Transcription
Buongiorno ragazzi. Mi presento, sono la professoressa Masullo. Insieme alla professoressa Torre, terrò quest'anno il corso di criminologia e qualche notazione preliminare sul programma, su come abbiamo inteso dividercelo, per consentirvi, come dire, di ambientarvi un po' nel tema.
Innanzitutto, molti di voi me lo chiedono via mail: noi utilizziamo come manuale un manuale di criminologia di Gemma Marotta e Luigi Cornacchia. L'ultima edizione è la quarta edizione, ma se qualcuno di voi dovesse avere un'edizione precedente, insomma, possiamo comunque, diciamo, sentirci per vedere quali sono le parti che sono state integrate.
Noi ci occuperemo dello studio della criminologia e affronteremo, suddividendo tra me e la professoressa Torre, il programma. Da prima, gli aspetti, come dire, definitori di questa scienza. E quindi, la prima parte è dedicata proprio a ciò che serve alle premesse concettuali e definitorie che vi aiuteranno ad entrare nel tema della criminologia.
Nei capitoli seguenti, ci si sofferma ancora a livello, come dire, di premesse concettuali, sugli aspetti metodologici, cioè sui metodi della ricerca criminologica, affrontati sia, come vedremo, proprio rispetto agli strumenti di indagine, sia osservando le origini storiche di questa materia. E quindi, si analizzerà l'approccio sui metodi e sugli strumenti utilizzati dai criminologi nell'analisi dei precedenti storici e della, diciamo, esplicazione di questa scienza.
Al centro, diciamo, poi del dibattito sulla criminologia, ci sono sicuramente gli studi criminologici. Studi criminologici che, dal punto di vista della trattazione, voi potete distinguere in studi criminologici che si fondano su fattori antropologici o meglio antropo-biologici, come vedremo, agli studi criminologici che hanno ad oggetto direttamente le componenti psichiche, fino a quelli che si fondano su fattori ambientali e su fattori socioculturali.
La parte finale, invece, del nostro tema, è dedicata, diciamo, in modo specifico ad una manifestazione della criminologia all'interno delle organizzazioni criminali, cioè la criminologia studiata non più rispetto al singolo reato, ma ad una manifestazione della criminalità nelle organizzazioni. E qui si affronteranno sia i temi della criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, e dunque la criminalità del mondo dell'economia, sia la criminalità organizzata, quindi le associazioni criminali per delinquere di tipo mafioso, che sono contenute all'interno del Codice Penale, e accanto ad esse anche le associazioni di tipo terroristico.
Vi dicevo, forse su questo certamente poi la professoressa Torre si soffermerà maggiormente, ma la criminologia è in realtà una scienza, una scienza autonoma, come vedremo, che ha per oggetto il crimine, ha per oggetto la criminalità, o meglio, il comportamento criminale. La criminologia indaga la natura e la dimensione quantitativa e qualitativa del crimine, la indaga. Ha lo scopo di spiegare in qualche modo le cause del comportamento antisociale o, secondo, diciamo, una visione più ristretta della criminologia, le cause del reato.
Vi dicevo, si tratta di una disciplina, come vedremo, autonoma, ma una disciplina al tempo stesso, si dice, integrata, perché è una disciplina che si nutre delle conoscenze di altri campi e di altre discipline che costituiscono, in un certo senso, le fondamenta di questa scienza autonoma. E quindi, come vedremo, la criminologia si nutre degli studi della sociologia, degli studi della psicologia, degli studi, come vi dicevo, dell'antropologia, e affronta, nel, diciamo, indagare la natura e la dimensione del crimine, si rifà anche, ovviamente, al diritto penale, alla scienza politica.
I criminologi studiano il fenomeno criminale elaborando delle teorie scientifiche che, come vi dicevo, cercano in qualche modo di spiegare le cause del crimine. I dati su cui la criminologia perlopiù si fonda si ottengono, come vedremo, da una pluralità di fonti e sono diverse a seconda che l'indagine abbia ad oggetto la criminalità nazionale o la criminalità internazionale. Per quanto riguarda la criminalità sul piano nazionale, molte fonti sono già ricavabili dalle statistiche condotte dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, e dunque i dati sono ricavabili da statistiche ufficiali che riguardano proprio le statistiche giudiziarie penali, oppure, come vedremo tra breve, i criminologi possono utilizzare determinate metodologie di lavoro per quantificare in qualche modo la dimensione del crimine.
Il compito della criminologia non è soltanto, come dire, un compito di che che mira alla individuazione delle forme di manifestazione del reato, della tipologia del reato, ma è una scienza, come vi dicevo, che cerca in qualche modo di sistematizzare i dati ottenuti, le informazioni ottenute, per, come dire, indagare quali siano le cause del delitto. Ma anche qui, la criminologia, in quanto scienza, soffre, come dire, della necessità di utilizzare una spiegazione che non è sufficiente ottenere attraverso un processo induttivo di causa ed effetto. Cioè, anche all'interno degli studi criminologici, noi vedremo che la possibilità di individuare relazioni tra il fenomeno criminale e i fattori sociali e ambientali che contribuiscono in qualche modo a perpetuarne l'esistenza, non risponde a un criterio di causalità lineare.
Anche la criminologia, si dice, è una disciplina, vi dicevo, multifattoriale. È una disciplina che studia gli fatti, gli eventi particolari, ma allo stesso tempo prova poi da esse, da questi fatti particolari, di ricavare una generalizzazione e quindi di individuare delle leggi scientifiche che possano in qualche modo spiegare le connessioni e i nessi tra il comportamento deviante e la di un certo tipo di reato.
Vi dicevo, l'oggetto della criminologia, come vedremo, è quella di rispondere alla domanda di quale sia la causa del reato. Ma allo stesso tempo, è importante che la i fattori causali che determinano la criminalità siano in qualche modo individuati e, come dire, sviluppati attraverso dei metodi che in qualche modo conducano ad una validazione degli effetti della ricerca.
Se dovessimo individuare delle tappe logiche dell'indagine criminologica, dovremmo dire che la criminologia, innanzitutto, si si pone l'obiettivo di individuare quali siano i comportamenti devianti emergenti nella società in un determinato periodo storico. Dopo aver raccolto, come dire, questi dati, cerca in qualche modo di organizzare le informazioni e i dati rilevati sulla criminalità all'interno, come dicevamo, di spiegazioni teoriche sulla causa della criminalità e sulla causa del comportamento deviante.
La, diciamo, principale qualità del metodo scientifico che serve appunto a spiegare il comportamento criminale e deviante è certamente l'obiettività dell'indagine. Il criminologo dovrebbe tentare di condurre la propria ricerca quanto più possibile senza farsi influenzare da pregiudizi. Dovrebbe, si dice, il criminologo, tenere a freno i moti dell'animo, cioè dovrebbe in qualche modo tentare quanto più possibile di giungere all'obiettivo, consentire alle sue idee o ai suoi sentimenti di interferire con l'osservazione scientifica dei dati e delle informazioni.
Accanto all'obiettività, anzi, meglio, per raggiungere l'obiettività, si ritiene che sia altresì necessaria che l'indagine sia condotta con estrema precisione, cioè tutte le fasi della ricerca, ma soprattutto la raccolta di dati e di informazioni utili ad essere sistematizzate, deve essere condotta con precisione e deve consentire, ciò, di verificare i risultati raggiunti da parte degli studiosi della materia. Quindi, l'ultima, come dire, linea guida che si pone l'indagine criminologica consiste nella valutazione critica e nella verificazione dei dati raggiunti.
Sempre per, come dire, esaminare le premesse concettuali del nostro discorso, dobbiamo ricordare che la criminologia ha ad oggetto, abbiamo detto, lo studio della natura e della dimensione del crimine. E noi sappiamo che il crimine rappresenta la forma più grave di un comportamento deviante. Nell'ambito della società esistono già norme culturali, regole sociali che definiscono l'ordine all'interno di una società, assicurano che all'interno di una società siano vigano e siano condivisi valori e bisogni fondamentali. Quindi, la società stabilisce, come noi sappiamo, un sistema di norme e di regole a cui gli attori sociali fanno continuamente riferimento nelle loro relazioni.
Se dovessimo dare una definizione di comportamento deviante, prima di immaginarlo corrispondente invece ad una fattispecie di reato, il comportamento deviante è un comportamento che viola, appunto, le regole sociali. Violando le regole sociali, viene meno, si dice, alle aspettative di un gruppo, alle aspettative della società, che invece proprio su quel sistema di norme o di regole fa affidamento per una pacifica convivenza dei cittadini.
Il comportamento deviante si considera invece un comportamento criminale laddove violi le leggi penali di quello stesso contesto di riferimento. Il reato, all'interno del nostro ordinamento, voi lo avete studiato, è tuttavia un fatto umano a cui la legge riconduce una sanzione penale. E dunque, non c'è una coincidenza, come vedremo, non c'è necessariamente una coincidenza tra un comportamento deviante, cioè tra un comportamento che viola, come abbiamo detto, il sistema delle regole sociali, ed un fatto previsto dalla legge come reato.
Perché la conformità alle leggi, alle regole sociali, avviene in qualche modo attraverso un processo, si dice, di socializzazione. Gli attori all'interno della società interiorizzano in qualche modo i valori, i modelli di comportamento che siano socialmente condivisi. Quindi, la prima forma di socializzazione avviene naturalmente all'interno della famiglia, e poi man mano, diciamo, la socializzazione si nutre anche di un altro percorso più ampio che attinge invece dalle regole sociali del gruppo di riferimento.
Ma la conformità alle regole sociali si sviluppa non soltanto, come dire, attraverso dei modelli interni, ma come sappiamo, si sviluppa anche attraverso dei modelli esterni, che possono essere sia modelli informali, sia modelli formali. Quanto più le società sono semplici, quanto più le società sono dimensionate, tanto più ci si affida per il rispetto delle conformità alle leggi, alle regole sociali, ad un sistema di controllo informale. Chi viola le regole condivise dalla società viene in qualche modo esposto alla censura della collettività, no, si dice, vi ricordate, esposti al pubblico ludibrio, cioè esposti proprio, ripeto, ad un atteggiamento di disapprovazione da parte della società per aver violato le regole condivise su cui la società si fonda.
Man mano che la società diventa più complessa, il meccanismo invece che esterno assicura la conformità alle leggi, viene sostituito dai controlli formali. E come sappiamo, all'interno di questi controlli formali, lo Stato è quello che rappresenta in qualche modo, come dire, l'autorità più elevata, ed è quello a cui il nostro ordinamento riserva il monopolio sulla potestà punitiva. Soltanto lo Stato è, diciamo, legittimato ad applicare le sanzioni.
Ricorderete, in questo, i principi cardine su cui si fonda il diritto penale. Ricordiamo l'articolo 25 della Costituzione, il principio di legalità, il principio della riserva di legge: "Nessuno può essere punito se non per un fatto previsto dalla legge come reato, né con pene previste dalla legge". Quindi, l'articolo 25 della Costituzione e l'articolo 1 del Codice Penale, che pone il principio di legalità, assicurano che lo Stato, attraverso la legge, abbia il monopolio non soltanto della previsione di un fatto come reato, ma altresì della possibilità, della legittimazione all'uso della coercizione, proprio allo scopo di mantenere l'ordine all'interno della società.
Nel nostro ordinamento giuridico, sono le norme della Costituzione, della carta fondamentale, a indicare quali siano i valori e gli interessi che sono posti alla base della pacifica convivenza di cittadini. Come sapete, la Costituzione realizza un progetto, realizza un progetto all'interno del quale vengono in qualche modo prospettati i beni che devono essere giuridicamente tutelati. Ricordiamo qui, apriamo una parentesi, che i beni tutelati nella Costituzione sono anche, in una prospettiva, diciamo, di diritto penale liberale, gli stessi beni rispetto ai quali dovrebbe in qualche modo essere ammessa la possibilità di prevedere un fatto come reato.
Perché ricordate, rispetto alla teoria costituzionalmente orientata dei beni giuridici, si dice che poiché il diritto penale incide con la pena, che è privativa della libertà personale, su un bene fondamentale dell'individuo, su un bene che l'articolo 13 della Costituzione dichiara inviolabile e che, come sappiamo, non può essere limitato se non in forza della legge e se non per mezzo di un provvedimento giurisdizionale, si dice, un bene così fondamentale può essere limitato soltanto a fronte di un bene altrettanto fondamentale. E dunque, nella, diciamo, costruzione del diritto penale liberale, si ritiene che i beni contenuti nella Costituzione siano quei beni poi meritevoli di una tutela penale.
Sapete, però, altresì, che in realtà la nostra Costituzione non è un catalogo chiuso di beni giuridici, che il diritto penale molto spesso è andato ben oltre la tutela di beni espressamente contenuti all'interno della Costituzione, e soprattutto che la nostra carta costituzionale non prevede degli obblighi di criminalizzazione. Dunque, non vi è una necessaria coincidenza tra i beni che sono contenuti nella Costituzione e la necessità che tutti questi beni siano presidiati dalla sanzione penale. E vi è, altresì, un'evidenza che anche beni non contenuti nella Costituzione siano invece presidiati poi dalla sanzione penale, laddove il legislatore ritenga che, diciamo, sia necessario che un fatto che si ritiene meritevole di una certa, come dire, sanzione in qualche modo rafforzata, sia appunto punito dalla legge penale.
La Costituzione pone, però, tutta una serie di principi garantisti: esclude che un fatto possa essere considerato come reato se non in forza di una legge, esclude che a reato possa essere applicata, vi dicevo, una sanzione non prevista dalla legge, esclude che si possa essere colpiti dalla sanzione penale non sia rimproverabilità. E in qualche modo, se pensi che possa essere una cosa seria, chiedimi di chiamare i servizi di emergenza o una persona di fiducia. Scusatemi, credo si sia all'improvviso collegata una intelligenza artificiale che in qualche modo ci ha allontanato dal nostro tema.
Vi dicevo, nell'ambito della Costituzione sono contenuti anche dei principi di garanzia che disegnano un modello di reato che formalmente dipende dalla previsione di una legge. Allora, tornando al tema di cui dicevamo, non c'è necessità, non c'è necessariamente una coincidenza tra il concetto di devianza e il concetto di reato. L'oggetto dello studio della criminologia non si limita al concetto formale di reato che noi ritroviamo all'interno del diritto penale, ma si estende ai comportamenti devianti, cioè a comportamenti che violano delle regole sociali generalmente accettate, anche, diciamo, laddove ci troviamo, come diceva Kaiser, in una zona grigia antistante il delitto.
Da un lato, il concetto di devianza è un concetto che può essere svincolato dal reato. Dall'altro lato, tuttavia, non si può prescindere dal concetto di delitto laddove la criminologia indaga la dimensione qualitativa del crimine. Allora, vedete, esiste in qualche modo un legame indissolubile tra criminologia e diritto penale. Non c'è una perfetta coincidenza, ma non c'è dubbio che l'indagine criminologica sia oggi riconosciuta come basilare in moltissimi settori della legislazione penale, certamente nel settore che si occupa della commisurazione della pena o delle misure di sicurezza, sicuramente, e in parte nello studio della pericolosità sociale, sicuramente, come direttrice di politica criminale rispetto alla necessità di prevedere determinati comportamenti devianti come comportamenti che debbano costituire reato, nella valutazione delle circostanze aggravanti, nella valutazione, vedremo, della imputabilità all'interno.