📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[CICLO DI WEBINAR] — Moneta e Pagamenti — La tutela dei clienti.

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo1:59:20

Transcription

Buonasera a tutti, benvenuti al settimo incontro del ciclo "Monete, pagamenti, storia, regole, digitalizzazione, tutela", organizzato dalla Scuola di Economia con Banca d'Italia. E ringraziamo ancora il Dottor De Bonis, la Dottoressa Maria ed Evangelisti, che sono con noi anche oggi. E soprattutto, oggi, il Dottor Bruno Giannattasio, che è il relatore della lezione di oggi, dal titolo "La tutela dei clienti, la disciplina nell'offerta di servizi e prodotti, la vigilanza sui comportamenti".

Il Dottor Giannattasio ha lavorato, e laurea in giurisprudenza, lavora con lode in giurisprudenza, ha lavorato per tanti anni, da tanti anni carriera in Banca d'Italia. È esperto nell'Ispettorato di Vigilanza, oggi Capo del Servizio di Vigilanza sul Comportamento degli Intermediari. Ringraziamo Dottor Giannattasio, a cui cedo la parola, prima di ricordare a tutte le ascoltatrici, spettatori, che studentesse, studenti, che possono intervenire con domande durante la lezione, utilizzando il tasto "Q&A". La lezione, ora in streaming, potrà poi essere rivista su YouTube anche successivamente, e al termine del corso, anche questa lezione farà parte del MOOC di Uniurb sul tema "Monete e pagamenti". Grazie. Ce la farò, Dottor Giannattasio.

Buon pomeriggio a tutti. In primo luogo, volevo ringraziare la Professoressa Giombini, S.ta di Urbino, nonché i colleghi De Bonis ed Evangelisti, che hanno organizzato questo ciclo di lezioni e per mi dato l'opportunità di fare un intervento che trova, e che proverà a mettere a fuoco il punto di vista della vigilanza di tutela, per quanto riguarda il tema di moneta e pagamenti. Come diceva prima la Professoressa Giombini, io ho la responsabilità del servizio sulla vigilanza sul comportamento degli intermediari, che la Banca d'Italia, all'interno del Dipartimento di Tutela e Educazione Finanziaria, ha il compito di promuovere la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, anche con riferimento ai diritti e obblighi delle parti. All'interno dell'attività del servizio, quindi, noi ci occupiamo dell'interlocuzione con gli intermediari per la promozione della regolamentazione, nell'effettuazione dei controlli. L'obiettivo è innalzare il livello di tutela dei clienti e promuovere comportamenti corretti da parte degli intermediari.

Nel corso dell'intervento, doveva mettere a fuoco cioè aspetti principali. Innanzitutto, la tutela del rapporto fra tutela del cliente e vigilanza della Banca d'Italia, quindi provare ad illustrare strumenti e obiettivi della vigilanza di tutela, con qualche cenno anche alle sinergie con la vigilanza prudenziale, di cui si occupa la Banca d'Italia. Poi, anche in linea con quello che il tema fondamentale di questo corso di lezioni, che prevalentemente su monete e pagamenti, affronterò il tema della tutela del cliente con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento, cioè degli operatori dei servizi di pagamento, che sono stati più volte citati, affrontati nell'ambito delle precedenti lezioni da parte della Dottoressa Evangelisti, ma cercando di sottolineare quelli che sono gli aspetti pc qui della tutela del cliente, dei diritti e obblighi delle parti in tali servizi. E nel concludere, troverò a individuare alcune linee evolutive dei dei servizi di pagamento, che sono oggetto di profonde trasformazioni in corso, anche in relazione alla digitalizzazione dei servizi di pagamento, facendo cenno ad alcune linee evolutive tracciate anche dalla Commissione Europea di recente, con la rete il Payment Strategy, pubblicata a settembre 2020, con un cenno a due temi che sono stati anche toccati dal Dottor De Bonis la scorsa settimana, per quanto riguarda se acute class, perché l'ipotesi di euro digitale. Ovviamente, questi aspetti in conclusione troverò a delineare quali sono le sfide che pongono per i controlli di vigilanza di tutela e per la tutela dei clienti.

Se questa è l'agenda, il primo aspetto su cui mi sembra importante richiamare l'attenzione, e da cui partire, è la circostanza che la Banca d'Italia, nel nostro ordinamento, ha il compito sia di banca centrale che di organo di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. In entrambe queste attività, diventa centrale la promozione della fiducia da parte dei risparmiatori nella stabilità del sistema e del buon funzionamento del sistema. Anche nelle scorse lezioni, ed Evangelisti c sottolineava come uno dei compiti della banca centrale era quello di costruire la fiducia degli utenti dei servizi di pagamento. La fiducia, e quindi, un elemento fondamentale per il buon funzionamento dei sistemi bancari e finanziari, e anche la promozione della tutela dei clienti innalza, innalza la la fiducia nel sistema. Ovviamente, c'è un legame fasti ducia e stabilità finanziaria, e nella capacità di prevenire le crisi. E se possiamo fare, possiamo trovare a recuperare un esempio dalla storia, di come le relazioni tra intermediari e clienti possono impattare sulla fiducia e sulla stessa stabilità, possiamo ricordare che poi, in fin dei conti, la crisi del 2008 partiva dalla vendita di mutui sub prime, a clientela che non è in grado di corrispondere poi l'onere del debito. In estrema sintesi, questo fu uno degli elementi deflagrati, a cui poi se ne aggiunse ovviamente tanti altri, che però, se vogliamo, possiamo prenderlo come esempio per sottolineare come da comportamenti non corretti nei confronti della clientela si scatenavano una serie di conseguenze che portava una crisi di livello sistemico. Forse anche questi esempi hanno aiutato appunto rendere, nel corso degli anni, la rilevanza delle relazioni tra intermediari e clienti, e l'importanza di trasparenza e correttezza nei comportamenti, per contribuire a innalzare la fiducia nel sistema bancario e finanziario e aumentare il livello di tutela della clientela.

Da questo punto di vista, è proprio l'esistenza di asimmetrie informative tra intermediari e clienti, come ben sappiamo, che richiede la presenza nei sistemi finanziari di un organo di vigilanza, un'autorità di vigilanza, un'autorità pubblica indipendente, che abbia sia poteri regolamentari per promuovere la stabilità del sistema, che poteri di intervento nei confronti degli intermediari per farli rispettare. In fondo, da queste asimmetrie informative che nasce l'esigenza della presenza di un'autorità pubblica che sia in grado di riequilibrare i rapporti. Da questo punto di vista, è proprio in seguito a che all'evoluzione della delle riflessioni sul ruolo della vigilanza e sulla presenza di asimmetrie informative, del ruolo della fiducia da parte dei clienti, che nel tempo si è voluto a quello che è il disegno degli obiettivi di vigilanza della Banca d'Italia. All'interno del Testo Unico Bancario, la promozione di relazioni corrette e trasparenti tra intermediari e clienti è compito istituzionale che è stato formalizzato nel Testo Unico Bancario nel 2010. Questo non significa che prima la trasparenza non rientrasse nei compiti della Banca d'Italia, ma veniva ricondotta in quelli che erano gli obiettivi della vigilanza di cui all'articolo 5 del TUB, cioè in generale la sana e prudente, la sana e prudente gestione degli intermediari bancari e finanziari, la stabilità complessiva del sistema, l'efficienza e la competitività del sistema, e l'osservanza delle norme. Questi sono, in estrema sintesi, quelli che gli obiettivi della vigilanza né all'interno del nostro ordinamento. Nel 2010, a fianco a questi obiettivi, viene introdotta, viene introdotta la, viene introdotta la tutela, la tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza delle relazioni fra banche. Quindi, quello che era un obiettivo che contribuiva alla stabilità complessiva e la sana e prudente gestione, diventa un obiettivo autonomo della Banca d'Italia da perseguire, all'interno, ovviamente, della cornice più generale dell'articolo 5 del TUB.

È chiaro che se l'obiettivo è la stabilità complessiva del sistema bancario e finanziario, e la stabilità anche dei singoli intermediari che fruiscono a quella complessiva, dall'altro lato, la focalizzazione dell'attenzione sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni fra banche e clienti fa fare un salto in avanti all'attività di vigilanza della Banca d'Italia, assecondando un po' anche nel nostro ordinamento quello che una tendenza ormai in corso all'interno di altri ordinamenti, anche della stessa approccio regolamentare dell'Unione Europea. Prima facevano riferimento alla crisi del 2008, a seguito di quella crisi, l'esigenza di una forte attenzione alla tutela dei consumatori e la tutela della clientela bancaria è stata riconosciuta in più sedi. Ci sono stati dei principi stabiliti all'interno del G20, all'interno dell'OCSE, e anche delle riflessioni da parte del Financial Stability Board. L'idea sottostante era che l'attenzione alle relazioni con la clientela e la correttezza del portico la clientela contribuisse, fosse un compito fondamentale da parte delle autorità pubbliche e contribuisse alla stabilità del sistema. C'è quindi una sinergia tra la vigilanza di tutela e la vigilanza prudenziale. La Banca d'Italia ha entrambi i compiti di vigilanza, e questa soluzione è presente in più di uno ordinamento. Ecco, noi in Italia abbiamo lo stesso organismo, Banca d'Italia, e sia banca centrale, si è organo di vigilanza prudenziale, si è organo di vigilanza di tutela. Queste non sono scelte necessarie. In altri ordinamenti, possiamo avere anche soluzioni diverse. Ad esempio, a seguito della crisi del 2008, in nel Regno Unito, si è superata l'autorità unica che era sia banca centrale che organo di vigilanza, separando la banca centrale dalla vigilanza e istituendo una nuova autorità che avesse la responsabilità della vigilanza di tutela, la Financial Conduct Authority. In altri ordinamenti, invece, coesistono i compiti di vigilanza sia prudenziale che di tutela all'interno dello stesso ordinamento. Anche qui, gli assetti istituzionali dei vari paesi possono variare. La presenza di obiettivi analoghi in campo alle autorità pubbliche, invece, tende ad esser costante nei vari paesi europei. C'è una differenza, se vogliamo, come architettura, all'interno delle autorità di vigilanza europea, che mentre la vigilanza prudenziale dal 2014 viene svolta all'interno di quello che è il Single Supervisory Mechanism, all'interno della BCE, la vigilanza di tutela è una competenza rimasta autonoma in capo alla Banca d'Italia e non è, non avviene all'interno del cappello della Banca Centrale Europea. Sempre, se vogliamo dare qualche riferimento all'architettura europea, possiamo ricordare che all'interno del mandato che la Commissione Europea dà, cioè autorità di supervisione europea nel campo bancario, quello assicurativo e quello di mercati finanziari, leva che l'Autorità Bancaria Europea ha anche compiti di coordinamento di quella che è la vigilanza, torace a qualche forma di intervento. Anche la competenza sulla vigilanza di tutela è totalmente in carico alla Banca d'Italia.

Un cenno importante fare anche a alle relazioni fra vigilanza e sorveglianza sui sistemi di pagamento. Rete Evangelisti nelle precedenti lezioni ha illustrato quella che il processo evolutivo del sistema di pagamento nella sede europea e nel nostro paese, e faceva riferimento anche a quella l'attività di sorveglianza sul sistema di pagamenti, che fa capo alla Banca Centrale in Italia, e che è disciplinata, si trova il suo fondamento nell'articolo 146 del TUB, dove si parla di sorveglianza finalizzata al buon funzionamento dei sistemi. Ecco, l'attività che facciamo noi all'interno del mio servizio di vigilanza di tutela, focalizza la sua attenzione sulla relazione con la clientela e, per quanto riguarda i sistemi di pagamento, lo svolgimento dei singoli servizi nei confronti dell'utenza. La sorveglianza sui sistemi di pagamento, invece, ha un'attenzione più focalizzata sia sulle infrastrutture che sul complessivo funzionamento. Si tratta di attività e che hanno ovviamente forti elementi di sinergia, e fatto fosse che vengono assegnate che se attività alla stessa istituzione, la Banca d'Italia, aumenta la nostra capacità di intervento, è la nostra capacità di garantire il raggiungimento di una situazione di fiducia e sulla correttezza dei comportamenti da parte degli intermediari.

Se vogliamo, giusto brevemente, sopra delineate quelli che sono i principali punti di riferimento della vigilanza di tutela. Come dicevo prima, la norma, la norma del TUB vi chiama trasparenza e correttezza delle relazioni. Quindi, la trasparenza delle condizioni contrattuali, è forse il primo elemento della vicinanza di tutela che se in che abbiamo visto sorgere nel nostro ordinamento. L'idea sottostante era che, in presenza di una relazione asimmetrica, cioè intermediario e cliente, la focalizzazione sulla qualità e la trasparenza delle informazioni che venivano pubblicate al cliente fosse in grado di per sé di aumentare sia l'efficienza del sistema e il livello di fiducia nei clienti del sistema, ma anche di superare le asimmetrie informative, in quanto si fissavano per noi quello che era il contenuto minimo delle informazioni da dare al cliente, in modo da consentirgli di fare delle scelte informate. Questo forse è stato il primo pilastro. Se da un punto di vista pure strettamente giuridico, di solito si tende a ricordare che le prime norme primarie in tema di trasparenza risalgono al '92. Dal '92 al 2010, ovviamente, c'è stato un percorso evolutivo che poi ha spostato alla formalizzazione tra gli obiettivi della Banca d'Italia della tutela della clientela. Però, l'idea iniziale era che la qualità dell'informazione fosse il primo step su cui fondare l'attenzione.

Progressivamente, la riflessione è andata oltre, nel senso che, se la trasparenza è un elemento fondamentale, fosse da solo non può esaurire tutto il novero delle previsioni in tema di tutela della clientela. Questo perché? Perché gli enti prodotti bancari sono ad elevata complessità, e la trasparenza, a volte, la quantità e qualità di informazioni tendevano a s particolarmente, particolarmente, come possiamo dire, particolarmente oneroso, ed in termini di numerosità, complessità e lunghezza dei documenti, che quindi, se da un lato si aveva una piena informazione da parte del cliente, dall'altro lato, non sempre il cliente era in grado di comprendere e gestire fino in fondo questo afflusso di informazioni. E quindi, si è iniziato anche a ragionare non solo sulla quantità delle informazioni, ma sulla loro qualità, la comparabilità delle informazioni, perché poi, in fondo, la capacità di scelta da parte della clientela è anche legata alla possibilità di comprendere gli elementi fondamentali delle informazioni ricevute e compararle con quelle ricevute da altri intermediari, per scegliere prodotti e servizi nel modo migliore. Qui, forse, può essere utile ricordare che l'evoluzione della normativa di trasparenza tende anche a sottolineare come un cliente pienamente informato è in grado di fare delle scelte efficienti dal punto di vista economico, e quindi premiare intermediari che hanno a migliore capacità di offerta. In fondo, la tutela e la trasparenza nei confronti della clientela si lega con quelle che poi la competitività di una competitività di un sistema. Però, quello che è emerso è che, oltre a una informazioni contrattuali corrette, complete e tempestive, ci fosse anche bisogno di ulteriori indicazioni che tendessero a sottolineare l'importanza di un approccio da parte degli intermediari ai clienti che fosse improntato a correttezza e buona fede, e quindi che ci siano bisogno di indicazioni anche sintetiche, pienamente rappresentative di quello che il livello di costi, che tendono anch'essa e standardizzate, perché, come dicevo prima, la comparabilità, la comparabilità è assolutamente importante. E quindi, ci sono una serie di regole che vengono introdotte per specifici prodotti, in cui intermediari vengono chiamati a far sì che il cliente sia in grado di fare delle scelte adeguate. Quindi, queste possono consistere nel fornire spiegazioni, nel valutare l'adeguatezza, vinto dotto, ma anche all'interno di direttive europee legate a prodotti di credito per i consumatori o di prodotti di perito immobiliare, viene sottolineato l'esigenza che l'intermediario faccia assistenza al cliente per consentirgli di assumere scelte migliori. Abbiamo delle norme che tendono a chiamare in causa i comportamenti degli intermediari per evitare il solo indebitamento da parte degli utenti, cioè che l'assunzione di un debito venga fatto il più possibile in modo consapevole dalla clientela e con adeguata ponderazione della capacità di restituire, di restituire il prestito.

Se vogliamo, qui troviamo l'altro lato della medaglia di quello che, nell'ambito della vigilanza prudenziale, la valutazione del merito di credito del cliente. Da un lato, l'intermediario valuta il merito di credito per essere possibilmente sicuro del ripagamento da parte del cliente. Qui, nella normativa sul credito ai consumatori, si sottolinea anche l'esigenza che ci si assicuri che il cliente sia adeguatamente consapevole dei debiti che assume, e che, ove ciò non sia, si potrebbe anche arrivare al negare il credito a un cliente per evitare che entri in situazioni di sovraindebitamento, che poi hanno una serie di conseguenze sia sociali che personali nei confronti del cliente.

Un altro aspetto su cui si è molto sottolineato l'attenzione, sia nel nostro paese sia in campo comunitario, è che le relazioni contrattuali alla correttezza e alla adeguata salvaguardia di quella che sono le esigenze della clientela, richiedono che anche nei processi di elaborazione, costruzione e distribuzione dei prodotti, le esigenze della clientela vengano vengono considerate, e che quindi il punto di vista di quello del cliente venga considerato nell'intera catena del valore di costruzione dei prodotti. In questo modo, noi vediamo che nel da nei vari processi di baglio, elaborazione di nuovi prodotti di credito o di debito, e ci sia un'adeguata ponderazione di quelli che possono essere i clienti adatti per questi per questi prodotti, in modo da rientrare anche i comportamenti delle reti distributive. Questo, questi sono aspetti che sono pian piano entrati nella quella che è la regolamentazione sia italiana che europea. Su questo ci sono state delle linee guida, e sono su come dire, tese a sottolineare quelli che sono i presidi e gli intermediari devono avere nel disegno della governance dei singoli prodotti, sottoposti alla trasparenza bancaria, che poi sono state recepite anche nelle disposizioni di vigilanza secondarie in materia di trasparenza da parte della Banca d'Italia.

Posso fare una domanda? Certo. La normativa MiFID, il questionario che non adeguatezza e appropriatezza? Esatte. E dealer a lecce? Un tema questo. Grazie per la domanda, perché è importante, perché sennò rischiavamo di non precisare un aspetto che però è fondamentale. Cioè, la tutela della clientela, e l'esigenza che un po' rappresentato per quanto riguarda il mondo bancario, è un'esigenza che è avvertita ed è presente sia per la distribuzione dei prodotti bancari, di prodotti finanziari, che di prodotti assicurativi. La scelta fatta nel nostro ordinamento è che la trasparenza bancaria è in carico alla Banca d'Italia. Quindi, noi essenzialmente ci occupiamo di prodotti di debito e di credito, dalla trasparenza per quanto riguarda i servizi finanziari, e quindi gli strumenti di investimento, è di competenza della CONSOB. E quindi, la MiFID si occupa di quella che è la valutazione dei prodotti di investimento venduti ai clienti, e in quell'ambito, la valutazione di adeguatezza dei prodotti al cliente, quindi l'obbligo di profilatura del cliente per verificarne obiettivi di investimento e capacità di comprendere e conoscenza delle caratteristiche degli strumenti finanziari, in modo da far sì che ai singoli clienti vengano proposti e venduti prodotti che siano adeguati alle loro competenze, agli obiettivi d'investimento. Per quanto riguarda quei prodotti assicurativi, invece, la tutela del cliente è di competenza delle IVASS. Quindi, noi abbiamo norme e specificità per ciascun settore dell'intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Ovviamente, sia in CONSOB che in IVASS, ci sono strutture deputate alla vigilanza e alla tutela, e alla tutela dei. Quindi, questo è un elemento importante, perché è chiaro che all'interno dei processi di interlocuzione con la clientela da parte di intermediari, di solito si ragiona, come dire, con strategie commerciali che affrontano il mercato, il pan totale dei clienti, quanto tali. È chiaro che poi l'attività, la normativa è diversa. Le normative sono normative settoriali: CONSOB, Banca d'Italia, e IVASS. E anche di approcci e il ruolo dei varie delle varie autorità istituzionali tende ad esser diverso. Ci sono ovviamente sia colloqui che collaborazioni, ma tendenzialmente tutto quello che riguarda gli strumenti di investimento, i servizi di investimento, rientra nella competenza CONSOB. Allora, ovviamente, non è sostanzialmente, e anche come filosofia, analoghe a quelle che dicevamo prima per il governo dei prodotti bancari, quindi l'esigenza che quando si lancia un nuovo prodotto, se ne valuta la rispondenza alle nuove, quali sono i target di marchi, mercati di destinazione di questi prodotti, la tipologia di clientela. Questo è vero nel mondo bancario, ma processi analoghi sono richiesti da norme diverse anche per quelli che sono i servizi di investimento. Però, questo è materia che è di stretta competenza, che è di stretta competenza CONSOB.

Queste sono un po' gli obiettivi della vigilanza di tutela. Adesso troviamo un po' a richiamare quelli che sono i soggetti su cui esercitare la vigilanza di tutela. E i soggetti poi, in sono gli stessi che Maria De Angelis tcv chiamava è una delle versioni precedenti, che sono i soggetti del sistema dei pagamenti, perché poi dobbiamo ricordare che i servizi di pagamento sono offerti da soggetti che sono sottoposti a vigilanza, è che mentre gli istituti di pagamento fanno essenzialmente offerta di strumenti di moneta elettronica e di e di servizi di pagamento, di strumenti di pagamento e servizi di pagamento, gli erogatori sono le banche e Poste Italiane, le banche che hanno anche l'offerta di tutti gli altri prodotti, sia di finanziamento e di debito, che sono oggetto di regole di vigilanza di tutela vigilati dalla Banca d'Italia. Anche le Poste sono sottoposte alla vigilanza di tutela, sia per lo svolgimento dei servizi di pagamento, per date altre attività tipiche che fa. Ricordiamo che Poste Italiane, per quanto riguarda il risparmio, non esercita il credito, e questo è quello che la rende diversa da una banca in quanto tale. Questi, questi sono i soggetti della vigilanza di tutela, sia per quanto riguarda la trasparenza, che per quanto riguarda dei servizi e prodotti bancari, che per quanto riguarda i servizi di pagamento. Cosa significa che sono soggetti a vigilanza? Significa innanzitutto che c'è un'autorizzazione per il mercato. Il primo elemento su cui si traduce la presenza di un'autorità pubblica che esercita la vigilanza, e che non è, e non è un mercato libero mercato, all'interno del quale quello della prestazione dei propri servizi è soggetto ad autorizzazione. Quindi, c'è l'esigenza di dotarsi di un'autorizzazione data dalla Banca d'Italia, a cui segue l'iscrizione nell'albo che autorizza l'intermediario a svolgere la propria attività. In sede di autorizzazione, chiaramente, ci sono dei requisiti che vengono dati dalle norme per le singole tipologie di intermediari per potersi costituire, e sono essenzialmente, al di là poi di una serie di specificità per ogni tipologia, sono date da un capitale minimo, un programma di attività, e dei requisiti per professionalità e onorabilità, che possono essere diversi per gli azionisti rilevanti, i soggetti che poi governano questi intermediari.

Prova sia le banche, i servizi di pagamento, istituti di moneta elettronica, sono soggetti, quindi, ha innanzitutto un'autorizzazione e poi un regime di controlli che possono tradursi in vigilanza informativa, in quanto devono trasmettere informazioni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può chiedere una serie di poteri di intervento e di controllo, che possono essere sia a distanza che ispettivi, e di norma, la Banca d'Italia ha anche poteri inibitori o comunque sanzionatori, in presenza di irregolarità nei confronti di questi intermediari. Questi poteri sono presenti in capo alla Banca d'Italia, come autorità di vigilanza. Poi, si declinano in modo leggermente diverso quando parliamo di vigilanza prudenziale o vigilanza di tutela, però, in entrambe le forme di esercizio della vigilanza, la Banca d'Italia ha poteri di vigilanza informativa, di vigilanza ispettiva e poteri sanzionatori.

Nella slide di passo in basso sono segnate Third Party Providers, PIS, ICE, perché poi sono PIS, ICE, rappresentano due servizi introdotti dalla PSD2, che Evita perissich ha illustrato nelle lezioni precedenti. Li citiamo a parte perché hanno un ruolo particolare nella posizione del sistema dei pagamenti. Si tratta di servizi di informativa su aggregazioni di informazioni sui conti o servizi di disposizione a valere sui conti. Questi terzi sono nuovi servizi che sono stati introdotti grazie che all'evoluzione tecnologica, che consentono di esercitare servizi di pagamento a soggetti diversi da quelli tradizionali. Anche chi voglia esercitare solamente questi servizi, deve chiedere l'autorizzazione come istituti di pagamento. Sono servizi che possono fare sia le Poste, sia le banche, gli istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica già autorizzati, oppure possono essere servizi dedicati da parte di nuovi intermediari, che però diventano, devono chiedere l'autorizzazione come istituti di pagamento. Sono rilevanti perché un po' rappresentano, come vedremo verso il termine di questa illustrazione, una delle evoluzioni attese del sistema nel sistema dei pagamenti e nella prestazione di servizi di pagamento, la possibilità di ingresso di nuovi attori con servizi diversi, che non, che non contemplano più la, come dire, l'installazione di un rapporto di conto con il cliente nello svolgimento di questi servizi. Conti sono presso altri intermediari, servizio che io, cioè, odiando in versione dell'informazione o di essere il punto da cui parte l'ordine di pagamento, che però va a valere sul conto che ho presso un altro intermediario. Ma ci torneremo poi alla fine. Qui, quello che mi interessava sottolineare, è che anche lo svolgimento e questo tipo di servizi viene ricondotto a quelli che sono i quattro soggetti tradizionali standard su cui esercitiamo la vigilanza di tutela, che sono i quattro attori del sistema dei dei servizi di pagamento.

C'è una domanda su questo punto: le Third Party Providers, PIS e ICE, per rientrano nella normativa Open Banking? Sì, e rientrano in quello che l'attività che viene definita Open Banking. Non c'è una normativa specifica di Open Banking. Open Banking è un po' la definizione con cui si prende atto delle possibilità che ha dato la tecnologia di fare cose che prima non era possibile, e che la direttiva PSD2 nel 2015 è stata recepita nel nostro ordinamento, ha dato la possibilità di svolgere sostanzialmente. Si chiama Open Banking perché si è superata l'esigenza di avere un conto presso un intermediario per operare su quel conto. Questi due servizi, resi possibili con questa normativa, consentono a soggetti che non sono detentori del conto di offrire servizi ai clienti che riguardano l'operatività o le informazioni relative a più conti. Su questo aspetto, poi, magari proviamo anche a ritornarci in chiusura, per delineare qualche aspetto evolutivo. Le fosse. Ecco, questi sono dei servizi su cui alcuni di questi sono i principali servizi di cui ci si aspettava un'evoluzione, una possibilità di vedere come l'evoluzione della tecnologia ci facesse facesse emergere sistema di pagamenti e un mercato dei pagamenti con connotazioni diverse da quelle che aveva fin finora. Viste in realtà, quello che sappiamo sulla base dei dati pubblici della Commissione, ad oggi, ci sono in sede europea circa 400 intermediari che hanno chiesto l'estensione operativa o che si sono costituiti per operare su questa tipologia di servizi. Poi, quanto a massa critica, tende ad essere abbastanza variegata all'interno dell'Unione Europea. Probabilmente, l'evoluzione che abbiamo visto fino ad oggi è solamente quella iniziale. Possiamo attendere che ci siano ulteriori evoluzioni, sia in termini di rilevanza di questa tipologia dei servizi, che di soggetti che li passano, ma anche la possibilità che emergano nuove attività, i nuovi servizi. E su questo, ecco, al termine della lezione, quando proveremo ad evitare qualche possibile linea produttiva del sistema, proviamo a totali.

Ci posso fare una domanda? Chiari. Certo. Per me, diciamo, cioè, mi domandavo se queste normative riguardano gli intermediari, dovessero c riferimento alla Commissione Europea, hanno una matrice comune, e poi sono articolati a livello dei singoli paesi, o se esiste una normativa, diciamo, unica, che regola appunto diritti, doveri e obblighi. Allora, tutta l'evoluzione del sistema dei pagamenti ha una matrice di stampo, di stampo europeo. Sostanzialmente, noi abbiamo, e lo vediamo un po' dopo, però è utile anticiparlo fin da adesso, noi abbiamo avuto due direttive sul sistema dei pagamenti, la PSD, che all'inizio si chiamava solamente PSD, adesso la chiamiamo PSD1, solamente perché poi c'è stata una PSD2. E sono due direttive che sono direttive, sempre un ricordo di massima armonizzazione, il che significa che, ancorché destinate ad essere recepite nel diritto dei singoli paesi membri dell'Unione, cercavano di delineare un set di regole e di previsioni molto puntuali, riducendo il più possibile gli spazi per ispezioni internazionali. Questo perché? Perché tutto l'intervento della Commissione Europea sul sistema dei pagamenti è teso a promuovere un sistema di pagamenti, e forse, più possibile omogeneo all'interno dell'Unione, competitivo, efficiente e sicuro per gli utenti. Per fare ciò, c'è una forte esigenza che ci fosse una normativa comune all'interno dei vari paesi. È chiaro che poi le direttive, per loro stessa natura, hanno bisogno poi di essere trasposte nei singoli paesi, il che, ovviamente, ha consentito che ci potesse essere spazi, però, nel complesso, limitati a discrezionalità nazionali. Il motivo per cui abbiamo avuto una prima direttiva e poi una seconda, e la Commissione Europea cerca di poter lavorare a ulteriore revisione della direttiva sui servizi di pagamento, è legata a quella che l'evoluzione del mercato. I pagamenti sono una delle attività maggiormente sottoposte ad impatto da quella che l'evoluzione tecnologica. Oggi siamo in grado di fare cose che probabilmente tempo fa non avremmo potuto fare. Ne coltiva molto anche per le presentazioni di Magritte Evangelisti, le date su di quando si è costituito il consorzio Bancomat, di quanto sono andate in funzione alcune funzionalità che io già l'esito totalmente normali, ma che in realtà, quando andavo a scuola, ecco, fosse così normali, fosse così normali non era. E questo è una spinta forte sa che il regolatore sede comunitaria valuti quelle che sono le spinte del mercato, le possibilità in quello che poi, in fondo, possiamo dire che un continuo inseguirsi fra spinte innovative del mercato legate alla tecnologia e capacità del regolatore di intervenire per definire norme puntuali e tutele per i clienti e indicazioni per gli intermediari. Quindi, questa normativa è di stampo europeo e si applica in tutti i paesi dell'Unione, è stata fatta con una direttiva che, essendo di massima armonizzazione, lascia pochi spazi. Se vogliamo, l'alternativa, e mi sembra che Riccardo De Bonis la citava, quando ha parlato di cripto asset, anche lì c'è un tentativo dell'Unione di venire con una con una disciplina specifica, e lì l'opzione allo stato al vaglio è quella di intervenire con un regolamento, che rispetto alla direttiva, ha il vantaggio di essere immediatamente applicabile nei singoli stati dell'Unione. Però, a prescindere dalle diversità di carattere di modalità di produzione normativa, questa è materia evidentemente sottoposte a interventi di stampo comunitario.

Provando a dare qualche specifico dettaglio per quello che riguarda i poteri e strumenti di vigilanza di tutela della Banca d'Italia. Dicevo prima che eminentemente i nostri poteri sono di stampo regolamentare, di controllo e sanzionatorio, e questo vale sia per la vigilanza di tutela, di cui io mi occupo e di cui oggi vi parlo, che anche poi per la vigilanza prudenziale. Cambiano semplicemente gli ambiti di attività e le norme di riferimento, però concettualmente è lo stesso, e si tratta della stessa cosa, cioè c'è un'autorità che ha il potere di vigilanza, in questo caso per promuovere trasparenza e correttezza delle relazioni. Per perseguire questi fini, l'ordinamento assegna alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, di effettuare dei controlli, e ne in presenza di irregolarità di propria versione. Proviamo a dare una rapida occhiata a questa ai poteri. Al potere regolamentare. Il potere regolamentare ci dice il c'è l'articolo 128 del TUB, che parla di quelle che sono i poteri. Ci dice che i poteri in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, alla correttezza e rapporto clientela, la Banca d'Italia, ho detto anche disposizioni in materia di organizzazione e controllo interno. Se ben ricordo, è il 127, non è il 128, però gli articoli, anche se ho studiato giurisprudenza, mi ricordavo che mi dicevano di non citarli mai se uno non ha il testo normativo a portata di mano, perché la possibilità di errore sono gravissime. E io, quindi, ho mutuato questo insegnamento e non ricordo a memoria, però, che c'è un, ma a parte gli scherzi, la Banca d'Italia ha emanato disposizioni di trasparenza nel 2009, che sono state periodicamente aggiornate al variare della normativa primaria di riferimento. La possibilità dell'organo di vigilanza di emanare disposizioni con valenza tese a disciplinare specifico materie da parte degli intermediari è legata anche all'idea della maggiore flessibilità delle disposizioni secondarie ad adattarsi all'evoluzione normativa primaria, rispetto a una maggiore difficoltà di intervento sulla normativa primaria. Però, quello che è importante dire è che la Banca d'Italia ha il potere di emanare disposizioni tese a disciplinare la materia della trasparenza e della correttezza, e in questo caso, espressamente si parla di disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, quindi non solamente legate alla disciplina specifica di una determinata forma di affidamento, determinate forme e metodi di informativa precontrattuale o di contenuto del contratto o di modifiche del contratto, o delle varie materie che sono oggetto di disciplina di trasparenza. E trovo utile sottolineare come si parli di materia di organizzazione e controllo interni, consapevoli che il raggiungimento dell'obiettivo di correttezza nei rapporti con la clientela, di tutela sostanziale per i clienti, passa anche per l'organizzazione e controlli all'interno degli intermediari, che sottolineano l'esigenza da parte degli intermediari di disegnare il complessivo assetto organizzativo, il ruolo del personale e dei presidi di controllo, in modo da garantire che le singole articolazioni dell'intermediario rispecchino le norme e consentano il raggiungimento degli obiettivi. E infatti, nelle disposizioni di trasparenza, nel testo attualmente in vigore, mi sembra che l'ultimo aggiornamento ci sia stato nel 2019, troviamo una sezione specifica in quello che è organizzazione e controlli, oltre che a una quantità significativa, perché poi la normativa secondaria della Banca d'Italia, ma in generale la normativa di tutela, sia in generale che per quello che riguarda i servizi di pagamento, non ha il pregio della sinteticità, ha un pregio di essere particolarmente analitica, e soprattutto nei per quanto riguarda i servizi di pagamento, è di estremo dettaglio e puntuale. Questo, ovviamente, è un problema, però è anche legata alla specificità della materia, in cui le disposizioni non possono che essere estremamente puntuali per ogni momento e ogni fase dello svolgimento di un servizio di pagamento. E questo è il primo potere.

Poi ci sono i poteri di controllo, che sono un po' quelli che dicevo prima, cioè la Banca d'Italia, poi si le informazioni che possono essere sia on-site, sia sulla base delle periodiche segnalazioni di vigilanza che gli intermediari sono tenuti a fare alla Banca d'Italia, sulla base di queste informazioni, noi facciamo analisi, analisi di vigilanza, cioè si valutano le informazioni rispetto al quadro normativo, e si cerca di individuare se ci siano elementi di attenzione che possono indurre a un'interlocuzione, una richiesta di chiarimento, e una richiesta di modificare i propri comportamenti all'intermediario. Ci possono essere, oltre alla quella che chiamiamo vigilanza informativa, che viene fatta a distanza, per quanto riguarda la tutela, dal servizio di quella responsabilità, ma ci sono altre, per quanto riguarda la vigilanza prudenziale, da parte di altre strutture. C'è tutta questa attività di vigilanza off-site. E poi si traduce, si traduce in incontri, in lettere, in richieste di informazioni. Giusto per dare qualche numero, nel 2019, quando eravamo ancora in una situazione organizzativa un po' diversa da quella di oggi, però, come vigilanza di tutela, sono stati fatti 46 incontri, 60 lettere, sono stati coinvolti 80 intermediari. Ci possono essere attività ispettiva, che può essere sia presso le direzioni generali degli intermediari, e possono essere mirate su specifici aspetti, banalmente, può essere mirata solamente, che so, al credito immobiliare ai consumatori, oppure le modalità di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, o anche a specifici aspetti dei servizi di pagamento. In generale, su tutta la normativa di tutela, possono essere tematiche, quando si fanno accertamenti presso diversi intermediari sulla stessa materia, e in questi casi, è quanto le esigenze conoscitive o accertative della vigilanza tendono a voler individuare anche a fare benchmarking tra intermediari. Un'attività ispettiva su una dozzina, 10 intermediari, intermediari, comunque, sono in grado solo di avere informazione in relazione alla specifica situazione del singolo intermediario, ma anche relativa rispetto a più di un intermediario, che vi dà un'idea di come si muove il sistema. O anche presso i singoli sportelli delle banche, e in materia di trasparenza e correttezza, questo tipo di ispezioni tendono, che negli ultimi anni sono state circa un centinaio, almeno questo è il numero che, se ben ricordo, riportiamo nella Relazione sulla Gestione della Banca d'Italia, puntano a verificare la correttezza delle relazioni con i clienti da parte del singolo sportello. Quindi, è fondamentalmente un accertamento sulla coerenza della documentazione precontrattuale e contrattuale rispetto alle previsioni di norma.

Tutti questi interventi, quindi, che possono essere, sono di norma preventivi, in quanto sono di raccomandazioni, richiami, oppure con positivi, quando emergono comportamenti disallineati rispetto a quelle sono le norme, e in quel caso, la Banca d'Italia interviene. Anche qui, interviene con con delle lettere, in cui si richiama a modificare i propri comportamenti, oppure, nelle situazioni più gravi, con misure inibitorie. Uno degli aspetti fondamentali della della costruzione del modello di vigilanza, sia in generale che di tutela, che a fronte del potere regolamentare e di un potere di controllo, deve esserci un'adeguata capacità di ampliamento, cioè di esigere da parte degli intermediari il superamento degli elementi di anomalia, fra virgolette, che possono essere rilevati. È chiaro che l'anomalia, nei casi in cui abbia maggiore gravità, o ci siano problemi nella produzione con gli intermediari, proporre all'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'organo di vigilanza. Per il caso della trasparenza, c'è uno specifico articolo del TUB che dice, che proprio viene replicato su inibitori, che dice che nei casi in cui la Banca d'Italia, ma può imporre dei suini inibitori agli intermediari, c'è inibendola, come dire, lo svolgimento di specifiche attività o presso specifiche sedi, può chiedere di pubblicare, come dire, la pubblicazione dei provvedimenti inibitori su siti, o poteri più rilevanti, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dei clienti. Tutto il complesso della normativa di trasparenza può anche portare all'applicazione di costi ai clienti non in linea con il quadro normativo. Pensiamo semplicemente alla normativa su remunerazione, sconfinamenti, che è una normativa specifica del nostro paese, che dà delle regole precise su che tipo di commissioni per gli sconfinamenti e per i baffinamenti possono essere private ai clienti, o altre norme in termini di altre altri comportamenti, in termini di eccesso di chiusura dei conti, di valute. Ci sono delle norme puntuali che disciplinano che cosa l'intermediario può applicare ai clienti, e quando le applicazioni di queste norme portano a impropri addebiti ai clienti, quando vengono accertati impropri addebiti, l'intermediario è chiamato alla restituzione. La restituzione, di solito, ecco, qui cito sempre dati della Relazione sulla Gestione della Banca d'Italia, nel 2019, da parte dell'intermediario sono state restituite ai clienti circa 200 milioni di euro di sopra, una cifra non banale, legata a impropri applicazioni di norme. In questo, l'intermediario, in presenza di irregolarità, ove l'intermediario ceda, la Banca d'Italia ha il potere di ordinare la restituzione. Ovviamente, s'instaura un procedimento amministrativo, che può avere il contraddittorio, come tutti i procedimenti amministrativi nel nostro ordinamento. Questo oggetto, poi, di opposizione e prenotazione giurisdizionali. Però, ecco, questo dà un po' il quadro complessivo di quello che sono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Banca d'Italia.

È chiaro che, oltre che abbiamo detto potere regolamentare, poteri di controllo, se del caso interventi su inibitori, in presenza di irregolarità, c'è la possibilità per la Banca d'Italia di irrogare sanzioni. Cioè, abbiamo un potere sanzionatorio che è riconosciuto dall'ordinamento alla presenza di irregolarità accertate per specifiche specifiche fattispecie, che poi sono la gran parte delle norme che riguardano la trasparenza, la trasparenza bancaria, ma anche lo svolgimento dei servizi di pagamento. C'è la possibilità di combinare sanzioni. In questo caso, noi di cosa abbiamo bisogno per l'esercizio del potere sanzionatorio? Innanzitutto, che ci sia un'irregolarità che sia stata accertata. Dopodiché, questa irregolarità deve esser viene valutata se di carattere rilevante, perché una delle caratteristiche, una dei requisiti che il Testo Unico Bancario ed i segnali potere sanzionatorio della Banca d'Italia in termini di tutela, a chiede, è che si tratti di infrazioni di carattere rilevante. Quindi, non si alle regole o l'impopolarità che riguarda un singolo contratto, un singolo cliente o singola fattispecie, ma che abbiano una rilevanza per quello che riguarda la diffusività della condotta e l'esposizione al rischio dell'intermediario, gli impatti sulla clientela. Ci sono dei criteri precisi a cui si allenano le disposizioni di sanzioni in termini di procedura sanzionatoria della Banca d'Italia, destino quella che è la rilevanza, senza entrare nei dettagli. L'aspetto importante da considerare è che deve esserci una violazione rilevante. Le sanzioni sono di carattere pecuniario e vanno da 30.000 euro fino al 10% del fatturato dell'intermediario, e sono combinate nei confronti della persona giuridica, esclusivamente nei confronti della persona giuridica. Con il potere sanzionatorio, abbiamo un po' esaurito quella che è una rapida disamina del strumenti e obiettivi della vigilanza di tutela della Banca d'Italia. Poi passeremo invece a cercare di dare maggior qualche riferimento in più sul framework del. Abbiamo visto il framework della vigilanza di tutela, adesso proviamo a vedere come si declina per quello che sono lo svolgimento dei servizi di pagamento, quindi quali sono le norme di trasparenza e relative diritti e obblighi delle parti. In questa slide, mi limito a richiamare quelli che sono gli obiettivi del perché mi rilevante sistema dei pagamenti, e la nostra vigilanza a cosa punta. Punta, in generale, a detto da giò, il ricorso a strumenti di pagamento alternativi al contante. Nelle scorse lezioni, questo aspetto è stato più volte sottolineato. Per fare ciò, c'è bisogno che ci sia il piano di gioco uguale all'interno europeo. E.

L'unico modo per scoraggiare il ricorso agli strumenti di pagamento alternativi al contante è che ci sia un clima di fiducia. È funzionale al raggiungimento di un clima di fiducia da parte dei fruitori di questi servizi che ci sia sicurezza nei pagamenti. Il mercato sia efficiente, cioè soluzioni che siano in grado di realizzare l'obiettivo di spostare somme da chi dispone il servizio di pagamento al beneficiario in modo efficiente, che può dire sia rapido, ma anche con costi ragionevoli, e che ci sia un elevato potenziale del sistema, che ovviamente contribuisce all'efficienza.

Quindi, mi sembra che siano tutte tessere che vadano lette nel loro combinato disposto per raggiungere quello che è un sistema efficiente e che sia sorretto dalla fiducia degli utenti. Possiamo richiamare quanto dicevamo prima, ovvero che nello svolgimento dei servizi di pagamento c'è un corpus normativo che è di promanazione comunitaria, con le due direttive che sono state recepite nel nostro ordinamento, in parte per quanto riguarda i principi all'interno del Testo Unico Bancario, in un decreto legislativo a sé stante del 2010, per quello che successivamente modificato.

Per quello che riguarda i diritti e obblighi delle parti, è innovativa di stampo più civilistico. Ha una peculiarità dal punto di vista di vigilanza: normalmente le disposizioni di vigilanza hanno come interlocutore l'intermediario e quindi dicono quello che devono fare gli intermediari e tendono a disciplinare le relazioni tra organo di vigilanza e intermediari. Per quanto riguarda il mondo dei servizi di pagamento e i diritti e obblighi delle parti, invece, diritti e obblighi significa che anche il cliente, il consumatore, il fruitore dei servizi di pagamento, ha dei diritti e anche degli obblighi. Questo è un aspetto importante e sono puntualmente dettagliati nel decreto legislativo.

Poi ci sono le disposizioni secondarie della Banca d'Italia. Anche qui, provando a riprendere in modo abbastanza sintetico quanto abbiamo già detto nella progressiva costruzione del sistema di pagamenti europeo. Abbiamo la prima direttiva che è del 2007, che pone i primi paletti per la definizione di un quadro giuridico. Si riconosce l'esigenza che un sistema di pagamenti evoluto ed efficiente ha bisogno di regole uguali e si dà il primo set di normative uguali. Istituisce e prevede una categoria di soggetti specifici che fanno e passano solo servizi di pagamento, che prima non c'erano: gli istituti di pagamento. Aumenta e prevede forme specifiche di tutela del cliente, sempre sulla base dell'idea che solo se un cliente si sente tutelato e abbia e veda le modalità di funzionamento di questo sistema adeguati presidi di sicurezza e di tutela, può porre fiducia nella capacità di questi servizi di rispondere alle sue esigenze.

Dall'altro lato, la definizione di diritti e obblighi delle parti. È chiaro che una normativa del 2007 viene rivista nel 2015, sapendo più o meno anche la celerità con cui l'evoluzione sia tecnologica che ebbe il sistema bancario e finanziario, e questo lasso di tempo, non può che prendere in otto anni le previsioni della prima direttiva in qualche modo declinano una certa obsolescenza. Questo ovviamente non significa che le norme fossero inadeguate quando sono state emanate, semplicemente che il progressivo evolvere degli eventi ne mette in evidenza l'esigenza di un nuovo intervento.

E possiamo dire che la PSD2, in alcuni aspetti fondamentali, da un lato la previsione di disposizioni specifiche per quanto riguarda le operazioni con valute extra UE e per lo scambio di servizi che prevedono anche il coinvolgimento di soggetti al di fuori dell'Unione Europea. Quindi, se con la PSD1 si cerca di definire un quadro giuridico comune dei paesi membri, con la PSD2 ci si pone anche il tema di come legare le operazioni di pagamento che vanno anche al di là dell'Unione. Recuperiamo quello che dicevo prima: i servizi di iniziazione del pagamento e di aggregazione delle informazioni sui conti, resi possibili dalle evoluzioni tecnologiche all'interno di quello che è il discorso dell'open banking.

Ulteriori previsioni di rafforzamento della tutela della clientela e di trasparenza nei propri confronti e un forte focus su quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza, perché ovviamente l'evoluzione tecnologica, un esempio, è più in evidenza come una delle variabili chiave perché si diffondano i pagamenti, i pagamenti anche che siano fatti in condizioni di adeguata sicurezza, in grado di garantire tutti gli attori dei vari servizi in presenza di modalità di esecuzione che sono sempre più digitali.

Chiaramente, noi oggi lo vediamo, è stato richiamato nelle precedenti elezioni, una parte significativa dei sistemi di pagamento avviene con le disposizioni che avvengono direttamente online da parte dei clienti, con utilizzo di smartphone, con l'utilizzo di modalità di autenticazione del cliente che passano per l'utilizzo di tecnologie avanzate. È chiaro che questo pone un tema di sicurezza di queste tecnologie e di tutela in caso di problemi.

Su questo, proviamo a dare qualche riferimento subito avanti. Da un punto di vista di tutela sui servizi di pagamento, noi abbiamo delle regole di trasparenza che tendono a far sì che il cliente sia adeguatamente informato e consapevole di quello che sta succedendo, e poi delle regole specifiche sulla prestazione dei servizi. Se vogliamo, per quanto riguarda le regole di trasparenza, tendono a definire precisi obblighi informativi che attengono alle diverse fasi della vita del contratto relativo ai servizi di pagamento. Sono, sono di norma, queste norme sono pensate per i servizi di pagamento svolti all'interno di un contratto quadro, cioè un contratto, un accordo fra le parti che tende a definire ex ante le modalità, i termini e le condizioni con cui il cliente e l'intermediario regolano il futuro esercizio di operazioni di pagamento.

Chiaramente, le disposizioni vengono anche applicate alle operazioni cosiddette occasionali, quelle che avvengono fuori da un contratto quadro. Per capirci, vado in banca, alle poste o da nessun altro intermediario a ricaricare la carta prepagata di mia figlia che studia fuori. Io non ho una relazione specifica con quell'intermediario, non c'è un contratto quadro. Ciononostante, quella singola operazione è sottoposta a una serie di previsioni tese a sottolineare quelli che sono gli obblighi di trasparenza da parte di chi presta l'operazione occasionale a tutela, appunto, dell'utente, il cliente della singola operazione.

Ovviamente, tutte queste disposizioni tendono a sottolineare quelli che sono un po' i principi generali della vicinanza di tutela: che ci deve essere un'adeguata informazione in fase precontrattuale, cioè il cliente deve sapere prima di ritrovarsi, prima che venga stipulato il contratto, deve essere posto a conoscenza di una serie di aspetti fondamentali: cioè l'intermediario, il regime dei costi, il regime delle valute, i diritti in caso di disconoscimento dell'operazione, a chi può fare reclamo. Ci sono una serie di disposizioni puntuali e che poi in parte sono concettualmente simili a quelle che abbiamo anche quando accediamo a un finanziamento o apriamo un deposito.

Per intermediari, quelle che nella parte iniziale della presentazione chiamavamo un po' quelle che sono le disposizioni di trasparenza informativa nei confronti della clientela, sono presenti in generale e sono replicate con le loro specificità all'interno delle norme sulla prestazione dei servizi di pagamento. L'idea è, come sempre, che l'informativa precontrattuale mi rende consapevole di cosa sto facendo, mi consente di comparare le offerte e di scegliere quella che più si attaglia alle esigenze.

In fase di stipula del contratto, ci sono delle specifiche previsioni. I termini della forma, che deve avere, di solito è quella scritta, perché è quella che maggiormente è a tutela del cliente, ne sottolinea anche l'importanza quanto alla consapevolezza di quello che ci si fa. Il contenuto, in fase di stipula, normalmente tende a replicare quelle che sono le informazioni precontrattuali, cioè le stesse informazioni che mi vengono date prima, mi devono essere replicate all'interno della stipula del contratto.

Nella fase esecutiva, sarebbe tutto quello che succede dopo che io sono entrato in una relazione contrattuale. Qui, le più importanti sono legate alla possibilità di modifica della relazione contrattuale. Anche qui, regole sulla modifica dei contratti per l'esecuzione dei servizi di pagamento non sono molto diverse da quelle che abbiamo in generale nei contratti di durata in ambito bancario, che sono i contratti sia di deposito sia di prestito. Cioè, l'obiettivo è che ogni modifica deve essere fatta in modo chiaro, proprio che il cliente possa capire che c'è una proposta di modifica unilaterale e, a propria tutela, possa sempre avere la possibilità di uscire dalla relazione contrattuale alle condizioni pregresse, quindi senza subire in alcun modo pregiudizio economico da ciò.

Infine, regole per la fase estintiva, che vengono invece gestite dal contratto. Normalmente, per lo svolgimento dei servizi di pagamento, è previsto che il cliente possa recedere dal contratto senza spese di chiusura e senza alcuna penalità. Di converso, anche l'intermediario può recedere dal contratto, però, essendo la parte forte della relazione contrattuale, viene imposto un preavviso congruo di almeno due mesi e, comunque, anche in questo caso, senza oneri per il cliente.

Queste sono tutte regole che cercano di contemperare, come dire, la razionalità economica dei servizi che può avere il cliente e l'intermediario, con forme specifiche di tutela informativa a favore del cliente. Se queste sono le regole di trasparenza, da un punto di vista di controlli per quello che fa la Banca d'Italia, per quello che riguarda poi lo svolgimento delle previsioni dei servizi di pagamento, su ognuna delle specifiche previsioni cui abbiamo fatto cenno, come Banca d'Italia, ne abbiamo la possibilità di chiedere informazioni e di esercitare dei controlli, a garanzia, a verifica, di verificare che le prassi aziendali siano allineate a quelle che sono le previsioni normative. Quindi, anche qui, c'è una stretta relazione fra revisione e controllo. I controlli sono tesi a verificare che gli intermediari si attengano a quelle che sono le previsioni dell'ordinamento.

Per quanto riguarda poi i diritti e obblighi delle parti, anche qui le norme europee tendono a dare specifiche indicazioni su ogni singola fase dell'operazione di pagamento, essenzialmente. Quindi, ci sono delle previsioni per la fase di avvio, che poi è il momento in cui il cliente dispone l'operazione di pagamento e quindi, chiaramente, qui si tratta della prestazione del consenso. Ci deve essere una specifica autorizzazione da parte del cliente, o se preferiamo, un focus specifico sui casi in cui le operazioni di pagamento non sono autorizzate.

In questo, cosa significa? Significa che chi riceve, l'intermediario che riceve la disposizione di pagamento, deve assicurarsi che sia questa disposizione sia stata impartita secondo le regole previste nel contratto, nelle norme, perché sia presente il consenso del cliente, che può essere revocato in qualsiasi momento secondo le formule previste all'interno del contratto quadro, o la revoca deve avvenire prima che il pagamento diventi definitivo. E revocabile questo perché? Perché ci fosse un errore, perché ci può essere anche che ci sia una possibilità di frode. Perché, in fondo, i disconoscimenti delle operazioni sono comunicazioni da parte del cliente che una specifica operazione non era in realtà stata autorizzata.

È chiaro che in questa fase entrano in gioco, da un lato, il diritto del cliente, cioè c'è il diritto a disconoscere l'operazione, ovviamente dovendo motivare il perché la disconosce. Dall'altro lato, c'è l'obbligo per il cliente di custodire con diligenza le credenziali che gli sono state fornite dall'intermediario. Poi, su tutti i pagamenti elettronici, autorizzazione e disconoscimento si basano sull'utilizzo delle credenziali che l'intermediario ha fornito.

Le regole in tema di responsabilità, di cui si è fatto cenno nelle elezioni precedenti, e mi sembra ci fosse un elemento che valga la pena sottolineare, è che il cliente ha l'obbligo di custodire con diligenza le credenziali che gli sono state fornite dall'intermediario, ha l'obbligo di garantire adeguati livelli di sicurezza alla prestazione delle operazioni. Sono previste modalità specifiche, che sono quelle della strong customer authentication. Però noi sappiamo che la costruzione normativa è che l'intermediario, per disconoscere, per come dire, per addebitare al cliente l'operazione che viene disconosciuta, deve poter invocare, poter dire che il cliente si è comportato non secondo buona fede, e quindi o con dolo o con colpa nell'esecuzione dell'operazione. E questo è un aspetto importante, perché l'ordinamento e la PSD2 tendono a ricostruire un sistema in cui la responsabilità dell'intermediario è maggiore, perché sta a lui dimostrare che ci sia stata una non corretta, non corretto comportamento da parte del cliente.

È chiaro che gli intermediari, essendo, fra virgolette, parte forte della relazione contrattuale, sono tenuti a un maggiore sforzo per creare un ambiente sicuro nello svolgimento delle relazioni, delle disposizioni di pagamento. Quello che poi la realtà concreta ci dice è che le truffe informatiche e i problemi nell'esecuzione delle operazioni di pagamento, ma non si tratta di casi residuali, ci sono in tutto quello che è il rischio informatico, cui si faceva riferimento come uno dei rischi emergenti e più rilevanti nelle precedenti lezioni. È un tema importante per quanto riguarda lo svolgimento delle relazioni fra gli intermediari che prestano servizi di pagamento e i clienti che chiedono i servizi di pagamento.

Queste sono le principali, principali disposizioni. È chiaro che oltre su autorizzazioni, quindi le forme di strong customer authentication, sulle regole per quanto riguarda i disconoscimenti, le revoche, i tempi di esecuzione, la data valuta, ci sono norme specifiche che tendono a definire un sistema estremamente puntuale, su cui il legislatore ha dato le sue disposizioni e su cui, come vigilanza di tutela e materia di diritti e obblighi delle parti, abbiamo un nostro punto di attenzione ed esercitiamo una serie di controlli, cercando di garantire che gli intermediari mantengano un elevato presidio di quelle che sono le previsioni previste dalle norme.

Scusa, una domanda da parte di uno studente: l'attività di vigilanza e tutela svolta presso la Banca d'Italia può essere chiamata in causa anche dal singolo consumatore? Su questo ci sarà nella prossima lezione, il collega che si occupa di vigilanza individuale. Chiaramente, normalmente, come dire, l'autorità, l'attività di vigilanza, la tutela, l'attività, fra virgolette, pubblicistica della Banca d'Italia ha, nei suoi compiti istituzionali, utilizza le sue informazioni per intervenire sugli intermediari. I singoli clienti possono presentare un esposto alla Banca d'Italia, che in qualche modo chiede, perché quella che noi chiamiamo tutela individuale, la tutela individuale che c'è un altro servizio della Banca d'Italia, si traduce nel suo interfaccia anche delle richieste specifiche dei singoli intermediari. Però, è evidente, la vigilanza di tutela può prendere spunto dagli esposti che abbiamo dei singoli clienti e avviare proprie procedure con l'intermediario. Però non è che, come dire, la vigilanza di tutela si attiva automaticamente al ricevere la lamentela da un singolo cliente. Si cerca di tenere distinte le due cose: c'è un canale che riguarda l'interlocuzione con i singoli clienti, e poi c'è l'attività di vigilanza di tutela più complessiva, che raccoglie quelle che sono le questioni significative che emergono e interloquisce con gli intermediari.

Per completare alcuni aspetti, quelle che dal mio punto di vista possono essere le linee evolutive del sistema, e quindi per quanto riguarda i servizi di pagamento, che può implicitamente porre degli interrogativi e delle sfide per l'attività di vigilanza di tutela individuale. La strategia sui pagamenti digitali della Commissione Europea, emanata, è un documento del settembre, e poi richiamiamo le ultime due lezioni di Riccardo De Bonis sui pagamenti digitali, che sono altri aspetti che mi sembra che pongano delle sfide importanti per la vigilanza di tutela e per lo svolgimento dei servizi di pagamento.

Per quanto riguarda il documento della Commissione Europea, mi sembra che l'esigenza di elaborare e pubblicare la European Payment Strategy da parte della Commissione Europea, nello stesso torno di tempo in cui emanava un altro documento sull'evoluzione digitale dei servizi di pagamento, siano un po' il segnale della consapevolezza della rilevanza strategica dei pagamenti e degli impatti dell'innovazione tecnologica nella fornitura di questi servizi. Emergono nuovi attori, nuovi servizi. Si va verso un possibile ripensamento profondo del sistema dei servizi di pagamenti, che richiede da parte della Commissione Europea, data la strategicità del tema, la definizione di una strategia complessiva, di linee di azione. E questo per garantire all'Unione Europea un mercato dei pagamenti competitivo, integrato, che favorisca l'innovazione e che sia in grado di rispondere ai rischi che vengono dalla finanza digitale.

Ecco, mi sembrano questi aspetti importanti per dire che andiamo verso un impatto dell'evoluzione digitale che può essere profondo sui servizi di pagamento e, come tale, interroga la Commissione Europea, che ha risposto con un documento molto ricco e articolato. Interrogante, come vigilanza di tutela, ci sono alcuni aspetti su cui mi sembra importante porsi qualche domanda. Uno degli elementi che la Commissione Europea sottolinea è lo sviluppo dei pagamenti istantanei. Pone l'accento su un servizio che già è in sé già presente da tempo nel sistema, che però è importante perché maggiore è la capacità da parte del servizio di pagamenti di ridurre il tempo necessario da quando la disposizione di pagamento a quando le somme vengono riconosciute nella disponibilità del beneficiario, maggiore è l'efficienza e la funzionalità del sistema.

È chiaro, però, che i pagamenti istantanei, che sono qualcosa che progressivamente si va sviluppando, hanno degli impatti sugli utenti finali e hanno anche delle conseguenze da attentamente valutare. Da un lato, c'è la disponibilità quasi in tempo reale dei fondi sul conto del beneficiario. Dall'altro lato, si associa una quasi nessuna possibilità di revoca dei pagamenti, che è molto più stretta. Noi abbiamo visto prima che la regola generale è che io posso revocare un pagamento purché non sia già diventato definitivo. Con i pagamenti istantanei, il pagamento diventa definitivo quasi subito, quindi i termini, gli spazi per la revoca tendono inevitabilmente a comprimersi. E questo ha implicazioni per il consumatore in caso di operazioni errate. E quindi bisogna anche valutare in che modo contemperare l'obiettivo della rapidità dei pagamenti con i tempi e termini per la revoca dei medesimi, per cercare delle modalità che possano, da un lato, promuovere la velocità dei trasferimenti e, dall'altro, prevedere adeguate tutele per i clienti. Tutto questo potrà essere fatto con quello che la Commissione immagina: la revisione della direttiva sui pagamenti.

Un altro aspetto importante è legato all'open banking, di cui abbiamo fatto riferimento prima. I servizi di aggregazione di informazioni sui conti, i famosi servizi PIS e AIS, sono stati introdotti da un po' di tempo. L'osservazione della Commissione è che rimangono ancora in parte non sfruttate le possibilità della PSD2. Ciò non significa che non si ritenga, lato Commissione, che ci possano essere spazi evolutivi importanti, motivo per cui, alla fine dell'anno, hanno l'intenzione di avviare l'esame dell'applicazione dell'impatto e anche di una nuova proposta legislativa per il 2022. Questo perché c'è la consapevolezza che le possibilità del cosiddetto open banking siano state solamente parzialmente, fino ad oggi, sfruttate, ma che possono essere un elemento di forte innovatività per il futuro.

E tutte le volte che c'è un'innovazione nelle modalità di prestazione dei servizi e ci sono nuovi attori che intervengono sulla scena competitiva, ovviamente bisogna porsi, lato vigilanza, alcuni aspetti, alcune domande fondamentali: ci sono nuovi rischi da presidiare? Nuovi attori? Siamo in grado di vigilare il loro operato con le stesse logiche con cui vigilavamo i precedenti? Ovviamente è importante porsi delle domande per costruire un ambiente, un sistema di controllo che sia sempre in grado, da un lato, di accompagnare l'innovazione, perché l'innovazione può portare elementi a beneficio degli utenti nel loro complesso, il sistema nel suo complesso, e quindi aumenta il tono competitivo e la capacità da parte dell'Unione di sviluppare un ambiente efficiente a beneficio sia degli intermediari che degli utenti. Dall'altro lato, è importante mantenere sempre un'adeguata consapevolezza di quelli che sono i rischi per gli utenti finali, e soprattutto in termini di presidio dei rischi a favore dei clienti in generale.

Il documento della Commissione Europea sottolinea l'esigenza di rafforzare la tutela dei consumatori. Questo è sempre legato al fatto che il maggior ricorso ai pagamenti digitali richiede una riflessione sulla trasparenza dei pagamenti, nonché sulle caratteristiche di questi pagamenti particolari, cioè contactless. Le operazioni contactless fatte con le carte. Sappiamo tutti che all'interno di un'evoluzione che ha visto i pagamenti online e i pagamenti contactless aumentare nel corso del tempo, la situazione di pandemia, poi, ci troviamo da più di un anno, è stato un ulteriore fattore che ha spinto all'aumento della numerosità e rilevanza delle transazioni online e dei pagamenti contactless. E questo è un aspetto ormai probabilmente strutturale del sistema dei pagamenti. E anche riflettere sull'adeguatezza dei presidi di fronte a un modificarsi del ruolo delle singole modalità di pagamento è un aspetto che chiaramente ha una sua rilevanza, e la Commissione tende a sottolinearlo.

Per quanto riguarda le criptovalute, ne ha parlato in maniera più diffusa Riccardo De Bonis la scorsa settimana. Quindi mi limito a un accenno. Evidente che le criptovalute sono una tipologia di attività che tende ad avere una maggiore diffusione, una forte attenzione. Non so se la stampa ha dato una certa enfasi anche al comunicato di Banca d'Italia e Consob della scorsa settimana, in cui, in linea con precedenti comunicazioni, ma anche con un'altra fatta dalle tre autorità europee, bancaria, dei mercati finanziari e delle assicurazioni, che metteva in guardia i consumatori dai rischi delle criptovalute, ciò perché sostanzialmente se ne sottolineava la forte volatilità, ma anche l'assenza di normative precise in termini di tutela dei clienti. Questo è un aspetto estremamente importante, è uno degli aspetti evolutivi che ci si può attendere un intervento regolamentare da parte della comunità europea. E ovviamente, l'aspetto regolamentare farà sì che avremo una regolamentazione puntuale dei soggetti che potranno distribuire, ripeto, attività e dei servizi all'interno dei quali poi dovranno esserci adeguate previsioni in termini di tutela della clientela, su cui poi bisogna riflettere su quali sono le attività di vigilanza e controllo che possono garantire quello che dicevamo fin dall'inizio: un clima di fiducia e un'adeguata tutela dei clienti.

È giusto, è giusto per chiudere, sempre all'interno del documento sulla strategia della Commissione Europea, c'è anche un'attenzione dedicata all'euro digitale. Anche qui, non mi ci soffermo, in quanto Riccardo De Bonis venerdì scorso ampiamente affrontato il tema del digitale e in generale delle valute digitali e quelle che possono essere gli elementi a fondamento dello sviluppo di queste attività. È chiaro che su questo sappiamo che la BCE ha delle attività in corso, la Commissione Europea è intenzionata a lavorare insieme alla BCE e valutare quelle che sono le possibili evoluzioni del mercato.

Per chiudere, siamo in un contesto di mercato che ha visto delle significative evoluzioni nell'ultimo periodo, ma che altro è destinato a vedere in generale, legato alla naturale spinta evolutiva legata soprattutto all'evoluzione della tecnologia dei servizi di pagamento. E questo, ovviamente, come ho più volte sottolineato, ci pone delle sfide come vigilanza di tutela in termini sia di regolamentazione che di controllo. Quindi, dal mio punto di vista, l'elemento fondamentale, oltre a un'attenta capacità di cogliere quelli che sono i segnali del mercato e quelle che sono le spinte evolutive, è la capacità di coniugare, di coniugare in maniera adeguata l'esigenza di assecondare spinte innovative per i contributi positivi in termini di efficienza e di servizi che queste possono portare al sistema di pagamenti, al sistema bancario e finanziario nel suo complesso, con l'esigenza di e la capacità di prevedere e mantenere adeguati presidi di tutela a favore dei clienti, in un bilanciamento non sempre semplice, che pone da un lato l'opportunità di accompagnare l'evoluzione del mercato e dall'altro l'esigenza di fare in modo che i rischi significativi per i clienti e per gli intermediari vengano circoscritti e presidiati, e che il complessivo funzionamento del sistema e del nostro operato come vigilanza di tutela sia in grado di salvaguardare il bene fiducia dei clienti, che, come dicevamo all'inizio, è essenziale per il buon funzionamento del sistema.

E con questo ho terminato. Grazie.

Grazie, grazie mille per questa esposizione veramente interessante e anche complessa, perché complessa è proprio tutto il tema e l'analisi che stiamo effettuando in queste lezioni, perché dalla prima lezione ad oggi, l'innovazione tecnologica che riguarda i mercati finanziari in generale, il sistema dei pagamenti in particolare, porta, come è stato evidenziato nelle varie lezioni anche da parte di Maria e di Riccardo, a una forte efficienza, guadagni di efficienza importanti in termini di riduzione dei costi e di velocità con cui si possono effettuare i pagamenti. Ma dall'altro lato, c'è una complessità crescente che di fatto deve essere in qualche modo regolamentata, perché diventa anche difficile per i consumatori poi effettuare delle scelte informate, perché l'evoluzione, la digitalizzazione, i nuovi servizi non sono così sempre di facile comprensione. E quindi, immagino che un'altra sfida sia proprio quella di continuare a informare, la trasparenza, le scelte informate, all'aumentare della domanda, riflessione che era un po' l'idea di digitalizzazione di queste innovazioni, anche fornire l'informazione adeguata diventi sempre più complesso per la Banca d'Italia. Questo sicuramente.

Lì c'è una riflessione su cui, ovviamente, una riflessione che faccio ad alta voce, non ho una risposta, però è evidente che anche le modalità di informativa precontrattuale e contrattuale previste per il cliente sono state pensate in un mondo che non era digitale. Adesso noi le stiamo trasportando in un mondo digitale. In futuro, siamo sicuri di poterle mantenere nello stesso modo? E dobbiamo ripensare fondamentalmente in maniera più radicale, legate al fatto che il servizio di pagamento non passa più per quello che immaginavamo le relazioni standard, avviene in un'app di un telefonino. Ecco, è la stessa cosa. C'è una forte riflessione su anche da parte degli intermediari, degli operatori, su sviluppare modalità di interazione con i clienti che favoriscano quella che viene chiamata consumer experience, cioè l'esperienza del consumatore. Questo avviene pure fuori dall'ambito bancario e finanziario, privilegiare su forme di fruizione di servizi estremamente semplificate, intuitive, semplici. In che modo si combina con l'informativa, quelli che possono essere i rischi e le condizioni? Siamo ben in grado di spostare, di reggere la sfida di un'informativa piena e di una comprensione adeguata da parte dei clienti delle scelte che fanno nel mondo digitale? Ecco, la sto semplificando un po', però anche questa è una riflessione che va fatta, perché noi ci troviamo ad avere un sistema che è stato pensato in un certo modo, che adesso viene declinato anche in un altro modo. Noi ci sono una serie di aspetti che ovviamente vanno presidiati, vanno presidiati, però in modo che possano avere un significato sostanziale di tutela per i clienti, anche in un mondo che è sempre più digitale. Ad oggi, siamo in una fase di transizione, quindi non abbiamo le risposte. Le risposte saranno sia regolamentari che in termini di controllo, ma in termini anche di quelle che potranno essere le modalità di relazione con il cliente che gli intermediari hanno elaborato. E per questo, ancora una volta, diventa importante non solo la disposizione puntuale che prevede determinati adempimenti per un tipo di servizio, tipo di materia, ma anche quelle che sono le previsioni per gli intermediari in termini di presidi organizzativi e di controllo, e il focus sulla correttezza dei comportamenti, perché questo può aiutare sia la vigilanza che gli intermediari a trovare la giusta strada per garantire una tutela effettiva dei clienti all'evolvere delle modalità di svolgimento dei servizi. Ecco, su questo ci sono, vediamo, vediamo, vediamo che il mondo in cui operiamo tende a mutare. Su alcune cose siamo solidi, stabili. Su altre cose noi seguiamo l'evoluzione, cercando di mantenere la nostra capacità d'intervento all'altezza delle sfide che il contesto pone. Dunque, vedo che oggi ragazzi, o comunque, diciamo, sta partecipando meno reattivo sul piano delle domande, perché effettivamente, diciamo, la relazione che appunto abbiamo ascoltato nell'azione è molto complessa. Adesso io, oggettivamente, diciamo, dobbiamo riconoscere sul tema della vigilanza, della regolamentazione degli intermediari, anche ma non solo tecnico in senso stretto, ma è proprio, diciamo, complesso nella sua articolazione, nel castello, nello schema che deve costruire. Allora, diciamo, faccio una riflessione strumentale, complimenti anche a Bruno e Gianni caso per la sua chiarezza, per la chiarezza che ha avuto, non c'è, ma diciamo che hanno avuto i due precedenti relatori, Riccardo De Bonis e Mario De Angelis, perché devo dire, veramente, io, diciamo, se posso fare un complimento, diciamo, voi ci avete fatto capire dove ci sono dei temi su cui, come dire, anche noi abbiamo conoscenze specifiche, ma ci sono dei temi che diventano complessi. Questo per dire cosa? Che mi riallaccio a quello che stava dicendo, temi, non vorrei che poi, diciamo, la tua risposta se una ripetizione, serviva e mi fermi, però è evidente, tu hai esordito nella tua relazione mettendo in evidenza che esiste un problema, diciamo così, di informazione, di asimmetria informativa. Allora, effettivamente, sembra che esista, diciamo, che nel momento in cui le autorità di vigilanza vanno a regolamentare una particolare, diciamo, relazione tra cliente e intermediari, tra intermediari e, diciamo, e banca, esiste sempre un trade-off tra informazione e tutela. Cioè, tanto più il regolamento, tanto più diventa difficile informare, e tanto più può diventare difficile tutelare, perché il complesso dell'informazione rende, appunto, un sistema, diciamo così, di dialogo, diventa particolarmente complesso. La domanda che volevo fare è questa: dal vostro punto di vista, quindi dal tuo, in questo momento, come, diciamo, relatore, c'è un punto di ottimo? Cioè, voi vi siete mai posti, dal punto di vista dell'organo che interviene, il punto di ottimo di regolamentazione? Esiste un trade-off tra efficienza e inefficienza, tra informazione e confusione, diciamo, su cui bisogna agire, intervenire, o il processo, appunto, di regolamentazione esegue, come dire, una sua, ha una sua anima e il complesso, il portato di diversi punti decisionali che è difficile poi coordinare? E poi, sulla base di questa tua risposta, se ci sarà o la seconda domanda. La domanda è complessa, perché è chiaro il tema, il tema esiste. Il tema, io non ho una risposta precisa, anche perché qui andiamo un po' poi anche quelle che possono essere opinioni e sensibilità personali. È chiaro che la domanda, la domanda attende a mettere in evidenza un aspetto, un aspetto anche, se vogliamo, proprio di impostazione: cioè, fino a che punto garantire la completezza dell'informazione aiuta l'utente o rischia di disorientarlo per la ricchezza dell'informazione? E che poi questo fosse il trade-off, il tentativo, o che viene, che è stato fatto senza regolamentare, che poi di prassi è quello che dicevamo all'inizio, che pur vedendo disposizioni molto puntuali in termini di quantità di informazioni che vanno rese in fase precontrattuale e contrattuale, cercare di standardizzare le modalità, dando indicazione anche per la semplicità del linguaggio utilizzato per aumentare la possibilità per l'utente di comprendere e comparare. E chiaro che qui, forse, si lega quello che poi è un po' la mission dei colleghi di educazione finanziaria: cioè, se noi non riusciamo a far elevare la capacità e anche il livello di alfabetizzazione, ma di capacità di comprensione, di attenzione a quelle che sono le informazioni che ci vengono date quando abbiamo a che fare con intermediari bancari e finanziari per qualsiasi tipologia di prodotto, ecco, il rischio è che l'informativa tende ad essere un obbligo d'ufficio che non riesce a tradursi in un effettivo valore per il cliente. Perché se noi non abbiamo, da un lato, troviamo a intervenire sulla regolamentazione per chiedere un'informazione che non sia, che tendesse ad essere efficiente nel senso che sia chiara, sintetica, comparabile, dall'altro lato, sugli utenti, perché si abituino a comprendere quali sono gli aspetti fondamentali a propria tutela, poi in fondo c'è anche bisogno di questo. Il rischio, il rischio che ci possa essere un dock sbilanciato verso una quantità di informazione che non necessariamente tende a migliorare la qualità delle applicazioni, il rischio c'è. Il rischio c'è, perché come abbiamo anche, come esperienza personale, non so quanti di noi leggono sempre con attenzione tutta la documentazione che ci viene prodotta. Non voglio parlare in ambito bancario e finanziario, ma anche banalmente informative che ci vengono date quando assicuriamo un contratto telefonico per la fornitura di utenza, in fondo non è molto diversa. Ricordiamoci che anche a livello europeo, quella che è l'evoluzione della normativa a tutela dei consumatori si è declinata in un certo modo nei vari ambiti e nei vari campi, non solo, e di cui poi quello bancario finanziario ha le sue specificità, però c'è stata la stessa cosa anche in altri ambiti. Ecco, non ho, non ho una risposta puntuale, ma il tema sicuramente è un tema importante e, come dicevo, apre un tema che diventa cosa più rilevante, più maggiore lo sviluppo di relazioni e di servizi che avvengono completamente digitali. Lì c'è anche un tema di consapevolezza delle operazioni e dei rapporti che si che si sviluppano. E qui, qui non ho una risposta puntuale. Penso che sia un aspetto su cui la nostra attenzione è sempre molto forte, però non ho una risposta definitiva su dove vada posto il confine fra qualità e quantità dell'informazione ed efficienza della stessa ad orientare i comportamenti. Ecco, il premo concettuale da cui si partiva e secondo me continua a essere corretto: cioè, l'informazione, la comprensione delle caratteristiche delle operazioni è un elemento fondamentale per orientare, per consentire scelte consapevoli da parte dell'utenza e di fare i propri interessi e tutelare i propri interessi. Quanto il suo anno complessivo sia sempre e comunque in grado di fare questo, o almeno non tanto quanto in grado di farlo, in che modo depay volte per mantenere la capacità di orientare i comportamenti dei clienti consumatori all'evolvere delle modalità di prestazioni dei servizi, all'irrompere delle modalità digitali, questo è un tema su cui ci siamo interrogati, però conclusioni definitive nessuno, da un punto di vista regolamentare, di controllo, e abbiamo. Grazie. Non so se German voleva intervenire. Sì, c'è una c'è una domanda: nell'ambito dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, ci sono strategie operative, sinergie e collaborazioni comuni con le attività di vigilanza autonome e separate di Consob e IVASS, e soprattutto con il Garante dell'Autorità della Privacy? Magari nell'ambito di violazione di diffusione dei dati, e se sì, quali? Chiaramente, con IVASS e Consob ci sono dei protocolli d'intesa che possono vedere anche delle collaborazioni che non che possono avvenire anche in questo tipo di attività, e ci sono scambi continui, perché poi c'è la consapevolezza, come dicevo prima, che ciascuno di noi ha il mandato istituzionale su una parte dei prodotti, però il cliente poi è uno e ha a che fare nelle varie fasi della propria vita e le varie interlocuzioni che ha il mondo bancario e finanziario con prodotti che possono essere sotto la vigilanza di uno dei diversi intermediari. Le collaborazioni ci sono. E per quanto riguarda la privacy, non mi sembra ci sia un protocollo specifico, chiaro, che ci possano essere delle interlocuzioni, perché il tema dell'utilizzo dei, come dire, della protezione dei dati e dello svolgimento di questi servizi sono temi che si possono poi. Volevo chiedere, diciamo, in questo caso, come abbiamo fatto anche nei precedenti seminari a Riccardo, Mario ed Esther, su questo tema che abbiamo discusso, adesso avete qualche breve considerazione per arricchire eventualmente, diciamo, il confronto, altrimenti procediamo. Casa, devi aprire il microfono, in caso. Sì, grazie. Allora, io ho una piccola osservazione sull'ultima domanda dello studente. Bruno ha risposto in maniera impeccabile. C'è un profilo che riguarda l'interazione tra la Banca d'Italia e il Garante per la Privacy in un ambito che è completamente diverso da quello della vigilanza della moneta e dei pagamenti, e riguarda l'attività della Banca d'Italia di produttrice di indagini campionarie. La Banca d'Italia, nell'ambito del dipartimento di economia e statistica, fa delle indagini campionarie, in particolare facciamo delle indagini sulle famiglie e sulle imprese. L'aspetto rilevante, forse l'aspetto più rilevante, forse quello delle famiglie, perché noi mettiamo a disposizione del pubblico dei ricercatori la gran parte dei dati che raccogliamo sulle imprese e sulle famiglie, però i dati vengono tutti resi anonimi. E faccio una battuta: se noi raccogliamo un questionario sulle imprese e parliamo di una grande impresa con centinaia di migliaia di dipendenti che ha sede a Torino, è un po' complicato mostrare i dati di questa impresa, perché un'impresa con centinaia di migliaia di dipendenti con sede a Torino c'era soltanto una. E quindi noi, anche sulla base di interazioni con il Garante della Privacy, siamo veramente molto attenti a tutelare la privacy, e quindi veramente tutti i dati che pubblichiamo, sia quelli che riguardano le imprese, sia quelli che riguardano le famiglie, rendono di fatto impossibile l'identificazione della controparte. Alcune volte, alcuni ricercatori protestano con noi, sono molto sincero, alcuni amici economisti e statistici e ci dicono: "Ma non mettete a disposizione certi dettagli". Noi diciamo che non possiamo, perché ci sono delle sacrosante regole sulla privacy e quindi non possiamo mettere a disposizione dei ricercatori tutti i dettagli che raccogliamo, perché in alcuni casi alcuni dettagli equivarrebbero a dire al mondo qual è la famiglia o qual è l'impresa oggetto di indagine. E è un tema questo della privacy molto interessante, anche perché, come dice Bruno, ci sono dei profili ormai europei che riguardano la protezione dei dati. Grazie ancora. Grazie a te. Non so se Mario De Angelis, appunto, vedeva, stava in libro. Ho trovato veramente estremamente interessante la tua domanda sul punto di equilibrio tra trasparenza e regole. E devo dire, Bruno, nella sua risposta, che io condivido, ha citato anche il ruolo dell'educazione finanziaria, quindi ha aggiunto anche un terzo elemento in questa ricerca di equilibrio. E questa è una di quelle cose che io non ho una risposta definitiva, però sicuramente una di quelle cose su cui stiamo riflettendo molto. Cioè, qual è il punto, diciamo, delle cose che un consumatore deve conoscere, che gli vanno dette? Qual è il suo grado di consapevolezza sul funzionamento dei meccanismi che, come diceva anche Germana, sono a volte estremamente complessi? Quindi, cosa si può pretendere che un consumatore sappia? Cosa devo dire un consumatore quando gli offre un servizio? E quale invece quell'area in cui non è giusto portare questo il consumatore a conoscere, a capire, perché non possiamo essere esperti di tutto, è molto difficile. Quindi, dove a un certo punto dovranno essere le regole, credo, a proteggere una posizione, anche per cercare di riequilibrare quello che diceva anche Bruno, che è alla fine un consumatore che sta interagendo con un soggetto che è specializzato nello svolgimento di quell'attività. È un tema molto, molto affascinante, e diciamo che forse, appunto, ognuno di noi, come dice Bruno, ha una sua opinione personale e anche su appunto, su quanto deve spingersi l'educazione finanziaria, perché non è detto che tutti dobbiamo diventare super esperti di tutto per poter, diciamo, interagire nel mondo. Dovremmo avere effettivamente quelle che sono le conoscenze di base, credo, la consapevolezza di base, le norme principali, anche perché a volte, l'eccesso di, come dire, di comunicazione, eccesso di dati, eccesso di notizie, può far sì che non leggiamo nulla. Quindi anche questo è un equilibrio a trovare: cioè, dirmi quello che veramente mi interessa e pretendere da me un comportamento che è giusto pretendere da un individuo. Ecco, quindi molto, volevo farti i complimenti, fare la domanda nostra testa dagli economisti cercano sempre i punti di ottimo, quanto c'è lontano da un punto di ottimo, ma certamente siamo così. Era, quindi, questa era un po' l'idea, insomma. E un qualora volevo un attimo, diciamo, fare un'ultima, ormai il tempo sta terminando, volevo ritornare a Bruno e diciamo, fare una domanda, poi magari ne riparleremo in un dibattito ancora maggiore, ma diciamo, appunto, abbiamo questa grande massa di, diciamo, di vigilanza, di regolamentazione, abbiamo tutti i problemi dell'educazione finanziaria, però noi osserviamo i fallimenti, diciamo, delle banche. Non abbiamo vissuto diversi negli anni precedenti nel nostro paese, non siamo l'unico caso. Allora, qui potremmo dire, smentendo ci, diciamo così, rispetto alle affermazioni che abbiamo fatto, che forse c'è poca regolamentazione, bisogna educare di più. È una domanda che ha senso, è solamente un gioco, diciamo, di parole? No, no. Allora, su questo, la domanda è una domanda che, tra l'altro, se anche visto un pochettino di quelle che sono state le tendenze internazionali dopo la crisi del 2007-2008, la forte crisi dei sistemi finanziari. Per Paolo, da osservatore, perché non è materia che riguarda il più ambito. Allora, su questo, la domanda è una domanda che, tra l'altro, se anche visto un pochettino di quelle che sono state le tendenze internazionali dopo la crisi del 2007-2008, la forte crisi dei sistemi finanziari. Per Paolo, da osservatore, perché non è materia che riguarda il più ambito.

Di competenza, però, giusto come contributo alla discussione e come opinione veramente personale. Cioè, il 2007-2008 ha visto, con la crisi globale, il sistema finanziario e bancario fare una serie di fallimenti che sono stati un po' ovunque. Poi sono arrivati anche in Italia. Ha visto il pendolo della regolamentazione, o meglio, della deregolamentazione, tornare verso la verso la regolamentazione in maniera abbastanza forte. Si è ritenuto che ci dovesse essere un ritorno di regole più rigide e più severe.

Una delle osservazioni che leggiamo sui giornali, quindi anche qui non tanto come incarico di vigilanza e informazione della Banca d'Italia, quanto mero osservatore, ma possiamo vedere che tutto il dibattito che vediamo anche sui giornali sull'effetto della pandemia, della crisi economica, conseguenze sugli intermediari, fa parte delle osservazioni che vengono fatte. E che comunque gli intermediari dovranno farsi carico di quelle che sono possibili conseguenze legate ai fallimenti nell'economia reale, ma lo faranno con un patrimonio molto più robusto di quello della precedente crisi. Questo patrimonio molto più robusto è un effetto dell'impatto della regolamentazione post-crisi.

Anche quanto dicevo, partendo dalla maggiore rilevanza data in ambito internazionale e nazionale alla vigilanza di tutela, gli obiettivi di tutela, trasparenza e correttezza nelle relazioni banca-clienti. Anche queste sono state delle linee evolutive frutto della visione e degli approcci post-crisi. Cioè, il fatto che nel Regno Unito abbiano istituito l'autorità di supervisione finanziaria sulla condotta, la FCA (Financial Conduct Authority), il fatto che nel TU sia stato inserito un autonomo obiettivo di tutela degli intermediari, ma anche in maniera più ampia gli orientamenti di alto livello del G20, dell'OCSE, quant'altro, rappresentano la risposta regolamentale alla crisi.

In Italia abbiamo avuto delle crisi bancarie che però hanno delle ragioni e delle cause complesse che non è, ecco, non è questa la sede per affrontare. Però chiaramente, nella risposta regolamentale alle crisi c'è ed è stata anche abbastanza, abbastanza sostenuta. Grazie Bruno, della risposta. Appunto, diciamo, siamo in un pendolo, siamo nella fase di deregolamentazione, si torna alla regolamentazione, non solo nel mercato bancario, naturalmente. No, io penso che forse una, una domanda. No, questa è la domanda di prima, vero Germana? Sì, c'è un, c'è un commento finale. Parlare sempre relativo all'educazione finanziaria e non ai fallimenti di imprese e più recentemente sovraindebitamento dei privati. La Banca d'Italia non dovrebbe promuovere anche una, una consapevole educazione finanziaria? Ma questo è, insomma, abbiamo già un tema che abbiamo affrontato.

Dunque, allora abbiamo terminato, diciamo, il nostro tempo. Io adesso lascerò la parola a Germana. Tanto ringrazio Bruno Giannattasio per tutto l'ottimo, diciamo, lavoro che ha preparato per noi, insomma, l'ottimo seminario, tutto lo staff, il gruppo, diciamo, degli educatori. Grazie a voi. Con noi, lascio la parola a Germana. E anche io ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti del nostro presidente della scuola, visto Travaglini, e segnalando una cosa. Venerdì, da venerdì, al termine dell'ultimo seminario, qualche giorno dopo, per gli studenti, ex studenti e cittadini che si sono collegati, si sono iscritti su YouTube, a voi verrà indirizzato un questionario che sarà anonimo e relativo al vostro gradimento su come sono, su sulle vostre, per aver qualche feedback circa questo, questo corso. Il questionario sarà, ricorderò. Se vuoi aggiungere qualcosa? Ma il questionario sarà studiato dai colleghi di Banca d'Italia che avranno il piacere di capire, di avere dei feedback da voi. Se soltanto due parole, come ha detto Germana, ci stiamo preparando questo questionario. È soltanto un questionario per cercare di migliorare il nostro lavoro. È la prima volta che offriamo questo corso. Siamo stati felici di farlo a Urbino. Non siamo sicuri che gli amici di Urbino ci convincono anche il prossimo anno. E siamo sub judice, e quindi vorremmo avere delle risposte da voi assolutamente anonime, essenzialmente per migliorare, per offrire delle cose in maniera diversa, con la speranza che il prossimo anno e Germana e Giuseppe ci facciano fare il corso un'altra volta nel 2022. Vogliamo imparare perché siamo consci che sicuramente abbiamo fatto degli errori, che alcune cose forse volevamo farle meglio. Però, insomma, se voi collaborate e citate in giudizio sul corso quello che avete pensato, noi siamo contenti. Grazie ancora per tutto. Grazie.

Chiudo solo ricordando che venerdì avremo l'ultima lezione, sarà tenuta dalla dottoressa Magliocco, Antonella Magliocco, su sempre tutela dei clienti, gli esposti al debito bancario e finanziario, quali sistemi di risoluzione delle controversie tra cittadini e intermediari. Quindi avremo risposta anche a quote alcune delle domande sollevate oggi. E poi apprendiamo sempre, non so se è stato dato a Germana la lista delle letture. I prossimi giorni daremo. Questa ragione, Giuseppe, visti, scusate, ma noi abbiamo visto gente che chiede, dice giusto, dormono sonni inquieti. E allora ringraziamo ancora e a venerdì. Grazie a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.