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Buongiorno ragazzi, parliamo oggi della criminalità femminile vista innanzitutto dal punto di vista delle donne come autrici di un reato e poi in un'accezione forse oggi molto più sviluppata a livello teorico e a livello anche di direttive legislative, cioè della donna nel ruolo invece di vittima del reato.
Va detto che rispetto alla questione della criminalità femminile, nonostante ovviamente anche le donne sin da epoche antiche, eh, possano costituire autrici di reati. Ehm, lo studio, la questione della criminalità femminile è da sempre stata, ehm, un argomento recessivo rispetto invece alle indagini che hanno riguardato la devianza criminale dell'uomo e la criminalità dell'uomo. Questo perché si è sempre ritenuto che vi fosse una minore, ehm, percentuale della criminalità femminile, ma e soprattutto che la criminalità femminile riguardasse delle ipotesi di reato peculiari e come dire, sicuramente minimali nel panorama generale della criminalità.
Rispetto alla questione della distribuzione della criminalità, quindi della bassa percentuale della criminalità femminile, gli studi dei criminologi e in particolare soprattutto gli studi di tipo antropologico e quindi le teorie antropologiche del crimine hanno sempre, diciamo, ritenuto che la donna, in quanto essere inferiore all'uomo, come dire, fosse inferiore anche rispetto alla commissione dei crimini, cioè meglio dovesse essere quasi obbligatoriamente inferiore anche nel crimine. Riteneva cioè che il, come dire, l'involuzione che conduce l'essere umano al crimine si manifestasse in qualche modo in modo differente nell'uomo rispetto alla donna.
Ehm, l'uomo, diciamo, manifestava questa sua devianza proprio attraverso la realizzazione di un reato. La donna, si diceva, soprattutto nella prostituzione, ricondotta perlopiù dalle teorie di tipo antropologico e quindi basate, come vi dicevo, su questa inferiorità della donna dal punto di vista biologico e psichico, ricondotta questa tendenza, questa tendenza alla prostituzione ad uno scarso senso di maternità.
Ehm, si tratta ovviamente, vi dice il vostro testo, di eh ragionamenti che oggi ci paiono sicuramente anacronistici, se non, diciamo, assurdi. E tuttavia, contestualizzati in determinate epoche, avevano invece una loro credibilità. Nonostante gli studi antropologici e quindi soprattutto quelli di Cesare Lombroso si, ehm, accentrassero, si incentrassero soprattutto rispetto alla criminalità maschile.
Il, Lombroso, per rispondere anche a certe critiche che, diciamo, avevano ritenuto che non si occupasse di una fascia di criminalità comunque meritevole di essere indagata, il Lombroso provò a definire anche il tipo di donna criminale e, ehm, dandogli, diciamo, talune caratteristiche che secondo lui ricorrevano nella maggior parte delle donne criminali.
Ehm, la delinquente, eh, donna era, secondo Lombroso, caratterizzata da tratti infantili, quindi vedete, dovuti proprio ad uno scarso sviluppo, eh, dal punto di vista caratteriale, da egoismo, vanità, tendenza alla vendetta e crudeltà. Come vedete, queste caratteristiche si atteggiavano diversamente a seconda dei crimini connessi, ma soprattutto, e questo è interessante, diceva Lombroso, fisicamente questa donna delinquente, eh, presentava, come dicevo, un dei tratti infantili, quindi uno sviluppo prematuro, ma con caratteri. Cioè, vedete quanto era radicato il pregiudizio che la criminalità fosse in qualche modo un campo elettivo dell'uomo.
In ogni caso, alla donna criminale si riservavano, venivano riservati soprattutto una certa tipologia di delitti. Vi dicevo, la prostituzione, all'epoca era punita anche la prostituzione come reato, ehm, la commissione del delitto di infanticidio, cioè tutte, vedete, manifestazioni comunque collegate alla caratteristica tipica della donna che era quella della maternità, cioè la donna è formata e creata soprattutto per la procreazione, mentre, diciamo, l'uomo avrebbe un maggior sviluppo intellettivo. E quindi proprio il tema della maternità è il, l'argomento attorno al quale ruoterebbe in qualche modo, ehm, la nascita della devianza femminile.
Ehm, scriveva il Ferri, il vostro libro riporta questo passo ed è molto significativo nella sua lettura. Eh, scriveva il Ferri recensendo, diciamo, l'opera di Lombroso e di Ferrero. "La delinquenza, scarsi rapporti con la maternità e perciò nella genesi della criminalità femminile hanno immensamente più predominio i fattori sociali che non quelli antropologici. Come ne sono prova i due reati femminili più frequenti, il furto domestico e l'infanticidio. L'atrofia del senso di maternità spiega la forma caratteristica della degenerazione femminile che è la tendenza congenita alla prostituzione", cioè la donna che si prostituisce è una donna che ha uno scarso senso di maternità e che dunque realizza un comportamento deviante.
Accanto, eh, a questi studi, anche sulla scia del filone di studi antropologici di Cesare Lombroso si collocano anche, eh, i primi studi sulla criminalità femminile di matrice inglese che in qualche modo fanno un piccolo passo avanti legando la criminalità soltanto, non soltanto le caratteristiche, diciamo, della donna legate al senso innato alla maternità, ma tentano di sviluppare il rapporto che esiste tra la criminalità e, in modo più ampio, il ruolo sociale della donna. Ruolo che, dicono gli inglesi, ecco perché la scia tematica è la medesima, ruolo che si esprime, ruolo sociale soprattutto nella funzione di moglie e nella funzione di madre.
Allora, vedete, rispetto a questo nuovo filone della individuazione, della valorizzazione del ruolo sociale della donna come moglie, la delinquenza femminile sarebbe quasi sempre legata ad una, ehm, insoddisfazione legata anche al ruolo di moglie e quindi sempre attribuibili a problemi familiari, a delusioni amorose, a richieste di attenzioni dall'uomo che non giungono. E l'idea alla base, vedete, pone sempre la donna in una posizione subalterna rispetto all'uomo, perché la donna anche per delinquere dipende in fondo dall'uomo, cioè dipende dal ruolo sociale che le viene assegnato come moglie.
Ehm, quindi, m, elemento, eh, caratteristico di molti di questi studi, ehm, si lega proprio alla alle caratteristiche dei reati femminili tipici che, ehm, sarebbero perlopiù, ad eccezione del reato di omicidio e del delitto, diciamo, per passione di cui parleremo, ehm, le donne sarebbero meno propense a commettere dei reati dove serve una violenza fisica. Questo proprio, come dire, per, eh, la, eh, debolezza dal punto di vista, eh, fisico e così come, eh, m, essendo inferiori anche dal punto di vista psichico, dal punto di vista intellettivo, sarebbero poco propense a commettere reati rispetto ai quali necessita una preparazione prima della esecuzione del reato, cioè il reato, diciamo, tipicamente femminile sarebbe il reato in qualche modo legato ad un, una reazione della donna di fronte ad una aspettativa tradita, come dal suo uomo, e quindi come una delusione rispetto al suo ruolo di moglie.
Eh, tipico reato che esprimeva in qualche modo questa, ehm, propensione della donna è il reato di adulterio. Il reato di adulterio, voi sapete, è un reato che era previsto sia dal codice Zanardelli e poi dal codice Rocco, in realtà fino ad un'epoca relativamente recente, perché è un reato che è stato dichiarato, ehm, incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1968. Ma, mh, adesso guardiamo un attimo cosa diceva il reato e poi interessante cosa dice la Corte nel 1968 nel dichiararne l'illegittimità costituzionale, ma dal punto di vista criminologico e quindi dal punto di vista della criminogenesi, cioè quale fosse la motivazione che spinge una donna a commettere un delitto appunto di adulterio.
È che mentre nella donna il sentimento nasce, diciamo, prima nell'anima e poi ha una sua manifestazione, diciamo, sul piano, eh, sessuale, nell'uomo si ritiene che accada invece l'opposto, cioè nell'uomo è dai sensi che si sviluppa la passione per l'altro sesso, passione che normalmente non coinvolge l'anima.
Allora, vedete, a fronte di questo diverso sentire del rapporto, ehm, d'amore, si riteneva che la donna subisse, vi dice, vi dicono, diciamo, i criminologi, in particolare Mellusi, che scrive nel 1924 un libro Donne che uccidono studiando proprio la criminalità femminile. Vi dicevo, si diceva che la donna subisse una sorta di esplosione nella compressione morale dovuto a un matrimonio che, diciamo, infelice, che l'avrebbe quindi trascinata nella devianza. Eh, in questo caso la delinquenza della donna, dell'adultera, si estrinsecava nell'omicidio del marito o in quello dell'amante. Ma solo nel caso dell'omicidio dell'amante si parlava di un reato passionale.
Ehm, quindi gli psichiatri spiegavano questo reato come frutto dei disordini emotivi che degeneravano nella donna fino al punto di indurla ad azioni violente. Cioè l'adultera ossessionata dal tradimento o dall'abbandono da parte del marito subiva in realtà una, ehm, riduzione delle funzioni della corteccia cerebrale e quindi conducevano questo a reazioni isteriche, a reazioni psicopatiche che portavano la donna appunto all'uccisione del marito o dell'amante. Freud spiegava, diciamo, questa propensione alla delinquenza femminile come l'esito di un processo psicologico che poteva, diciamo, essere anche lungo, non necessariamente immediato, ma un processo psicologico, dice Freud, che avanza per gradi fino a sfociare poi nel delitto passionale.
Vi dicevo, l'adulterio è stato considerato quasi in tutte le epoche reato ed era un reato tipicamente femminile. Quando dico tipicamente femminile, cioè non vuol dire commesso, ehm, soprattutto dalle donne, ma punito soltanto se a commetterlo fosse una donna. Eh, perché la fattispecie di, eh, adulterio prevista dal codice penale all'articolo 559, ve lo leggo, puniva, guardate, soltanto la donna. Pensate che tipo di 559. Eravamo, siamo nel titolo 11º dei delitti contro la famiglia e l'adulterio puniva la moglie adultera e punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il corruttore dell'adultera, la pena della reclusione fino a 2 anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito, cioè era punita soltanto la donna che avesse tradito il marito e alla stessa pena anche colui che avesse, diciamo, eh, partecipato con l'adultera a questa relazione. Appena saliva se si trattava di una relazione adulterina e dunque se, come dire, non fosse un unico episodio e il delitto era comunque punibile a querela del marito.
Cosa dice la Corte Costituzionale? O meglio, questo reato è nel nostro codice penale fino a tempi relativamente recenti, cioè fino al 1968, quando la Corte Costituzionale con la sentenza 126 dichiara per la prima volta l'illegittimità costituzionale di questa norma. Eh, è interessante che sappiate che in realtà era già stata posta in precedenza, ehm, questione di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 559 del codice penale. Questione di legittimità costituzionale posta soprattutto sulla base del mancato rispetto del principio di uguaglianza. Eh, è appunto discriminatorio che sia punita solo la donna adultera e non invece l'uomo che commette adulterio.
Cosa? La sentenza della Corte Costituzionale, vi dicevo, che interviene nel 1968, nasce da una questione sollevata, appunto, in un procedimento penale contro una donna accusata di adulterio ed è il tribunale di Ascoli Piceno a sollevare questa questione di, ehm, illegittimità costituzionale. Ritiene, vi dicevo, negli anni precedenti e in particolare nel 1961, quindi c'è uno scarto temporale tra la sentenza di accoglimento e la sentenza che aveva posto la questione, vedete, di 7 anni, la stessa Corte Costituzionale di fronte ad analoga questione l'aveva dichiarata non fondata.
Ma ritiene il giudice di Ascoli Piceno che la questione, nonostante ci sia questa precedente ordinanza di non fondatezza da parte della Corte Costituzionale, meritasse di essere riesaminata rispetto al mutato sentire sociale che, diciamo, non legittimerebbe più la discriminazione che è alla base della norma impugnata. Eh, dice, eh, l'ordinanza che solleva la questione di legittimità che tale discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che la moglie adultera dimostri una maggiore carica di criminosità. Eh, nemmeno può trovare ragione nel fatto che, eh, l'adulterio da parte della donna importi dei maggiori pericoli.
Ehm, implicando, vedete qui quanto, eh, diciamo il fattore culturale alla base dell'incriminazione aveva un peso. Dice l'ordinanza, implicando i rischi della commistione, della commistione sanguinis o della usurpazione di stato, perché queste circostanze riposano su una distinzione per sesso esplicitamente vietata dalla Costituzione. Eh, non sembra, cioè, che attualmente l'adulterio della moglie, ripeto, rivesta una particolare gravità così come era ritenuto in tempi passati.
Non soltanto in riferimento all'articolo 3 ci sarebbe una discriminazione, ma dice il tribunale di Ascoli Piceno, vi sarebbe anche una non conformità con l'articolo 29 della Costituzione che garantisce l'unità familiare e dunque l'adulterio è proprio in qualche modo l'espressione della rottura di tale unità, sicché non si capisce quale sia la ragione, diciamo, di incriminare l'adulterio proprio all'interno, vi ricordate, vi dicevo, dei delitti contro la famiglia. L'adulterio era contenuto all'articolo 559 del codice penale, il titolo 11º dedicato ai delitti contro la famiglia, in particolare nel capo primo dei delitti contro il matrimonio. Non è il matrimonio ad essere tutelato perché l'adulterio è proprio il fatto dimostrativo dell'avvenuta rottura di tale unità.
E, eh, ovviamente poi l'argomento principale, l'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità invece dell'identico comportamento realizzato dal marito offende in qualche modo la dignità personale della donna. Ma vedete l'emersione di una nuova dimensione valoriale della donna come vittima, diciamo, del reato. Offende la dignità personale costringendole invece a sopportare l'infedeltà del marito. La donna sarebbe costretta a sopportare l'infedeltà del marito e laddove invece provasse, come dire, a trovare conforto in una relazione extraconjugale, sarebbe punita come donna adultera.
La Corte Costituzionale, nonostante il suo precedente, decide che la questione possa, diciamo, essere rivista, cioè che la questione meriti di essere riesaminata. Ma la Corte Costituzionale inizialmente fa una premessa che vedete è in qualche modo una premessa che ancora ancora una sorta di diversità tra uomo e donna. Diversità che però la Corte Costituzionale ritiene non sia tale da, ehm, consentire che vi sia anche una diversa incriminazione dell'adulterio.
Dice la Corte Costituzionale: "Non vi è dubbio che fra i limiti al principio di uguaglianza siano da annoverare anche quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tutt'ora del marito per taluni aspetti il punto di convergenza dell'unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare a garanzia dell'unità talune misure di difesa contro influenze disgregatrici."
Non vi è dubbio che fra i limiti al principio di uguaglianza siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia. L'organizzazione della famiglia spetta alla moglie. Il marito è ancora punto di convergenza dell'unità familiare. Queste considerazioni, dice la Corte, tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata, perché la norma impugnata viola il principio di eguaglianza tra i codici, che rimane sempre la regola generale.
Ritiene la Corte che alla stregua dell'attuale realtà sociale, quindi vedete qual è il peso preponderante dell'evoluzione dei costumi sociali, ritiene la Corte che alla stregua dell'attuale realtà sociale la discriminazione lungi dall'essere utile e di grave nocumento alla concordia e l'unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria e non ha alcuna tutela in sede penale.
Per l'unità familiare costituisce un pericolo egualmente sia l'adulterio del marito che della moglie. Ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Vedete in questa parte quanto è moderna, nonostante, ripeto, sia ancora una corte che vive in un clima culturale, che riconosce all'uomo, al marito, il punto di convergenza dell'unità familiare, ancora una posizione di superiorità.
Ma dice qui la Corte: "Se noi assumiamo come valore l'unità familiare, delitto contro la famiglia, l'unità familiare è messa in pericolo sia dall'adulterio del marito che da quello della moglie. Il fatto che questi due comportamenti siano, come dire, talmente diversamente valutati, l'adulterio del marito lecito, l'adulterio della moglie proibito e vietato penalmente. Questo pericolo fa sì che determini delle gravi conseguenze psicologiche sui soggetti."
La Corte ritiene dunque che la discriminazione non sancisca l'unità familiare e per questi motivi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 559 del codice penale. Siamo nel 1968.