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Lezione 17 Hate Speech

Angela Ferrari Zumbini22:26

Transcription

Ciao a tutti, benvenuti alla Nocciolina di Diritto numero 17.

Per prima cosa, ci tengo a tranquillizzare. Mi avete scritto in molti chiedendomi come mai sono un po' di giorni che non pubblico i video. Si, effettivamente sono stata male, ma fortunatamente nulla a che vedere con il coronavirus. Sono in salute, semplicemente, come potrete vedere poi quando gesticolo, vi rendete conto, ho avuto uno spiacevole incidente domestico. Ecco qua, che pare molto banale, ma in realtà, non potendo andare al pronto soccorso in questo periodo, avere un dito tranciato a metà in casa, senza la possibilità di essere medicata, credetemi, è stato abbastanza fastidioso.

Detto ciò, l'abbiamo superata e quindi siamo pronti per la Nocciolina di Diritto numero 17. Proseguiamo nell'analisi dei vari limiti che possono essere imposti alla libertà di manifestazione del pensiero. Per ora, avevamo esaminato i limiti che attenevano alla tutela di interessi di qualcun altro, quindi di natura individuale. Avevamo parlato più uno specifico dell'onore e e quelli del reato di diffamazione.

Oggi passiamo ad esaminare quali sono altri limiti che possono imporsi alla libertà di manifestazione del pensiero, ma questa volta sono limiti volti a tutelare degli interessi di natura pubblicistica, cioè sono interessi che non attengono a un singolo individuo, alla sua sfera individuale, bensì a dei beni che riguardano la collettività. Ovviamente, in questo caso, rientra in gioco quella distinzione che avevamo fatto all'inizio fra una visione di tipo individualista della libertà di manifestazione del pensiero e dunque lo ritiene con una libertà della persona di esprimersi. In questa accezione, ovviamente, i limiti di natura pubblicistica sono accettati con più difficoltà. Invece, se si sposa una teoria più funzionalista della libertà di manifestazione del pensiero, come la possibilità di sentire più voci, informarsi, di avere un'informazione più completa, ovviamente questi limiti di natura pubblicistica verranno accettati con maggiore facilità.

Allora, noi oggi iniziamo e vedremo uno primo limite di natura pubblicistica che è piuttosto controverso, sia nella sua nella sua accettazione in quanto limite alla manifestazione del pensiero, ma anche perché, insomma, è difficile veramente andare a definire quali sono i comportamenti concessi e quali no. Beh, vediamo subito. Stiamo parlando dell'ordine pubblico. Ordine pubblico che vuol dire? Vuol dire che non si può dire tutto, tutto, perché? Perché noi abbiamo detto che il diritto serve a garantire una pacifica convivenza fra i consociati. Ovvio, se vivo da sola, non mi serve diritto, faccio quello che vogliono, posso disturbare nessuno, ma a noi diritto serve per una pacifica convivenza. Allora, a un certo punto, se io dico delle cose brutte, brutte, brutte, magari si pone un problema che posso andare a provocare un problema in questa pacifica convivenza. Detta così, sembra semplice, però andiamo a fare degli esempi e diventa molto più complessa.

Dicevamo, l'ordine pubblico, inteso, è un limite che non sempre accettato di buon grado, perché? Beh, perché voi potete capire che dato noi viviamo in un regime, pensate sempre, noi viviamo in un regime democratico e possiamo dire molte, siamo liberi, ok? Però pensate invece a chi vive in regimi non democratici o addirittura totalitari. In quelle regimi, l'ordine pubblico viene utilizzato molto spesso, è di buon grado, per cosa? Permettere a silenziare tutte le minoranze, perché se tu sei un regime totalitario o comunque antidemocratico, dici che l'ordine pubblico è l'ordine che in quel momento vige nel paese, così come costituito di potere pubblico, e tutto ciò che è volto a criticare il potere pubblico, viene visto come una possibilità di andare a intaccare l'ordine pubblico e con ciò, praticamente, si mette una censura su qualsiasi tipo di protesta o anche semplicemente di pensiero minoritario. No, perché se uno dice che l'ordine pubblico è l'ordine precostituito, così come organizzato in quello specifico momento, voi pensate ai regimi totalitari del secolo scorso che abbiamo purtroppo poco conosciuto, tutti i regimi fascisti, nazisti, comunisti e quant'altro. Lì non si poteva in alcun modo esprimere alcun tipo di dissenso, perché era uno stato antidemocratico, ma spesso venivano camuffate queste cose sotto la copertura della volontà di tutelare l'ordine pubblico, ok? Per cui, diciamo che negli ordinamenti liberali e democratici, il limite dell'ordine pubblico, insomma, non è sempre un limite ben accetto.

Detto ciò, però, è ovvio che bisogna pur porre un limite a ciò che si può dire e lo andremo a vedere, quindi, come si fa a stabilire qual è il limite, l'ordine pubblico, quando deve prevalere, quando deve prevalere la libertà di manifestazione del pensiero. Anche qui, come altre volte, ci viene in aiuto la nostra Corte Costituzionale, che si è trovata a dover giudicare la costituzionalità di varie disposizioni di legge, soprattutto del nostro Codice Penale, che, come vi dicevo, è stato adottato nel 1930, in pieno regime fascista, e che dunque prevedeva molti limiti alla libertà di manifestazione del pensiero per la tutela dell'ordine pubblico, intesa però in senso abbastanza ampio, per reprimere una serie di comportamenti che il regime non riteneva consoni.

La nostra Corte Costituzionale, in via interpretativa, ha utilizzato un un'interpretazione veramente lungimirante e che ha mutuato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, perché in America tradizionalmente c'è sempre stato un grande dibattito, sia dottrinale che giuridico, giurisprudenziale, sulla difficoltà di bilanciamento fra il loro famosissimo Primo Emendamento della freedom of speech e invece il limite posto da espressioni del pensiero che dovevano essere in qualche modo limitate per garantire l'ordine pubblico.

Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, fin dall'inizio, aveva trovato un interessante escamotage interpretativo che non doveva necessariamente ricondursi all'ordine pubblico, e quello che voi trovate definito e magari l'avete anche sentito alcune volte, come speech plus. Che cos'è lo speech plus? La Corte Suprema americana e poi la nostra Corte Costituzionale, detto: "Ok, io non voglio limitare la libertà di manifestazione pensiero, perché la nostra Costituzione la tutela in maniera veramente ampia, ma tutela la manifestazione di un pensiero, mentre le azioni non sono tutelate allo stesso modo". E allora, dov'è il trucchetto interpretativo? Il trucchetto interpretativo sta nel dire: "Alcune espressioni sono tali da incitare all'odio o comunque a comportamenti assolutamente negativi che provocano danni nei confronti di altri". E in questo modo, quella manifestazione del pensiero non è in realtà un pensiero puro, speech, no, diventa uno speech plus, cioè qualcosa in più, è una manifestazione del pensiero talmente carica di odio e volta a provocare in chi la sente una volontà di poi mettere in atto quei comportamenti violenti e dunque non è un puro pensiero, ma diventa in realtà qualcosa di più simile a un'azione e dunque vieta le manifestazioni del pensiero che istigano in chi le ascolta un facere, cioè fare, commettere un reato. Quindi, l'istigazione all'odio o la tua addirittura l'istigazione alla commissione di un reato. E quindi, in questo modo, la nostra Corte Costituzionale, così come la Corte Suprema americana, diciamo che salvaguardia, salvaguarda la totale libertà di manifestazione del pensiero, perché dice: "Quelle manifestate il pensiero che io ritengo che vadano vietate, non sono pensiero, perché sono istigazioni alla commissione di un reato, dunque la commissione di una azione che poi provoca un danno a qualcun altro". E con ciò, questo è un limite logico. Dice: "Io non sto in alcun modo vietando manifestazione del pensiero, perché tu, nel momento in cui dici, che so, 'uccidete', se la andate su Facebook, dite 'uccidete tutti' e magari insultando anche con parole non propriamente carine, insultate una determinata categoria di persone, magari delimitate per razza, per credere religioso, gli altri motivi, e incitate le persone ad ucciderli tutti, capito bene che questo non è propriamente un'espressione delicata, ok?". Ovviamente, questa può essere vietata, perché? Perché voi state istigando alla commissione di un reato, per altro, è un reato previsto dal nostro Codice Penale, l'istigazione alla commissione di un reato, nonché l'apologia di reato. Quindi, il fatto di incitare gli altri a un facere, può essere vietato, perché è ovvio, per tutelare l'ordine pubblico, perché altrimenti si avrebbero, purtroppo, persone che magari non sono tanto capaci di discernere ciò che è giusto da ciò che non è giusto e potrebbero subire, sentirsi influenzati da queste vostre incitazioni e andare poi a commettere davvero reato.

Ora, però, ovviamente, la distinzione fra ciò che è pensiero puro e speech plus, e dunque in cui c'è qualcosa di più che spinge effettivamente poi a commettere un'azione, se è facile da distinguere quando vi faccio degli esempi così esagerati, poi è più difficile da distinguere, ma i casi concreti che presentano sfumature molto più variegate e non così delimitate.

Un altro criterio che la nostra Corte Costituzionale ha sempre mutuato dalla Corte Suprema americana, perché, come vi dico, il dibattito è veramente molto acceso, un argomento di tutta, direi, a livello dottrinale, accademico e giurisprudenziale. Allora, per superare anche le difficoltà dello speech plus, in cui appunto ci deve essere un inizio di azione che pone determinati problemi, la Corte Suprema americana, seguita anche in questo caso dalla nostra Corte Costituzionale, ha individuato un'altra categoria di espressioni che possono essere vietate per garantire l'ordine pubblico, inteso appunto come pacifica convivenza sociale, ed è qualcosa di in qualche modo simile quello che viene definito hate speech, i discorsi di odio. Cioè, non è solo chi incita alla commissione di un reato, ma si può obiettare tutto ciò, tutte le espressioni che sono volte anche semplicemente a ingenerare odio verso determinate categorie, odio che poi non necessariamente deve essere l'incitazione a commettere un'azione negativa, ok? Basta il semplice fatto di incitare all'odio nei confronti di determinate categorie per giustificare, in alcuni casi, il limite a queste manifestazioni del pensiero.

Ora, anche in questo caso, sebbene è ovvio che nessuno vuole la diffusione di odio nei confronti di determinate categorie, detto così, siamo tutti d'accordo. Detto ciò, però, poi bisogna capirsi bene su quali sono le reali conseguenze di un divieto di hate speech, perché anche qui torniamo al problema precedente, ovvero l'hate speech nei confronti di determinate categorie di persone, suddivise in base a criteri di etnia, di razza, di credere, fede religiosa, credo politico, eccetera eccetera. C'è sempre dietro l'angolo il problema di una degenerazione di questo criterio, volto poi alla censura di opinioni minoritarie che non corrispondono a quelle che sono le opinioni maggioritarie in un determinato momento storico. Per cui, bisogna bilanciare sempre il divieto di hate speech, però con poi non andare a cadere in una censura a priori di tutto ciò che non rientra, ad esempio, in un politically correct o comunque nelle opinioni maggioritarie, posto che, ovviamente, i discorsi di odio, è abbastanza condivisa l'opinione che vadano vietati. Però torniamo sempre al problema dell'interpretazione. Va bene, ok, quali sono i discorsi di odio? Cosa si può dire, cosa no? Perché poi, alla fine, a noi interessa sempre capire: "Sì, ma cosa si può dire, cosa no?". È difficilissimo da dire. Voi, io vi do sempre degli stimoli per ragionare, per riflettere, per porre dei problemi. È difficile poi trovare le soluzioni, non sempre ci sono, perché molto spesso, poi, in realtà, dipende dalla singola, dal singolo caso, o anche dal singolo magistrato che si trova a dover decidere la causa in questione.

In termini generali, un problema che si pone è la definizione di hate speech, cioè di cosa è un discorso di odio, cos'è un discorso di odio. Ad esempio, varia molto anche da paese a paese o da situazione storica in cui si vive. Vi faccio alcuni esempi che potrebbero essere interessanti per farvi capire distinzioni. In America, sa sempre, dove questo discorso è molto attuale, ad esempio, si è molto dibattuto il problema se fosse possibile vietare le riunioni del Ku Klux Klan. Non so se conoscete il Ku Klux Klan, sono quei signori che si vestono di bianco, incappucciati, perché hanno un determinato credo e credono anche, in un certo senso, nella superiorità della razza bianca. Ora, ovviamente, il Ku Klux Klan si può dire che incita all'odio nei confronti delle persone di colore e allora in America, se andassero vietati, è però poi si pone il problema: "Sì, ho capito, ma una persona non può liberamente manifestare la propria opinione, anche se è un'opinione sbagliata?". E allora, anche lì, in America, e non è solo un problema nostro, ci sono state sentenze divergenti. In alcuni casi, le riunioni del Ku Klux Klan sono state ammesse, in quanto comunque ricadono all'interno la libertà di manifestazione pensiero che deve essere tutelata. Questo riguardava però le riunioni pacifiche. Altre volte, ad esempio, quando quei genietti si riunivano e bruciavano le croci andando in giro per strada per spaventare le persone, ovviamente, in quei casi, ci sono state sentenze in cui hanno detto: "No, questi comportamenti vanno vietati, perché non è una manifestazione del pensiero, ma bruciando la croce si commette un'azione che ingenera non solo istiga all'odio, ma ingenera anche paura in chi la vede". Quindi, anche lì, non c'è un orientamento uniforme, perlomeno, appunto, ogni volta si ricorre a vedere che cosa effettivamente è stato detto e che cosa è stato fatto.

Molto più ampia una definizione di odio, ad esempio, in Sudafrica. In Sudafrica, voi sapete che il paese, purtroppo, ha vissuto per molti anni durante l'apartheid. Apartheid in cui i bianchi erano segregati, esprimevano, erano segregati rispetto ai bianchi perché considerati inferiori. Durante l'apartheid, la nazione sudafricana aveva una determinata bandiera fatta in un certo modo, ok? Poi, per fortuna, l'apartheid è finita e quando poi, dopo l'apartheid, quindi si è rifondato lo stato, perché è stata messa al bando l'apartheid e tutto ciò che ne conseguiva, lo stato del Sudafrica ha scelto una bandiera diversa, si è data una nuova bandiera, ok? Ora, pensate che nei giorni nostri, in Sudafrica, semplicemente l'esposizione di una bandiera del periodo precedente dell'apartheid, ma non senza dire niente, senza fare nulla, solo il fatto di esporre la bandiera di quel periodo, è considerato hate speech ed è vietato, perché? Perché ovviamente la nazione ritiene che mostrare quella bandiera, in qualche modo, sia un'apologia dell'apartheid. E quindi, capite come è difficile, cioè, dare una delimitazione fissa, rigida, sicura di ciò che è hate speech, perché in America è consentito fare le riunioni del Ku Klux Klan a certe condizioni, e in Sudafrica non si può esporre una bandiera perché è ritenuto comunque una istigazione e apologia dell'apartheid.

La stessa cosa, ovviamente, vale in Italia. Cioè, ciò che è hate speech è difficile da garantire. Audio che ci sono delle leggi che vietano i discorsi di odio in base alla razza, il colore, la fede religiosa, però poi nel concreto, se proprio dovessi andare a vedere che cosa nello specifico si può dire, cosa no, i casi non sono sempre univoci, ma ci troviamo dinnanzi a una giurisprudenza non sempre coerente, ma perché è davvero difficile esserlo quando si va a parlare di reati collegati a opinioni, quindi l'espressione del pensiero.

Pensate a uno dei dei casi attuali e molto difficili da decidere nei casi concreti. Noi abbiamo detto che la libertà di manifestazione della fede religiosa è una delle grandi libertà di manifestazione del pensiero che noi abbiamo. Ma pensate, ad esempio, al bilanciamento che oggi va fatto per garantire l'ordine pubblico rispetto a quello che è il terrorismo internazionale, perché ci sono determinati personaggi che dietro a video in cui vorrebbero far sembrare che stiano esclusivamente propagandando la loro fede religiosa, in realtà ci sono messaggi di istigazione all'odio per la commissione di reati terroristici. Nel momento in cui, ovviamente, vi sono organizzazioni terroristiche che si basano su un fondamentalismo religioso, è ovvio che poi anche lì si va a scontrare la libertà di fede religiosa e di farne propaganda con quella, ovviamente, la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale internazionale per contrastare il terrorismo internazionale. Ecco, in questo modo, voi potete anche vedere come argomenti che potrebbero sembrarvi molto astratti, lontani da voi, ecco, quello di cui stiamo parlando noi, alla fine, è quello che vale e che deve essere applicato per tutelarci anche nei casi di terrorismo internazionale legato al fondamentalismo islamico, comunque in generale religioso. E dunque, è molto attuale, molto importante e soprattutto concreto, non sono questioni astratte.

Bene, sperando di non trincia rwe un altro dito nel frattempo, ci vediamo alla prossima Nocciolina.

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