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Eh, tornando sul tema della lettura criminologica della devianza femminile, va detto che sicuramente fino agli anni '70, fine degli anni '70, la donna sia stata in qualche modo considerata incapace di commettere volontariamente dei reati, o meglio, di essere un'effettiva padrona della scelta criminale.
Nel senso che alla donna viene negata la scelta razionale del crimine, che invece è riservata all'uomo, inteso appunto come essere superiore, proprio dal punto di vista intellettivo. Cioè, la donna non avrebbe una vera e propria capacità criminale, che vuol dire non essere effettiva padrona delle sue scelte devianti. Lo abbiamo detto, per esempio, nei reati negli omicidi per motivi, diciamo, passionali. Questo è l'effetto, secondo gli studi criminologici, di un, come dire, di un processo di psicopatogenesi dovuto appunto a un sentimento di, eh, fedeltà tradita dal suo uomo.
Un altro, diciamo, fenomeno che viene attribuito alla criminalità femminile, un'altra caratteristica che viene attribuita alla criminalità femminile, che sarebbe, vedete, sintomatica di questa incapacità di una scelta razionale, è che alcuni studi criminologici ritengono che la tendenza delle donne, vedete anche qui quanta discriminazione c'è, ad essere in qualche modo false, cioè la tendenza genetica della donna alla menzogna, che ne fa anche poi una caratteristica, come dire, della sua vanità, quindi dal volersi sempre distinguere per la sua bellezza.
Ehm, quindi vi dicevo, questa genetica tendenza alla menzogna, ehm, fa sì che la donna entrasse, diciamo, nella scena criminale, eh, accanto all'uomo. Ehm, in che modo? Cioè, la donna avrebbe sfogato la propria aggressività servendosi dell'uomo, demandando all'uomo l'esecuzione del reato, e questo, come dire, costituirebbe il fenomeno della cosiddetta criminalità mascherata, cioè la cifra oscura. Ci sarebbero in realtà più reati attribuibili alla donna, eh, sarebbe la donna la vera criminale anche in reati commessi da uomini.
Vedete, in questo concetto, eh, che apparentemente, come dire, sembrerebbe rivendicare una sorta di, eh, autonomia, una sorta di capacità criminale della donna, eh, in realtà si tratta di interpretazioni che ruotano sempre attorno a una concezione maschilista, dicono i criminologi, una concezione maschilista del ruolo sociale della donna, che agendo, diciamo, dietro le quinte, agendo alle spalle dell'uomo, tende a salvare la propria immagine di fronte alla società.
Su questa, diciamo, linea, eh, di studi si colloca un'altra corrente di pensiero che il vostro testo vi riporta, e che è la cosiddetta ipotesi della cavalleria, cioè ci sarebbe da parte dei giudicanti un atteggiamento di, diciamo, di tolleranza di fronte ad alcuni reati commessi dalle donne, che li spingerebbe ad essere maggiormente indulgenti anche nella risposta sanzionatoria, che determinerebbe questo dato falsato, cioè che vi sia una minore criminalità femminile o una criminalità femminile di minor disvalore.
Nel senso, questa indulgenza del giudicante nei confronti di crimini commessi dalle donne deriverebbe in qualche modo dalla necessità di ridurre in questo modo il senso di colpa per la posizione subalterna che viene riservata alla donna nel contesto sociale.
Vi dicevo, la negazione di una capacità criminale da parte delle donne si ha sicuramente fino agli anni '70, anni che sono invece contraddistinti da una vera e propria rivoluzione, diciamo, culturale anche nell'affrontare il problema della criminalità femminile. Considerate che, diciamo, di questa evoluzione vi sono tappe significative anche a livello di evoluzione del dato normativo. Prima facevo riferimento a quella importante sentenza della Corte Costituzionale del 1968, che ha dichiarato l'illeittimità costituzionale del reato di adulterio. Ma pensate anche nella normativa non penale, che nel '70 è ammesso in Italia il divorzio, la riforma del diritto di famiglia, che sicuramente conduce a una tappa importante nell'eguaglianza giuridica dei coniugi del 1975, la legge che consente, diciamo, l'aborto e a certe condizioni, ovviamente, del 1978.
Vi dicevo, negli anni '70 si ha una vera e propria rivoluzione culturale dovuta soprattutto alla diffusione dei movimenti femministi, dei movimenti per l'emancipazione delle donne, e che portano all'attenzione della società i temi della discriminazione contro le donne e i temi anche relativi alla devianza. Vi dicevo all'inizio, c'è un collegamento in qualche modo tra la criminalità femminile, quindi le donne come autrici dei reati, e le donne invece che proprio rispetto a un ruolo sociale ancora oggi ritenuto di non perfetta, eh, parità, divengono, eh, più facilmente vittime dei, eh, reati.
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Ehm, nell'ambito, diciamo, di questi studi che collegano il problema della devianza femminile al ruolo sociale delle donne, ehm, una studiosa di sicuro rilievo è Fred Adler, che per prima in qualche modo sostiene che l'incremento, l'aumento della criminalità da parte delle donne dipenda in qualche modo da quello che lei definisce il processo di mascolinizzazione delle donne, che vuol dire l'emancipazione delle donne, il loro rendersi quanto più vicine agli uomini, e quindi, eh, le donne in qualche modo emancipate dal ruolo che gli era riservato, eh, cioè soltanto di madri o di mogli.
L'emancipazione da questi ruoli e, diciamo, l'evoluzione invece e l'assunzione di ruoli spettanti storicamente soltanto agli uomini farebbe sì che anche le donne divengano mano autrici degli stessi comportamenti devianti che riguardano gli uomini, cioè la parità dei ruoli dal punto di vista sociale dovrebbe anche comportare la parità in qualche modo delle opportunità criminali riservate a uomini e donne, e dunque a una convergenza della criminalità, o almeno rispetto al ventaglio dei reati che possono essere commessi anche dalle donne. Per esempio, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro offre sicuramente delle nuove opportunità criminali proprio all'interno dell'ambiente lavorativo.
La tesi è, cioè, quella che ad una maggiore emancipazione femminile corrisponde un maggior tasso di criminalità. Vedete, in fondo questa è una lettura che conferma, seppur rispetto a un grado di evoluzione, quello che dicevamo. La donna non delinque perché è un essere inferiore. Come essere inferiore ha meno, diciamo, capacità criminale, eh, degli uomini.
Anche, diciamo, gli studi postmoderni confermano in qualche modo l'esistenza di questa correlazione sul piano criminologico tra emancipazione e criminalità, ma allo stesso tempo gli studi postmoderni conducono a una riflessione: cioè, come mai, nonostante vi siano stati mutamenti dal punto di vista sociale, nelle relazioni familiari, nel mondo del lavoro, permangano delle differenze rispetto ai tassi di delinquenza? Cioè, i tassi di delinquenza maschili continuerebbero ad essere tassi più elevati.
Ebbene, da questo punto di vista si sostiene che le donne, nonostante l'emancipazione, quindi nonostante, come dire, la parità dal punto di vista giuridico, commettano reati e commettano reati soprattutto contro il patrimonio. Gli studi riguardano un po' questo settore specifico della criminalità, quando si vengono a trovare in delle condizioni di debolezza economica, di disagio economico, e commettano delitti contro il patrimonio in via prioritaria per rispondere, per assecondare alle esigenze dei figli.
Quindi vedete, ancora nelle condizioni sostanziali, non giuridiche, di disuguaglianza sociale, di marginalità economica, si annidano le cause del crimine, dei reati contro il patrimonio commessi dalle donne. Soltanto quando l'emancipazione sarà completa, cioè sarà completa sul piano dei valori culturali, dei valori sociali, scomparirà anche ogni differenza rispetto alla propensione criminale tra uomini e donne.
Il femminismo, le i movimenti di emancipazione femminile, vi dicevo, hanno avuto un grossissimo impatto sugli studi criminologici, soprattutto direi rispetto alla vittimizzazione delle fasce deboli, delle fasce vulnerabili. Accanto alle donne ci sono anche i minori. Ripeto, i movimenti. Il femminismo ha sicuramente denunciato la dimensione di questi residui culturali di patriarcato. E ciò, diciamo, ha condotto a una serie di modifiche normative, quindi ha esercitato una forte influenza sul diritto, proprio come istituzione patriarcale, tanto da sensibilizzare l'opinione pubblica e poi anche il legislatore a modifiche importanti che in qualche modo, dalle quali in qualche modo emergesse questo cambio di mentalità nella società.
Vi faccio, diciamo, un esempio per tutti, sicuramente, diciamo, il più eclatante a livello legislativo di questo cambio di mentalità, eh, è nella legge del 1996, che ha modificato, eh, i reati in materia di, eh, violenza sessuale. I reati in materia di violenza sessuale erano originariamente inclusi nel codice del 1930 nel titolo nono dedicato, guardate, ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Cioè, la violenza carnale è all'epoca suddivisa in due diverse fattispecie diversamente punite, cioè la congiunzione carnale e gli atti di libidine violenti erano ritenuti delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Nel 1996 il legislatore modifica questa fattispecie di violenza sessuale e la introduce all'interno dei delitti contro la persona. Vedete come il cambio di bene giuridico tutelato incida in qualche modo su questa valore promozionale di una diversa sensibilità, perché la donna viene tutelata in quanto persona. Reati, ripeto, dai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, cioè la violenza sessuale era punita non rispetto alla lesione della libertà sessuale della vittima, ma soprattutto nel suo risvolto di tipo collettivo, di tipo pubblicistico, cioè per gli effetti che la violenza carnale o gli atti di libidine avevano sulla moralità pubblica e il buon costume. Vedete la scelta di un codice autoritario, ma questa collocazione nel codice penale noi l'abbiamo fino al 1996, quindi fino a tempi relativamente recenti, quando il legislatore decide di modificare le fattispecie e spostare i delitti di violenza sessuale tra i delitti contro la persona.
All'articolo 609 bis del codice penale, quindi tra i delitti contro la persona, ed in particolare li colloca tra i delitti contro la libertà personale. Vedete come, diciamo, la tutela si incentra sulla persona e oltretutto il legislatore elimina quella distinzione che c'era prima tra atto di congiunzione carnale e atti di libidine violenta e unifica la tutela della violenza sessuale, la repressione, scusatemi, della violenza sessuale all'interno di un'unica fattispecie che punisce chiunque con violenza minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Vedete, non c'è più nessuna distinzione rispetto all'atto sessuale compiuto. Può essere una congiunzione carnale, ma può essere anche quello che prima era riconducibile a un atto di libidine violento, cioè a un palpeggiamento non consentito, a un bacio non voluto, al appunto a toccare zone che comunque siano erogene, perché il legislatore unifica in un'unica fattispecie e punisce allo stesso modo l'atto di congiunzione carnale e atti di libidine violenti, diciamo, diversi dalla congiunzione carnale, che vedete dal punto di vista, come dire, criminologico, potrebbero mantenere invece una loro diversità, anche riletti nell'ambito del profilo di aggressione alla libertà sessuale della persona, perché sicuramente, come dire, eh più grave la compromissione, la libertà sessuale di uno stupro rispetto alla compromissione della libertà sessuale, eh, di un, eh, di una, diciamo, di un bacio non desiderato. Tutti noi cogliamo, come dire, la differenza sotto il profilo della aggressività del comportamento.
Tuttavia, il legislatore li punisce allo stesso modo all'interno di un'unica fattispecie, unifica questi due fatti. E perché, diciamo, lo fa? Lo fa per non assecondare dei processi di vittimizzazione secondaria, perché una normativa che distingueva, diciamo, queste due fattispecie, a queste due fattispecie dava un diverso livello di gravità e dunque una diversa risposta sanzionatoria, determinava che cosa? Che nel processo la donna che già aveva subito la violenza sessuale subiva, si diceva, un nuovo processo di vittimizzazione, la cosiddetta rivittimizzazione, perché era costretta a, diciamo, ripercorrere, a rivivere all'interno del processo il trauma subito dalla violenza sessuale, perché, vedete, era fondamentale stabilire se si fosse trattato di una congiunzione carnale, ovvero di un atto di libidine violento, perché questo determinava un diverso profilo di responsabilità per l'autore del reato.
Di tutto questo il legislatore, vedete l'influenza degli studi anche criminologici e l'interesse per la vittimizzazione delle donne conto e decide di unificarlo all'interno di una fattispecie. Cioè, per il legislatore ciò che conta è, eh, l'aggressione, la libertà sessuale della donna, la donna che è costretta a subire in realtà un atto sessuale non voluto, e nella nozione di atti sessuali rientra, ripeto, sia la vecchia congiunzione carnale sia quelli meno gravi, gli atti di libidine violenti.
C'è la possibilità descritta all'articolo 609 bis da parte del giudice, comunque, di in qualche modo graduare la pena e nei casi di minore gravità, vedete qui il legislatore non dice cos'è minore gravità, ma sicuramente in questo concetto di minore gravità può anche in qualche modo surrettiziamente rientrare la differenza tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti. La pena può essere diminuita in misura non eccedente due terzi. Però, vedete, non è più un elemento che discrimina la sussistenza di una fattispecie anziché di un'altra, e dunque è sicuramente, come dire, un elemento che incide in modo minore sulla necessità di accertamento da parte del giudice, sulla necessità che la vittima di una violenza sessuale possa essere, diciamo, interrogata in modo così penetrante e da cogliere questo profilo distinto.
Allora, vedete, reati contro la violenza sessuale, contro la libertà sessuale, sono proprio un esempio di questa sensibilizzazione che ha condotto a modifiche normative importanti, modifiche normative che registrano un cambio di mentalità nella società in generale.