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Buongiorno a tutti e benvenuti alla nocciolina numero 8 di diritto. Allora, nell'ultima nocciolina abbiamo parlato della libertà di manifestazione del pensiero in termini generali e astratti. Oggi, vi avevo detto che avremmo parlato della libertà di manifestazione del pensiero così come disciplinata dalla nostra Costituzione. Certo, perché se noi parliamo di una libertà fondamentale e vogliamo poi sapere, si, ok, ma in concreto, qual è il nostro diritto tutelato a esprimere il nostro pensiero? Quali sono gli elementi della libertà di manifestazione del pensiero così come previsti, disciplinati e tutelati nel nostro ordinamento? Ovviamente, dobbiamo andare a guardare nella nostra Costituzione. Sempre lì andiamo a finire ed è per questo che io vi consiglio sempre di leggerla almeno una volta, così avete un quadro un po' più chiaro.
Bene, non sul presupposto che quella sia letta, quale all'articolo che ci interessa. Io normalmente non chiedo numeri all'esame, però ecco, questo numero, sì, ve lo dovete ricordare: l'articolo 21 della nostra Costituzione, che disciplina la libertà di manifestazione del pensiero. Andiamo a leggerlo insieme. Tanto, quello che ci interessa oggi per la lezione di oggi sono fondamentalmente due righe. Ce la possiamo fare, potresti anche impararle a memoria, volendo.
"Articolo 21 della Costituzione: Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."
Tutto chiaro apparentemente? Sì. Però nel diritto bisogna sempre andare a interpretare il testo e approfondire un po' di più di quello che potrebbe sembrare a una lettura un po' superficiale. Perché certo, queste due righe della nostra Costituzione sono molto chiare, semplici. Tocca hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ok, ma andiamo ad esaminarlo un po' più nel dettaglio.
Cominciamo con il profilo soggettivo: chi ha diritto? Facile: tutti. Che vuol dire tutti? Voi sapete che nella nostra Costituzione, vero, detto l'altra volta, tutte le libertà fondamentali sono inserite nella parte prima, che è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. E poi qui ci abbiamo tutti. Ma tutti chi? Sono tutti i cittadini? Uno straniero ha lo stesso diritto di un cittadino italiano? Se la risposta è sì, dopo un dibattito, però si è tutta la conclusione che l'espressione "tutti" debba essere intesa in senso veramente ampio, in cui "tutti" anche gli stranieri, anche chi non fa parte della, chi non ha la cittadinanza italiana, ma tutti.
Poi sono solo le persone, gli individui, o anche ad esempio una società, un'azienda, un'impresa? Ora, quindi persona giuridica, anche le persone giuridiche hanno libertà di manifestare il loro pensiero? Anche qui, ancora una volta, la risposta è stata ovviamente di tipo estensivo: sì, anche le società hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero in molteplici modi. E quindi anche le persone giuridiche e non solo le persone individuali hanno diritto a manifestare il loro pensiero.
Dopodiché, tutti hanno diritto di manifestare il pensiero, ma allora tutti, tutti hanno lo stesso diritto, uguale per tutti? E cioè, l'estensione del diritto di manifestare il proprio pensiero è uguale per tutti? In realtà, non proprio, perché ci sono alcune eccezioni, sia alcune categorie di persone che hanno un diritto di manifestare il loro pensiero un po' più ristretto rispetto agli altri, in considerazione della funzione che svolgono. Ad esempio, il personale militare, oppure tutti coloro che per il loro lavoro che svolgono entrano in contatto con delle informazioni di tipo confidenziale, regolative anche ad altre persone e non hanno il diritto di diffonderle liberamente. Ad esempio, gli avvocati. Gli avvocati a cui magari il cliente ha dato a confidare qualcosa di professionale, dunque il rapporto confidenziale fra cliente e avvocato. Ma anche i medici. Medici che ovviamente conoscono le condizioni di salute delle persone, che sono dati assolutamente sensibili. Certo, un medico non può andare in giro a raccontare, "e lo sai che l'altro giorno ha visitato Tizio, ho trovato questa malattia?" No, non può farlo, perché deve tutelare la privacy della persona a cui i dati si riferiscono. Ovviamente, come ci siamo detti l'altra volta, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero si impongono sempre nel momento in cui la libertà di espressione si va a scontrare con la libertà di qualcun altro. E dunque, bisogna ponderare e decidere quale delle due libertà debba prevalere. E quindi, appunto, abbiamo fatto l'esempio del medico che non può andare in giro a sbandierare la vostra condizione di salute, perché? Perché l'ordinamento ritiene prevalente il diritto del singolo alla privacy, ripeto, rispetto alle proprie condizioni di salute. La stessa cosa vale, ad esempio, per i magistrati. E quindi ci sono delle fu, delle professioni che per la funzione che loro svolgono e dunque hanno accesso a determinato tipo di informazioni confidenziali, possono vedersi la loro libertà di manifestazione del pensiero leggermente ristretta o anche marcatamente ristretta rispetto alla generalità dei consociati. Quindi non tutti hanno proprio la stessa estensione, perché alcune categorie hanno qualche limite in più.
E poi, però, ci sono anche categorie che invece hanno una libertà di manifestazione del pensiero un po' più ampia rispetto alla generalità dei consociati. Chi sono? Sono i nostri parlamentari. Perché? Ma su questo ci dedicheremo una nocciolina a parte, perché altrimenti adesso il discorso risulterebbe troppo appesantito. Ma adesso vi basti sapere che i nostri parlamentari godono di quella che è definita la insindacabilità delle opinioni, che è prevista in Costituzione. Quindi, diciamo che i parlamentari possono dire un po' più di cose di quelle che possiamo dire tutti noi. E c'è un buon motivo per cui lo possono fare, peraltro.
Quindi, abbiamo visto per adesso il profilo soggettivo: chi ha il diritto e qual è l'estensione di questo diritto. Passiamo al profilo oggettivo.
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Rileggiamo l'articolo 21: "Tutti hanno diritto di di fare che? Di manifestare liberamente il proprio pensiero". Ok, sembra tutto chiaro, pace, semplice, no? Che significa pensiero? Bisogna realizzare le parole quando si vuol fare un discorso giuridico. Allora, se io sono libera di manifestare il mio pensiero, che cos'è il pensiero? Il pensiero è un'elaborazione personale, un'idea, un'opinione. E allora i fatti, le notizie? Quindi, si è liberi di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione? Io posso dire "amo il rosa", però, ad esempio, allora se deve essere proprio solo un pensiero, pensiero, e non ho fatto, non vi posso raccontare cosa ho fatto oggi, perché è un fatto che è diverso da un pensiero. Un fatto, una notizia, è diverso da un'opinione, da un'idea. Anche se, ovviamente, c'è da dire che è difficile dare notizie senza inserire mai una propria rielaborazione personale della notizia, ma questo è un altro problema, ovviamente. Anche qui si è data l'interpretazione più estensiva del termine "pensiero". E dunque, si ritiene pacificamente che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba essere interpretato in modo estensivo e dunque inclusivo non solo delle idee e delle opinioni, ma anche dei fatti. Perché altrimenti la libertà di informazione non avrebbe tutela nella nostra Costituzione, e questo è ovvio che non è possibile. Dunque, la libertà di informare, di informazioni, di dare notizie, di diffondere ciò che avviene nel mondo, fatti, avvenimenti, si fa comunemente rientrare sotto un concetto ampio di pensiero. Come vedete, non era tutto così chiaro come potesse sembrare all'inizio.
Dopo il profilo soggettivo, il profilo oggettivo. Passiamo al profilo strumentale. Con quali mezzi posso esprimere i miei pensieri? L'articolo 21 ci dice: "con la parola, con lo scritto", che quindi vengono esplicitamente richiamati, o poi, per esser sicuri, si fa quella che se viene chiamata la fattispecie aperta, ovvero, se dice "e ogni altro mezzo di diffusione", in modo tale che questo è un ombrello che copre qualsiasi mezzo di diffusione delle opinioni. Questo perché? Perché ovviamente, quando è entrata in vigore la nostra Costituzione, non si poteva, per esempio, avere idea del di Internet, di tutto ciò che oggi il mondo di Internet. Ma fortunatamente, avendo questa espressione così ampia, e appunto, abbiamo l'abbiamo chiamata, come abbiamo detto per i diritti inviolabili, una fattispecie aperta che si presta ad ampliarsi per farvi rientrare tutto ciò che la tecnologia e l'evoluzione sociale possono inventare in momenti successivi.
Bene, abbiamo detto: profilo soggettivo, profilo oggettivo, profilo strumentale. Tutto chiaro? Ancora no, perché nel diritto può essere abbastanza semplice interpretare e leggere ciò che c'è, ma la cosa più difficile, ma quella che invece va fatta e più importante, è andare a cercare: ma cosa manca? Non mi sembra che mi manchi qualcosa in questo articolo 21 che abbiamo. Certo, noi possiamo manifestare liberamente il nostro pensiero, ok, ognuno può dire la sua, però noi quando abbiamo parlato nella nocciolina precedente della libertà di manifestazione del pensiero in termini generali, abbiamo detto che la libertà di manifestazione del pensiero non ha una connotazione esclusivamente individuale, di ciò che l'individuo, come sua espressione della propria individualità, vuole dire al mondo ciò che pensa. Sia importantissimo, ma non è l'unico profilo rilevante. Noi abbiamo detto che c'è anche una funzione sociale della libertà di manifestazione del pensiero, cioè il fatto che ognuno di noi possa ricevere informazioni, notizie, idee, opinioni da una serie amplissima di fonti. E allora andiamo a vedere cosa manca nell'articolo 21.
Intanto, abbiamo detto: tutti possono esprimere il proprio pensiero, ok, ma se io voglio stare zitta, posso essere costretta a parlare? Mi faranno una domanda, io non voglio rispondere. Lasciate perdere il processo, che è un discorso a parte. In generale, mi chiedono la mia opinione, ma sarò poi libera di dire "io non voglio parlare"? Certo che sono libera, però non c'è scritto nella nostra Costituzione. Lo dobbiamo sempre far rientrare in via interpretativa, ovvero il profilo, la libertà negativa, il diritto al silenzio. Voglio stare zitta, non voglio parlare, perché mi devi costringere? Anche questa ci rientra, però ci deve ricreare attraverso una attività di interpretazione, nel senso che nessuno può essere obbligato a esprimere la propria opinione se non ne ha desiderio, ovviamente, lasciamo sempre da parte i casi specifici previsti dalla legge per l'obbligo di testimoniare o cose del genere. In linea generale, quindi, c'è anche la libertà negativa di stare zitto.
Poi non finisce qui, manca ancora un po' di roba. Abbiamo detto: c'è la funzione sociale dell'informazione. E non è solo il profilo che io voglio dare a voi delle informazioni. La parte più importante da un punto di vista funzionale è il fatto di poter ricevere informazione da più fonti diverse. E dunque, non è solo il profilo attivo di chi parla, c'è anche la libertà passiva di voler ricevere informazioni da più parti, da più fonti. E quindi, nella nostra Costituzione manca, ma viene ovviamente fatto sempre rientrare per via interpretativa, la libertà passiva di essere informati, che è questo il principio fondamentale e necessario per uno stato democratico democratico. Noi andremo a vedere anche una esplicazione di questa libertà passiva di ricevere informazioni quando poi andremo a parlare dell'obbligo di trasparenza che incombe sulle pubbliche amministrazioni, che devono diffondere una serie di dati, informazioni che i cittadini, quindi, hanno diritto di ricevere. Ma lo vedremo in una nocciolina a parte.
È tutto? No, ancora no, manca ancora una cosina. Ok, voi volete dire la vostra, volete ricevere le opinioni degli altri, ma manca la libertà cosiddetta riflessiva. Cioè, quando io, ok, ho ricevuto una notizia, ma voglio andare a vedere, ma è vera questa notizia o è una fake news? Come si fa? Si va a cercare su Internet dei riscontri rispetto a una determinata notizia, o anche semplicemente quando si legge una notizia, però in modo superficiale e si vuole approfondire quell'argomento. La libertà di manifestazione del pensiero include anche la parte riflessiva, cioè la parte in cui noi siamo liberi di andare noi a cercare informazioni, non solo per ampliare le nostre nozioni, ma anche per verificare le informazioni che riceviamo. Quindi, c'è la libertà riflessiva di cercare informazioni. E anche questo aspetto lo approfondiremo in una nocciolina dedicata al diritto di accesso ai documenti, nel momento in cui si vanno a cercare informazioni.
Allora, dopo aver visto quali sono i principali aspetti che mancano, via esplicita nel nostro articolo 21, vi voglio leggere come ha invece definito la libertà di espressione in uno dei documenti che vi avevo, vi avevo detto già nella nocciolina precedente, perché le libertà di manifestazione del pensiero sono tutelate e garantite non solo a livello nazionale, nelle nostre Costituzioni, ciascuno nel suo stato, ma anche, vi avevo richiamato due documenti molto importanti che sono a livello internazionale. Questi documenti sono la CEDAW, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dichiarata dall'Assemblea dell'ONU.
Allora, anche queste carte hanno un articolo dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero. Vorrei leggervela, perché così vedete che in questo testo che vi andrò a leggere, invece, vi sono sia la libertà attiva, che passiva, che riflessiva, così avete idea di un testo un po' più completo. Ad esempio: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, quindi sia le opinioni che le espressioni, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione". Quindi, libertà passiva è quello di cercare, della cercare, ricevere e diffondere informazioni, informazioni, quindi non sono opinioni e idee, quindi entrambi i profili, attraverso ogni mezzo e frontiera". Quindi, questo è un modo diverso in cui questa libertà di manifestazione del pensiero, quindi in realtà di espressione, viene tutelata, considerando un po' tutti i profili rilevanti che abbiamo visto fin qui oggi.
Bene, allora questo era l'articolo 21 della nostra Costituzione, che io vi invito sempre molto caldamente a leggere per intero. E vi saluto oggi con un'ulteriore preghiera. Poiché ci sono persone anziane che io spero che voi stiate aiutando per fare la spesa, perché loro non devono assolutamente uscire di casa. Io vi pregherei anche, soprattutto, intanto di seguire tutte le indicazioni del governo e del Ministero della Salute per quando dovete uscire di casa per fare questi acquisti indispensabili. Vi invito anche, quando aiutate le persone anziane a fare la spesa, pensate sempre anche a un aspetto che magari non viene molto in mente, ma è fondamentale. Allora, serve anche buttare la spazzatura? Potreste dare una mano anche su questo.
Alla prossima nocciolina. Ciao a tutti.
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