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Lezione 21 Diritto di critica, di satira, e il caso peculiare dell'intervista

Angela Ferrari Zumbini22:07

Transcription

Benvenuti al Nocciolina di Diritto numero 21. Nella nocciolina precedente abbiamo parlato del diritto di cronaca e quindi di quella scriminante rispetto ad eventuali contenuti diffamatori che rende non punibile il comportamento di un giornalista che diffonde notizie potenzialmente lesive della reputazione altrui, perché esercita il suo legittimo esercizio di cronaca e quindi di diffondere informazioni che siano vere e che il pubblico ha non solo il diritto di ricevere, ma anche il diritto poi di andarle a cercare, quindi di essere informato.

Oggi parleremo di alcuni casi particolari relativi al diritto di cronaca, perché noi abbiamo detto che i requisiti per poter legittimamente esercitare il diritto di cronaca sono la verità del fatto, l'interesse della collettività della società a conoscere quella notizia, e comunque la continenza verbale, cioè esporre i fatti con un linguaggio consono, adeguato ed educato, diciamo così, ok? Lo più o meno da qualche dubbio rispetto a tutto ciò che voi potete leggere sui giornali, oro su piattaforme online, cioè vi sembra che tutto ciò che leggete corrisponda effettivamente veramente sempre a questi parametri? E forse non del tutto, perché? Perché ci sono dei casi particolari su cui appunto oggi ci andremo a intrattenere.

Prima di tutto, come ci mettiamo su la verità del fatto? Noi abbiamo detto, quindi diritto di cronaca, verità dei fatti narrati, va bene. Però noi ci siamo detti che quando abbiamo parlato della libertà di manifestazione del pensiero, non è sempre solo, non riguarda sempre solo e unicamente l'esposizione di fatti, quindi la narrazione di notizie, ma la libertà di manifestazione del pensiero riguarda anche opinioni, valutazioni, giudizi, cioè non è sempre solo il fatto di narrare dei fatti, dare informazioni, c'è anche esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a un caso particolare che è il diritto di critica.

Il diritto di critica è una cosa diversa dal diritto di cronaca. Questo diritto di critica non è previsto espressamente da nessuna norma nel nostro ordinamento, è un'elaborazione giurisprudenziale che nasce dall'analisi appunto dell'articolo 21 della libertà di manifestazione del pensiero, del fatto che il pensiero che si vuole esprimere non è necessariamente dire, narrare un fatto, ma magari esprimere una propria opinione. E l'opinione, in quanto tale, non è né vera né falsa. Io ho un'opinione, qualcun altro ne ha un'altra, e meno male che è così, questo è la libertà e il pluralismo, la possibilità di pensarla in modo diverso.

Allora, lei diritto però di critica, chi critica qualcun altro, ovviamente sta esponendo una sua personale interpretazione dei fatti che è diversa da quella di un altro, e quindi lo sta criticando. Ora, finché si parla, ad esempio, di scienziati che disquisiscono sulle riviste di questioni molto scientifiche, è ovvio che non si tratta, quello è una critica. Il problema sorge sempre, guardo, quando poi chi critica l'altro offende in qualche modo la sua reputazione, cioè chi fa, formula una critica particolarmente incisiva che può sfociare e poi nell'insulto, ok? Soprattutto pensate alla critica politica. È ovvio che i partiti politici che si contendono nelle, che contengono, contendono nelle elezioni, hanno ovviamente opinioni molto diverse e dunque si criticano vicendevolmente. Se voi vedete i dibattiti televisivi, ovviamente si usano espressioni anche molto forti, ma la stessa cosa vale per ciò che viene scritto sui, sulle varie piattaforme dei vari partiti, ma in generale per ciò che è la critica politica.

Ora, è nel diritto di critica, ovviamente, c'è il problema della verità del fatto, cioè questo elemento, questo requisito individuato dalla giurisprudenza relativo alla verità dei fatti nel diritto di critica, ovviamente deve essere declinato in modo diverso. Ovviamente, purtroppo, come spesso accade sul diritto di critica, ci sono tantissimi casi giurisprudenziali che applicano canoni diversi e quindi è difficilissimo stabilire una linea di demarcazione sicura e precisa tra ciò che si può dire come diritto di critica e ciò che non si può dire. Sicuramente da un punto di vista della continenza verbale, la Cassazione è abbastanza orientata in una cosa abbastanza anche intuibile, ovvero che non si può scadere nell'insulto personale, cioè nell'andare poi, si può criticare l'idea di un'altra persona, ma non si può invece criticare la persona in quanto tale, scendere, scadere nell'insulto personale.

Sulla verità dei fatti è molto difficile, perché come ci dicevamo, non c'è una verità dei fatti nei giudizi, perché ognuno ha la propria interpretazione. Diciamo che tendenzialmente comunque i giudici tendono a richiedere, per lo meno, la verità nei fatti che costituiscono il presupposto logico della critica, cioè se io ti critico perché tu hai detto determinate cose, innanzitutto tutte le cose devi averle dette, cioè deve essere vero il fatto per cui io ti sto criticando. Non si può attribuire a una persona delle frasi assurde, allucinanti, criticarlo per quel motivo, ma con la persona non le ha mai dette, ok? Per cui il presupposto logico del fatto che si critica deve essere vero. Ma non solo, deve essere vero anche eventualmente i fatti in base ai quali la critica viene formulata, cioè se io ti critico perché tu dai determinate informazioni, il mio giudizio sulla crescita del PIL italiano è diversa perché utilizzo delle proiezioni fatte da uno studio scientifico a cui mi riferisco, beh, allora io poi con lo studio scientifico devo però riportarlo correttamente, non me lo posso inventare, cioè i fatti che io uso e che sono alla base della mia critica, quelli devono essere veri.

Ugualmente difficile, abbiamo detto, la continenza verbale. Si possono usare espressioni più colorite, ovviamente, rispetto al diritto di cronaca, in cui si narrano fatti, però bisogna comunque mantenere un atteggiamento, per lo meno educato. Uso terminologia così generica perché effettivamente è difficile. Se voi troverete casi decisi dal giudice e con delle definizioni diverse, casi simili decisi in maniera diversa, insomma, è davvero, davvero difficile, non c'è molta sicurezza in materia a livello poi di decisioni concrete dei giudici di merito.

Ora, oltre al diritto di critica, abbiamo detto, si può criticare l'altro, è c'è anche un'altra cosa abbastanza forte che voi trovate negli organi di informazione e che anche il libro risponde del tutto agli elementi che ci siamo detti rispetto al diritto di cronaca. Pensate alla vicenda tristemente famosa di quel giornale di vignette francese, Charlie Hebdo, che purtroppo è stato anche poi oggetto di un attentato terroristico, perché alcuni estremisti islamici non gradivano particolarmente le vignette che questi pubblicavano. Ora, se voi andate a vedere, posto che l'attacco terroristico è ovviamente deprecabile, sbagliato e in qualsiasi modo la si voglia pensare, noi però, che per fortuna siamo persone civili e semmai parliamo in dissenso, ecco, ci possiamo interrogare se le vignette pubblicate da Charlie Hebdo siano effettivamente pubblicabili e dunque fatte nell'esercizio di un diritto, se a volte vadano un po' oltre quello che può essere quello che noi chiamiamo e definiamo il diritto di satira.

Sì, perché le vignette che voi trovate nei giornali, e così come anche, non so, le performance di attori comici che fanno il verso a personaggi famosi, è come la satira. La satira è qualcosa di nuovo, di diverso sia dalla cronaca sia dalla critica, perché nella critica io ti do una mia opinione diversa, ma comunque esprimo mio giudizio, una valutazione. Nel diritto di satira, che voi trovate in maniera icastica nelle vignette, ma che appunto può essere anche un testo scritto, ecco, in quel modo si esprimono delle opinioni, ma attraverso la burla, l'esagerazione. La satira si può anche esagerare un concetto, quindi non bisogna necessariamente scrivere ciò che è vero, si può anche usare il paradosso. E il nucleo centrale della satira, la caratteristica è che la satira vuole suscitare ilarità nella persona che legge, quindi è sicuramente una critica abbastanza anche feroce, ma volta a provocare l'ilarità della persona che legge.

Per il diritto di satira, ci troviamo di nuovo di fronte a problemi, perché? Perché abbiamo detto la verità del fatto, posto che nuovamente, passati da è una presa in giro, è una burla e quindi una burla non può essere vera o falsa, è una cosa divertente. Però, ecco, diciamo che pur consentendo l'esagerazione, il paradosso, la giurisprudenza richiede perlomeno la verità del fatto da cui nasce la presa in giro, cioè se io ti prendo in giro per una cosa che hai detto, nuovamente, tu quella cosa deve averla detta, non posso inventarla. La cosa che l'elemento che risulta particolarmente difficile di nella definizione del diritto di satira è la continenza verbale, cioè fino a che punto ci si può spingere nella satira rispetto alla continenza verbale. Ecco, se vedete le vignette di Charlie Hebdo, ovviamente ognuno avrà una sua opinione, se quelle vignette, diciamo, utilizzando un pensiero illuminista, comunque sia, hanno tutto il diritto di essere pubblicate, perché essendo la satira, fa parte, è uno degli elementi importantissimi di ogni regime democratico, perché se solo se io posso prendere in giro il potere, sono veramente libero e non vivo in un regime.

Lo stesso vale il fatto di poter fare satira su qualsiasi argomento. Qualcun altro potrebbe avere un'opinione diversa, cioè se il diritto di satira sicuramente importantissimo e va tutelato, però ci potrebbero essere dei limiti di ragionevolezza o comunque di delicatezza nell'esposizione dei fatti. Ad esempio, ha suscitato molto dibattito una vignetta di Charlie Hebdo, appunto, proprio per quando c'è stato purtroppo il terremoto dell'Aquila qui in Italia, ma anche dei brutti fatti di Rigopiano, in cui hanno perso la vita a tante, tante persone, ecco, il giornale ha fatto delle vignette anche molto pesanti prendendo in giro l'Italia per queste vittime. Fino a che punto si può esercitare il diritto di satira? Difficilissimo a dirsi, anche in questo caso. In Italia, appunto, ci deve essere, per lo meno, la verità del fatto da cui parte la presa in giro. E poi normalmente la giurisprudenza ritiene che le persone famose, che quindi hanno deciso di trascorrere la loro vita in vista, per che diventano, scelgono di diventare personaggi famosi, anche personaggi in vista della società civile e politica, possono essere soggetti anche a una satira piuttosto aspra, proprio perché la loro posizione giustifica l'esercizio di un diritto di satira da parte di coloro che esercitano questa burla, questa esagerazione, anche con toni molto, molto forti talvolta.

Un altro problema, altro caso complicato, che però diciamo trova qualche requisito un po' più specifico rispetto a questi due di cui abbiamo parlato finora, è un caso particolare del diritto di cronaca. Se noi ci siamo detti che per il diritto di cronaca noi dobbiamo avere la verità dei fatti, l'interesse sociale a conoscere la notizia, la continenza verbale, un caso particolare riguarda le interviste. Quando voi leggete un'intervista, no, tante volte gli articoli di giornale non sono veramente narrazioni di fatti, ma si intervista una persona. Allora, nell'intervista, la verità del fatto qual è? Cioè, nel giudicare se il giornalista correttamente esercitato il diritto di cronaca in quanto riportato i fatti veri, ma i fatti veri sono il fatto che l'intervistato abbia detto quelle parole, oppure il giornalista deve andare a verificare che ciò che dice l'intervistato corrisponde a verità? Molto diverso, ovviamente. Parliamo sempre di interviste in cui le persone intervistate rendono delle dichiarazioni potenzialmente diffamatorie nei confronti di qualcuno, altrimenti il problema, come al solito, non si pone.

Allora, se un giornalista intervista un personaggio politico, questo personaggio politico critica duramente, fortemente un altro personaggio politico con toni forti, con affermazioni pesanti e quindi potenzialmente diffamatorie, il giornalista che deve fare? La deve pubblicare oppure no? Deve pubblicare usando esattamente le parole che ha detto l'intervistato perché in questo modo alla verità del fatto, cioè, le ha dette quelle parole, io che c'entro? Oppure deve anche andare a verificare che quelle critiche che lui fa effettivamente sia tutto vero quello che dice l'intervistato? E ancora, rispetto alla continenza verbale, se l'intervistato usa una parolaccia per offendere qualcuno, no, magari dice una parola pesante proprio nei confronti di qualcuno, il giornalista che deve fare? La deve scrivere perché è vero che l'ha detta, oppure deve dunque rare un po' la pillola?

Ecco, l'intervista ha dato adito anche qui, purtroppo, a decisioni giurisprudenziali molto diverse, tra chi riteneva che la verità del fatto andasse considerata nella notizia, nel diciamo, nel fatto storico che l'intervista si è svolta in quei termini, oppure altri ritenevano che il giornalista dovesse effettivamente andare a verificare i fatti così come esposti dall'intervistato. Ci sono state decisioni molto divergenti, tant'è vero che alla fine la Corte di Cassazione, che è quella che sta l'ultimo grado di giudizio nei giudizi sia civili che penali per diffamazione, eco ha dato una sentenza a Sezioni Unite, quando la Cassazione si riesce proprio in composizione piena, diciamo, dicendo, vabbè, ci sono decisioni contrastanti, cerchiamo di mettere un punto e diamo un'interpretazione che sia coerente e che valga per tutti.

In questa sentenza delle Sezioni Unite, le sezioni hanno cercato di definire un po' gli elementi in base ai quali un'intervista possa essere effettivamente pubblicata. Per semplificare, possiamo dire che l'intervista può essere pubblicata anche in toni piuttosto forti, il diciamo, l'elemento principale è la notorietà e la posizione, il rilievo della persona intervistata, cioè più la persona intervistata è una personalità di rilievo che ha un ruolo anche importante nella società, di tal che l'interesse pubblico a conoscere ciò che lui ha detto rende l'intervista come una notizia di per sé interessante, come fa, crea di per sé la notizia, perché la collettività ha interesse a sapere che quel personaggio, lim, particolarmente importante, ha queste opinioni su quegli argomenti. Cioè, se intervistano me e io uso delle frasi sconvenienti nei confronti di un collega che mi sta antipatico, perché critico le sue teorie in maniera dura, forte, con insulti personali, ecco, no, non lo farei, ma diciamo comunque non andrei intervistato perché tendenzialmente della mia opinione, la mia opinione non è così rilevante.

Invece, se il giornalista intervista magari un leader politico, il capo di un partito politico in Italia, o anche magari una persona particolarmente in vista, ecco, allora capite bene che conoscere il fatto che un leader politico abbia determinate idee, giudizi su dei fatti, questo è già di per sé una notizia e dunque c'è l'interesse pubblico a conoscere la sua opinione, anche se magari la sua opinione è basata su fatti completamente falsi, ok? La stessa cosa vale per la continenza verbale, se di nuovo io uso delle parolacce, non vanno pubblicate perché io non conto niente, di nuovo, un leader politico che usa un linguaggio colorito, ecco, noi abbiamo avuto qualche leader politico che è anche diventato famoso per aver usato, no, magari o cose di questo tipo, però lì era una notizia di per sé il fatto che un leader politico usasse quel linguaggio, perché veicolava un messaggio e dunque i giornalisti riportavano anche parole che tecnicamente sono parolacce, ma perché quella era già una notizia di per sé, creava la notizia.

Ovviamente, tutto ciò vale nel momento in cui il giornalista, però, che riporta le notizie, abbia una sua posizione imparziale, cioè deve riportare il pensiero dell'intervistato dicendo, ha detto così, così e cosa, facendo domande, riportando le risposte, non assumendo un tono invece in cui fa domande capziose proprio per farsi rispondere in quel modo, cioè non deve essere, diciamo, in qualche modo una cosa concordata col giornalista, in cui il giornalista ci mette sopra il carico, ma il giornalista deve svolgere il suo mestiere di riportare queste informazioni che sono un'informazione utile, rilevante per la società, per conoscere la posizione politica di un leader o cose di questo genere.

Bene, anche oggi, come al solito, penso di avervi lasciato più dubbi che certezze, ma questo è il diritto. Ci vediamo alla prossima nocciolina.