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Per famiglia legittima si intende quella fondata sul matrimonio, cioè essa si costituisce allorquando le parti pongono in essere un atto, appunto il matrimonio, dal quale scaturiscono determinati effetti legali e viene a sorgere un determinato vincolo chiamato appunto vincolo matrimoniale. Invece, si differenzia da essa la famiglia di fatto, quella dove le parti non hanno posto in essere alcun atto, ma convivono come se in realtà fossero coniugati, come se in realtà avessero un vincolo matrimoniale tra di loro.
Allora diciamo che all'inizio della Repubblica Italiana, cioè dopo l'uscita del codice civile del '42 e della stesura della Costituzione del '48, il legislatore non aveva dato una tutela specifica a tale famiglia. Di fatto però, con il proliferarsi di tali istituti, lo stesso legislatore ha deciso di apporre un'apposita disciplina, un'apposita tutela verso tale esempio di famiglia. Infatti, la legislazione, la legge numero 76 del 2016, ha posto in essere una vera e propria tutela per le famiglie di fatto, oltre che alle unioni civili. Infatti, per esempio, è consentito al convivente more uxorio, cioè appunto il convivente di una famiglia di fatto, di ricevere una tutela possessoria nel caso in cui l'altro convivente dovesse morire; quindi, una tutela possessoria per la casa in cui entrambi, entrambi convivevano. Un'importantissima legge è la numero 76 del 2016, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione giuridica per le cosiddette unioni civili e per le cosiddette convivenze di fatto.
Allora, intanto tale legge è formata da un unico articolo composto da ben addirittura 69 commi. Dal primo al 35° vengono trattate le unioni civili; dal 36° fino all'ultimo, le convivenze di fatto. Allora, intanto per civile si intende l'unione giuridica di due persone dello stesso sesso, quindi di una coppia di omosessuali. La legge 76 del 2016 non ha definito il concetto di unione civile, ma semplicemente disciplinato le modalità di costituzione, gli effetti che produce per i partner di un'unione civile di persone dello stesso sesso, ehm, i diritti e doveri che sorgono per loro, le modalità di scioglimento dell'Unione stessa e quant'altro concerne appunto le unioni civili.
Allora, i primi commi riguardano proprio i mezzi, le modalità di costituzione dell'Unione civile stessa. Eh, semplicemente i due soggetti, i due partner, la coppia omosessuale deve recarsi dall'ufficiale di stato civile e dichiarare, dinanzi a due testimoni, di volersi unire civilmente. L'ufficiale di stato civile attesterà tale dichiarazione, redigerà l'atto di unione civile e lo registrerà ovviamente nei registri dello stato civile. La differenza che c'è col matrimonio è che in questo caso l'ufficiale di stato civile non effetta, non effettua alcuna dichiarazione. Cioè, noi sappiamo che durante il matrimonio, nel momento in cui le parti dichiarano di volersi prendere in marito e in moglie, l'ufficiale di stato civile dichiara che il marito ha preso la donna in moglie e la donna ha preso l'uomo in marito. Quindi c'è una dichiarazione dell'ufficiale di stato che in questo caso manca. Come dicevo, la costituzione dell'Unione civile è certificata da un documento che viene redatto dall'ufficiale di stato e contiene tutti quelli che sono i dati anagrafici dei dei dei partner e i dati anagrafici dei testimoni. Eh, ovviamente vengono essere indicate pure le cause che impediscono tale Unione civile e sono rispettivamente quelle che sono previste anche per il matrimonio. Cioè, noi sappiamo che il matrimonio, ai sensi degli articoli 84, 86, 87, 88, è dichiarato nullo qualora presenti una di queste cause che appunto lo invalidano. Eh, la prima su tutte è quella che riguarda eh l'unione, in questo caso, vabbè, il matrimonio dice il codice, però in questo caso si tratta dell'Unione di partner che hanno un'età inferiore ai 18 anni o inferiore o superiore ai 16 ma inferiore ai 18, ma non sono stati autorizzati dal giudice.
Ehm, poi le altre motivazioni che impediscono la costituzione di un'unione civile riguardano in primis la libertà di stato. Di conseguenza, i soggetti uniti civilmente non possono attuare la possibilità di unirsi qualora uno dei due o entrambi siano ancora legati da una precedente Unione civile o da un precedente matrimonio; quindi, quando c'è ancora un legame valido ai livelli giuridici, l'unione civile non sarà possibile, come non è possibile qualora siano, qualora ci siano eh casi di parentela o affinità indicati come indicati dall'articolo 87 del codice civile. Eh, dopodiché, ehm, l'unione civile non potrà essere costituita qualora essa eh sarà tra un partner, sarà con un partner che ha tentato di uccidere o ha ucciso il partner o il coniuge dell'altro unito civilmente; quindi, quando c'è l'impedimento ex delitto eh disciplinato dall'articolo 88 del codice civile. Quando l'Unione civile presenta tali impedimenti, viene dichiarata invalida e quindi, e quindi nulla, viene dichiarata invalida e quindi nulla. Eh, ci sono ovviamente varie disposizioni che il codice civile applica e che la legge applica, come per il matrimonio. Si pensi al caso di simulazione eh dell'Unione civile. Vengono applicate le stesse ehm, le stesse regole che vi sono per il matrimonio, o per esempio in caso di matrimonio putativo, quando appunto i coniugi eh sono in buona fede, non sanno che c'è una causa di impedimento che ehm determina l'invalidità. Lo stesso dicasi per, si applicano determinate regole, lo stesso dicasi per l'unione civile; cioè, quando c'è un'unione civile eh che verrebbe dichiarata invalida, eh, cioè che viene dichiarata invalida, ma che i partner in questo caso sono in buona fede. Allora vengono usate le regole previste dal dal codice civile per il matrimonio putativo; cioè, semplicemente fino a che non c'è la sentenza che dichiara invalida la, invalida e nulla l'unione civile, ehm, i partner eh fino a quella sentenza eh l'unione civile, per i partner fino alla sentenza, produce gli effetti eh del caso, gli effetti giuridici del caso. Quindi è un'invalidità ex eh ex nunc e non ex tunc.
Per quanto riguarda invece il cognome, le parti hanno la possibilità di decidere quale cognome utilizzare. Infatti, viene chiamato cognome eduso. Cioè, per il matrimonio sappiamo che viene utilizzato il cognome del marito, ed è la stessa moglie ad apporre al suo cognome quello del marito. Però, come accade per il matrimonio, anche per l'unione civile non c'è una sostituzione o un'aggiunta a livello dei dati anagrafici, ma semplicemente viene utilizzato il cognome del marito. Ecco, così accade pure per l'unione civile; non viene utilizzato il cognome ovviamente del marito, ma entrambi i partner decideranno quale cognome utilizzare. Eh, ovviamente anche nell'Unione civile i partner sono liberi di scegliere il regime patrimoniale che preferiscono; si tende alla comunione dei beni, salvo una diversa dichiarazione delle parti, perché possono appunto scegliere anche la separazione dei beni, come il matrimonio. In ogni momento le parti possono decidere di diversificare il proprio regime patrimoniale, il proprio regime patrimoniale, scegliendo appunto la separazione dei beni rispetto alla comunione.
Un importantissimo comma è il comma 20 del codice civile, il comma 20 della della della legge 76, numero, è il comma 20 della legge numero 76 del 2016. In tale comma viene chiamato comma d'apertura perché semplicemente viene equiparata la figura dei coniugi a quella delle unioni civili, a quella degli uniti civilmente. Cioè, questo comma dice come in qualsiasi legge dettata da questi commi viene nominata la parola coniuge, allora si deve intendere anche per gli uniti civilmente. Quindi leggi per il ramo successorio, per gli obblighi sugli alimenti e quant'altro sono tutte delle disposizioni che hanno la parola coniuge, però non si deve, diciamo, fermare lì l'interpretazione del legislatore, ma oltre il coniuge si intende anche l'unito civilmente. E questa interpretazione analogica la si può attuare grazie proprio al comma 20 che viene detto comma di apertura, perché si pensa che attraverso il comma 20 agli uniti civilmente può essere concesso pure l'adozione. Allora, alla fine di tale comma viene precisato come l'adozione non è compresa eh eh diciamo in questa con questa modalità, eh, ma deve essere rispettato il testo delle adozioni. Eh, però è stato, è stato previsto eh diciamo in una sentenza abbastanza recente come il partner di un'unione civile delle persone di due persone di due persone dello stesso sesso ha avuto la possibilità di adottare il figlio dell'altro partner. Cioè, noi sappiamo che per i coniugi c'è la possibilità di eh adottare il figlio eh il figlio dell'altro coniuge. Quindi questa possibilità è ehm è diciamo estesa è estesa anche agli uniti civilmente. Infatti, in questa sentenza l'unito civilmente ha potuto adottare il figlio dell'altro partner. Ovviamente questa si tratta di un'adozione di un caso particolare. Noi sappiamo che ci sono vari tipi di adozione che rientrano nei casi particolari, come quello appunto del del coniuge che adotta il figlio del del dell'altro coniuge, ma aventi diciamo ha una rilevante importanza per varie motivazioni per questa, ma soprattutto anche per quella della successione mortis causa. Cioè, noi sappiamo grazie al comma 20 che quando si tratta del tema delle successioni mortis causa, così come il coniuge è considerato un legittimario, quindi un soggetto che ha diritto ad avere una quota di legittima, quindi ha una parte dell'eredità, anche l'unito civilmente ha tale diritto.
Dopo il comma ci sono altri vari commi della legge 76 del 2016 che prevedono invece lo scioglimento dell'Unione civile. Cosa prevede tale scioglimento? Eh, che l'unito civilmente può recarsi dall'ufficiale di stato civile e dichiarare la volontà di sciogliere ehm di sciogliere l'unione civile stessa. Questa volontà può essere dichiarata da entrambi, ma anche unilateralmente dal singolo partner. Diciamo che le cause dello scioglimento possono essere molteplici, o una semplice volontà del partner, perché magari ci sono dei dissidi con l'altro partner, o magari ci sono delle cause di scioglimento previste pure per il divorzio, che possono essere, che possono essere quelle elencate dall'articolo 3; quindi, una condanna penale per reati gravi o un assolut