in via sistematica alla gestione corruttiva degli appalti pubblici nella capitale, ma ehm, ne esclude sul piano della qualificazione giuridico formale la riconducibilità ad un'unica associazione di tipo mafioso come tale sussumibile nel paradigma dell'articolo 416. Si procede la Cassazione nega la qualificazione che invece aveva dato la Corte d'Appello di Roma, giungendo a ritenere che invece vi fossero due distinti gruppi criminali comuni eh, riportabili, vi dicevo, entrambi al genere criminoso dell'associazione, ma dell'associazione per delinquere semplice. Un'associazione finalizzata alla realizzazione di delitti di tipo patrimoniale, estorsioni, l'altra ehm, che aveva come programma criminoso delitti contro la pubblica amministrazione e dunque la corruzione.

Vedete, dall'unione di questi due distinti gruppi criminali era nata l'idea di immaginare un'associazione di tipo mafioso, perché, come dire, si derivava dall'associazione finalizzata a commettere estorsioni, quell'avvalersi della forza di intimidazione e dall'associazione invece ehm, finalizzata a commettere reati di corruttela, una delle tipiche finalità dell'articolo 416 bis. Vi ricordate ottenere autorizzazioni, concessioni e appalti nell'ambito dei eh, servizi pubblici? Viene, diciamo, eh, escluso dalla Cassazione che questo possa costituire una associazione eh, di tipo mafioso.

Qual è, diciamo, la eredità che ci lascia questa importantissima sentenza della Corte di Cassazione che prescinde, diciamo, dalla vicenda criminale concreta e che si riconduce a quella necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso. Innanzitutto che l'articolo 416 bis è una fattispecie nella quale non può essere accertata la mera potenzialità, per quanto questa possa essere seria, di un futuro uso del metodo mafioso, ma si deve sempre verificare in concreto che il metodo mafioso sia stato utilizzato e abbia avuto un'effettiva incidenza nell'ambito di operatività del sodalizio. Quindi vedete la differenza tra l'articolo 416 bis, fattispecie associativa mista e l'associazione per delinquere semplice, che invece è una fattispecie associativa, si dice pura, e che qui per la sua integrazione non è sufficiente la mera futura intenzione di commettere delitti attraverso una stabile organizzazione di mezzi e persone, ma deve esserci un'effettiva derivazione causale tra ehm, l'avvalersi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà diffuse nella cerchia di persone che vengono comunque a relazionarsi con il sodalizio criminale.

Il metodo mafioso e soprattutto l'esteriorizzazione del metodo mafioso costituiscono perciò un elemento costitutivo caratterizzante in termini di disvalore, possiamo dire amplificato in qualche modo la fattispecie incriminatrice associativa di tipo mafioso ehm, che diciamo non può mai essere in alcun modo dal punto di vista interpretativo obliterata, perché altrimenti ne verrebbero vulnerati principi costituzionali di tassatività della fattispecie penale.

Le precisazioni sul metodo mafioso. La capacità intimidatrice, vedete, è questo l'aspetto, deve avere necessariamente un riscontro esterno, deve essere esteriorizzata e soprattutto deve derivare dal gruppo, dal vincolo associativo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama e non dal prestigio criminale del singolo associato. Se il sing anche se il singolo associato ha una caratura criminale elevata, questo non basta a far sì che vi sia quel carattere di forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, perché, ripeto, deve derivare dalla fama criminale dell'associazione vista nel suo complesso e non del singolo associato. È questo, la Corte lo chiarisce, dire che il metodo deve essere esteriorizzato non significa che è necessario che siano compiuti degli atti integranti gli estremi della violenza la minaccia. Basta che sia esteriorizzata la possibilità di farne un uso e che, come dire, le persone che si relazionano con l'associazione credano a ciò proprio in forza della fama criminale dell'associazione e in forza di ciò ne risultino assoggettati e tengano dei comportamenti omertosi.

Concludendo, che cosa diciamo è critica la Cassazione alla decisione della Corte d'Appello? Il fatto di aver ricavato la sussistenza del metodo mafioso dall'apprezzamento isolato della caratura criminale di un singolo partecipe e non dall'intero sodalizio. In secondo luogo, una impropria sovrapposizione tra metodo mafioso e metodo corruttivo, perché la vicenda di Mafia Capitale eh, diciamo è caratterizzata intrinsecamente dall'impiego costante, sistematico, permanente di un metodo corruttivo che aveva condotto ad una, diciamo, infiltrazione negli appalti pubblici. In realtà ciò che è provato, dice la Cassazione, è che il sistema degli appalti nel Comune di Roma fosse gestito piuttosto che attraverso il metus promanante dal vincolo associativo, proprio tramite un sistema di pratiche corruttive, così, diciamo, diffuso anche dal punto di vista ambientale da determinare nei soggetti diciamo la percezione di non poter agire diversamente se non attraverso l'assecondare tale pratiche corruttive, cioè il mondo delle gare pubbliche della capitale era così gravemente inquinato, ma non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione. Il mercimonio della pubblica funzione, la vendita della pubblica funzione, questo sistema di corruttela, ripeto, così integrato, così reticolarmente diffuso, da determinare un'infiltrazione, un inquinamento negli appalti pubblici che ricordava l'infiltrazione di tipo mafioso. Ripeto, la vendita delle funzioni da parte dei pubblici ufficiali avveniva però non per il timore di ritorsioni violente da parte di un gruppo già noto per l'impiego di modalità operative tipiche dell'associazione di tipo mafioso, ma proprio grazie ad una a dei contratti, a delle intese sinalagmatiche vietate, ma fondate su un reciproco interesse delle parti nell'ambito, ripeto, di un fenomeno diverso, di collusione generalizzata, diffusa e sistemica.