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BL GIUR - Masullo - Lezione 16

CEA Centro E-learning di Ateneo22:57

Transcription

Eccoci. Continuiamo il discorso della scorsa lezione e ci eravamo fermati, ricordate, sulla interpretazione da attribuire al concetto di infermità contenuto nelle norme relative al vizio totale e parziale di mente contenute agli articoli 88 e 89 del codice penale.

Su la latitudine interpretativa da assegnare al concetto di infermità e dunque ai suoi effetti poi in chiave di estensione della sfera di inimputabilità da riconoscere agli autori del reato, è intervenuta una importantissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassaz del 2005, nota come sentenza Raso dal nome, appunto, dell'imputato ricorrente. Volevo, ricordate forse qui da parte generale, ma è interessante adesso riosservare con voi il fatto alla luce di alcuni dati che abbiamo adesso isolato invece studiando appunto la perizia psicologica.

Ehm, questo omicidio Raso era appunto stato poi imputato e poi condannato per un omicidio volontario. Questo omicidio era, diciamo, maturato all'interno di un clima di ripetute liti condominiali, liti che erano appunto insorte tra Raso, cioè l'autore poi del delitto, e un condomino che abitava al piano superiore. Che, ripeto, derivavano da presunti rumori dell'autoclave che provenivano dall'appartamento della vittima. Appartamento della vittima posto al piano superiore rispetto a quello dell'omicida, ehm, che avevano, diciamo, condotto Raso in più occasioni a disattivare recandosi in cantina l'impianto dell'energia elettrica. Tanto era avvenuto anche quella mattina e diciamo risalendo l'omicida al quinto piano aveva incontrato appunto la vittima, ne era scaturita l'ennesima lite e che era finita poi in quella maniera tragica.

Eh, dallo svolgimento del processo. Il fatto, vedete, è così descritto, ve lo leggo perché vi dà proprio un fermo immagine delle condizioni, diciamo, ehm, di alterazione psichica in cui si trovava la vittima. Verso le ore 4:27, scusatemi, verso le ore 4:00 del 27 dicembre, quindi le 4:00 di mattina, dinanzi alla porta della propria abitazione, sul pianerottolo condominiale esplodeva due colpi di pistola all'indirizzo di che attingevano la vittima all'altezza del collo e della testa provocandone la morte. Agenti della polizia di stato prontamente intervenuti a seguito di segnalazioni, trovavano Raso ancora con la pistola in pugno. E questi esclamava al loro indirizzo: "Sono stato io! Così ha finito di rompere". All'intimazione di gettare l'arma ed alzare le mani, egli non ottemperava l'invito, continuando a brandire la pistola e rivolgendo minacce agli astanti, compresi alcuni condomini frattanto accorsi dopo gli spari, sicché gli operanti erano costretti ad intervenire con la forza, disarmandolo e immobilizzandolo. Al rumore degli spari si era destata anche la moglie della vittima, la quale accortasi che il marito non si trovava a letto, si era recata purella sul pianerottolo condominiale al piano inferiore ed aveva notato il coniuge riverso per terra e aveva cercato di soccorrerlo, ma Raso, puntatale contro la pistola, gli aveva detto: "Ora ammazzo pure te" e in un secondo momento gli aveva puntato l'arma contro la tempia. Vedete come la descrizione del fatto, devo dire, qui ci consegna proprio l'immagine di un soggetto che sicuramente si trova in uno stato di evidente alterazione al momento di commissione del fatto.

Ehm, in primo grado si era proceduto con rito abbreviato ed era stata espletata una perizia psicologica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Il giudice gli aveva riconosciuto il vizio parziale di mente. Scusatemi, prima dimenticavo di ricordarvi che mentre il vizio totale di mente esclude la capacità di intendere e di volere, dunque conduce alla non punibilità del soggetto al quale, ricorderete, si può applicare soltanto una misura di sicurezza. Il vizio totale di mente, che invece è quel vizio nel quale l'infermità pone in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere, il soggetto continua ad essere punibile, ma la pena è diminuita. Quindi in primo grado, a Raso, era stata riconosciuta a seguito della perizia psichiatrica, il vizio parziale di mente e gli era stata riconosciuta, quindi, una diminuente ritenuta prevalente sulla contestata aggravante che lo aveva, diciamo, portato ad essere condannato alla pena di 15 anni, mi pare, di reclusione, eh nonché alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia.

Eh, nel diciamo, eh giungere a questa conclusione del vizio parziale di mente erano in realtà state disposte più perizie sia da parte del pubblico ministero, poi dal consulente tecnico della difesa e infine dal perito nominato dal giudice che avevano, diciamo, classificato diversamente lo stato dell'imputato. Nella prima, diciamo, consulenza disposta dal pubblico ministero, si era parlato di un disturbo della personalità di tipo paranoide in un soggetto portatore di una patologia di tipo organico che consisteva nella malformazione arterovenosa cerebrale e quindi questa perizia aveva appunto concluso nel senso che il soggetto ehm avesse la capacità di intendere e di volere, ma non piena, bensì gravemente scemata. Una seconda consulenza tecnica aveva individuato nell'imputato, invece, la totale incapacità di intendere e di volere in quanto affetto da crisi psicotica para di tipo paranoide. Vedete la psicosi che esclude la capacità, perché la psicosi è proprio una malattia mentale, rispetto invece al disturbo di tipo paranoide che è un disturbo, appunto, di psicopatia. Ehm, infine eh si era parlato anche di un soggetto, invece poi dicevo questa stessa consulenza aveva cambiato, diciamo, idea in una seconda fase, aveva alla fine concluso invece per un soggetto non psicotico, ma con personalità borderline o di tipo paranoide. Eh, il perito nominato dal giudice, anche egli concludeva invece per una eh per un vizio di mente parziale, aveva escluso un disturbo psicotico delirante e aveva ritenuto che il paziente soffrisse di un disturbo di tipo paranoide.

Allora, vedete, le consulenze escludono un'infermità mentale, cioè escludono una psicosi. Il sul diciamo ricorso sull'atto d'appello dell'imputato, la Corte d'Assise aveva, diciamo, escluso la diminuente del vizio di cui all'articolo 89, proprio sul presupposto che siccome all'imputato erano stati riscontrati soltanto disturbi della personalità che pur vedete diversamente, come dire, descritti dai vari periti erano erano comunque tutti concordi nell'aver escluso che si trattasse di una psicosi e quindi avevano tutti parlato di anomalie del comportamento che non hanno causa in un'alterazione patologica clinicamente accertabile, cioè un'alterazione patologica che corrisponda al quadro di una malattia mentale. Aveva invece, diciamo, rivisto la la sentenza e aveva, diciamo, escluso in realtà il vizio parziale di mente, rideterminando la pena e revocando la misura di sicurezza, perché dunque aveva deciso per la sua imputabilità.

Avverso la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che come abbiamo detto aveva riformato la sentenza di primo grado non riconoscendo il vizio di mente, avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione e l'imputato, denunciando una serie di motivi, ma per quello che ci interessa in questa sede di osservazione denunciando la violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'articolo 89, cioè del vizio parziale di mente che era stato, come detto, riconosciuto a Raso in primo grado. Di violazione di legge perché deduce che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto degli esiti della perizia psichiatrica e dunque aveva escluso la semiinfermità. Eh, la violazione di legge eh deriverebbe dalla circostanza che mh la Corte d'Assise di Roma si sarebbe eh fondata per escludere il vizio di mente su una eh valutazione del concetto di imputabilità del tutto erronea, perché la varietà delle infermità mentali è oramai così ampia, così complessa da non potersi racchiudere all'interno di tipologie circoscritte alle malattie mentali, potendo rientrare nel concetto di infermità anche quelle anomalie psichiche che determinano appunto una ehm, un effetto sulla capacità di intendere e di volere purché abbiano un come dire, sicuro puro determinismo rispetto all'azione delittuosa e quindi vi sia tra quelle alterazioni della personalità e il compimento del fatto delittuoso una relazione.

Il ricorso viene assegnato alla prima sezione della Corte di Cassazione che tuttavia rimette la questione alle Sezioni Unite sul presupposto che da tempo era sorto un contrasto interpretativo in ordine alla giurisprudenza proprio per quanto concerne il concetto di infermità e quindi rispetto alle questioni che prima ricordavo. Le Sezioni Unite, come capita in tutte le sentenze delle Sezioni Unite, ripercorrono un po' lo stato dell'arte giurisprudenziale e dunque ripercorrono i diversi orientamenti. Riconoscono, come vi dicevo, che il primo orientamento sicuramente imperante era stato quello, diciamo, che si agganciava agganciava il concetto di infermità al parametro di tipo medico, ma che questo poi era stato progressivamente affiancato anche da un altro paradigma di tipo psicologico. Dice, dicono qui le Sezioni Unite proprio di tipo psicologico da intendersi nella concezione freudiana, cioè basata su quella ripartizione dell'essere umano in tre entità: S, ego e superego. Questo nuovo indirizzo avrebbe poi determinato anche nella prassi applicativa una reinterpretazione del concetto di infermità come tale ricomprendente non solo le psicosi organiche, ma anche altri disturbi come le psicopatie, disturbi dell'affettività, della personalità e proseguendo in questa disamina la Corte di Cassazione poi fa anche riferimento a quel modo modello sociale che vi dicevo che ha appunto come parametro proprio l'aspetto delle relazioni del soggetto con l'ambiente circostante.

Le Sezioni Unite ritengono, come dire, che si debba aderire a una soluzione integrata del concetto di malattia. Una soluzione, diciamo, di tipo integrato, cioè una soluzione che abbia un approccio quanto più possibile individualizzante alla luce delle circostanze del fatto concreto e alla luce vedremo di come quel disturbo della personalità si è in concreto, diciamo, realizzato. Quali sono, diciamo, gli elementi che la Corte indica a supporto della soluzione estensiva, perché le Sezioni Unite Raso, diciamo, dirimendo questo ehm contrasto interpretativo, ritengono che anche i disturbi della personalità possano a certe condizioni riverberarsi sulla capacità di intendere, di volere e dunque possono essere in grado a seconda poi dell'effetto, vedremo di escludere l'imputabilità o di diminuire invece la punibilità. Quali sono gli elementi che la Corte utilizza nel suo iter argomentativo? Innanzitutto quello che dicevamo prima, il riferimento all'articolo 88 ad una eh infermità che induce il soggetto in tale stato di mente da escludere la capacità e non ad una infermità mentale è proprio la dimostrazione che la attenzione vada polarizzata più sul vizio di mente che sull'infermità, cioè più sull'effetto che determina l'infermità e non sulla causa dell'infermità. Ripeto, del resto la rubrica, vi dicevo, espressamente parla di vizio totale di mente, non di infermità di mente. La presenza, il secondo elemento sempre del concetto di infermità che ha un significato più ampio di malattia anche all'interno del tessuto dell'articolo 88, cioè di malattia, dicono le Sezioni Unite, non si parla mai nell'articolo 88, né nella rubrica che parla di vizio, né nel definire l'infermità un'infermità mentale e scegliendo il termine infermità invece di quello di malattia.

L'altro elemento è, diciamo, un'interpretazione in qualche modo sistematica tra l'articolo 88 e l'articolo 85 che pone il principio generale. Secondo la Corte, come vi dicevo, sono formulate entrambe in modo che non interessa tanto al diritto la condizione clinica del soggetto, cioè che il soggetto sia esattamente catalogabile, ehm, sia affetto da una patologia perfettamente catalogabile nel novero delle malattie eh mentali, nelle malattie elencate nei trattati di medicina. Quanto che il disturbo abbia appunto questa attitudine a compromettere la capacità di intendere, cioè la capacità di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepirne il significato punitivo. Quindi ripeto, la Corte utilizza alcune enfatizza più che utilizza l'interpretazione di tipo letterale, ricordando i termini utilizzati all'articolo 88 e 89 e poi li combina in una lettura sistematica con il principio generale stabilito all'articolo 85.

Eh, infine la Corte e questo è importante perché poi troverete voi nel vostro manuale l'elencazione proprio di tutti questi disturbi a valora la propria posizione prendendo come punto di riferimento una fonte giudicata dalle Sezioni Unite, una fonte autorevole, cioè lo stesso Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali ehm, che eh insomma all'epoca della sentenza messo appunto per la prima volta nel 1994 in cui sono enucleati i principali disturbi mentali. Ovviamente questo elenco è poi stato aggiornato nel corso degli anni, ma ciò che è importante, ciò che preme alle Sezioni Unite far emergere che nell'enunciazione delle classi dei principali disturbi mentali vi è un'autonoma categoria dei disturbi della personalità. E dunque, vedete, le Sezioni Unite dicono il disturbo della personalità, anche alla luce della scienza psichiatrica più recente, ehm, è riconducibile ad una categoria aperta, non più ehm, non più necessariamente appiattita su un concetto nosografico di malattia mentale, ma una categoria aperta, una categoria permeabile ricomprendere molteplici manifestazioni di disturbo mentale, disturbi della personalità diventa una categoria nosografica proprio perché non è in grado di ingabbiarli all'interno di parametri predefiniti, all'interno di parametri chiusi. La categoria è proprio in quel manuale del 1994 indicata, vedete, come disturbi di personalità, non altrimenti specificato. Quindi, come dire, l'effetto, la funzione di quella categoria è proprio quella di divenire un contenitore idoneo ad includere ogni forma di disturbo non inquadrabile nelle precedenti categorie definite. Questo riferimento nella sentenza Raso è importante perché consente di riconoscere e di valorizzare il legame sussistente fra giustizia penale e scienza. Legame che però per le Sezioni Unite non significa che debba, come dire, fondarsi su un automatismo, su della giustizia penale sulle acquisizioni scientifiche, ma un rapporto per il quale in determinati campi non si possa fare a meno della scienza.

Eh, le Sezioni Unite poi ehm giustificano la soluzione anche alla luce di un dato comparatistico, quindi facendo un confronto con altre legislazioni nelle quali sono utilizzate ugualmente delle formule eh aperte ed elastiche idonee appunto ad attribuire rilevanza anche ai disturbi della personalità ai fini dell'imputabilità. Eh, richiama persino tutte le progettazioni del codice penale, nelle quali è ormai, diciamo, pacifico che i disturbi della personalità debbano essere inclusi nel concetto di infermità alla luce delle più recenti acquisizioni psichiatriche, criminologiche e medicolegali. Ma e qui la parte, diciamo, importante della precisazione che le Sezioni Unite fanno, i disturbi della personalità possono acquisire rilevanza penale, quindi non deve necessariamente trattarsi di una malattia mentale. Va bene anche il disturbo della personalità, purché siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità, consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere. Vedete quale, diciamo, è chiaramente l'idea di sfuggire a un automatismo, perché qual è qui il rischio? Il rischio è ovviamente quello di aprire troppo alla alle cause di esclusione dell'imputabilità e a far perdere di efficacia deterrente il diritto penale. La decisione della Corte dunque vedete riconduce la possibilità di ampliare la categoria a condizione che si tratti di disturbi della personalità di un certo rilievo, cioè capaci di includere, appunto, di incidere sulla capacità di intendere e di volere. M.