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LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

IL DIRITTO IN PILLOLE4:47

Transcription

Della separazione e del divorzio. La separazione personale dei coniugi interviene quando i coniugi decidono di sospendere la loro abitazione, ma restano comunque sposati. I motivi siedono in gravi incomprensioni tra i coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Vediamole.

La separazione giudiziale: quando è stabilita con sentenza dal giudice. Quali sono i motivi? Risiedono in gravi tensioni tra i coniugi, tensioni così alte che si attribuiscono reciprocamente delle colpe, delle responsabilità. L'unica cosa su cui convengono è la scelta, appunto, di separarsi. A chi spetta chiedere la separazione giudiziale? A un coniuge o a entrambi i coniugi. Perché si chiede la separazione giudiziale? Perché si verificano fatti che rendono impossibile la convivenza, la coabitazione, oppure i fatti sono così gravi da recare pregiudizio ai figli. Il giudice, con sentenza, dichiara dunque la separazione giudiziale. Se richiesto, dichiara anche l'addebito della separazione e decide anche a chi devono essere affidati i figli. Adottando, naturalmente, l'unico criterio importante: quello dell'interesse dei figli.

La separazione consensuale: si ha quando i coniugi non litigano accusandosi reciprocamente, ma sono consapevoli della fine del loro matrimonio e non si incolpano di questa cosa a vicenda. Da notare che, anche nella separazione consensuale, il giudice deve comunque intervenire mediante l'omologazione, cioè prende atto della volontà degli sposi che sono concordi nel separarsi. Diversamente, si parla di separazione di fatto. Cioè, la separazione consensuale senza intervento del giudice è una separazione di fatto, non è una separazione di diritto e risulta irrilevante giuridicamente. Quali sono gli effetti della separazione consensuale? Gli stessi della separazione giudiziale, per quanto riguarda l'affidamento dei figli. Sia la separazione giudiziale che quella consensuale possono condurre i coniugi o a una riconciliazione o a un divorzio.

Il divorzio. Innanzitutto, il divorzio bisogna dire che è stato introdotto in Italia da una legge del 1970, anche se poi è stata integrata questa legge da quella del 1987. La legge sul divorzio fu sottoposta anche al referendum abrogativo nel 1974, però la maggioranza degli italiani, il 59,1 per cento dei votanti, si rifiutò di cancellarla. Da chi può essere fatta la domanda di divorzio? Da uno o da entrambi i coniugi. Sulla base della legge recente numero 55 del 2015, se la separazione è giudiziale occorrono 12 mesi per fare la domanda di divorzio; se la separazione è consensuale occorrono sei mesi per fare la domanda di divorzio, cosiddetto divorzio breve. Ma da quando decorrono questi termini? I termini decorrono, in entrambi i casi, da quando i coniugi si sono presentati in tribunale. In caso di matrimonio civile, il tribunale valuta la richiesta di divorzio se esistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio. Lo scioglie con sentenza. In caso di matrimonio religioso concordatario, quindi cattolico o acattolico, decadono gli effetti civili del matrimonio, ma i coniugi restano sposati dal punto di vista religioso, in quanto quella religiosa è una sfera che non rientra nel diritto civile.

Quali sono i requisiti per fare richiesta di divorzio? I casi, appunto, in cui si può ottenere il divorzio sono: l'effettiva cessazione sia della comunione spirituale che quella materiale. A tal proposito, naturalmente, deve essere fatto un tentativo di conciliazione tra i coniugi. Se fallisce questo tentativo, allora il tribunale può procedere esaminando la richiesta di divorzio e poi successivamente dichiarare, con sentenza, che non esiste più una comunione spirituale tra i coniugi. Altro caso è quello di uno dei coniugi che è stato condannato a una pena detentiva superiore a 15 anni; oppure uno dei due coniugi è stato assolto per infermità mentale dall'accusa di gravi reati, come può essere omicidio, violenza sessuale e lesioni, eccetera. Il matrimonio non è stato consumato. Uno dei due coniugi ha cambiato sesso dopo la sentenza emessa dal tribunale. I coniugi sono nuovamente liberi di contrarre un altro matrimonio, naturalmente civile. Grazie per l'attenzione. Alla prossima lezione.