Transcription
Buonasera. Eh, riprendiamo alcuni concetti che abbiamo affrontato nella lezione precedente e puntualizziamo alcune definizioni che abbiamo già eh. Purtroppo non riesco, la lezione sicuramente lo farò a proiettare delle.
Eh, la scorsa lezione abbiamo definito la criminologia come una scienza multidisciplinare che, in una prospettiva sintetica, si occupa dei fenomeni criminosi. Secondo, abbiamo detto, plurime vie nelle quali vengono a integrarsi e confluiscono le conoscenze sul fenomeno criminoso. E abbiamo distinto, e ora è il caso di distinguere, tra le scienze criminali, che cos'è la criminologia e quali sono gli altri ambiti del sapere che pure si occupano del del crimine, del reato in generale.
La criminologia entra nella più grande famiglia delle scienze criminali, nelle più nella più grande famiglia delle scienze criminali, ovvero di tutte quelle discipline che hanno come oggetto lo studio dei fenomeni criminali. Lo studio del crimine può essere affrontato secondo un approccio metodologico diverso. L'abbiamo già accennato e abbiamo visto come il diritto penale studia esclusivamente le norme e i reati da un punto di vista teorico. Il diritto penale si distingue poi nella dogmatica e nella politica criminale. La dogmatica è un'opera di astrazione dalle singole norme e, attraverso un processo che possiamo dire induttivo, dall'analisi delle singole norme arriva poi a costruire dei concetti generali e astratti, colpevolezza, come il dolo, come la colpa, e ovviamente tutto a partire dalla norma positiva. Mentre la politica criminale, sappiamo, è una scienza empirica che ha come obiettivo pragmatico la lotta al crimine e propone il più delle volte il, diciamo, il la politica criminale ha proprio come scopo ampliare, diciamo, svelare delle prospettive di Yure Condendo, delle prospettive di riforma, eh, proporre delle alternative di intervento nell'ambito del del delle strategie di, diciamo così, di lotta al crimine. Lasciatemi passare questa eh questa locuzione un po' forte.
Ehm, abbiamo anche visto, no, che oltre alla diritto penale e alla politica criminale, alla dogmatica, tra le scienze criminali possono essere annoverate il diritto penitenziario, che affronta lo studio delle disposizioni normative dedicate all'esecuzione penale, la penologia, che è lo studio della pena e delle sue funzioni, e poi distingueremo tra le funzioni assolute, tra una concezione assoluta delle funzioni della pena in una concezione eh relativa, e la sociologia del diritto, che ha come oggetto il rapporto tra il diritto e la società.
La criminologia, come noi affronteremo in questo corso, almeno nella parte che mi compete, si distingue chiaramente dalla criminalistica, che invece è l'insieme delle tecniche di investigazione del crimine. Tra le registrazioni troverete anche quella relativa al seminario che si è tenuto lo scorso giovedì ehm al in dipartimento. È un seminario che includo nel, diciamo, nel nell'ambito del del della didattica, nell'ambito del materiale didattico, perché affronta il tema del carcere, della delle funzioni della pena e la possibilità prospetta una possibilità di, diciamo, di alternative alla dimensione custodialistica detentiva del carcere, di ipotetiche possibili e auspicabili aperture dell'istituzione penitenziaria alla società. E quindi è un seminario molto utile, soprattutto per chi fa un corso di studi in scienze investigative, perché in qualche modo, attraverso ehm le riflessioni che sono contenute, sono state, diciamo, espresse dal nelle varie relazioni, avrete la possibilità di capire, di cogliere poi l'essenza del carcere, che cos'è proprio il carcere, visto che poi tutto sommato parliamo di scienze criminali, di criminalità, ma se non si passa dalla sanzione, dalle funzioni della sanzione, sostanzialmente il discorso rimane eh troppo astratto e non ci rendiamo conto quanto sia doloroso poi il diritto penale e quindi quanto sia invece importante ricorrere al diritto penale soltanto in casi limitati, strettamente necessari, in base al principio di estrema perché è una risorsa la più dolorosa possibile che abbiamo nel nostro ordinamento e e quindi non dobbiamo sprecarla.
Eh eh, abbiamo anche visto che l'oggetto del della criminologia potrebbe in qualche modo coincidere con l'oggetto del diritto penale. In realtà, diciamo, il metodo della criminologia e l'oggetto della criminologia si distingue da quello del diritto penale, perché il diritto penale studia le norme e reati e gli istituti riferiti alle varie fattispecie eh criminose, il concorso di persone, il tentativo, la causalità, il dolo, la colpa. La criminologia invece comprende tutte quelle conoscenze empiriche relative ai mutamenti del concetto di crimine, ai processi di criminalizzazione, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale che non sono ancora ehm state eh, diciamo, classificate, etichettate come deviazioni criminali. E nonché la criminologia indaga anche su quei meccanismi di controllo della polizia della magistratura sull'attività delle agenzie di controllo formali e sulle possibilità che si possano anche eh verificare o esercitare forme di controllo indiretto. E e la criminologia poi anche come dovrebbe avere come studio e dovrebbe strettamente collaborare da questo punto con il diritto penale, dovrebbe analizzare la legge, la genesi della legge, la loro violazione e la possibilità di accertare verificare alcune reazioni sociali al crimine e quindi in qualche modo orientare anche le scelte legislative.
Il rapporto tra criminologia e diritto penale è un po', usando una metafora eh medica, il rapporto è tra il medico che compie la diagnosi, il criminologo, e il medico che invece chirurgo interviene sulla malattia attraverso un intervento settoriale, un intervento mirato eh con appunto con uno strumento molto molto pericoloso che è quello del bisturi, che quindi bisogna saper maneggiare bene e soprattutto sappiamo benissimo che la la chirurgia, come il diritto penale, è l'ultimo rimedio quando gli altri rimedi si siano dimostrati inefficaci.
Eh, che cosa c'è però anche da notare? Che la criminologia è una scienza empirica che, tutto sommato, non ha un oggetto empirico. Mi spiego meglio. Che cos'è la criminologia? È lo studio del crimine. Ma che cosa ci dice che un comportamento è criminale? Che cosa definisce una condotta come crimine? E ovviamente, tra una condotta che, diciamo, faccio l'esempio, tra un omicidio volontario e un omicidio per legittima difesa, diciamo, la definizione, la differenza non è nella loro realizzazione, diciamo, eh concreta, non è nella loro, ma nella differente definizione che ne dà l'ordinamento giuridico. È pur sempre un omicidio, soltanto che l'omicidio volontario, perché ho odiato il mio vicino di casa e lo voglio ammazzare, è un fatto che assurge a comportamento penalmente rilevante, quindi è un reato e lo possiamo vedere come anche oggetto di uno studio criminologico. Mettiamo che ci sia uno studio criminologico sugli omicidi condominiali. E l'omicidio in stato di necessità, l'omicidio per ehm legittima difesa, è un fatto che produce cagione alla morte di un uomo, ma non ha rilevanza penale, o meglio, non integra un'ipotesi di reato perché, come sappiamo, c'è la tipicità ma non c'è l'antigiuridicità perché è un fatto che in qualche modo è consentito, giustificato dal nostro ordinamento. Che qual è la differenza tra due condotte che entrambe cagionano la morte di un uomo? È la definizione, è la, diciamo, l'etichetta che l'ordinamento gli affibbia. E quindi, di conseguenza, paradossalmente, sembra un paradosso, la criminologia è uno studio empirico della criminalità, ma il cui oggetto non è definito empiricamente. Per definire l'oggetto di studio della criminologia dobbiamo guardare il diritto penale. Quindi il diritto penale che ci dirà che cosa deve studiare la criminologia. Ma è vero questo? Beh, se questo fosse vero, del tutto vero, dovremmo dire che la criminologia è una scienza servente per il diritto penale, quindi una scienza che poi sostanzialmente si troverebbe a confortare, razionalizzare, m assecondare le scelte del legislatore, ma non è così. Perché la criminologia, se vi ricordate, poco prima ho detto che anche lo studio, l'approfondimento, uno sguardo, un'osservazione empirica sulle forme di devianza sociale, cioè tutti quei comportamenti che non sono ancora penalmente criminali, però possono assurgere a fatto penalmente rilevante laddove la sensibilità del legislatore o l'allarme sociale o diciamo quelle che possono anche poi essere d'altre spinte alla criminalizzazione che possono venire anche da, diciamo, impulsi sovranazionali di una convenzione inducono poi il legislatore a definire un determinato comportamento deviante come criminale. Vi faccio alcune esemplificazioni, no? Rispetto al fenomeno della pedopornografia, la pedopornografia virtuale, quella che ha ad oggetto non immagini vere, ma immagini create al computer di soggetti minori. Beh, questa era una condotta che non era penalmente rilevante, cioè era una forma sicuramente la possiamo definire di una deviazione, una un sintomo di una parafilia, però non aveva avuto eh riconoscimento nel nostro ordinamento, sicuramente non nel Codice Rocco. Però l'adesione del nostro ordinamento a tutta una serie di convenzioni internazionali di lotta alla pedopornografia e di tutela del minore hanno indotto il legislatore a definire questa condotta deviante come un fatto penalmente rilevante.
Quindi, per giungere quindi alla definizione di un fatto come un fatto penalmente rilevante, sostanzialmente il legislatore dovrebbe interfacciarsi col criminologo e verificare l'effettiva portata lesiva di una condotta e definire in questo modo quale valore viene leso da una condotta che, anche se non è penalmente rilevante, può però essere socialmente dannosa. E a quel punto poi il legislatore farà le sue valutazioni se o meno intervenire in quell'ambito attraverso una sanzione penale.
Quindi, vedete, il rapporto tra criminologia e diritto penale dovrebbe essere un rapporto di collaborazione. Sostanzialmente il legislatore non dovrebbe mai assumere delle scelte di criminalizzazione, quindi di limitazione della libertà personale, senza essersi in qualche modo interfacciato con l'empirico, cioè chi studia empiricamente, diciamo, il fenomeno criminale.
Ancora una volta il criminologo potrebbe essere interessato anche a studiare tutte quelle forme di devianza che magari non sono prese in considerazione dall'ordinamento e che invece il criminologo stesso ritiene o ritengano eh siano socialmente dannosi. Questo approccio, poi lo vedremo bene quando affronteremo Sutherland, il crimine dei colletti bianchi, ha caratterizzato un certo tipo di criminologia, non solo quella proprio di Sutherland, ma anche alcune prospettive. Ovviamente ogni studioso, ogni ricercatore eh ritaglia il proprio interesse, il proprio campo di di indagine anche in base a quelle che sono le proprie convinzioni ideologiche, politiche, etiche e magari potrebbero essere dei criminologi interessati, per dire, a allo studio, all'indagine sul fine vita, sull'eutanasia, sull'aborto. Adesso abbiamo come reato universale, diciamo, l'utero in affitto, la procreazione per terzi, cioè la gestazione per terzi. Un criminologo, eh, è stato da poco introdotto, un criminologo poteva magari anche analizzare questi comportamenti, sebbene non fino a qualche tempo fa non erano penalmente rilevanti.
Quindi, diciamo, è vero che la criminologia è fortemente condizionata dal dalla definizione normativa, perché se la criminologia è lo studio del crimine, che cos'è crimine? Ce lo dice l'ordinamento penale. Però è anche vero che per guadagnare le proprie autonomie, ma soprattutto di essere di utilità alle scelte legislative, quindi intendiamo la criminologia come una scienza pragmatica, una scienza che sostanzialmente deve offrire una visione completa su quello che è il crimine per poterlo poi fronteggiare, no? per utilizzare gli strumenti migliori per fronteggiare il fenomeno criminoso. Beh, la criminologia si deve emancipare dalla scelta del legislatore e magari anche studiare quelle che sono eh forme di devianza che non sono penalmente rilevanti.
Ritorno un attimo al crimine dei colletti bianchi. Come tra virgolette sono stati scoperti il crimine dei colletti bianchi? Sutherland non ha mica studiato i crimini economici perché non esistevano crimini economici. Cioè, diciamo che la scoperta e l'introduzione, l'espansione del diritto penale anche nell'ambito, diciamo, del eh delle attività economiche è piuttosto recente. Voi potete immaginare che nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, diciamo, eh vi era un diritto penale nucleare, quello dei mala in se e mala prohibita, cioè i reati artificiali erano praticamente volti a m diciamo neutralizzare quelle forme di devianza eh legate alla povertà, alle classi pericolose, quindi ai vagabondi, ai mendicanti, alle persone, diciamo, di una delle classi subalterne che minacciavano lo status di benessere della borghesia. Non c'era sicuramente in Italia una norma sul falso in bilancio, non c'era sicuramente in Italia una disciplina in materia ambientale, non c'era in Italia una disciplina, diciamo, la prima disciplina in materia di sicurezza sul lavoro in Italia è stata del degli anni '50. Prima c'era soltanto la la norma del Codice Civile, la la 2087. Quindi è ovvio che quando Sutherland tra gli anni '20 e '30 e '40 del Novecento ha studiato in maniera è stato un pioniere la criminalità dei colletti bianchi, non aveva a disposizione delle norme che definivano i comportamenti dei dei colletti bianchi che sarebbero impiegati, ma il professionista, no, l'uomo, il diciamo l'imprenditore e anche le società non aveva a disposizione un apparato di norme tale da poter dire che quei comportamenti erano reati. No, Sutherland ha verificato che diversi uomini, diciamo, eh potenti, eh, si erano resi responsabili di tutta una serie di violazioni, violazioni che sostanzialmente non erano re, cioè formalmente non erano reati, ma sostanzialmente potevano essere equiparati ai reati perché aveva una carica lesiva, una diciamo potenzialità diciamo lesiva uguale o paragonabile o addirittura superiore a quella del crimine normale. E quindi da questo punto di vista poi Sutherland vedremo, analizza e scopre tutta una serie di limiti del di uno studio del diritto penale del del della criminalità legato soltanto alla definizione del data dal legislatore.
E quindi vi dicevo, la criminologia non è una scienza normativa, ma ha come oggetto un un fatto che il più delle volte deve essere definito dal ehm dal dall'ordinamento. Però la criminologia, a differenza delle altre scienze normative come il diritto penale o il diritto penitenziario, è una scienza empirica in quanto analizza il fatto criminale come esperienza, come fatto, adottando un metodo induttivo, però con una finalità causale esplicativa. Che significa ehm che significa finalità causale ed esplicativa? Diciamo che la criminologia ha come scopo quello di descrivere in qualche modo il crimine, descrive che cos'è il crimine, ma anche indaga le cause della eh criminalità, quindi la genesi del crimine. Ma perché oltre a definire, ad analizzare, definire che cos'è, a descrivere che cos'è la criminalità, indaga anche sulle cause? Perché dovete sapere che la criminologia è un sapere, è una scienza che anche è una forte inclinazione e vocazione pragmatica, è una scienza tra virgolette, potremmo dire del fare, nel senso che analizzando le cause dovrebbe essere poi in grado anche di proporre i rimedi contro fatti criminali. E per questo la criminologia, ritorno alla metafora, è un po' il medico che offre al chirurgo le sue competenze per definire esattamente il tipo di intervento da eh compiere su sul malato che è la società affetta dalla dalla criminalità.
Quindi, diciamo, mh la criminologia è una scienza descrittiva e si chiama criminodinamica come scienza che descrive la fenomenologia e la sintomatologia, diciamo, della malattia, ovvero del crimine. E la criminologia è anche una scienza esplicativa perché da questa fase diagnostica di analizzare il malato, diciamo, offre anche un'indicazione terapeutica perché nel analizzare la genesi del crimine, quindi la criminogenesi, è in grado anche di capire quali possono essere le soluzioni per superare questo conflitto che si genera all'interno della società attraverso il gesto, diciamo, l'azione criminale.