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Buongiorno. Affrontiamo oggi il tema della personalità criminale e ci si è sempre interrogati sul rapporto tra la personalità e il delitto. Si riteneva in passato che il reato potesse in qualche modo rivelare la personalità e dunque che in qualche modo il fatto criminoso potesse appunto essere espressione della personalità del suo autore.
Tradotto in termini penalistici, questa relazione tra personalità del criminale e delitto può in qualche modo essere inquadrata in un tema più ampio e generale che oggi con voi ripercorreremo e che avete già studiato a parte generale, ma che è necessario in quest'ottica riprendere al fine di calarlo, eh, all'interno di un determinato fenomeno. Esiste una categoria di delinquenti, lo diceva già Alfredo De Marsico, che non ha una personalità malata, ma una personalità abnorme. Eh, delinquenti, cioè che soffrono, eh, di una psicopatia. Ehm, la differenza tra la psicopatia e la psicosi deriva dal fatto che le personalità psicopatiche, ehm, nelle personalità psicopatiche, meglio, è possibile isolare, ehm, quel meccanismo, diciamo, che altera, che rompe l'equilibrio dell'insieme, mentre nelle psicosi questo determina una disorganizzazione della personalità completa. Quindi, vedete, le psicopatie, come dire, potremmo dire, hanno un'incidenza settoriale. Dall'altro lato, nelle personalità psicopatiche, non è assente un requisito che invece è assente nelle psicosi, ossia la moralità dell'atto.
Vi dicevo che è importante indagare questo fenomeno all'interno del tema più generale della imputabilità. Voi ricorderete che, eh, l'imputabilità è espressamente definita dal codice penale all'articolo 85, nel quale si definisce, vedete, la capacità di intendere e di volere. L'articolo 85 del codice penale, lo ricordo, ehm, prevede che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento del fatto, quindi al momento in cui ha commesso il fatto, non era imputabile. Dunque, nel primo comma c'è questa relazione tra imputabilità e possibilità di essere soggetto a pena. Nessuno può essere punito se non era imputabile. Al secondo comma dell'articolo 85, l'articolo 85 ci dice che poi è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Dunque l'articolo 85 definisce la capacità di intendere e di volere come imputabilità. Eh, vi dice Fianda che prima fase questa formula potrebbe far pensare che l'imputabilità presupponga, ehm, l'idea intesa proprio in senso filosofico della libertà del volere. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Eh, in realtà, eh, l'odierno giurista è ben consapevole che, ehm, non esiste una libertà assoluta di autodeterminazione, cioè è ben consapevole che la volontà umana è soggetta ad una serie di condizionamenti. La volontà può ritenersi libera nella misura che interessa il diritto penale nel momento in cui un soggetto si è in grado di non soccombere agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca in qualche modo a, eh, controllarli consentendoli di scegliere in modo consapevole tra motivi antagonistici. Quindi vedete una libertà del volere che dobbiamo immaginare in una sua, come dire, accezione meno ambiziosa, una libertà relativa, una libertà in qualche modo, dicevo, soggetta ai condizionamenti sociali. Non c'è dubbio che pur così diciamo intesa la libertà del volere assuma un contenuto di un'aspettativa, si dice giuridicoale, cioè questa libertà del volere che non è più intesa, vedete, come un dato ontologico, ma calata proprio come presupposto dell'agire, della vita pratica dell'individuo.
Ehm, si dice è peraltro maggiormente coerente proprio nella prospettiva del diritto penale perché affinché il diritto penale possa esercitare quella funzione deterrente, cioè la minaccia di pena, possa svolgere nei confronti dei destinatari appunto un effetto deterrente, cioè l'effetto di distoglierli dal compimento di un reato. Eh, è ovviamente necessario che questo timore di incorrere nella pena eserciti sulla gente un determinato condizionamento, appunto, che è quello che lo può indurre a non delinquere, lo può distogliere dalla commissione del reato.
Il fondamento dell'imputabilità. Oggi si riconosce che, diciamo, sia in realtà collegato al concetto di colpevolezza, o meglio, si riconosce che l'imputabilità che vedete nel titolo del codice penale è contenuta nel titolo quarto del reo e della persona offesa del reato intitolato il titolo quarto. Ovviamente l'imputabilità riguarda il reo, quindi l'imputabilità che all'interno del codice era classificata quasi come uno status del reo, si ritiene oggi che invece debba essere ritenuto un presupposto necessario della colpevolezza, di quella concezione della colpevolezza non intesa in senso psicologico, ma intesa in senso normativo. Ricordate, la concezione normativa della colpevolezza si incentra sul contenuto di rimproverabilità che si può muovere al soggetto per aver commesso un fatto che egli non avrebbe dovuto commettere. Quindi vedete, se recuperiamo della colpevolezza proprio questo contenuto di rimproverabilità per un fatto antioveroso, è chiaro che l'imputabilità, cioè la capacità di intendere e di volere, divenga in fondo un presupposto della colpevolezza. Intanto è possibile muovere al soggetto un rimprovero per essersi comportato così come non avrebbe dovuto, in quanto riconosciamo al soggetto la capacità di intendere e di volere.
Ma il fondamento della, eh, imputabilità lo si ricava ancor più se pensiamo al alle funzioni della pena. Come vi dicevo, se pensiamo che la pena, eh, deve, eh, esercitare, eh, una, eh, funzione general preventiva, quindi la funzione di distogliere i destinatari dal commettere in reato, un presupposto è che questi destinatari siano in grado di, eh, comprendere la minaccia della pena, cioè siano, ecco, questo ci interessa, psicologicamente in grado di lasciarsi motivare dalla minaccia stessa. Ed ancora, se pensiamo alle funzioni costituzionali della pena, vi ricordate l'articolo 27 della Costituzione ci dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Anche in questo caso non c'è dubbio che il soggetto, il condannato, deve essere psicologicamente capace di cogliere il significato del trattamento punitivo.
Torniamo al contenuto questa volta della capacità di intendere e di volere. Il concetto di imputabilità è un concetto, si dice al tempo stesso empirico, perché, come dire, si ricava dalla dalle scienze del comportamento umano, ma è soprattutto, direi, un comportamento, un concetto, scusatemi, di tipo normativo, perché l'articolo 85 nel fissare i presupposti dell'imputabilità fissa, come abbiamo detto adesso, anche poi il fondamento della colpevolezza dell'autore per il fatto ci dice che il la capacità di intendere e di volere deve sussistere al momento della commissione del fatto che costituisce reato.
Vi ricordate la disciplina dell'imputabilità è costruita da un lato attraverso l'enunciazione del principio generale all'articolo 85 del codice penale e poi vi sono una serie di esemplificazioni di cause di esclusione della imputabilità. Il vizio di mente, l'ubriachezza, il sordo mutismo, l'intossicazione cronica d'alcolo, da sostanze stupefacenti, la minore età, ma vi dicevo, si tratta di esemplificazioni perché oggi si concorda, come dire, che sicuramente ci sono dei parametri, come dire, in qualche modo imprescindibili, cioè l'età del soggetto, l'assenza di un'infermità mentale, lo ricaviamo dall'articolo 88, o altre condizioni, come dire, che in qualche modo rappresentano dei sicuri indici di assenza dell'imputabilità, il sordismo, la cronica intossicazione da alcol, proprio perché sono in qualche modo capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione, ma dall'altro lato l'articolo 85 ha la funzione di un principio. Dunque, potremmo trovarci di fronte a dei casi in cui è esclusa la capacità di intendere e di volere, non ricompresi all'interno di queste cause esplicitamente dettate dal legislatore.
La capacità di intendere e la capacità di volere sono, diciamo, delle definizioni, sono dei concetti, si dice disposizionali di non facilissima traduzione sul piano dei contenuti. Nonostante i limiti, diciamo, di ogni definizione di questo genere, vi è però una generale uniformità di vedute nel ritenere che per capacità di intendere si intenda, scusatemi il giro di valore, la capacità di cogliere il disvalore, badate, sociale, del proprio comportamento. Sottolineo sociale e non penale, perché, come sapete invece non è necessario per la colpevolezza del soggetto che il soggetto colga il disvalore penale, cioè sappia che quell'azione, quel suo comportamento è previsto dalla legge come reato. Del resto, ricorderete che noi abbiamo l'articolo 5 del codice penale che ci pone il principio che l'ignoranza della legge non scusa, tranne, come sappiamo, le ipotesi che sono state introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1988, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile, ma in generale non è necessario che il soggetto sappia che quel fatto è previsto dalla legge come reato ai fini della sua responsabilità, ai fini della sua colpevolezza e dunque ai fini della sua responsabilità.
Quindi la capacità di intendere, torniamo all'imputabilità, per capacità di intendere, ehm, si intende la capacità di cogliere il disvalore sociale dei propri comportamenti, il significato del proprio comportamento, coglierne le possibili ripercussioni negative. La capacità di volere, invece, è la capacità di autodeterminarsi, cioè la capacità di comportarsi. Badate in riferimento a cosa? La capacità di autodeterminarsi in senso consapevole rispetto a ciò che si è inteso, cioè la capacità di volere ha come parametro, come orizzonte di riferimento la capacità di intendere. Capacità di intendere è quella di cogliere il disvalore sociale del proprio comportamento, la capacità di volere, capacità di comportarsi in modo coerente con quanto si è inteso. Affinché vi sia l'imputabilità, la capacità di intendere e di volere devono sussistere entrambe. Se manca l'una o l'altra, comunque il soggetto non è imputabile perché non è capace di intendere o di volere.
Pensate alle ipotesi, eh, di soggetti che rubano indiscriminata. Il cleptomane. Il cleptomane, eh, in realtà è un soggetto che coglie il disvalore sociale del proprio comportamento, sa che rubare è male, è un fatto, diciamo, moralmente inaccettabile, socialmente inaccettabile e tuttavia non riesce ad autodeterminarsi rispetto a ciò che è inteso. Gli manca la libertà del volere e per questo è da giudicare come un soggetto inimputabile.
Ma veniamo adesso, diciamo, al problema che si ricollega maggiormente alla questione da cui siamo partiti, cioè alla questione, appunto, della personalità criminale rispetto ai vizi che vi avevo in qualche modo enunciato. Qui dobbiamo occuparci di quello che riguarda gli articoli 88 e l'articolo 89 che sono espressamente rubricati vizio totale di mente e vizio parziale di mente. L'articolo 88, rileggiamolo insieme, ci dice che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, vedete, il legislatore ribadisce sia a livello di principio generale l'articolo 85, sia nelle singole cause di esclusione dell'imputabilità o di diminuzione dell'imputabilità, sempre la necessità di considerare questa capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto. Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
Che cosa ricaviamo subito da questa disposizione? Che in realtà la scelta del legislatore è quella di accogliere, così si ritiene, un indirizzo, si dice biopsicologico, cioè non basta semplicemente accertare, ehm, una malattia mentale per dedurne, eh, l'imputabilità, ma occorre altresì che da questa, eh, malattia, da questa infermità derivi l'esclusione della capacità di intendere e di volere, cioè deve trattarsi di una malattia che comprometta questa capacità. Ehm, quindi diciamo qual è qui il problema che cogliamo subito? Il problema è che questa necessaria relazione, questo necessario nesso tra imputabilità e infermità che deve incidere sullo stato mentale ha da subito determinato dei problemi interpretativi rispetto, eh, anche e soprattutto direi al momento di accertamento giudiziale, cioè al momento in cui il giudice per decidere se il soggetto è imputabile o meno, deve appunto disumere, deve accertare, deve valutare questa questo nesso relazionale.
La, diciamo, difficoltà è in qualche modo acuita dalla circostanza che il concetto di malattia mentale è un concetto tutt'altro che univoco, tutt'altro che ben determinato anche all'interno della scienza psichiatrica, perché, ehm, vi sono dei disturbi, ehm, diciamo, mentali che possono essere definiti malattia a seconda del parametro di riferimento. Il parametro di riferimento può essere un parametro di riferimento medico secondo il quale la malattia è ogni disturbo che abbia un substrato di tipo biologico, di tipo organico, oppure un paradigma psicologico che identifica invece la malattia anche con la disfunzione psichica. Ed infine un ultimo paradigma che invece è il paradigma sociologico che considera identifica la malattia con un disturbo psichico di matrice sociale, cioè dovuto a delle difettose relazioni personali, eh, rispetto all'ambiente che circonda il soggetto. Quindi vedete, a seconda del parametro scientifico di riferimento medico, psicologico o vi dicevo sociologico ambientale, muta anche la stessa ampiezza del concetto di malattia e dunque, come dire, muta anche il concetto di infermità che troviamo all'articolo 88.
E qui m entra, diciamo, in gioco il secondo problema, perché la seconda questione che va chiarita è se il concetto di infermità che è adottato dall'articolo 88, rileggiamolo, non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità, se il concetto di infermità sia un concetto equivalente a quello di malattia. Eh, perché l'infermità sembrerebbe un concetto più ampio, cioè un concetto in grado di includere al suo interno anche dei disturbi, eh, psichici che non hanno una matrice strettamente patologica. E se così fosse è chiaro che l'istituto della imputabilità, o meno l'assenza di imputabilità, potrebbe avere un ambito applicativo più esteso.
Forse diciamo che questa maggiore ampiezza del concetto di infermità si può sostenere da un duplice punto di vista. Eh, da un lato perché l'articolo 88 non parla di infermità mentale, vedete, ma parla in realtà di infermità. Eh, e poi perché si dice questa, ehm, concetto, diciamo, più ampio, eh, che prescinde dalla necessità di far riferimento ad un concetto di, eh, malattia è maggiormente rispondente ancora una volta alla funzione dell'imputabilità intesa come presupposto della colpevolezza, perché al diritto penale non interessa tanto, ehm, il fatto che il soggetto sia, diciamo, malato di mente alla luce delle malattie, come dire, indicate nell'ambito delle scienze mediche, quanto gli interessa che quel disturbo, quella sua infermità sia stata in grado di compromettere l'imputabilità, cioè di compromettere la sua capacità di intendere, cioè di percepire il disvalore del fatto commesso e quindi poi di recepire, vi ricordate, come dicevo, in sede finale, anche il trattamento punitivo.
Peraltro, proprio perché l'articolo 88 parla di infermità, non vi è dubbio che nel concetto di infermità rientri anche una malattia fisica, sia pure a carattere transitorio. Gli esempi che voi trovate nella manualistica sono quelli del delirio determinato da un acuto stato febbrile, o stati di confusione mentali determinati da certe malattie infettive, per esempio, che diciamo hanno una matrice di tossicità, il tifo, perché anche una malattia fisica può essere produttiva di una infermità e quindi di condurre in tale stato di mente, vedete come dice bene la norma, ad escludere la capacità di intendere, di volere. E per di più, dicevamo, il legislatore è anche attento a questo perché vedete la rubrica dell'articolo 88 e dell'articolo 89 non parla di infermità mentale, spesso si utilizzano come sinonimi, ma parla di vizio totale di mente e di vizio parziale di mente.
E dunque diciamo che l'indirizzo giurisprudenziale di gran lunga dominante che in passato tendeva a ricostruire il concetto di malattia mentale secondo un modello medico, è stato progressivamente, diciamo, soppiantato, come dire, dall'evoluzione della scienza in questo settore, e che ha, diciamo, condotto invece verso un'estensione del concetto che includa, ed è questo poi l'aspetto che ci interessa particolarmente, anche altre forme di, diciamo, alterazione mentale, il cui esempio classico è proprio la psicopatia.
E dunque, vedete, ci ricolleghiamo al nostro, eh, discorso, cioè, disfunzioni, disarmonie della personalità che in presenza di condizioni di particolare gravità, ehm, come dire, bloccano in qualche modo, inibiscono le, ehm, le spinte, le controspinte, scusatemi meglio, inibitorie del soggetto e gli impediscono in qualche modo di autodeterminarsi rispetto a ciò che si è inteso. Tipiche degli psicopatici sono le, per esempio, le reazioni cosiddette a corto circuito che nel manuale Fiandacamusco, che non so se voi avete utilizzato a parte generale, sono bene semplificate in uno dei casi che Fiandacamusco, diciamo, utilizza all'inizio della illustrazione del concetto di imputabilità, cioè quella di una giovane donna che durante lo stato di gravidanza rimuove in realtà, m, il suo stato di gravidanza, quindi attraverso meccanismi, vedete, di difesa, di rimozione della realtà, diretti a negare la realtà, eh, rimuove appunto lo stato di gravidanza in tutto il periodo della gestazione e poi al momento del parto sopprime il neonato. Proprio in un momento si dice di reazione a corto circuito, cioè di una condotta non controllata dalle funzioni superiori dell'io. No.