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Istituzioni di Diritto privato (prof. Giovanni Di Rosa) - Open day Giurisprudenza

Università di Catania - webtv21:05

Transcription

[Musica]

Organizzerei questa disponibilità, diciamo, di questi 20 minuti grosso modo che ci sono dati per fare un discorso parallelo su due versanti. Il primo versante, secondo me, è il versante più importante perché, come docente di primo anno, io l'avverto. Ora sono reduce dalla mia lezione perché il mio corso RZ lezione il giovedì e il venerdì e il sabato mattina, quindi ho lasciato i vostri colleghi più anziani del primo anno. Devo dire che avevo la tentazione di portare qualcuno di loro con me, eh, perché l'esperienza diretta di uno studente, secondo me, è forse più significativa per voi rispetto a quella che posso individuare io, che pure, diciamo, ormai insegno, sono in questa facoltà, o meglio, ormai in questo dipartimento da quasi 22 anni, quindi, diciamo, un'idea me la sono fatta dal dal punto di vista organizzativo, gestionale e problematico. E vi parlo anche da docente del primo anno di un insegnamento, diciamo, eufemisticamente di peso, mh, cioè nel senso che è un insegnamento molto impegnativo, che occupa tutto l'arco temporale e che è propedeutico per tutti gli esami che dovrete sostenere successivamente di indirizzo. Quindi, come dire, noi abbiamo questa funzione, insomma, insieme ai colleghi di istituzione del diritto romano, dal punto di vista della correlazione contenutistica e successione storica, un po' in grado, cioè quello da fare, quello di fare da sbarramento, mh, che è una terminologia abbastanza impegnativa, ma che vi posso assicurare che è certamente così. Nel senso che, pur avendo questo numero programmato di cui voi siete a conoscenza, poi questi passaggi tra il primo e il secondo anno sono passaggi molto impegnativi numericamente, tendenzialmente in ordine al 60%, cioè su base 100, 60 passano, gli altri 40 no. E di questi 60, poi variamente organizzati dal punto di vista dei cosiddetti crediti formativi conseguiti.

Vi dico questo perché? Perché in una giornata come questa, questo open day, che è un'iniziativa molto bella, in una sede, peraltro, nuova, che noi abbiamo desiderato per circa 25 anni, dopo varie peregrinazioni in cinema, teatri, sottoscala e così via discorrendo, siamo riusciti ad avere una un luogo degno di questo nome per un'istituzione universitaria, che, che, che se ne pensi, è sempre un'istituzione di alta formazione per definizione. Quindi non è uno scherzo, è una cosa seria, è una cosa seria dal punto di vista del vostro impegno dello studio, una cosa seria dal punto di vista dell'impegno economico che le vostre famiglie si impegnano a portare avanti, è una cosa seria perché qui si progetta e si organizza il vostro futuro e nessuno ha tempo da perdere, tantomeno voi che avete una concorrenza elevatissima all'esterno. Quindi prima andate avanti e meglio è, perché il nostro obiettivo è quello di non fare del dipartimento un parcheggio a tempo indeterminato, perché non ci interessa. Cioè, chi studia va avanti, chi non studia farà altro, certamente non farà questo tipo di studi che sono di carattere essenzialmente tecnico. Togliamoci dalla testa l'idea che sia una facoltà umanistica perché non è così, cioè non ha niente di umanistico. Lo dico perché ogni tanto ci sono, come dire, delle leggende metropolitane che che si sviluppano all'interno delle scuole, c'ha la facoltà umanistica, faccio giurisprudenza, non c'entra niente, non c'entra niente, perché noi siamo una facoltà eminentemente tecnica. Poi qualche insegnamento ha sì una valenza vagamente storico-umanistica, ma fondamentalmente il diritto organizza delle tecniche per la soluzione di problemi e questo è precipuamente, per esempio, la funzione del diritto privato. Quindi, come avvertenza per l'uso e quindi per scegliere con consapevolezza, perché un giorno di questo tipo ha questa funzione e va a merito di chi si fa carico della complessiva organizzazione, mettere insieme questo puzzle che non è assolutamente facile. Prima di scegliere, dobbiamo essere consapevoli, nei limiti del possibile, della scelta che stiamo facendo, eh, perché, ripeto, il fattore tempo per voi è centrale e non vi potete permettere, tra virgolette, di sbagliare. Poi capita anche di sbagliare, vabbè, si troverà una possibile soluzione su successivamente.

Dico questo perché quando la l'amica professoressa Sar Longo ha discusso con me della organizzazione dell'intervento, si è detto: "Proviamo, appunto, a simulare, come dire, a dare un assaggio". Evidentemente, però, diciamo, io sono sempre dell'idea che gli assaggi devono essere piacevoli, ma realistici, perché altrimenti sono lo specchietto per le allodole, una specie di truffa organizzata attraverso un sistema pseudo formalizzato. E allora vi dico, dal punto di vista del mio insegnamento, io penso sempre, soprattutto per uno studente di primo anno, che lo studente di primo anno che studia un corso, che frequenta un corso di istituzione di diritto privato, deve avere sempre la misura della realtà, perché il diritto, per definizione, non si occupa del sesso degli angeli, cioè non ha problemi o dire teorici che sono non si sa dove nell'iperuranio, cioè risolve conflitti di interessi che si pongono nella nostra vita quotidiana. Se noi non riusciamo a fare un abbinamento tra ciò che si studia e ciò che si applica nella realtà, lo studio di una materia come il diritto privato, che per definizione è diritto positivo, non ha nessun senso perché non se ne capisce la relativa funzione. Però, allo stesso modo, il diritto traduce una serie di conflitti, li risolve e li organizza con delle regole, e ovviamente è un diritto che non è estraneo dalla realtà, perché necessariamente risulta condizionato dal momento storico in cui il diritto si sviluppa.

Vi faccio un esempio, sopra tutti, perché è un esempio, secondo me, paradigmatico del modo in cui si organizza lo studio delle regole in una facoltà. Io continuo a chiamarla, scusate, facoltà per deformazione storica, anche se noi adesso siamo un dipartimento che, voglio dire, appartiene alla famosa riforma Gelmini. Noi, però, che crediamo in un certo modello di università, continuiamo a chiamare facoltà di giurisprudenza, ma insomma, ognuno c'ha qua le sue idee a riguardo. Prendete l'esempio di quella parte del diritto privato su cui si esercita la maggiore sensibilità, perché è la parte legata al diritto della famiglia, no? Che è un argomento, devo dire, che piace molto di più alle donne e un poco meno agli uomini per ragioni varie, sulle quali qui non ci soffermiamo, ma che poi per chi frequenterà il corso avrà modo di verificare. Che cosa è successo in questo settore, che ovviamente, prima di essere un settore giuridico, è un settore della nostra esperienza quotidiana, perché, voglio dire, piaccia o non piaccia, ciascuno di noi insomma proviene da una famiglia, c'ha una storia alle spalle, si costruirà o si è costruito una storia in prospettiva, quello che sia. In realtà, il diritto che cosa fa? Prende atto di un certo assetto sociale che si è formato nel tempo, lo regolamenta o non lo regolamenta a seconda dei casi, ma individua delle regole. Queste regole, però, sono storicamente date, cioè sono l'espressione di un certo modo di avvertire i problemi all'interno di una certa società. Emblematico da questo punto di vista è quello che è accaduto negli ultimi 80 anni a proposito di questo settore del diritto privato, perché 80 anni fa, e certamente i vostri genitori o insomma i vostri nonni se lo ricordano, la famiglia dal punto di vista sociale, quindi dal punto di vista della struttura nella società, era una famiglia rigidamente patriarcale, che era fondata su un modello che derivava da una tradizione, dico giusto o sbagliato che fosse, qui il problema non è di giudizi di merito, il nostro è un lavoro sempre sul metodo, cioè su come si studia il diritto e come si interpretano le regole. Proveniva da un modello in cui la struttura era quella che noi abbiamo ereditato dal diritto romano del pater familias, che sostanzialmente decideva tutto. Questo modello sociale, che era anche economico, perché le regole organizzative economiche della famiglia erano queste: il marito va a lavorare, la moglie sta a casa a badare alla casa e ai figli. Questo era il modello, non teorico, il modello fattuale. Il diritto, come dire, assorbiva questo strumento, questo modello e lo traduceva in regole del tipo: il la moglie è sottoposta alla potestà del marito. Questa era una regola del codice civile del 1942. Oggi, ovviamente, una regola di questo tipo, diciamo che un po' ci fa sorridere, perché effettivamente traduce un modello che per noi è lontano, no? 80 anni, forse 300 anni, cioè nel senso che ci sembra una cosa, dice "Ma come è stato possibile?". Eppure così era, eppure così era. Ovviamente a questo seguiva tutto un'altra serie di disposizioni. Pensate, ad esempio, a quello che accadeva anche qui 80 anni fa, quando ci si sposava, la moglie portava la dote, e la dote faceva parte delle regole giuridiche di organizzazione rapporti economici a casa, e e chi non portava la dote erano problemi suoi, cioè nel senso che, come dire, veniva valutata negativamente in questa ottica di regolamentazione.

Poi il tempo passa, intervengono le modifiche. La modifica più importante, qui, da che cosa è rappresentata? Dal fatto che nel 1948 viene introdotta la nostra carta costituzionale, no? Questa costituzione di cui si parla sempre, se è ancora valida, non è valida, se si deve cambiare, non si deve cambiare. Poi, ad onor del vero, chi la cambia molte volte non ha le idee chiare, ne ha poche confuse, quindi insomma si fa una certa sovrapposizione di piani. In questo dato costituzionale centrale, qual è il principio, anch'esso normativo di diritto centrale, è rappresentato dalla uguaglianza dei coniugi, perché la regola corrispondente stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Uguaglianza tra i coniugi, in un sistema in cui la moglie è sottoposta alla potestà del marito, è un po' strano. E allora qui il diritto, adeguandosi non soltanto a questa regola importante, ma anche alle modifiche socioeconomiche, cioè la donna comincia a lavorare, comincia a costituirsi una sua autonomia, iniziano le fasi della cosiddetta rivendicazione, eh, la fase, come dire, cosiddetta del '68, della rivoluzione. Da questo punto di vista, evidentemente, la società ha una funzione di impulso, perché traduce delle esigenze. Poi non tutte le esigenze il diritto le riconosce. Da questo punto di vista, però, il diritto prende atto di queste esigenze e formalizza regole nuove. Le regole nuove sono quelle che nella riforma del diritto di famiglia del '75 recepiscono questo modello, quindi viene spazzato via, poi in via, diciamo, formale sostanzialmente, un altro discorso, il modello di questa famiglia patriarcale e si realizza un modello familiare equilibrato, ordinato sul principio di eguaglianza, con tutta una serie di modifiche importanti anche per quanto riguardi i rapporti con i figli. E siamo al 1975, cioè 40 anni fa. E soltanto che la società non si ferma e il diritto non si può fermare, perché il diritto serve alla società, ha una funzione strumentale nella risoluzione dei problemi. Quindi non è possibile immaginare un diritto slegato dalla società. I problemi della società devono trovare soluzione attraverso le regole del diritto. E così comincia un processo di emersione di organizzazione che porta all'introduzione di nuove regole al seguito di nuovi problemi che via via vengono risolti. L'ultimo dei quali è stato risolto nel 2012 con una riforma molto importante che ha avuto completamento soltanto alla fine dell'anno scorso, che è la famosa riforma della filiazione, m. Una riforma che si è ritenuta essere epocale. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, a prescindere dal fatto che siano nati all'interno di una relazione matrimoniale o all'esterno di una relazione matrimoniale. Quelli che un tempo, 80 anni fa, venivano chiamati figli illegittimi, perché nati da rapporti cosiddetti di concubinato, oggi il termine concubinato, dice "Ma sei omofobo?". No, un tempo si chiamava concubinato, Napoleone lo qualificava così nel codice civile francese, no? Però anche qui i termini cambiano. Questa riforma ha rappresentato uno sviluppo, un'evoluzione, un punto di arrivo, perché giustamente il rapporto di filiazione, a parte che serve a tutelare i suoi componenti rispetto, come dire, alla relativa origine formalizzata o non formalizzata.

Su questo, però, si innestano i problemi nuovi. Quali sono i problemi nuovi? Probabilmente tutti voi ne avrete sentito parlare, mi auguro per voi, perché per avere la possibilità di dare senso ad una facoltà di questo tipo, non ci si può estraniare dalla realtà. Quindi bisogna leggere i giornali, bisogna ascoltare i telegiornali, bisogna essere all'interno della realtà, che non vuol dire essere su Facebook, perché la realtà è un'altra cosa. Il dato, qual è oggi? Le esigenze che la società manifesta sono, ad esempio, quelle della regolamentazione delle convivenze, cioè dei rapporti cosiddetti paramatrimoniali, no? Delle cosiddette pluralità delle forme familiari. Attenzione, non soltanto tra soggetti di sesso diverso, come sempre si è ritenuto, ma anche con riferimento a soggetti dello stesso sesso. E la domanda, ovviamente, viene a seguire: il diritto si deve occupare di quest'ordine di problemi o no? Deve intervenire o no? Deve immaginare una regolamentazione delle convivenze che poi vengono organizzate secondo lo schema del contratto, che è il tipico modello giuridico di organizzazione dei rapporti patrimoniali secondo il nostro diritto privato, oppure no? Non solo, e di questi rapporti si deve occupare soltanto di quelli eterosessuali o anche di quelli omosessuali? E si tratta di interrogativi che non sono di poco momento, non foss'altro perché una volta che il diritto comincia a occuparsi di questi problemi, poi a seguire ne vengono altri. Ad esempio, è possibile che il diritto riconosca alla coppia omosessuale la possibilità di adottare bambini? Per esempio, il nostro ordinamento prevede l'adozione, ma la prevede soltanto per le coppie sposate secondo un certo modello tecnico organizzativo, ma esclude tutte le altre. Questo è legittimo? Non è legittimo? È conforme al principio di uguaglianza? È discriminatorio? È omofobo? Non lo so. Non è questa la sede, ovviamente, per pronunciare giudizi di merito, perché noi ragioniamo sempre sul metodo delle scelte organizzative volte alla soluzione di problemi. Questo, però, vi dà la misura di come il diritto è preordinato alla soluzione dei problemi della società. Il diritto non regola fatti di sentimento.

Vi faccio una battuta. Nella riforma, poi, sulla filiazione, che ha visto la luce nel dicembre del 2012, poi completata con i decreti delegati governativi, uno degli studiosi di questa materia che aveva partecipato ai lavori delle commissioni parlamentari, che cosa aveva detto? Beh, dobbiamo introdurre un principio normativo di questo tipo: i figli debbono amare i genitori. Ma una cosa fa vanta giuridica veramente, perché come fa, come faccio io a stabilire per legge che i figli debbono amare i genitori? Cioè, un fatto di sentimento. Si può pretendere giuridicamente? E poi che fa se non lo ama? Che sa, si chiama il giudice e lo si condanna ad amare, oppure, non so, gli facciamo il pignoramento, così magari gli espropri i beni, li vendiamo e lo costringiamo ad amare. Come vedete, è, sembra un paradosso, ma attenzione, perché questo è il rischio della trasformazione del diritto da sistema di valori a fatti emozionali di sentire.

Un altro breve passaggio e chiudo, perché il tempo è davvero poco e mi rendo conto che poi l'attenzione cala vertiginosamente. Pensate a quello che accade nella vostra vita quotidiana, perché immagino, penso, che la maggior parte di voi vive in realtà immobiliari condominiali, dico, tranne chi ha la fortuna di vivere in una casa sola, che è un'oasi. Il condominio è una giungla, no? Cioè, per definizione, eterogeneo, uno trova quello squilibrato, quello esaurito, quello che si sente la radio di notte, quella che stende le lenzuola, gli casca l'acqua, l'altro che grida, l'altro che canta, quello che posseggia la macchina davanti al box, l'altro che occupa e via discorrendo, no? Anche qui il diritto come interviene? Certo, regolamentando. C'è una disciplina apposita, recentemente abbiamo avuto una riforma in tal senso molto importante. Anche qui, un altro degli illustri pseudo relatori di questa riforma, che io poi ho avuto occasione di conoscere, perché ho partecipato ai lavori dirigenti in commissione parlamentare della riforma del condominio degli edifici, ebbene a dire: "Dobbiamo introdurre una regola che consenta ai proprietari di tenere in casa gli animali per legge, cioè che precluda agli altri la possibilità di vietare di tenere animali". Ma dico, intanto pensiamo alle persone, poi certo penseremo agli animali, perché sto fatto che dobbiamo introdurre una regola che intanto tutela gli animali e poi si vede. Non c'è stato verso, non c'è stato verso. Tant'è vero che poi, quando qualcuno di voi interessato si occuperà di questa materia, leggerà che c'è una regola in presenza della quale il regolamento del condominio non può vietare che si tengano animali nel proprio appartamento, poi si tratta di vedere se all'animale disturbo oppure no. Dico, come dire, sembrano problemi strani, però siccome il condominio è una fonte di guai inesauribile e il contenzioso giudiziario è innumerevole, è chiaro che, come dire, il diritto deve rispondere a quest'ordine di problemi.

Quindi, se volessimo trovare un filo conduttore, è il dato che a me interessa sottolineare è il seguente: il diritto è un'esperienza fondamentale, perché nasce per la soluzione dei problemi degli uomini. Può diventare o fantadiritto, cioè la barzelletta di prima, oppure diritto sul serio, secondo un modello che definisce un ordine di valori da cui non si può prescindere, perché ogni scelta giuridica è una scelta valoriale, giusta o sbagliata che sia. Ovviamente, evitando che il diritto diventi strumento di sopraffazione, perché, perché in un certo modello teorico, il diritto è divenuto strumento di sopraffazione. Pensate alle pulizie etniche, per legge si stabilisce che tutti gli appartenenti alla razza X devono essere eliminati. Con lo stesso principio, noi potremmo dire allora è legittima una legge del parlamento che pone che tutti coloro che portano gli occhiali non possono accedere agli uffici pubblici? Io potrei andare a casa subito, dico per dire. Attenzione, cioè la legge deve avere, il diritto deve avere un suo contenuto di giustizia oggettiva, perché altrimenti ognuno si fa le regole per sé sulla base dei criteri più arbitrari che immagina.

Il secondo dato è il seguente. L'aforisma che vorrei passare è questo: il diritto muove il mondo, cioè non esiste la possibilità di organizzare i rapporti tra di noi consociati senza che siano fissate delle regole, perché per definizione ogni agglomerato di persone ha bisogno di regole, regole che vengono rispettate o in via autonoma, cioè da sé, o in via eteronoma, cioè perché altri le impongano. Per questo si spiega la duplice faccia del diritto, che da un lato è regola, dall'altro è attuazione di questa regola. Il diritto privato, come regola dei rapporti tra i consociati, ha proprio questa funzione. E allora, per chi dovesse decidere di iscriversi a questa facoltà, riutilizzo nuovamente questo termine ormai desueto, l'obiettivo deve essere quello: capire come funziona il mondo attraverso la lente di osservazione del diritto, che può essere una lente deformante in alcuni casi, ma è la lente deputata alla risoluzione dei problemi della nostra quotidianità, grandi o piccoli che siano. Buon lavoro.