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FONTI COMUNITARIE NEL DIRITTO PENALE - LEZIONE 11

LEGAL INFO by Avv Francesco Meatta25:44

Transcription

[Musica] Benvenuti a questa nuova lezione di diritto penale, in cui affrontiamo il tema delle fonti comunitarie nel diritto penale, alla luce della riserva di legge in materia penale. Con questa lezione concluderemo l'articolata, mi auguro comprensibile, disamina della riserva di legge, iniziata alcune lezioni addietro.

Prima di entrare nel vivo della lezione, desidero ringraziarvi per aver scelto di seguire questo corso di diritto penale. Fatemi sapere, lasciando un vostro commento, se e in che misura queste lezioni ci sono state effettivamente utili. La vostra partecipazione è molto importante per cercare di calibrare queste lezioni in rapporto alle vostre specifiche esigenze e costituisce, inoltre, un pulsante per la crescita di questo canale. A tal fine, vi chiedo un aiuto per far crescere ulteriormente il canale, che sapete essere di recente costruzione. Potete farlo mettendo un like alle video lezioni che seguite e, soprattutto, iscrivendovi al canale.

Ebbene, iniziamo con questa lezione. La domanda di carattere generale che ci poniamo è se le fonti comunitarie sono fonti del diritto penale idonee a introdurre nuove figure di reato o modificare figure di reato già esistenti, oppure se si possono avere altri effetti nel nostro sistema penale. Affronteremo questa tematica guardandola da due prospettive. Da un lato, la prospettiva degli organi comunitari. Ci chiederemo, cioè, se gli organi comunitari hanno una competenza legislativa che li consenta, appunto, di innovare il diritto penale introducendo nuove figure di reato o modificando quelle esistenti. E dall'altro lato, la stessa domanda ce la porremo riguardo specificatamente alle fonti comunitarie.

Partiamo dalla prima prospettiva: gli organi comunitari. Per affrontare il tema inerente gli organi legislativi comunitari, è necessario acquisire prima delle conoscenze in ordine ad alcune norme giuridiche che hanno una particolare rilevanza. Partiamo dall'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questa norma prevede la possibilità per il Parlamento e il Consiglio Europeo di emanare direttive per fissare norme minime volte alla definizione di reati e delle relative sanzioni, attinenti a sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, con l'obiettivo, ovviamente, di definire un fronte comune per reprimere queste forme di criminalità. Pensate, a titolo esemplificativo, ai reati legati alle associazioni di stampo terroristico.

Dobbiamo poi tener presente altre due norme che sono, invece, della nostra Costituzione: l'articolo 11 e l'articolo 117 della Costituzione. L'articolo 11 stabilisce che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità per assicurare un ordinamento che garantisca la pace e la giustizia tra le Nazioni. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni, rispetto alla Costituzione, nel rispetto delle normative comunitarie e dei vincoli derivanti dal diritto internazionale.

Queste tre norme: articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 11, articolo 117, apparentemente, apparentemente sembrerebbero riconoscere agli organi legislativi comunitari questa competenza ad introdurre nel nostro sistema penale nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti, cioè una potestà legislativa con efficacia diretta nel nostro ordinamento penale in materia, appunto, di criminalizzazione, cioè previsione di nuove figure di reato. Se l'orchestra di una conclusione errata e puramente apparente.

Gli organi comunitari, lo diciamo subito, sono privi di questo tipo di competenza legislativa in materia penale. Per quale ragione gli organi comunitari non hanno competenza legislativa che li consenta di emanare norme incriminatrici con efficacia diretta negli Stati membri, quindi introdurre nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti? Ci sono diverse ragioni che militano in questa direzione.

Teniamo presente, innanzitutto, che l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riconosce agli organi legislativi comunitari la possibilità di emanare direttive. Le direttive sono atti normativi che, in funzione di un dato scopo di tutela, fissano i principi generali della materia, ma non sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno. Devono, infatti, essere recepite con apposita legge dallo Stato, e il legislatore nazionale resta libero di scegliere lo strumento di tutela che ritiene più appropriato per il conseguimento di quello scopo fissato nella direttiva. Dall'altro, nessun trattato riconosce agli organi legislativi comunitari questa potestà legislativa.

Ma l'ostacolo principale per riconoscere agli organi comunitari questa potestà legislativa diretta in materia penale è il difetto di democraticità e rappresentatività degli stessi organi legislativi comunitari. Sembra un concetto complesso, ma in realtà abbastanza semplice. Cerchiamo subito di spiegarlo. Dobbiamo rapportare questo concetto al principio della riserva di legge in materia penale e ad un altro fondamentale principio del nostro ordinamento giuridico: il principio della sovranità popolare.

Per quanto attiene alla riserva di legge, nelle precedenti lezioni, in particolare la lezione iniziale, avevamo detto come la riserva di legge si configura come riserva di fonte. Tuttavia, la riserva di legge è strettamente legata agli organi che sono abilitati a emanare, appunto, le fonti idonee ad introdurre nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti, ovvero la legge e gli atti equiparati: decreti legge e decreti legislativi, quindi Parlamento e Governo. Abbiamo anche detto come, in origine, la riserva di legge in materia penale si configurava, invece, proprio come riserva di organo. Per quale motivo? Per la necessità che era molto forte di ricondurre la produzione normativa penale all'organo massimamente rappresentativo della volontà popolare.

Ora, quali sono gli organi da cui promanano le fonti del diritto idonee ad introdurre nuove figure di reato, ovvero a modificare figure di reato già esistenti? Nell'vigente assetto costituzionale, abbiamo detto poc'anzi, il Parlamento ed il Governo. Il Parlamento è l'organo massimamente rappresentativo della volontà popolare. Il Governo è espressione del Parlamento. Quindi, leggi e atti aventi forza di legge promanano da questi due organi costituzionali: Parlamento e Governo.

Perché questa necessità di ricondurre al Parlamento e al Governo le fonti del diritto penale per eccellenza? Perché la riserva di legge in materia penale, in realtà, dà attuazione al principio della sovranità popolare, che è sancito dall'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione stabilisce: "L'Italia è una repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo, per l'esercito nei limiti e le forme stabilite dalla Costituzione". In che modo il popolo esercita la propria sovranità? Innanzitutto, eleggendo i componenti del Parlamento. Dal Parlamento, poi, deriva la formazione del Governo, e questi sono i due organi che producono quelle fonti del diritto penale, quindi idonee ad introdurre figure di reato e a modificare figure di reato già esistenti, oltre che abolire figure di reato già esistenti.

Quindi, la riserva di legge in materia penale non fa altro che dare attuazione, punto, nella materia penale, al principio della sovranità popolare. Perché? Perché la criminalizzazione, cioè le scelte legislative in merito ai fatti umani che si ritengono meritevoli di sanzione penale, che quindi così si ritiene di dover prevedere come reati, vengono ricondotti alla volontà popolare, che esercita, appunto, la sovranità attraverso il Parlamento e il Governo, che ne è espressione.

Quali sono, invece, gli organi legislativi nell'Unione Europea? Innanzitutto, abbiamo il Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo ha natura di organo rappresentativo, poiché i suoi componenti sono eletti a suffragio universale. Ma il problema è che ha una competenza legislativa, in realtà, abbastanza marginale. I veri organi legislativi sono il Consiglio e la Commissione Europea, ad un'ampia competenza legislativa. Il problema è che, invece, sono privi di rappresentatività e i loro componenti non sono eletti dai cittadini dell'Unione Europea. Non rappresentano, quindi, la volontà dei cittadini dell'Unione Europea e, quindi, eventuali scelte di politica criminale, cioè di previsione di fatti umani come reati, non potrebbero aver effetto diretto nel nostro ordinamento giuridico, appunto, per il presidio offerto dalla riserva di legge e dal principio di sovranità popolare, in cui la riserva di legge è attuazione in materia penale.

Quindi, teniamo le somme di questo ragionamento, aggiungiamo ad una conclusione sulla prospettiva degli organi comunitari: non è possibile riconoscere agli organi legislativi comunitari la competenza legislativa che li abiliti ad emanare atti che introducono nel nostro sistema penale nuove figure di reato, figure di reato già esistenti, per il contrasto insanabile che si creerebbe con il principio di riserva di legge e con il principio invalicabile della sovranità popolare. Perciò discende, e siamo già alla seconda prospettiva, che le fonti del diritto comunitario, in quanto promanano direttamente da quegli organi legislativi comunitari, non potranno avere questa capacità, idoneità, di introdurre nel nostro sistema penale nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti.

Questo vale per tutte le fonti comunitarie. Esiste questa esclusione? Vediamo, quindi, questa seconda prospettiva, cioè analizziamo il problema dal punto di vista delle singole fonti comunitarie. Per analizzare questo problema, dobbiamo però prima dire quali sono le fonti comunitarie che prenderemo in considerazione. Essenzialmente, le direttive comunitarie, i regolamenti comunitari e le direttive self-executing.

Partiamo dalle direttive comunitarie. Abbiamo già accennato alle direttive comunitarie: sono atti normativi che, per il conseguimento di determinati scopi di tutela, fissano i principi guida a cui devono attenersi i legislatori nazionali, ma non sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri. È necessario, affinché la direttiva trovi attuazione nello Stato membro, che il legislatore nazionale si attivi, la recepisca. La recepiscono un'apposita legge. Se non che, il nostro legislatore recepisce la direttiva, ma è libero di scegliere lo strumento di tutela che ritiene più opportuno per il conseguimento dello scopo fissato dalla direttiva.

Inoltre, teniamo presente e domandiamoci: cosa accade nel caso in cui il legislatore nazionale non recepisca la direttiva? La direttiva, abbiamo detto, non va direttamente applicabile, quindi non entra in nessun modo, neanche indirettamente, nel nostro ordinamento giuridico. L'unica conseguenza che potrebbe essere avviata ad opera della Commissione è un'idea, una procedura di infrazione, che potrebbe condurre, quindi, alla condanna, alla sanzione essenzialmente di natura pecuniaria, a carico dello Stato.

Concludiamo, quindi, questo discorso sulle direttive. Diciamo che sono fonti del diritto del nostro ordinamento giuridico, ma non possono innovare direttamente il diritto penale per lo sbarramento posto dalla riserva di legge, che dà attuazione al principio di sovranità popolare. Comunque, non possono condizionare, non possono introdurre, diciamo, nuove figure di reato o modificare figure di reato già esistenti. Possono condizionare nelle scelte di politica criminale il legislatore nazionale, in quanto obbligato giuridicamente a recepire le direttive seguendone i principi di guida, ma libero nella scelta dello strumento di tutela che ritiene più appropriato. Quindi, non c'è un vincolo inerente lo strumento di tutela, ad esempio penale, o il legislatore, in base a quello che voi conoscete come principio di stretta necessità, potrebbe scegliere la sanzione civile, la sanzione amministrativa, che ritiene lo strumento più idoneo a tutelare il bene o l'interesse rispetto al quale c'è questo scopo di tutela.

Un discorso in parte diverso va fatto, invece, per i regolamenti comunitari, perché i regolamenti comunitari, a differenza delle direttive, sono atti normativi direttamente applicabili nel diritto interno. In che limite, nella materia penale? I regolamenti sono applicabili nel nostro ordinamento giuridico. Resta fermo quanto abbiamo detto in merito all'impossibilità per le fonti comunitarie di introdurre nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti, in forza della riserva di legge e del principio di sovranità popolare. Quindi, se sono direttamente applicabili, quale altra incidenza possono avere i regolamenti comunitari nel diritto penale?

I regolamenti possono sicuramente integrare il precetto penale inerente una figura di reato descritta con sufficiente determinatezza alla norma penale incriminatrice interna. Quindi, nel nostro ordinamento, così come allo stesso modo possono integrare la previsione delle scriminanti. Riguardo alla previsione delle scriminanti, va fatta questa puntualizzazione, anche se impasto un'anticipazione di un discorso più ampio che affronterete nel momento in cui verrà analizzata la categoria dell'antigiuridicità. Le cause di giustificazione, fondamentalmente, si basano su un principio di non contraddizione. Abbiamo da una parte la norma penale incriminatrice che prevede una determinata condotta come reato, ma possiamo avere, d'altra parte, una norma di un altro ramo dell'ordinamento giuridico che facoltizza, che autorizza, che consente di compiere quella determinata condotta, in alcuni casi addirittura impone il compimento di quella condotta. E così creerebbe una insanabile contraddizione, frattura, nel nostro sistema giuridico tra una norma che vieta e una norma che consente, addirittura impone, di porre in essere condotta. Questa è la logica delle cause di giustificazione. Pensate alla scriminante dell'adempimento di un dovere. Sarebbe del tutto illogico che da un lato una norma che impone a un soggetto di adempiere un dato dovere, ponendo in essere una data condotta, e dall'altro lato, però, c'è una norma del codice penale che prevede che quella condotta costituisce reato. Quindi, sarebbe illogico punire l'autore di quella condotta per aver integrato una fattispecie di reato, quando, posto che resta condotta, in quanto c'era una norma che gliela imponeva. Questa è la logica delle cause di giustificazione. Per questo motivo, che i regolamenti comunitari, che sono direttamente applicabili, possono integrare la disciplina delle cause di giustificazione, perché disciplinano e prevedono una serie di situazioni giuridiche soggettive, diritti e una serie di doveri in diverse materie e sicuramente che sicuramente possono incidere la previsione e nell'integrazione delle fattispecie scriminanti.

Questo concetto del contrasto tra la norma di un ramo dell'ordinamento e la norma di un altro ramo dell'ordinamento che crea una contraddizione, possiamo utilizzarlo anche per porci una domanda in merito ai regolamenti: cosa accade se una norma del nostro ordinamento giuridico è in conflitto con una norma del regolamento comunitario? Anche qui si crea un principio di contraddizione da fonti del diritto. Quindi, sappiamo che le fonti comunitarie hanno una posizione addirittura sovraordinata alla legge ordinaria, questo in generale, poi tralasciando la prima, la materia penale, per quanto riguarda nuove figure di reato o modifica di figure di reato già esistenti, esiste quello sbarramento costituito dalla riserva di legge e sovranità popolare. Per il generale, il sistema delle fonti è questo nell'ordinamento giuridico. Come si risolve questo conflitto? Dal momento che il regolamento è direttamente applicabile, si risolve attraverso un procedimento di disapplicazione giudiziaria della norma interna, ovverosia il giudice, nei casi concreti, in sede processuale, se si rende conto che una norma del nostro ordinamento giuridico è in conflitto, in contrasto, con la norma derivante dal regolamento comunitario, disapplicherà la norma interna, applicando invece la norma comunitaria. E questo vale, ovviamente, limitatamente a quella sfera di efficacia che possono avere i regolamenti nel diritto penale, vale a dire integrazione del precetto penale, integrazione nella previsione delle scriminanti. Non varrà per l'introduzione di nuove figure di reato e per la modifica di figure di reato già esistenti, abolizione di figure di reato già esistenti.

Stesso discorso può essere fatto per le direttive self-executing. Di cosa si tratta? Si tratta di direttive comunitarie che non si limitano a fissare i principi di guida, cioè non delineano solo la cornice della materia a cui il legislatore si dovrà tenere, bensì hanno un contenuto così dettagliato, così specifico, che il legislatore non ha più quel margine di scelta di cui avevamo parlato prima in merito allo strumento di tutela, per il conseguimento dello scopo, al punto che le direttive self-executing sono equiparate a tutti gli effetti a regolamenti comunitari, con la conseguenza che, in caso di contrasto tra norma interna e norma derivante da direttiva self-executing, si attua il procedimento di disapplicazione giudiziale della norma interna. Anche qui, sempre nei limiti che abbiamo prima visto.

Quindi, concludiamo questo ragionamento sui regolamenti e direttive self-executing: sono fonti del diritto che non solo, però, abilitate di introdurre nuove figure di reato, ovvero modificare figure di reato già esistenti, aggiungiamo anche abolire figure di reato già esistenti. O fonti del diritto sono anche i normativi che si applicano direttamente nel nostro ordinamento giuridico. Cosa possono fare? Possono integrare il precetto penale, possono integrare la previsione delle scriminanti.

Abbiamo quindi concluso questa lezione sulle fonti comunitarie del diritto penale, alla luce della riserva di legge penale. Tiriamo le somme, cerchiamo di cogliere i concetti chiave: organi comunitari, la riserva di legge che dà attuazione in materia penale al principio di sovranità popolare, che è un principio invalicabile, preclude il riconoscimento agli organi comunitari, che difettano di democraticità e rappresentatività, di una competenza legislativa di innovare nel diritto penale, introducendo nuove figure di reato, ovvero modificando figure di reato già esistenti o abolendo figure di reato già esistenti. Conseguentemente, le fonti del diritto comunitario non hanno questa attitudine. Sono fonti del nostro ordinamento giuridico e non hanno questa idoneità. In particolare, le direttive, abbiamo detto, non si applicano direttamente, necessitano la legge di recezione, condizionano il legislatore penale ai limiti in cui è obbligato giuridicamente a recepirle, ma resta libero nella scelta dello strumento di tutela che ritiene più appropriato per il conseguimento dello scopo. Regolamenti e direttive self-executing, invece, cosa possono fare? Possono integrare il precetto penale, integrare la previsione delle scriminanti.

Come dicevo all'inizio, questa lezione abbiamo concluso l'analisi complessiva della riserva di legge in materia penale, mi auguro in modo comprensibile e semplice. Nelle prossime lezioni parleremo del principio di irretroattività della legge penale, quindi entreremo nel dettaglio della dinamica della successione di leggi penali nel tempo. Mi auguro che anche questa lezione sia stata di aiuto, vi abbia semplificato il lavoro di comprensione di questa materia. Se è così, ti chiedo di lasciare eventualmente un commento, ma soprattutto di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto a tutti.