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E eccoci di nuovo qui. E con oggi, finalmente, con questa lezione iniziamo nel vivo della criminologia. Abbiamo messo da parte le questioni preliminari, interattive allo studio della criminologia. Con oggi iniziamo con questa lezione, iniziamo, eh, a tracciare quella che è stata la linea evolutiva, o meglio, eh, iniziamo a individuare i diversi orientamenti. Come vedremo, parlare di criminologia al singolare è piuttosto riduttivo. In realtà, esistono diverse tipologie, diversi tipi di approccio criminologico, alle volte completamente, eh, antitetici. Prendiamo, ad esempio, un approccio di tipo conflittuale di stampo sociologico e, invece, un approccio, eh, di tipo bioantropologico, che invece tende ad analizzare la causa del crimine più su componenti individuali afferenti alla personalità e del reo, mentre sappiamo che le teorie sociologiche ricercano la causa in determinate condizioni. Eh, vedremo che diversi sono gli approcci sociologici. Quello di cui io mi occuperò nelle mie lezioni è l'approccio di tipo, la prospettiva di stampo.
Devo anche, in questo caso, fare una premessa, perché abbiamo detto nelle scorse lezioni che la criminologia cerca in qualche modo di definire l'eziogenesi, cioè le cause del crimine. E, ma questo non ci deve indurre a pensare che esista una sola causa. I fenomeni criminali sono talmente diversi tra loro che è difficile poter dire che esiste un'unica causa in grado di spiegare tutti i fenomeni. Differenza abissale tra un crimine dei colletti bianchi, magari un insider trading o un falso in bilancio, un aggiotaggio, rispetto alle forme di stalking, violenza di genere o, che ne so, reati. Sono tutti fenomeni criminali, ma è difficile individuare una causa unica. Anche se, in realtà, a caratterizzare il pensiero criminologico, almeno di stampo sociologico, sono state delle grandi teorie monofattoriali che hanno cercato di dare una spiegazione, anche per un'unità, diciamo, eh, epistemologica, scientifica, di trovare come causa del del crimine, del del fattore criminale, del fenomeno criminale. Queste grandi, diciamo, teorie criminologiche che poi analizzeremo nel corso delle delle nostre lezioni, sono sempre partite da una prospettiva monosoggettiva, ma è una prospettiva un po', eh, riduttiva, in quanto nessun fattore, eh, può spiegare il fenomeno criminale. Nessun singolo fattore può spiegare tutti i fenomeni criminali e ciascun fenomeno criminale può essere spiegato, può essere indagato attraverso diverse teorie.
Ehm, oltretutto, accentuare questa prospettiva eziologica di causa-effetto, di una causalità, tra l'altro, lineare nell'ambito della criminologia significa, in qualche modo, anche negare rilevanza al libero arbitrio e orientare, diciamo, la nostra ricerca verso, un, diciamo, un approccio filosofico, eh, più coerente con il determinismo, quindi che, quindi, il presupposto è l'assenza di libertà di volere, l'assenza di autodeterminazione. Giusto per fare un paragone, l'assurdità, il paradosso di voler spiegare la il fenomeno criminale secondo un approccio monocausale sarebbe paragonabile a quello di voler spiegare la causa delle diverse malattie attraverso un unico fattore eziologico. Le tante malattie conosciute hanno eziologie diverse, altrettanto il fenomeno criminale ha, diciamo, scaturigine da condizioni diverse. Ecco perché le teorie unifattoriali che hanno caratterizzato il pensiero criminologico del nel corso del, in realtà, poi sono state superate, o meglio, integrate in modo sincretico, se vogliamo, dalle teorie multifattoriali. Eh, anche se le teorie, apprezzabile lo sforzo fatto da le teorie unifattoriali di trovare una sintesi, no, in grado di spiegare, diciamo, quantomeno, ehm, la l'origine di della maggior parte dei fenomeni criminali o quantomeno delle ipotesi criminali, eh, più comuni.
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Quindi, in realtà, proprio da questo limite che apprezziamo della tecnologia, che, eziologia, che poi è quel limite che le ha impedito di imporsi sin da subito come scienza in senso stretto. Dobbiamo quindi anche concludere che, diciamo, la validità di una teoria criminologica non è sempre soltanto quella di spiegare una causa del crimine, ma quello anche di sollecitare ulteriori ricerche e di porre interrogativi, in realtà, porre dubbi più che offrire risposte e quindi favorire ulteriori ricerche, percorsi di ricerca per comprendere meglio, in maniera più articolata e complessa, il fenomeno, eh, criminale.
Un'altra precisazione è sul concetto di causa in criminologia. Questo lo prendo da un manuale di criminologia di Ponte, il Compendio di Criminologia, dove spiega che, in realtà, è preferibile utilizzare un concetto di causalità circolare. Questo leggo testualmente: "La teoria dei sistemi, invece di considerare i fenomeni come effetto necessario di una causa data, cerca piuttosto di analizzare le reciproche influenze fra i fenomeni che sono inseriti nel sistema. In particolare, questa teoria si fonda sul concetto di insieme, per il quale un'unione di elementi è qualcosa di diverso dalla semplice somma dei singoli comportamenti componenti. Essa spiega inoltre come, nell'insieme dei rapporti interpersonali costituenti, appunto, il sistema, la condotta di un soggetto influenza quella degli altri e come quest'ultima, a sua volta, si ripercuote sul comportamento del primo agente." E questo, appunto, è il concetto di causalità circolare. La differenziazione tra causa ed effetto viene in tal modo a perdere di significato, perché ogni parte di un sistema è, a un tempo, causa ed effetto e non può parlarsi di una causa efficiente.
Questo concetto di causa, tenetelo bene in mente, perché poi sostanzialmente è, diciamo, la dinamica che si riscontra anche nell'ambito delle organizzazioni complesse nella ricerca della responsabilità penale. No, sappiamo, lo sapete, i criteri di imputazione della responsabilità penale partono dal primo livello, che è quello dell'imputazione causale, ma è un tipo di causalità lineare, mentre nell'ambito delle organizzazioni complesse, nelle aziende di grandi dimensioni, dove c'è una proceduralizzazione delle delle dei processi decisionali, un frazionamento e anche la condotta singola perde un po' di significato, non è tanto la causalità lineare che spiega la causazione di un evento, quanto questa idea di causalità circolare, causalità sistemica.
E quindi, fatta questa premessa, io passerei ad analizzare il pensiero proprio, eh, criminologico. Ehm, eh, che dirvi? Che, diciamo, appunto, le le il pensiero criminologico lo possiamo, ehm, diciamo, individuare, dividere in due grandi impostazioni. Un'impostazione di tipo, ehm, socio, socio, sociologico, dove, eh, in cui annoveriamo le teorie del consenso, le teorie del conflitto e l'interazionismo. E le teorie che, invece, eh, poi vedremo, attengono più a un sapere, eh, scientifico di tipo medico, e sono le teorie, eh, bioantropologiche e psicologico-psichiatriche, con tutte le loro classificazioni che, in qualche modo, richiamano, eh, categorizzazioni più che altro della scienza della scienza medica.
La criminologia come scienza, cioè la parola criminologia, eh, viene per la prima volta utilizzata alla fine dell'800. Però, se voi aprite tutti i manuali di criminologia, eh, tutti i compendi di criminologia, tutti gli studi su criminologia della criminologia, eh, viene sempre, diciamo, fatta risalire lo studio della criminologia, lo studio del fenomeno criminale a Cesare Beccaria, che, come sapete, è un illuminista, lo collochiamo nel '700, in un illuminista, padre, se vogliamo, della del diritto penale moderno. Beccaria scrisse questo libricino, un, un libricino più di di stampo filosofico, politico che di diritto giuridico in senso stretto, "Dei delitti e delle pene", e che esprime un po' quello che era lo spirito del tempo, no? L'impostazione che si era affermata nel '700, eh, con l'impostazione che, in qualche modo, si ispira al giusnaturalismo del '600 e, se vogliamo, tutta una serie anche di correnti utopistiche, no, eh, dei secoli precedenti, dove, eh, si cerca di porre un freno, si avverte la necessità, no, di uscire fuori dall'assolutismo delle monarchie che si erano affermate tra la fine del '500 e il '600. Si cerca, quindi, di, ehm, mh, avviare un processo di razionalizzazione e di secolarizzazione anche del diritto, in particolare del diritto penale, rispetto a tutte quelle, ehm, eh, diciamo, espressioni irrazionali, emotive, che il diritto, in particolare il diritto penale, eh, ehm, diciamo, eh, esprimeva, eh, nei secoli precedenti. Di qui la necessità, no, forte sentita dall'Illuminismo, diciamo, un'aspirazione a un ideale di giustizia, di uguaglianza e, soprattutto, l'esigenza di un controllo su quelli che erano i poteri dello Stato. Esigenza che non era sicuramente stata avvertita durante l'assolutismo che aveva caratterizzato le monarchie europee nel corso del '600 fino al, dei Lumi, alla Rivoluzione francese, no? E quindi l'Illuminismo, vi dicevo, parte proprio dalla dal dalla riflessione di Voltaire, di Montesquieu e, in particolare, per il diritto penale, diventa fondamentale Cesare Beccaria.
L'impostazione di Beccaria, sapete, Beccaria e il nipote di Beccaria era Alessandro Manzoni. La la figlia di Beccaria era la madre di Alessandro Manzoni e Alessandro Manzoni nel suo "Promessi Sposi" e nella sua produzione letteraria si rifà molto al a questa esigenza di giustizia, di uguaglianza, di certezza del diritto. Si avverte proprio l'influenza proprio della della cultura umanistica, anche Manzoni, che invece è sempre assolutamente indicato come il padre del romanticismo e del romanzo italiano, no? Ehm, quindi, vi dicevo, eh, con Beccaria, con l'Illuminismo in generale, viene a, diciamo, inserirsi nel ragionamento, nel, eh, nella riflessione giuridica l'idea del contrattualismo e dell'utilitarismo. In particolare, l'utilitarismo è ciò che dovrebbe, in qualche modo, opporre un limite, costituire una resistenza a quelle che sono le espressioni liberticide assolutiste proprio del potere punitivo, del potere assoluto, proprio perché la ricerca di quella che è la maggiore felicità, la maggiore utilità per il maggiore numero di persone impedisce, quindi dovrebbe impedire, in quest'ottica, un un intervento, se vogliamo, assolutamente arbitrario, irrazionale, eccessivo, senza limiti del potere punitivo nei confronti, eh, dei dei singoli.
Accanto, diciamo, questa impostazione di tipo utilitaristico, c'è anche il contrattualismo. Il contrattualismo come, ehm, patto che il cittadino, no, compie con il sovrano, con quello che è il Leviatano, no? Eh, e quindi il cittadino è disposto, il suddito è disposto a cedere un minimo, no, della propria libertà, del del della propria, sì, della libertà e per ottenere la protezione, quindi, eh, essere garantito in una esistenza, in una convivenza pacifica all'interno del sistema sociale. Questi due pilastri sono fondamentali nel pensiero illuminista. Quindi, da una parte l'utilitarismo, dall'altra parte il contrattualismo. Questi due pilastri concettuali dell'Illuminismo sono quelle che poi hanno, diciamo, plasmato il pensiero dell'Illuminismo giuridico e quindi il pensiero di, ehm, Beccaria in Italia e di Bentham, che poi vedremo in, un po' in tutto il mondo anglosassone.
E, diciamo, la la il successo di questo libretto di Beccaria è dovuto anche alla sua chiarezza concettuale e, se vogliamo, al fatto che esprime idee molto semplici ma rivoluzionarie per quel tempo. Idee che si ponevano in netto contrasto con quello che era l'anarchia del conosciuto fino, fino a quei tempi, in tutte, un po' in tutte le, eh, gli stati nazionali europei. E allora Beccaria, ovviamente, ha presente, conosce bene quello che è il processo inquisitorio e il processo svolto dall'Inquisizione, che era un processo segreto, con accuse anonime, dove veniva dato credito ad accuse anonime. E, tra l'altro, il suo, il suo libro fu anche messo al bando, fu per la prima volta pubblicato in forma anonima proprio per evitare che fosse messo all'indice dal Santo Ufficio, perché era una critica sostanzialmente al al processo inquisitorio. Quella della, dicevo, criticò il processo inquisitorio, il processo segreto, quello fondato sostanzialmente con su accuse segrete anonime, perché questo lede, questo tipo di processo, come è ovvio per una cosa che per noi è scontata, il diritto di difesa.
Ehm, l'idea che muove, quindi, Beccaria è l'idea di un diritto, un diritto penale, di una pena che non deve necessariamente retribuire, cioè non deve semplicemente retribuire un male, la malvagità della persona, ma deve perseguire uno scopo di utilità. Qual è l'utilità che noi cerchiamo nel diritto penale? Qual è l'utilità che noi cerchiamo attraverso l'imposizione di una sanzione penale? È un'utilità, eh, dovuta proprio alla prevenzione dei dei delitti. E, infatti, Beccaria, cosa che a noi sembra scontato, afferma che è meglio prevenire i delitti che punirli. La punizione, per Beccaria, non è il fine principale di ogni buona legislazione, che l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità possibile o al minimo di infelicità possibile, per parlare, secondo tutti i calcoli, dei beni e dei mali della vita. Quindi, vedete, è fortemente intriso da una concezione utilitaristica quella di, ehm, di Beccaria e inserisce per la prima volta all'interno del discorso penalistico l'idea di prevenzione, di prevenzione dei reati. Il fine ultimo, quindi, della pena non è quello di punire, il punire per punire, no, ma è punire affinché non si delinqua più, affinché non si verifichino nuovi delitti, nuovi, nuovi, nuovi reati, nuove forme di, ehm, nuove, nuovi fenomeni.
E quindi, di qui Beccaria, con con vigore, critica la pena di morte. Ritiene che la pena di morte, eh, sia assolutamente da eliminare da qualsiasi ordinamento, anche se in alcuni casi ritiene che possa essere ancora legittima. Però, tenete presente che fino a quel tempo la pena di morte era la pena per eccellenza ed era una pena che veniva eseguita con, diciamo, uno sfarzo, quella che Foucault chiamava lo "splendore dei supplizi", in maniera esemplare, in modo tale che il popolo, alla presenza di questo spettacolo macabro della dell'esecuzione di una pena pecuniaria, pena capitale, che veniva appunto allestita, lo spettacolo veniva allestito proprio perché doveva dare un messaggio forte al popolo, quindi doveva avere un effetto di deterrenza. Questo splendore dei supplizi viene considerato da Beccaria qualcosa di assolutamente indegno di una società civile, qualcosa di da sicuramente da eliminare, da censurare, perché contrario a quello che, se vogliamo, anche il principio di umanità, un diritto, tra virgolette, civile.
Questo ragionamento poi lo accompagna Beccaria anche sulla riflessione dell'inutilità della pena di morte e quindi, se non è utile, non è neanche necessaria e, di conseguenza, non è neanche legittima. La pena giusta è la pena necessaria. La pena necessaria è quella che porta un'utilità, perché laddove c'è stata la pena di morte, si è visto che non sono certamente diminuiti i reati. Ehm, eh, quali sono poi i, diciamo, i fondamenti della dell'idea di Beccaria di del diritto penale? Un diritto penale che deve essere chiaro, un diritto penale che deve ispirarsi alla certezza del diritto, proprio per poter comunicare con i propri, diciamo, ehm, sudditi, in modo tale che si possa avere una funzione di orientamento. Dove non parla di orientamento. Queste sono le teorie della pena successive, dei secoli successivi, però già in Beccaria c'è questa idea, se vogliamo, di general prevenzione e di special prevenzione, anche se non vengono poi teorizzate da da Beccaria, ma sicuramente possiamo dire che in questa sua riflessione Beccaria mette le basi, pone le basi per un processo di rivisitazione del diritto penale in chiave laica, secolarizzata, in chiave utilitaristica e apre le porte a una riflessione sulla pena come funzione general preventiva e special preventiva.