Transcription
Benvenuti all'alloggio linea di diritto numero 41 dedicata all'accesso civico generalizzato. Allora, noi abbiamo parlato già dell'accesso civico documentale nella nocciolina 39, accesso civico semplice nella notte dinamo rata. Oggi ci dedichiamo all'accesso civico generalizzato, che è anche denominato accesso foglia, perché poi è un acronimo che sta per Freedom of Information Act. È, diciamo, un istituto che ci proviene ovviamente dal diritto anglosassone, principalmente dagli Stati Uniti d'America, dove è un istituto che esiste già da molto tempo e noi lo abbiamo, a un certo punto, importato.
Che cos'è il Freedom of Information Act? Del Freedom of Information Act, FOIA, è appunto un atto che consente ai cittadini un accesso generalizzato, completo, totale a quelle che sono i documenti, dati, le informazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni, volto a realizzare una totale trasparenza delle amministrazioni nei confronti dei cittadini.
Che cosa si sostanzia? Tanto per cominciare, è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2016. È stato introdotto nel 2016 attraverso una modifica del decreto legislativo 33 del 2013, che abbiamo esaminato nella nocciolina precedente, cioè nell'atto legislativo che era volto a disciplinare l'accesso civico semplice, di quello che abbiamo parlato nella nozione precedente. È stato introdotto una modifica in modo tale da introdurre anche un accesso civico generalizzato.
Noi abbiamo detto, l'accesso civico semplice è quello che riguarda gli atti e documenti che devono essere resi pubblici. Le pubbliche amministrazioni non li rendono pubbliche e allora il cittadino dice, ehi, tu pubblica amministrazione avresti l'obbligo di pubblicare questo documento, non lo hai fatto, allora adesso io esercito il mio diritto d'accesso e con questo ti costringo a pubblicarlo. Quindi l'accesso civico semplice riguarda documenti che sono oggetto di un obbligo di pubblicazione.
L'accesso civico generalizzato, di cui parliamo oggi, riguarda tutti gli altri documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non sono oggetto di un obbligo di pubblicazione. Le pubbliche amministrazioni non devono pubblicarle sul loro sito nella sezione amministrazione trasparente. Che guarda tutti i documenti che hanno le pubbliche amministrazioni che noi cittadini abbiamo diritto di visionare proprio perché nella XVI si è introdotto un articolo in base al quale proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dell'attività amministrativa sul fatto che l'attività amministrativa persegua effettivamente le finalità stabilite dalla legge, in base al principio di legalità che noi abbiamo studiato, e soprattutto su come vengono utilizzate le risorse pubbliche.
E dunque, per promuovere la partecipazione dei cittadini al pubblico dibattito, perché io per poter partecipare al pubblico dibattito devo sapere gli amministratori cosa fanno, come si comportano, per criticarli, oppure anche invece per sostenerli e dire che hanno operato bene. Quindi chiunque, chiunque ha diritto ad accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che sono già oggetto dell'obbligo di pubblicazione, nei limiti, ovviamente, di alcune restrizioni che andremo a vedere.
Quindi l'accesso civico universale o generalizzato è proprio volto a favorire forme generalizzate, diffuse di controllo sull'attività della pubblica amministrazione. Riguarda qualunque tipo di dati e di informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, tra nei limiti che andremo ovviamente a vedere. Non serve una motivazione quando io esercito il mio diritto di accesso civico generalizzato. Non devo dire perché, dico semplicemente mi interessa conoscere quel documento.
Abbiamo detto che però esistono dei limiti, ovviamente. I limiti sono previsti, però, dalla legge, non possono essere scelti così discrezionalmente dalle amministrazioni. Questi limiti riguardano degli interessi che, secondo il legislatore, devono prevalere rispetto all'effettiva implementazione, realizzazione del principio di trasparenza. Quali sono questi interessi che nello scontro col diritto alla trasparenza vanno a prevalere facendo soccombere, quindi, la trasparenza? Sono ovviamente interessi che riguardano la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e quindi la difesa, la sicurezza nazionale, la difesa, quindi tutto ciò che attiene alle questioni militari sostanzialmente, ma anche ciò che attiene alle relazioni internazionali. Non è che io posso dire, il nostro ministro degli esteri è andato in viaggio in Cina, fammi vedere cosa si sono detti. Ecco, no, ovviamente ciò che attiene le relazioni internazionali, nei limiti di ciò che viene pubblicizzato, non può essere oggetto di accesso civico universale, per quanto riguarda, ovviamente, limiti specifici delle relazioni internazionali.
Ma anche tutto ciò che attiene la stabilità finanziaria ed economica dello stato. Ovviamente non si può accedere anche a quelli che sono i fascicoli di indagine su reati che sono stati commessi, perché si andrebbe a, come dire, rovinare tutte le indagini che sono in corso in quel momento. E questi sono limiti che vengono imposti per il superiore, superiori interessi pubblici.
Ci sono anche dei limiti che riguardano, però, degli interessi privati sostanzialmente. La protezione dei dati personali di un terzo, che ovviamente viene fatto oggetto di diritto di accesso ai documenti in cui ci sono dati personali suoi, per cui c'è tutta una disciplina specifica in materia. Ovviamente anche la libertà e la segretezza della corrispondenza. Non c'è anche tutto ciò che riguarda gli interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche. Pensate nelle gare di appalto, si può fare accesso, ad esempio, ai documenti che riguardano un'altra società appaltante, ha fatto un'offerta non diversa dalla nostra, però magari non si può poi andare a chiedere, fatti vedere se ti hanno dato anche come documento quello in cui si vede come sono organizzati al loro interno per massimizzare i profitti, eccetera. Tutto ciò che, ad esempio, attiene anche al segreto industriale, la proprietà intellettuale, il diritto d'autore. Con questi sono tutti i limiti.
Ma al di fuori di questi limiti specifici che sono indicati dalla legge, esiste, appunto, l'accesso civico generalizzato. Chiunque, appunto, abbiamo detto, accesso civico, cioè noi lo esercitiamo uti cives, perché siamo cittadini. Non dobbiamo dimostrare nessun interesse concreto, attuale e diretto nei confronti del documento. Chiunque, senza una specifica motivazione, senza dover dimostrare alcun interesse specifico, può esercitare il diritto di accesso.
Ora, in questi casi, però, abbiamo detto, poiché non sono documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, quindi la legge non ha fatto una valutazione preventiva dei vari interessi in gioco sul singolo documento, in questo caso potrebbero esserci dei controinteressati. Abbiamo detto che uno dei limiti eventuali da valutare sono la riservatezza o comunque i dati personali di una persona terza. Quindi esistono controinteressati. Chi sono i controinteressati? Sono quelli che potrebbero subire un pregiudizio dalla pubblicazione di questo documento, perché magari ci sono dei dati personali loro, quindi per la loro riservatezza preferiscono che non vengano pubblicati, esposti.
Essendoci dei controinteressati, ovviamente c'è una procedura da seguire, perché nel momento in cui viene esercitato il diritto di accesso civico generalizzato, qualora ci siano controinteressati, questi devono essere avvisati. Devono essere avvisati dall'amministrazione, dire, dimmi tu cosa ne pensi, se ti vuoi opporre, tipo di opporre, presentano il tuo punto di vista. Dopodiché la pubblica amministrazione, ovviamente, valuta se comunque fornire l'accesso o negare l'accesso.
Quando noi parliamo di diritto di accesso, e questo vale sia per l'accesso civico semplice che per l'accesso civico generalizzato, se ha un diritto, bisogna poterlo esercitare e tutelare. Che vuol dire? Vuol dire che se non otteniamo ragione dalla pubblica amministrazione, debbo avere un rimedio per ottenere ragione. Quindi, quando io esercito il diritto di accesso civico, sia esso semplice, sia esso generalizzato, può accadere, purtroppo, che la pubblica amministrazione me nega il diritto di accesso o semplicemente non mi risponde. Purtroppo, per quelle che sono le nostre esperienze personali, sappiamo bene che a volte capita che la pubblica amministrazione semplicemente non risponde.
E allora cosa posso fare se l'amministrazione non mi risponde? Secondo la legge, se l'amministrazione non non mi risponde, equivale ad avermi rifiutato l'accesso. La pubblica amministrazione mi deve rispondere entro 30 giorni. Se entro 30 giorni dalla mia richiesta di accesso, io o non ricevo risposta, oppure esplicitamente l'amministrazione mi dice, guarda, no, ritengo che il tuo diritto all'accesso in realtà non sia fondato, che tu non abbia diritto ad accedere a questi documenti, dunque me lo nega.
Il richiedente può, se vuole, posso presentare la domanda di riesame, cioè dire, senti, guarda, ripensaci meglio. Riesame a chi? Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ogni amministrazione deve avere una persona, un funzionario, che è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. E quindi io posso rivolgermi a lui dicendo, senti, guarda, la tua amministrazione mi ha negato l'accesso, ma ricordati un po' bene la mia richiesta, tu che ne pensi? E questo responsabile ha 20 giorni di tempo per rispondere alla mia domanda di riesame.
In ogni caso, ricordatevi sempre, in base all'articolo 24 della nostra Costituzione, abbiamo il diritto di tutelarci giurisdizionalmente. E più specificamente, in base all'articolo 113 della nostra Costituzione, tutti gli atti amministrativi sono impugnabili dinanzi a un giudice. Per cui, quando io ricevo un rifiuto per il diritto d'accesso, o dalla parte che sia, il rifiuto diretto della pubblica amministrazione, che si è rifiuto dato sul riesame da parte del responsabile della trasparenza, o semplicemente io non riceva mai la mia risposta perché restano in silenzio, ho sempre diritto, alla fine, di rivolgermi al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, impugnando questo diniego di accesso, con delle regole, però, che riguardano il diritto processuale amministrativo, che in questo momento, in questa sede, non è il caso di approfondire. Buon proseguimento e buono studio, sempre.