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BL GIUR - Masullo - Lezione 10

CEA Centro E-learning di Ateneo21:06

Transcription

Riprendiamo e concludiamo il discorso sui suicidi in carcere, occupandoci di un'interessantissima pronuncia della Corte Costituzionale sulla cosiddetta affettività in carcere. Una pronuncia della Corte Costituzionale che, come vedremo, ha un interessantissimo collegamento con la questione dell'enorme numero di suicidi in carcere. Perché l'estensione di alcuni diritti dei detenuti potrebbe certamente contribuire a ridurre quelle condizioni di disagio sociale, di malessere sociale, di isolamento che il detenuto vive all'interno della struttura carceraria e essere, dunque, un fattore in qualche modo di prevenzione del rischio suicidiario.

La, diciamo, sentenza della Corte Costituzionale della quale vi parlavo è una sentenza della Corte Costituzionale del 2024, più precisamente la numero 10 del 2024, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma dell'ordinamento Penitenziario, in particolare dell'articolo 18. Norma secondo la quale la persona detenuta non poteva essere, diciamo, ammessa a svolgere colloqui con i propri cari e, nella specie, con il coniuge, con la parte dell'unione civile o con la persona convivente, senza che vi fosse il controllo a vista del personale di custodia. La Corte Costituzionale, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, ha dichiarato l'incostituzionalità di questa norma, o meglio, l'incostituzionalità legata al divieto assoluto che è posto alla base di questa norma e che impedisce, appunto, che i colloqui visivi possano essere svolti senza il controllo, anche laddove non vi siano ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina.

Per inquadrare esattamente i termini della questione, bisogna ricordare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ormai da molto tempo riconosciuto che le persone detenute, le persone sottoposte a restrizione della libertà personale, mantengano la titolarità di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, quali, ovviamente, pur trovando dei limiti rispetto alla condizione di detenzione, non possono però essere annullati dallo stato di detenzione. Alla base di questa giurisprudenza vi è il principio che la dignità della persona, che è protetta dalla carta costituzionale attraverso i diritti inviolabili dell'uomo, spetta anche al detenuto e, quindi, il carattere, la dignità della persona deve accompagnare il detenuto in tutto il corso dell'esecuzione penale.

Rispetto a questo statuto costituzionale del detenuto, si possono richiamare gli articoli 2 e 3 della Costituzione, che pongono, diciamo, la persona al centro dell'ordinamento costituzionale attraverso, appunto, l'articolo 2, il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e l'articolo 3, ponendo il principio di uguaglianza e l'obbligo per lo Stato di rimuovere quelle situazioni che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana. All'interno dello statuto costituzionale, quindi, nel delineare il quadro dei principi costituzionali che rispetto a questa pronuncia importantissima della Corte Costituzionale vengono in rilievo, non può farsi a meno di richiamare anche l'articolo 27 della Costituzione, in particolare l'articolo 27, terzo comma, che, ricordate, dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ma pone altresì il principio di umanizzazione della pena, che deve sempre svolgersi nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti inviolabili, il cui esercizio, ripeto, può essere limitato, ma deve essere comunque assicurato anche durante lo stato di detenzione.

Vedete, dunque, alla base di questo principio vi è comunque l'esigenza di bilanciare le esigenze punitive che sono connesse alla omissione di reati e la tutela dei diritti inviolabili. In particolare, la Corte di Cassazione ha distinto, e la distinzione esemplifica molto bene la questione, tra la titolarità del diritto soggettivo del detenuto, che non può essere alienato, non può essere annullato, e le modalità di esercizio del diritto soggettivo, che possono invece essere assoggettati a dei limiti, essere assoggettati a regolamentazione, proprio al fine di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Ma queste limitazioni, e questo punto è fondamentale, possono avvenire soltanto attraverso misure che siano adottate nel rispetto del canone della ragionevolezza e della proporzionalità.

Delineato e chiarito, spero così, il termine, diciamo, della questione posta dal magistrato di sorveglianza di Spoleto circa il riconoscimento e la, e la garanzia in capo ai detenuti di tutti i diritti inviolabili costituzionalmente previsti, possiamo adesso, diciamo, addentrarci nella specifica questione che è stata posta. Si tratta qui di intendere l'affettività, della quale il detenuto sarebbe appunto privato laddove i colloqui visivi non possano che essere svolti sotto il controllo del personale di sorveglianza. Cos'è l'affettività? Vedete, il diritto e l'affettività può essere definito come la possibilità di coltivare i rapporti che in qualche modo conformano, che in qualche modo plasmano la sfera intima dell'individuo, nel cui ambito si svolge la sua personalità. Quindi, il diritto all'affettività, vedete, ha una struttura complessa che involge una serie di rapporti che acquistano poi concretezza nei legami familiari, nella relazione, nella genitorialità, nel rapporto di coppia e, non da ultimo, nella sessualità. La sfera sessuale e, quindi, il diritto del detenuto anche ad un'intimità sessuale, anche questa è da molto tempo considerata un fattore imprescindibile di sviluppo e di svolgimento della personalità.

I detenuti, abbiamo detto, restano titolari di tutti i diritti soggettivi allo stesso modo di quelli di cui godono le persone libere. Quindi, bisogna adesso capire come i detenuti, rispetto allo stato di detenzione, possano concretamente godere ed esercitare questo diritto. Rispetto, diciamo, a questa questione particolare, dobbiamo distinguere tra la titolarità del diritto e il suo concreto esercizio, perché laddove il concreto esercizio di quel diritto fosse dalla legislazione penitenziaria di fatto annullato, vedete, saremmo di fronte, in realtà, al mancato riconoscimento di un diritto invece inviolabile. E va considerato che la legislazione penitenziaria, pur contenendo disposizioni che sembrano sulla carta riconoscere la sfera affettiva del detenuto, non riesce però poi a garantire l'effettività di questo esercizio a causa di ostacoli che sono sia ostacoli normativi, ma anche ostacoli fattuali, tra cui l'edilizia carceraria, il sovraffollamento, la carenza del personale penitenziario.

Bisogna dire, dunque, che per i detenuti il diritto all'affettività, intesa anche come diritto alla sessualità, è di fatto garantita esclusivamente attraverso la concessione di permessi premio, che sono stabiliti dall'articolo 30 ter dell'ordinamento Penitenziario. Qual è, diciamo, l'effetto di ciò? È che, in realtà, per accedere a questo beneficio premiale, permessi premio, è necessario che i detenuti, diciamo, abbiano determinate caratteristiche e, soprattutto, ehm seguano determinate regole di condotta. Quindi, possono accedere a tali benefici soltanto a seguito di alcune condizioni legislativamente previste. Per i detenuti esclusi dall'ammissione ai permessi premio, l'unica forma di mantenimento, o forse, diciamo, la più importante delle relazioni affettive con i familiari, è proprio quella dei cosiddetti colloqui visivi, previsti dall'articolo 18 dell'ordinamento Penitenziario. Essi, diciamo, sono però assolutamente inadeguati a tale scopo, in ragione non soltanto del brevissimo tempo che viene concesso al detenuto per i colloqui visivi, ma soprattutto per i luoghi in cui vengono svolti. Sono spesso luoghi affollati, luoghi che non lasciano, diciamo, spazio all'intimità e luoghi, poi, così come stabiliva l'articolo 17, comunque sempre sottoposti al controllo visivo continuo da parte del personale di custodia, senza che prima dell'intervento della Corte Costituzionale fossero ammesse delle eccezioni.

Quindi, ripeto, sulla carta, l'affettività, l'unico modo di godere dell'affettività resta quella della fruizione dei permessi premio, uno strumento, in realtà, non pensato per rispondere a questa esigenza, ma poi, di fatto, l'unico ad essere realmente funzionale rispetto al godimento di tale diritto. Va altresì sottolineato, e questo credo sia abbastanza intuitivo, l'importanza del vivere un rapporto sessuale anche dal punto di vista psicologico, perché, come dire, questo fa parte un po' della struttura esistenziale della persona e anche della sua salute, quindi del suo benessere, della salute inteso in senso ampio. La mancanza di sessualità, la mancanza di un'intimità con il proprio partner, può certamente condurre a degli scompensi emotivi e comportamentali che possono discendere dal protrarsi di una lunga situazione di privazione e, dunque, questo può condurre la persona, diciamo, a cadere in stati, ripeto, anche depressivi.

Cosa ha detto e qual è l'importanza della sentenza della Corte Costituzionale in questo campo? Ripartiamo, allora, dalla questione che vi dicevo è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto all'interno di un procedimento che riguardava un detenuto ristretto in un media sicurezza, in un circuito di media sicurezza, nella casa circondariale di Terni, che si doleva, appunto, del diniego che gli era stato opposto dall'amministrazione penitenziaria di poter svolgere dei colloqui intimi e riservati con la propria compagna. La Corte Costituzionale, diciamo, si trova quindi a valutare la legittimità costituzionale di questa privazione e l'iter argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale può sintetizzarsi in tre passaggi fondamentali. Innanzitutto, afferma la rilevanza della questione. La questione è rilevante proprio in ragione dell'inidoneità della disciplina dell'istituto extramurario dei permessi premio a risolvere, diciamo, del tutto il problema dell'affettività del detenuto, che invece è costretto a vivere in una dimensione intramuraria, non potendo godere di questi benefici.

La fondatezza della questione, che, diciamo, si ricava dall'assenza di un bilanciamento tra sicurezza e diritto del detenuto. Quindi, l'illegittimità dell'articolo 18 deriva proprio, come vi dicevo, dall'assolutezza della prescrizione che impedisce che, in ogni caso, il colloquio visivo possa svolgersi in assenza di un controllo, anche laddove non vi siano delle ragioni a ciò ostative. Allora, vedete, il giudice delle leggi, eh, in qualche modo censura la presunzione assoluta che non sarebbe bilanciata da una ragione di sicurezza o di ordine pubblico in grado di limitare la modalità di un esercizio individuale. Vi ricordate, vi dicevo, il diritto non può essere del tutto annullato, può essere limitato, ma anche la limitazione deve essere una limitazione proporzionale e ragionevole.

Ad avviso della Corte, invece, leggo un brano testuale: "l'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il proprio partner si traduce in un vulnus alla persona nell'ambito familiare e, più in particolare, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, relazioni queste esposte ad un progressivo impoverimento e, in ultimo, a rischio della disgregazione". Quindi, ragionando anche secondo il parametro dell'articolo 27 della Costituzione, della finalità rieducativa della pena, vedete, questo condurrebbe non a un processo di risocializzazione dell'individuo, ma al contrario, in un processo di desocializzazione, che è l'esatto opposto della risocializzazione.

Vedete, come dire, l'importanza di questa pronuncia della Corte Costituzionale, che non si limita a dare solo monito al legislatore nell'intervenire, ma indica, in qualche modo, una serie di regole e di criteri che devono essere adottati per rendere effettivo il principio affermato nella motivazione. E, quindi, dice la Corte, in relazione ai tempi, è necessario che la durata dei colloqui debba essere adeguata, che le visite possano essere più frequenti, proprio perché devono essere finalizzate alla conservazione delle relazioni affettive stabili. E vedete, quanto la conservazione delle relazioni affettive stabili può essere d'ausilio a non cadere in quello stato di malessere psicologico che conduce al suicidio. Tempi più prolungati, colloqui più frequenti, luoghi appropriati, luoghi appropriati che consentano di esercitare tali diritti. E vedete, siccome i luoghi sono sicuramente una risorsa scarsa per il sovraffollamento carcerario, per come l'edilizia carceraria in Italia è concepita, la Consulta persino un criterio, come dire, di priorità per la fruizione: devono essere favoriti quei detenuti che non possono godere dei permessi premio e che, dunque, avrebbero una preclusione assoluta all'esercizio dell'affettività intramuraria.

La Corte individua anche quali siano gli ostacoli all'esercizio, in qualche modo, come dire, dando dei criteri al bilanciamento che deve essere fatto in concreto. E, quindi, le ragioni ostative per la Corte non sono solo ragioni di sicurezza, ma anche esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, nonché, riguardo a specifici imputati, anche ragioni di carattere giudiziario che possono essere connesse ad esigenze di salvaguardia della prova. Quindi, vedete, una sentenza, come dire, veramente fondamentale rispetto alle tematiche che di cui avevamo parlato del suicidio. E pensate come, in qualche modo, potrebbero incidere su uno di quei fattori che avevamo visto emergere dalle statistiche, no? Talvolta il suicidio riguardava persone che avevano quasi finito la detenzione, quindi pronte a tornare all'esterno. E vedete, se questo tornare all'esterno vuol dire anche, per esempio, tornare verso una famiglia ormai disgregata, questo può diventare, come dire, un motivo di crescita del malessere, del disagio psichico, che può condurre al suicidio.

La sentenza della Corte Costituzionale 10 del 2024 è, ripeto, una tappa fondamentale proprio all'interno di questo diritto dei detenuti e, diciamo, è una tappa fondamentale in quel percorso di riavvicinamento, in quel percorso di riavvicinamento dell'universo carcerario, di un luogo, si dice, psicopatogeno come il carcere, alla vita reale e, quindi, alla vita ehm vissuta in una sfera di libertà. Vi ringrazio.