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La tutela dell’ambiente: le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione | Giuseppe Marazzita

Mondadori Education1:04:31

Transcription

[Musica] Cari docenti, buon pomeriggio e benvenuti. E benvenuti, innanzitutto! Grazie per essere qui. Vi ringrazio a nome della casa editrice, ma anche a nome mio. Io sono Valerio Firenze e lavoro per la redazione economico-giuridica di Mondadori Education. Oggi proseguiamo il ciclo di webinar dedicati all'economia e al diritto. Nello specifico, parleremo di un argomento estremamente attuale: ovvero della tutela dell'ambiente e delle recenti modifiche alla Costituzione. Analizzeremo, quindi, le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, numero uno, agli articoli 9 e 41 della Costituzione. Una revisione che è anche il coronamento di un processo che, come vedremo, è iniziato un bel po' di anni fa.

Per illustrarci questi interessanti contenuti, qui con noi oggi c'è il professor Giuseppe Marazzita. Buonasera! Benvengano i colleghi. Buonasera! Allora, il professor Marazzita è autore di numerosi testi e pubblicazioni su vari temi di diritto costituzionale. Attualmente è avvocato penalista e docente di Istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale all'Università degli Studi di Teramo. Professore, è inoltre autore, insieme al professor Michele Ainis, di una novità Mondadori Education e Arnoldo Mondadori Scuola: il corso di diritto ed economia per il primo biennio, dal titolo "Nella realtà". Che vedrete, la copertina è appunto una novità di quest'anno. Sta circolando in questi giorni nelle scuole, quindi se, se volete prenderne visione, potete chiedere al vostro agente di zona.

Io, prima di lasciare la parola al professor Marazzita, vi comunico che durante la diretta avrete la possibilità di interagire e porre le vostre domande: o inquadrando il QR code che vedete in sovraimpressione, oppure collegandovi alla pagina "Tua domanda" su Teams e digitando il codice dell'evento: 6044. Anche questo lo vedete in sovraimpressione. L'attestato di partecipazione al webinar sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della casa editrice, alla pagina "Attestati". Questo video resterà disponibile sul nostro canale YouTube, quindi potrete riguardarlo tutte le volte che volete. E anche le slide che il professore proietterà rimarranno a vostra disposizione, sempre sul nostro sito internet, nella sezione "Archivio webinar". Bene, io con questo ho concluso, mi taccio e lascio molto volentieri la parola al professor Marazzita. Prego!

Grazie. Buonasera, è un saluto di nuovo a tutti. Allora, il tema che affronteremo oggi è quello della tutela dell'ambiente. È un tema, diciamo, molto interessante da diversi punti di vista, ma la ragione per la quale abbiamo pensato di scegliere questa tematica è la novità costituzionale. Quindi, la legge di revisione della Costituzione è una legge che è stata pubblicata nel febbraio di quest'anno, quindi veramente da poco, e che ha modificato – e questa è una novità assoluta – l'articolo 9 della Costituzione, che rientra nei principi fondamentali. Mai era stata modificata questa prima parte, i primi 12 articoli della Costituzione, e poi l'articolo 41 della Costituzione, che disciplina, diciamo, la libertà di iniziativa economica. Come sapete, la libertà di impresa. Dicevo, il tema è interessante non solo perché l'ambiente è una questione emergente, è sempre più attuale, ma perché ci fa capire, proprio da docenti, anche diciamo nel rapporto comunicativo con i ragazzi e con gli studenti, una caratteristica, come dire, delle delle tematiche giuridiche: e cioè che il diritto è in continua trasformazione, in continua evoluzione. E i testi normativi, che ovviamente rimangono inalterati fino a quando non vengono riscritti, ecco, solo nel 2022 si è si è scritto in Costituzione veramente il principio della tutela ambientale. Ma, come vedremo, la tutela ambientale si è affermata nel nostro ordinamento a partire dagli anni dagli anni '70 e si è affermata attraverso, noi diciamo, per via pretoria; quindi attraverso le decisioni dei giudici, poi con delle che hanno iniziato ad interpretare in modo diverso i testi che allora erano vigenti. E poi, progressivamente, c'è stato un processo di trasformazione delle leggi, con l'approvazione di nuove leggi: prima, come dire, piccole novità, poi discipline sempre più sistematiche, fino ad esempio al codice della tutela dei beni culturali e ambientali. E oggi possiamo dire che questa riforma dell'articolo 9, dell'articolo 41, diciamo, è il coronamento, come è stato detto, di un processo iniziato molti decenni fa, sostanzialmente dagli anni dagli anni '70.

L'ulteriore questione per cui il tema dell'ambiente è un tema importante è che, diciamo, a che vedere proprio con lo stato sociale. Su questo poi torneremo, però diciamo: in una visione puramente liberale e liberista della società non è pensabile una tutela ambientale forte. L'idea di tutelare l'ambiente significa anche gravare le aziende di costi nuovi e diversi, significa richiedere allo Stato un intervento penetrante nell'economia e nella società. Ecco, tutto questo è possibile solo all'interno di una certa forma di Stato, che è il Welfare State, o Stato sociale, come comunemente lo lo nominiamo. Cerco di andare subito, come dire, all'al nucleo delle questioni, perché poi, come dire, avrei piacere di dialogare con voi attraverso domande dirette o o diciamo nella nella chat di questo di questo nostro incontro. Allora, innanzitutto, cosa è l'ambiente? Partiamo sempre dalle definizioni, partiamo sempre dalle esibizioni, perché, come dico sempre agli studenti, il come dire la fondamentale skill del giurista è una skill di tipo linguistico. Anzi, l'esempio che faccio anche in modo un po' polemico è: ragazzi, se voi non dominate, non avete un buon, la buona padronanza della lingua, siete come il chirurgo che ha la mano che gli trema. Ecco, per quanto abbia una passione per la chirurgia, per la medicina, se la sua mano trema non potrà mai, diciamo, operare. E quindi la padronanza del linguaggio è fondamentale per il giurista, per l'operatore giuridico, per chi studia il diritto, perché il diritto si esprime nel linguaggio. Quindi la capacità di interpretare il significato, no, di passare dal significato al significante, dalla disposizione normativa, cioè dal pezzo di testo della legge e della Costituzione o del regolamento, al suo significato, è proprio come dire l'attività quotidiana, è normale del giurista inteso non solo come chi, come voi ed io, studia il diritto, ma anche chi poi lo lo pratica, esercita: quindi funzionari, gli avvocati, magistrati, notai, tutti coloro, ma anche i cittadini, perché dire non si può vivere senza interpretare i testi normativi che governano la nostra la nostra esistenza. E allora partiamo dalle parole. La parola ambiente, diciamo, nel linguaggio comune significa l'aria, il luogo e ci circonda in cui si vive, il luogo, uno spazio delimitato. In modo più estensivo, l'ambiente indica il territorio, le persone che vi vivono, le cose in mezzo alle quali ci troviamo e che condizionano la formazione della nostra personalità e della nostra esistenza. E quindi parliamo di ambiente nel complesso delle condizioni esterne. Voi capite già da questa definizione come l'ambiente, alla fine, sia il tutto nel quale noi viviamo. E questa è la ragione per la quale è qui, come dire, anticipo uno dei punti di arrivo di questo ragionamento, per cui l'ambiente, più che una materia delimitata e delimitabile, come non so il la materia dei trasporti, la materia della la scuola, l'università, la la giustizia, le le tante materie normative, cioè come dire degli ambiti specifici della vita associata, l'ambiente, in realtà, noi lo definiamo come materia trasversale, perché la tutela ambientale è un valore che in realtà attraversa moltissime questioni, moltissime materie, e a volte in modo armonico, a volte confliggendo. E quindi noi possiamo parlare di ambiente e proprio come il complesso delle condizioni sociali, culturali, anche morali nel quale una persona vive e sviluppa la sua personalità. Poi, tanto all'ambiente, una definizione un po' più scientifica, dal punto di vista delle scienze naturali, noi possiamo definire l'ambiente come l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche, e quindi temperatura, sostanze, illuminazione, movimenti, e biologiche, quindi la presenza di organismi animali, vegetali, umani, che permette e favorisce la vita degli esseri degli esseri viventi. E questo è come dire il quadro di partenza.

Diciamo subito che di ambiente, come dire, la parola ambiente e l'idea di una tutela dell'ambiente era del tutto sconosciuta ai nostri – in genere si dice – padri costituenti, ma io amo ricordare che vi furono anche delle madri costituenti, e cinque di loro che chiedevano nella commissione dei 75 hanno dato dei contributi importanti su tante questioni. E quindi in Assemblea Costituente – poi sapete la Costituzione entrata in vigore il primo gennaio del '48, il lavoro di una Costituente dalla fine del '46 per tutto il '47 – era una tematica del tutto per tutto sconosciuta al tempo. Diciamo, sì, aveva ciò che di più vicino c'era della tutela ambientale era la concezione, era una concezione puramente estetica di alcune zone del nostro territorio. Ed è questa la ragione per la quale l'articolo 9, nella sua scrittura originaria, dice: "La Repubblica tutela il paesaggio". E quel paesaggio a che vedere appunto con un valore estetico, quindi un valore che può essere assimilato al valore storico di un monumento, al valore artistico di una scultura, e si intende conservare tutto ciò che è pregevole per la vista, fondamentalmente. Quindi le bellezze della natura, senza essere consapevoli invece dell'ecosistema, no, cioè delle dinamiche che poi esistono all'interno all'interno di questa di questa realtà. Quindi, al tempo c'era una di una cera le famose leggi Bottai che tutelavano le bellezze naturali, addirittura sono delle leggi costituzionali, perché sono del 1900, del 1939. Quindi l'istituto non è l'ambiente inteso nel modo così ampio e sistematico come lo intendiamo oggi, ma delle piccole parti del territorio italiano, diciamo delle cartoline, dei punti di vista particolarmente belli e pregevoli, ma ripeto non vi era nessuna consapevolezza della biodiversità, delle dinamiche interne ad un ad un ecosistema di di riferimento. Ecco, con, diciamo, come dicevamo negli anni, e poi diciamo l'altro le altre tracce di una tutela, diciamo proto-ambientale, chiamiamola così, erano le discipline di tipo urbanistico e territoriale, che però avevano a che vedere con lo sviluppo ordinato e razionale dei dei centri urbani, nulla più di questo. Non viene assolutamente una concezione sistematica dell'ambiente visto in modo globale, è centrale e soprattutto avendo consapevolezza delle relazioni fra le varie componenti, quindi fra la salute, la persona umana, il territorio, il paesaggio, i beni ambientali, le risorse, le risorse naturali. Come vi dicevo, negli anni '70 si iniziano ad affermare delle, innanzitutto per per via terpi a pretoria, e cioè attraverso decisioni di giudici che iniziano a combattere inquinamenti, la lotta agli inquinamenti è il primo fronte di emersione di una tematica ambientale. Infatti, anche le prime discipline di tipo ambientale sono le discipline contengono una serie di divieti, di lieto di immettere nell'acqua, nell'aria, nel suolo sostanze oltre oltre un certo limite. E in questa, diciamo, in questo impegno, al tempo c'erano di ai capelli bianchi come me, forse non può ricordare i pretori d'assalto. Poi il pretore, come figura, viene meno, è stato sostituito al tribunale monocratico, ma c'erano decisioni appunto di magistrati all'avanguardia che non dico forzavano, ma diciamo utilizzavano articoli esistenti, ad esempio articoli del codice penale, articoli del codice civile, per trovare una tutela a per offrire una tutela ambientale ai ai cittadini. Dagli anni '70 inizia appunto un processo lento, che ovviamente non sul quale non vi tedierò, che però significa approvazione di nuove leggi, significa negli anni '80 la creazione del Ministero dell'Ambiente, prima come un ministero senza portafoglio, poi un vero e proprio ministero, come una dotazione organica con un suo con un suo capitolo di bilancio e con delle funzioni. E quindi questa strada prosegue negli anni '90, nel con l'approvazione sempre di, diciamo, discipline più organiche, fino al punto di arrivo del 2001, quando nella riforma costituzionale del cosiddetto titolo quinto – e il titolo quinto della seconda parte c'è la disciplina delle regioni – si inserisce per la prima volta in Costituzione la parola ambiente, tutela dell'ambiente e la parola ecosistema. Nel 2001 però vengono inseriti in quell'articolo 117, che è un articolo che attribuisce le competenze legislative fra Stato e regioni, quindi in realtà è una norma sulla competenza, però è chiaro che fu un passaggio significativo. Solo oggi, cioè nel 2022, nella parte sostanziale della Costituzione, quindi addirittura nei primi 12 articoli, principi fondamentali, si riconosce il compito della Repubblica di tutelare non solo il paesaggio, ma anche l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, anche in prospettiva delle delle generazioni future, nell'interesse delle generazioni future. E poi si parla persino di tutela degli animali, che è veramente una assoluta un'assoluta novità. Ecco, questa parola paesaggio che era nel testo originario della Costituzione è stata, nel corso di tutti questi anni, via via reinterpretata e dilatata nel suo significato. Per cui, mentre nella visione originaria, come vi dicevo, il paesaggio erano pochi punti di vista, cioè se noi avessimo dovuto indicare i luoghi tutelati nel 1948, secondo l'interpretazione che si dava dell'articolo 9, avremmo messo, diciamo, dei delle puntine colorate in alcune zone, poi il nostro la nostra penisola è ricca anche di bellezza naturale, quindi avremmo messe molte, però sarebbero stati appunto dei punti sul territorio. Invece, poi questa interpretazione si amplia fino ad arrivare ad interpretare questa parola paesaggio come forma del paese, e quindi in questo modo il paesaggio viene a coincidere, in questa interpretazione estensiva, con l'intero territorio nazionale. Voi capite lo sforzo sul piano proprio interpretativo, che non è un modo di, diciamo, forzare il testo, il testo della Costituzione, il testo delle leggi, ma a che vedere con quella caratteristica che vi dicevo all'inizio: il diritto si evolve non solo perché vengono modificati i testi normativi, ma anche perché il linguaggio naturale, per sua natura, è in continua evoluzione. E quindi, attraverso l'evoluzione delle parole, nell'uso che noi facciamo, cambia il significato di un testo risalente, perché come come voi sapete l'interpretazione che noi dobbiamo dare ai testi normativi non è l'interpretazione storica, cioè cosa significava quel testo quando è stato scritto, da chi lo ha scritto. I testi hanno un significato oggettivo, quindi se io lo interpreto oggi devo valorizzare il significato di quel testo sulla base del significato che quelle parole hanno nel presente. Questo, ripeto, è questa visione dinamica che ci consente, attraverso un ragionamento sulla tutela ambientale, di cantiere per una delle caratteristiche costitutive, diciamo, dell'ordinamento giuridico, e che però è anche una sua una sua grande ricchezza, che lo rende dinamico. Ripeto, non solo perché le leggi si succedono nel tempo, come te insegniamo agli studenti, ma anche perché le leggi che c'erano cambiano e mutano nel loro nel loro significato. Ecco, due parole, diciamo, arriviamo alla visione invece sistematica dell'ambiente, quindi come tutela di tutta una serie di componenti che sono non solo i luoghi particolarmente belli, non solo i beni ambientali, non solo le risorse naturali, non solo la lotta agli inquinamenti, non solo la disciplina dei rifiuti, non solo la crescita del territorio, non solo la lotta agli incidenti industriali. Io ho elencato una serie, come dire, di settori della tutela ambientale, ma appunto una visione complessiva. Ecco, questa visione complessiva è una visione che a che vedere proprio con il rapporto non solo fra uomo, fra persona umana e natura, ma nel rapporto fra esseri umani. Quindi la visione ambientale, in realtà, è una visione che condiziona la coesistenza fra esseri umani, è proprio una visione della società. Il punto di arrivo dei della tela della della visione dell'ambiente da un punto di vista giuridico è, ad esempio, quella dello sviluppo sostenibile. Cioè, i problemi ambientali vanno affrontati non solo singolarmente, certo impedendo di danneggiare una zona, una risorsa naturale, o di risanarla, evitando lotta agli inquinamenti e tanti, non solo di taglieggiare l'ambiente, ma poiché questo va detto: la visione, diciamo, ecocentrica non è una visione accettabile. Cosa è la visione ecocentrica? Nella visione egocentrica, il centro del problema è la preservazione dell'ecosistema in quanto tale, non quindi marzo e resine che noi abbiamo trovato su questa terra. E quindi la visione che vuole che l'uomo interferisca il meno possibile con le realtà naturali: l'uomo è tenuto a vivere nel rispetto delle altre forme di vita, astenendosi da qualunque forma di alterazione dell'ambiente in senso artificiale. Ecco, questa visione non è una visione, come dire, accettabile per ragioni, come dire, assolutamente concrete, perché la storia dell'uomo – e per storia dell'uomo intendo non solo la storia quella che consideriamo tale, quindi dall'invenzione della scrittura, insomma, dai Sumeri in poi, ma anche la storia naturale, la storia che che vedere con l'uomo Sapiens che, diciamo, nasce all'incirca 300 milioni di anni fa in diciamo dell'Africa – e la storia dell'uomo è la storia in realtà delle interferenze con l'ambiente nel quale vive. Qualunque progresso umano si traduce in una modificazione del luogo che lo circondano. Un esempio per tutti: la rivoluzione agricola, mi riferisco a quella del tardo Paleolitico, nella quale c'è il passaggio dal web, diciamo, dal dal dal cacciatore-raccoglitore all'agricoltore, e comporta una significativa trasformazione dell'ambiente nel quale questi questi uomini vivevano, perché significa appunto creare dei campi, significa creare dei recinti nei quali allevare gli animali, significa addomesticare gli animali, e quindi crea iniziare una selezione artificiale di quegli animali, significa coltivare le piante, iniziare una selezione artificiale di quelle piante. Quindi voi capite le se chiusi, ma sempre le banane un tempo erano piccole così, avevano i semi e aveva un sapore che noi non piacerebbe oggi. Le banane sono 10 volte tante, sono non contengono i segni e sono molto più buone. E tutta la frutta che noi abbiamo non è quella che c'era nel Paradiso terrestre, ma quella che gli agricoltori in migliaia di anni hanno selezionato fino ad arrivare a noi. Un piccolo esempio per capire che la storia dell'uomo è la storia delle interferenze con l'ambiente che lo circonda. Ecco, quindi la visione cosciente che astenersi da qualunque interferenza significherebbe ritornare all'età della pietra, ma veramente all'età della pietra, perché dovremmo, come dire, regredire anche rispetto all'essere all'essere agricoltori, allevatori, che notoriamente interferiscono con con con le altre specie, con con le risorse natura. All'opposto, però, non è accettabile nemmeno una visione di tipo antropocentrico, per cui l'ambiente e l'ecosistema sono visti solo in funzione dell'uomo, il quale, diciamo, a diciamola la pretesa di modificare in qualunque modo il mondo che lo circonda. Questa visione è una visione che, diciamo, in tempi moderni noi capiamo non essere più possibile, non essere più possibile proprio per la nostra per la nostra sopravvivenza. E quindi, come sempre, in medio stat virtus, il punto di equilibrio al centro è quella che comunemente chiamiamo la visione ambientalista. Quindi occorre porsi il problema delle interrelazioni fra l'uomo e il mondo che lo circonda, e questa domanda è proprio la domanda sullo sviluppo sostenibile, e diciamo una forma attraverso la quale si richiama, diciamo, questa questa questa questa tematica: e cioè in che modo è possibile continuare a progredire dal punto di vista sociale, al punto di vista economico, da tutti i punti di vista, fermo restando che modificheremo e stiamo modificando l'ambiente. Quali sono però le linee di questo sviluppo, quali sono compatibili con l'ambiente che la nostra e con la nostra è chiaramente, come dire, un problema enorme che due capite non si limita alla lotta agli inquinamenti o all'ozono o alla tutela di una specie in via d'estinzione, ma è un problema che è proprio a che fare con la con la concezione della società, con il progetto di società e di mondo che lasceremo ai nostri, come dire, ai nostri figli e alle e alle generazioni future. Ma non mi voglio dilungare troppo, invece e invece l'ho fatto, voglio passare alla come dire ai testi che della della della Costituzione. Allora, il primo da cui voglio partire è l'articolo 3 della Costituzione. Non è stato modificato, è un articolo fondamentale, riconosce l'eguaglianza, che è un concetto, diciamo, basilare, noto a tutti, eppure sempre difficile da comprendere. Ogni volta che lo spiego agli studenti, scopro qualcosa di noi, mi rendo conto come le cose più semplici in realtà siano le più complesse nel nel loro significato. Ecco, questo articolo, come sapete, è composto da due parti, o due coppie, due paragrafi. La prima è l'eguaglianza formale, quindi siamo tutti eguali davanti alla legge, cioè non siamo uguali perché grazie a Dio ciascuno di noi è infinitamente diverso rispetto a tutti gli altri anni, se esiste un infinito umano, questo infinito è proprio la diversità, l'irriducibile differenza che caratterizza ogni essere umano rispetto rispetto a tutti gli altri. Siamo uguali davanti alla legge, quindi abbiamo diritto ad un eguale trattamento. Bene, il secondo comma è invece quello che riconoscere quelli alza sostanziale, cioè la consapevolezza – e questo è veramente un tema che attraversa l'economia, il diritto, la consapevolezza che lo Stato non deve limitarsi a scrivere dei diritti, garantire a tutti, perché poi se non ci sono le condizioni economiche e sociali per esercitare quei diritti, e io posso scrivere che tutti hanno il diritto a studiare, a raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, ma se sono nato in una famiglia in cui non si parla le lingue italiane, non ci sono i soldi per comprare il cibo, figuriamoci se potrò comprarmi libri, capirli, avere il tempo per studiare. E quindi, ecco, e qui c'è un progetto di società, quello che vi dicevo, e qui scrivono i nostri padri e madri costituenti: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Qui c'è quella visione di una società, c'è la consapevolezza di uno Stato che non deve limitarsi ad essere regolatore, vigile del [Musica] libero mercato, no, come era lo Stato liberale. Lo Stato liberale, lo Stato è uno Stato minimo che sta a guardare gli scambi economici, che le leggi del mercato perfette per realizzano, realizzano perfetta allocazione delle risorse, premiano il merito e tutto funziona in modo magnifico. In realtà, lo Stato sociale nasce dalla consapevolezza che il libero mercato, in una serie di situazioni, fallisce in questo risultato di efficienza, ma anche di giustizia. E quindi è compito della Repubblica, come dire, intervenire. Ecco, la tutela ambientale, vista in questo s'è vista nel suo modo, nella sua visione sistematica, presuppone questo, presuppone il Welfare State, presuppone uno Stato che interviene con razionalità, ovviamente, nella nella nell'economia, per orientarla verso uno sviluppo anziché anziché un altro. Questa è la ragione per la quale, molto brevemente, sono voluto partire da questo articolo, articolo. E poi veniamo all'articolo 9, che è l'oggetto delle maggiori delle maggiori novità. In particolare, c'è un primo paragrafo che ci riguarda: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica". E poi c'era una seconda e ultimo comma: "tutela il paesaggio", diciamo, affiancato a il patrimonio storico e artistico della nazione. Vedete già qui vediamo che in origine, no, questa assimilazione fra paesaggio e patrimonio storico-artistico a che vedere con il bello, no, perché l'arte è bella e la storia, diciamo, non è solo bella, insegna anche molto. Però, in questa associazione con il paesaggio, nasce proprio da quella visione estetica della tutela ambientale, di cui poi questa parola paesaggio però ha conosciuto declinazioni nuove e del tutto impreviste nei nei mesi e nei giorni in cui in cui fu scritta. La novità, come vedete, io ve lo evidenziata, è rappresentata da questo nuovo comma: "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Poi c'è una ulteriore parte: "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Allora, diciamo che, come vi ho detto, la parola ambiente ed ecosistema era già entrata in Costituzione nel 117, nel 2001, seppure dal punto di vista della competenza divisa fra Stato fra Stato e regioni. Oggi, però, entra in una norma, diciamo, in una disposizione sicuramente di primo livello, nonché le disposizioni costituzionali abbiano gerarchia assolutamente assolutamente no, però è chiaro che la collocazione, l'articolo 9 tra i principi fondamentali, attribuisce all'ambiente un gli attribuisce quello, in realtà, la Corte Costituzionale ha già detto da tempo, e cioè che la tutela ambientale è un valore primario in Costituzione. La Corte ci è arrivata prima che la parola fosse scritta, interpretando quell'articolo 9, il paesaggio, e poi come vedremo anche l'articolo 32 della Costituzione che tutela che tutela la quindi tutela dell'ambiente inteso ormai questa visione ampia e sistematica, tutela della biodiversità. Ecco, questo che significa? Quindi, tutelare l'ambiente significa tante cose, e le abbiamo viste, e l'ambiente all'interno del quale c'è l'uomo. Quindi, quando parliamo di tutela ambientale in senso stretto, non intendiamo il rapporto fra uomo e natura. E quindi, chiaramente, questo significa bilanciare la tutela ambientale con le naturali esigenze di sopravvivenza, di sviluppo economico, di lavoro, di studio, di trasporto degli esseri che girino il richiamo alla biodiversità e agli ecosistemi. Invece, significa attribuire un valore specifico all'ambiente in sé, all'ambiente anche senza luogo, perché quando si parla di biodiversità evidentemente si fa riferimento al mantenere il maggior numero possibile delle specie che vivono in un determinato ecosistema, sia un micro-ecosistema, sia un mezzo, un magro, non esistono tanti ecosistemi, lo stesso sistema solare è un è un ecosistema, è come dire un tozzo di pane che troviamo per terra con la muffa sopra, è un micro-sistema, perché anche quello è un ambiente nel quale vive una piccola biodiversità. Ecco, queste dunque si 2 lenny biodiversità ed ecosistema, significa però, vedete, il riconoscimento non solo della visione che abbiamo chiamato in qualche misura eliocentrica, ma anche tutelare, fin dove possibile, chiaramente l'ambiente in sé, quindi mantenere e preservare la ricchezza di d ps spese, oggi diremmo di DNA. Ecco, questo riferimento infine all'interesse delle future generazioni è un richiamo espresso, proprio quello sviluppo sostenibile di cui vi parlavo: cioè, la tutela ambientale, e quindi bilanciare i tanti valori ambientali con le altre esigenze confliggenti, quindi innanzitutto con le attività produttive, con i trasporti, con il lavoro, con lo studio, con tutta la vita sociale, deve essere realizzato questo bilanciamento non solo nel presente, ma avendo lo sguardo milingo, guardando ai risultati che produrrà nel futuro, e quindi come si dice, guardando alle eredità che lasceremo alle generazioni che ci seguiranno. Perché un modo, diciamo, come dire, per risolvere il problema della tutela ambientale, quello di scaricare sul futuro i costi, no? Io inquino e poi oggi mi conviene sul piano economico, e poi in realtà passo la palla a chi mi seguirà, che dovrà risanare quella zona e farsi carico dei costi sociali ed economici. E quindi questo riferimento alle generazioni future introduce il tema della pianificazione della tutela ambientale, che come dice appunto e proprio progetto, un progetto di società. Due parole su questo riferimento alla tutela degli animali. Allora, questa, tecnicamente, come voi capite, una riserva di legge, cioè sia come sappiamo una riserva di legge, tutte le volte che la Costituzione stabilisce che una certa materia è qui...

La materia è i modi e le forme di tutela degli animali debba essere disciplinata solo con legge. Quindi, la riserva di legge serve a escludere l'intervento di atti normativi secondari, quindi come i regolamenti dei governi e regolamenti ministeriali, i regolamenti comunali o regionali. Invece, solo l'atto legislativo, quindi la legge del parlamento o un decreto legislativo o un decreto legge. Allora, la prima domanda che ci si può fare è se esista un diritto degli animali, diritto inteso come diritto soggettivo. E la risposta è ovviamente no, nel senso che gli animali non sono un soggetto di diritto e quindi non possono essere né titolari, tantomeno esercitare dei diritti. Però, questo richiamo è un richiamo importante perché la Costituzione, vedete, non si limita a delegare alla legge una materia, ma dà un'indicazione ben precisa: cioè la legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Quindi, non qualunque disciplina è accettabile, ma la legge deve offrire una disciplina, deve, diciamo, introdurre una disciplina che tuteli gli animali, ovviamente compatibilmente con le altre, con gli altri valori costituzionalmente riconosciuti. E quindi, una domanda che ci si può pure fare è se la caccia oggi sia ancora costituzionalmente legittima. Questa è la domanda sulla quale si è iniziato a ragionare. Coloro che allora, un tempo, la Costituzione, sempre nel 117, nel vecchio, parlava, citava la caccia che poi invece è stata tra le competenze regionali, che poi invece è stata eliminata con la riforma del 2001. Chi sostiene che tuttora la caccia, l'attività venatoria, se consentita nel nostro paese, fa riferimento al fatto che l'attività venatoria è anche utilizzata come forma di selezione delle specie, cioè proprio per mantenere un equilibrio, per mantenere un equilibrio dell'ecosistema, mantenere una biodiversità, quindi contenere delle specie che vengono dichiarate cacciabili quando supera un certo numero e possono, diciamo, prevalere, prevalere sulle altre. Questo certamente è un punto di vista, ma se questa fosse l'unica finalità della caccia, voi capite che verrebbero notevolmente, notevolmente ristretti gli ambiti, gli ambiti dell'attività venatoria. Però, certamente questo è un tema sul quale avremo modo, avremo modo tutti di ragionare.

Ecco due parole che voglio dire prima di offrirmi alle vostre domande, se ce ne sono, sull'articolo 32. L'articolo 32 è un articolo importante, particolarmente importante: in questi due anni di pandemia lo abbiamo, abbiamo imparato tutti a leggerlo, rileggerlo e ristudiarlo. Tutela la salute. È chiaramente, oggi parliamo, non parliamo di salute, però l'articolo 32, insieme al 9 che riguarda la tutela del paesaggio, l'articolo 32 è stato ed è tuttora il secondo pilastro, dal punto di vista costituzionale, della tutela ambientale. Perché anche qui si è interpretato questo articolo 32: no, la salute per la Costituzione sia un diritto sia un dovere. E lo abbiamo scoperto in questi due anni di pandemia: tutti gli obblighi, ad esempio, di vaccinazione, distanziamento sociale e tante altre cose, derivano proprio al fatto che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, ma anche fondamentale interesse della collettività, evitabili nel caso delle malattie infettive. Io non posso, normalmente, io posso rifiutare le cure, non posso lasciarmi morire, posso non curarmi, la versione alta, e lasciarmi morire. Per questo però, se ho il vaiolo, ecco, non posso non curarmelo e andare al cinema, perché chiaramente non è nell'interesse degli altri. Il principio del neminem ledere. Ma comunque, da questa disposizione, disposizione complessa, diritto, dovere, libertà positiva, libertà negativa, diritto sociale, la Corte Costituzionale ha fondato il diritto ad un ambiente salubre. Quindi, esiste non solo una tutela dell'ambiente in senso oggettivo, ma esiste anche un diritto del singolo, di ciascuna persona, a vivere in un ambiente salubre. E vivere in un ambiente salubre, perché la salute non è solo l'assenza di malattie, ma la salute è un generale stato di benessere fisico e psichico. Voi capite che questo è un punto di vista diverso della tutela ambientale, a punto un secondo piedistallo costituzionale che consente una serie di azioni e anche di azioni rivolte alla autorità giudiziaria per inibire attività di inquinamento, di compromissione dell'ambiente. Ma ripeto, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano della, del benessere complessivo di un, di un essere, di un essere umano.

Ecco, io con questo, con questo ragionamento finale sull'articolo 32, poi abbiamo, per completezza, che la modifica dell'articolo 41 della, della Costituzione, nel quale, come vedete, sono state aggiunte solo delle parole, quelli che io li ho evidenziati. L'articolo 41 è dedicato all'iniziativa economica, no, cioè la libertà di impresa. Che, amiamo la, così già nella, e pacifico che sul piano dell'integrazione istituzionale, la libertà di impresa, così come il diritto di proprietà, diciamo, sono dei diritti funzionalizzati, cioè dei diritti che vengono riconosciuti, ma fino a quando non feriscono, non ledono determinati valori. Ecco, fra questi, diciamo, limiti all'iniziativa economica privata, già si diceva: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Oggi si è introdotto alla salute e all'ambiente. E poi, sotto, spetta alla legge, che qui riserva di legge, tutelare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali e ambientali. Quindi, viene introdotto proprio come limite espresso delle attività economiche e imprenditoriali in senso lato, l'ambiente come limite. Il che non significa che qualunque attività che interferisce con l'ambiente sia vietata, perché qui ripeto dovremo tornare all'età terapiche, trama. Significa che occorre effettuare, come dire, un serio bilanciamento fra questi, fra questi valori, fra loro, fra loro confliggenti. Va bene, io, diciamo, in questa, questa mia esposizione, credo sia giusto fermarmi a questo punto e avrei piacere di rispondere alle, alle vostre, alle nostre domande. È così, se, grazie. Grazie, intanto, per l'esposizione. E partirete un'ultima osservazione che ci è arrivata proprio perché si, quello che stava dicendo proprio ora, interessante: il bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti: salute, libertà di impresa, diritto al lavoro. Ci si può domandare se ambiente e salute siano sempre in armonia tra di loro. Ci sono situazioni in cui magari questo, diciamo, un tema interessante che non ho, che non ho toccato, perché si, diciamo, più tipi. In alcune situazioni, forse in una maggior parte delle situazioni, tutelare l'ambiente significa tutelare la salute. Però, anche in questo caso vi sono delle situazioni nelle quali due valori possono confliggere. Pensiamo ad esempio ai rifiuti sanitari. Quindi, i rifiuti sanitari dei, dei, diciamo, dei test diagnostici, dei test che utilizzano materiali radioattivi, che utilizzano sostanze chimiche. Ecco, tutte queste attività sanitarie sono dell'attività che finiscono per danneggiare l'ambiente, se quei rifiuti non sono trattati e smaltiti secondo tutta una serie di regole. Ma nell'esperienza quotidiana noi tutti stiamo, ecco, non ora perché siamo in webinar e siamo chiusi nella nostra stanzetta, ma altrimenti avremmo tutti la nostra mascherina e ahimé vediamo nell'ambiente una, una quantità di mascherine e di nuovi rifiuti che abbiamo, che abbiamo iniziato a produrre. Questo per dire, come dire, un concetto centrale e qui mi fermo: i valori giuridici in generale, i valori costituzionali, a salute, l'ambiente, la libertà d'impresa, il diritto allo studio, i valori sono tiranni, si dice, e cioè ciascun valore, se portato alle sue estreme conseguenze, è in grado di eliminare tutti gli altri valori. E quindi, una, diciamo, la disciplina, la convivenza sociale, senza adesso, come dire, parlare di regole giuridiche, si basa proprio su questo concetto del bilanciamento, cioè far convivere esigenze diverse, un pluralismo dei valori, chiamiamolo così. È anche l'ambiente che certamente vuol dire, è un valore tra le, nella convivenza, nella coscienza, ma come la salute e anche qualcun'altro, comunque deve essere mediato, comunque deve essere bilanciato, comunque deve essere posto in armonia con altri interessi, altre esigenze meritevoli, meritevoli di tutela. Grazie.

Sempre a proposito di bilanciamenti e armonie, ci scrivono: lei ha illustrato molto bene la tutela ambientale, ma la logica economica della massimizzazione del profitto come si può conciliare con questa tutela, visto che tutto ciò comporta anche dei costi per le imprese? Certo, allora questo altro tema molto, molto interessante. Allora, è chiaro, si tratta di trovare un punto di equilibrio e non va bene tutto ambiente o tutto libertà di Brescia, tutto libertà di impresa. Significa libertà di inquinamento, significa adottare la tecnologia per produrre meno costosa, anche se la più inquinante. Ma non va bene nemmeno l'opposto. Questo problema alla Corte Costituzionale se lo è posto a proposito della, delle reti, miglior tecnologia disponibile, al punto di vista della tutela ambientale. Cioè, ci si è posti il problema: va bene, ma se la miglior tecnologia disponibile però ha un costo esorbitante, tale da far fallire le imprese di quel settore, glielo posso imporre? E la Corte Costituzionale, come dire, ha individuato dei modelli, dei confini, dei paletti. E la Corte ha stabilito che esiste, come dire, un minimo, che è quello della salute, della non compromissione dell'ambiente, che deve essere comunque raggiunto. Quindi, se in gioco c'è l'ambiente salubre, se in gioco c'è la distruzione, il pericolo di distruzione di un ambiente, allora deve essere adottata la tecnologia necessaria, anche se costa, e se costa troppo è preferibile interrompere quella attività produttiva, perché non è pensato, non è accettabile continuare a produrre arrivando a dei danni per l'uomo e per l'ambiente, danni, diciamo, non, non poi risolubili in tempi, in tempi brevi. Invece, al di sopra di questo, diciamo, minimo sindacale, va mediato l'introduzione delle migliori tecnologie che hanno dei maggiori costi con quello specifico settore economico. E quindi bisogna avere attenzione ovviamente al, a non gravare le imprese di costi ambientali eccessivi, soprattutto è necessario spalmarli nel tempo e quindi imporre il minimo indispensabile per evitare danni irreversibili. Poi, tutto ciò che tutela meglio l'ambiente deve essere programmato e pianificato nel tempo, magari con degli incentivi. Quindi, anziché ponendo, incentivando le aziende e rendendo, esempio, degli sgravi fiscali, vantaggioso introdurre, pensiamo adesso alle auto elettriche, no, che una, che costerebbero cifre esorbitanti, perché nessuno se le comprerebbe, a dette di dare al 35 mila euro, adesso non so quanto costa, con, con gli incentivi. Però, sicuramente la diffusione che vediamo delle auto elettriche è dovuta proprio a queste attività di promozione. E questa è una caratteristica del diritto ambientale che è passato, diciamo, dal pubblico, dalla mera punizione e dal semplice divieto, invece ad incentivare atteggiamenti, oggi diremmo green. Per oggetto, questo è il problema dello Stato sociale: il proprio Stato sociale, non uccidere il mercato, le, evitare che il mercato uccide alla dignità umana, fatemelo dire in modo così un po' trash. Un grazie. E allora ci sono alcune domande del tipo: come è stato possibile intervenire e modificare un principio fondamentale? Quali sono i rischi di una modifica di questo tipo? Non si rischia di creare un precedente? Altra domanda molto interessante. Questo è un allarme che anche fra i costituzionalisti, come dire, si è diffuso. C'è qualcuno ha detto: siamo entrati, come dire, nel luogo più sacro della Costituzione. Voi sapete la Costituzione: 139 articoli, i primi dodici sono principi fondamentali, poi c'è una prima parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, in realtà non solo i cittadini, ma anche le persone, e poi c'è una parte organizzativa, quindi l'organizzazione della Repubblica, Stato, regioni, corteo su tra ecc. Mai si era modificato uno dei primi 12 articoli. Così qualcuno, ecco, quelli tesi allarmati, dicendo: andiamo a toccare gli elementi costitutivi della nostra società. Io però, da questo punto di vista, onestamente non condivido questa paura, nel senso che la nostra Costituzione è una Costituzione, come sappiamo, rigida, cioè che non può essere modificata con una legge ordinaria, ma deve essere modificata con un procedimento aggravato, cioè più complicato. Per cui, anziché essere approvata una volta da ciascuna camera, la legge di revisione costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera, farà la prima e la seconda approvazione di ciascuna camera, abbiamo passato tre mesi, poi ci può essere un referendum costituzionale, cento, un percorso per rendere consapevoli i deputati e i senatori che stanno toccando appunto la legge fondamentale. Bisogna aver fiducia nella democrazia, nel senso che se il nostro paese andasse incontro, dire, ad una deriva, non so di che tipo, il problema non sarebbe risolto impedendo di riscrivere la Costituzione. La Costituzione è, lo dice la stessa Costituzione, può essere riscritta tutta, anche i primi 12 articoli. Ce lo dice l'articolo 138. È chiaro che quando si tocca la legge fondamentale occorre avere una particolare consapevolezza e serietà. In questo caso, io ritengo che sia stata fatta una buona revisione costituzionale, perché ha introdotto in Costituzione un valore che ripeto la Corte Costituzionale definiva primario e che però fino al 2001 era nemmeno pietra, pitari. Però, certamente, come dire, e occorre domandarsi quando si modifica la Costituzione se, se, se si sta facendo la cosa giusta.

Grazie. Allora, due domande che tirano in ballo la questione dell'Ilva di Taranto. Secondo lei, la situazione dell'Ilva ha avuto un peso su queste modifiche della Costituzione? Poi, un'altra domanda collegata è: il governo Draghi propone un aumento della produzione dell'acciaio a Taranto, ma i livelli d'inquinamento rimangono altissimi. In questo modo si, né della Costituzione, all'articolo 41. Allora, certamente quella riscrittura dell'articolo 41 dà maggior forza a chi dice: le attività produttive non possono compromettere, non possa compromettere l'ambiente. C'è dubbio. Prima l'ambiente si faceva rientrare in quel concetto di utilità sociale, dice: nelle utilità sociale c'è anche la tutela dell'ambiente. Oggi c'è la parola, quindi questo sicuramente rende più esercitabile proprio la pretesa di tutela ambientale. In realtà, come quelle che sono state citate, nei quali c'è stata una compromissione grave e perdurante della, della, della, della, dell'ambiente e della salute umana, perché lì è in gioco non solo l'ambiente, ma proprio l'ambiente e la salute. Insomma, ci sono, sappiamo tragicamente, ci sono aumenti delle, tutta una serie di malattie dovute a, a quelle, a quelle attività. È certamente quella è una situazione nella quale non sono, possiamo trarre il merito, ma comunque nella quale il punto di equilibrio non è stato trovato. È chiaro che l'ambiente, a volte, vedete, finché l'ambiente confligge con il ricco industriale, siamo tutti più portati a dire: ben venga, prevalga l'ambiente, lui rinuncia a un po' del suo profitto. Ma nella realtà l'ambiente spesso confligge con la necessità, coni, coni, dire, con il diritto al lavoro, con la necessità di occupazione delle persone. E quindi, ahimè, ci sono situazioni nelle quali paradossalmente alcune persone accettano una compromissione del proprio ambiente, non mi riferisco a questo caso, per avere però una possibilità di occupazione, di crescita personale o familiare, è semplicemente di reddito. Questo ci fa capire come, appunto, il problema è generale e proprio la visione di società, la visione di società che hai. Però, non c'è dubbio: nel caso le basi sono superati i propri limiti, gli standard di sopravvivenza. Quindi, è chiaro che lì è successo qualcosa di assolutamente illegale. Poi, quale sia la soluzione, io no, probabilmente complesso. Poi ha visto che oggi esistono tecnologie avanzate per abbattere gli inquinamenti e quindi salvare l'ecosistema. Lo Stato dovrebbe incentivare seriamente, lo fa, allora un po' lo fa, poi adesso col PNRR c'è una delle linee, proprio una linea green, quindi verranno, arriveranno molti milioni di euro su questa linea. È chiaro che il problema dello Stato sociale che ha mille obiettivi, ma poi tutti questi obiettivi costano, cioè chiaro che va benissimo incentivare tutte le attività green, fermo restando, ecco, adesso vi faccio un esempio banale di proprio di conflitto fra diversi valori all'interno della tutela ambientale: le pale eoliche, che certamente rientrano nelle energie da incentivare, però poi, secondo alcuni, danneggiano l'ambiente perché sono brutte da vedere, perché compromettono la convivenza di una serie di specie animali. E quindi, voi capite che persino all'interno della, della tutela ambientale ci sono valori, i valori, valori confliggenti. Quindi, certo, il problema, il problema della penuria di risorse e lo Stato sociale, a differenza dello Stato liberale che fa poche cose ma pesa poco sulle tasche dei cittadini e quindi sulle tasse, nove siano di un modello nord americano, anche se qualche elemento il senso sociale è stato introdotto pure lì col Obama che, l'opera, non altre cose. Lo Stato sociale garantisce benessere di tutti, ma attende anche molto sul piano, sul piano economico, è come dire: i soldi da qualche parte devono essere presi. E oggi si chiedono i cittadini, o li si tolgono da qualche altra parte, e quindi la coperta è sempre, e sempre troppo corta. Quindi, la risposta è sì, certamente vanno incentivate le iniziative green, ma questo deve essere reso compatibile anche con le esigenze di bilancio. Ok. Grazie. E allora, le attività pubbliche e le imprese statali, a suo avviso, sono aggiornate su queste migliorie costituzionali e sono in grado di recepirle? Allora, da questo punto di vista è vero che, diciamo, sì, nel '95 lo diciamo, e si completa una riforma che sul piano legislativo e sul piano giurisdizionale, della giurisprudenza, è iniziata cinquant'anni fa, 40 anni fa, dagli anni '70. È chiaro che questa riscrittura della Costituzione formalizza un valore a tutela ambientale che già è ampiamente riconosciuto nel nostro ordinamento. Quindi, sì, diciamo, il, le nostre amministrazioni non sono, come dire, da tempo organizzate anche al punto di vista delle valutazioni in piatto ambientale, di tutti i tavoli, le conferenze nelle quali si fa una valutazione collegiale della, della tutela ambientale, insieme alle altre, si sono tematiche, mesi, introdotte. Cioè, la vera novità, ecco, è forse quella della, della tutela degli animali, della biodiversità. Però, diciamo, il concetto di dover ambientale è ampiamente assorbito dal nostro ordinamento giuridico e anche dall'organizzazione pubblica, amministrazione che non simili, e poi ovunque si faccia, sia realizzato nel modo ottimale. Però, ci si è un valore sufficientemente implementato. Grazie. E allora, abbiamo un po' di domande, sta per finire il tempo, comunque l'impresa etica è un esempio del bilanciamento di cui parlava? Sì, sicuramente l'impresa etica, sì, anche perché questa cosa io non ho detto, ma normalmente noi vediamo la tutela ambientale come un costo per le imprese, quindi come dire: ambiente contro profitto, ambiente contro crescita economica. In realtà non è necessariamente così, in alcuni casi è così, quando sia il caso degli inquinamenti, delle attività produttive che richiedono di riversare nell'ambiente delle sostanze. Però, invece, si è visto proprio come una serie di imprese, di nuove imprese, sono riuscite a creare profitto, a creare nuovi profitti proprio in modo ecocompatibile e diciamo realizzando dei valori etici che in partenza si sarebbe pensato che sarebbero stati solamente dei costi. Quindi, la tutela ambientale può diventare, come dire, anche un affare ed una fonte, ed una fonte di profitto. E questo sta, le capacità imprenditoriali, trovare i modi per, per svilupparlo. E qualcuno si chiede: la ripartizione dei costi del progresso non dovrebbe essere posta in buona misura a carico della collettività? Melo è, nel senso che i costi, il progresso, non so che si intende per, per costi e il progresso, però, diciamo, se cose, il progresso sono i danni all'ambiente e sì, la collettività se ne fa carico, perché poi siamo noi che dobbiamo risanare quelle zone, dobbiamo ripristinare i danni che sono stati arrecati. E collettività, come diceva l'intesa, non solo oggi, ma collettività anche nel futuro, nel senso che poi alcuni questi costi peseranno, no, nel futuro. Pensiamo ai, alle sostanze che creano, ai gas che creano l'effetto serra e vengono, come dire, scaricati nell'atmosfera da decine, anzi da centinaia di anni, dalla rivoluzione industriale. Sono quindi, Inghilterra, da parecchi, da parecchi seguono, perché l'Inghilterra se cattiva, perché lì la rivoluzione industriale si è fermata per prima. Quindi si ricavano sulla collettività, ai mezzi. Ok. È possibile, secondo lei, che alcune ditte abbandonino l'Italia per andare a produrre in paesi che non hanno accettato l'Agenda 2030? Sì, questo certo è possibile. Però, in Europa, diciamo, questi valori sono condivisi, a questo punto di vista è fatta the l'Unione Europea, e la diffusione che li, poi c'è un altro problema complesso, cioè i paesi in via di sviluppo, penso Cina, India, dicono: voi avete raggiunto questo livello di progresso inquinando, perché la rivoluzione industriale, la pagina the a Londra, Londra è sempre stato, dire, fumosa, però in quegli anni c'era un livello violento, spaventoso, è semplicemente non si misurava. Poi è arrivata la ricchezza, allora ci si è resi conto, le cose sono cambiate. Allora i paesi inglesi un ragionamento per l'udito, ma perché noi non possiamo avere questa fase, come dire, tra virgolette, selvaggia, nella quale cresciamo economicamente senza avere, ci devi imporre a noi adesso un vincolo ambientale che tutte le serie suo conto. Ma tutti il risultato già raggiunto, e così a noi cifre di, quindi capite, c'è un problema anche di dislivello. Quindi, certo, questa possibilità c'è, però, diciamo, la collocazione d'Italia all'interno dell'Unione fa sì che poi si, le produzioni possono essere spostate, ma insomma, relativamente, che poi sono i costi di trasporto, sul progetto. Questo è possibile, del resto non è un modo per imporre la tutela ambientale in ambito globale, nel senso che ogni Stato è sovrano delle proprie leggi. Quindi, gli accordi internazionali valgono per i paesi che li sottoscrivono. Lo vediamo oggi, non esiste un'autorità internazionale che possa prendere due stati, soprattutto uno è evitare che invada un altro. Infatti, visto che appunto abbiamo un po' ampliato l'orizzonte parlando di una, unione europea, concluderei con questa domanda: come si pongono nei confronti della tutela ambientale le principali costituzioni europee? Beh, le costituzioni europee tutte riconoscono la tutela ambientale, poi, per carità, alcuni paesi a sono fa più parte dell'Unione, non hanno una Costituzione, come il Regno Unito, alcuni paesi come la Spagna, non succede più recenti, e quindi le riconoscono. Però, ad esempio, nella Carta dei diritti dell'Unione Europea è ampiamente riconosciuta la tutela ambientale, no? Ormai, dal punto di vista costituzionale, all'interno dell'Unione c'è una, un'armonia, diciamo, dei valori, dei valori riconosciuti. Del resto, per consentire l'ingresso e sudice, far entrare l'Ucraina nell'Unione, si dice: ci sono dei tempi, perché occorre raggiungere un certo livello, come dire, sono dei vasi comunicanti, per cui non si può immettere uno Stato dell'Unione che, come dire, è mezzo vuoto dal punto di vista dei valori costituzionali, deve raggiungere prima, guarire le, poi può entrare nella Unione. E questo significa che chi è dentro ha già raggiunto quello che viene chiamato lucky comuni terre, cioè il, l'integrazione di nuovi Stati nell'Unione presuppone quegli Stati raggiungono, raggiungono tutta una serie di standard, sia giuridici sia sociali, ma anche giuridici. Quindi, uno Stato che non riconosce certi diritti, certi valori, non può essere messo nella dell'Unione Europea. Perfetto. Grazie. Io chiuderei qui le domande, però vi ringraziamo perché sono state davvero molte, c'è stata grande, grande partecipazione da parte di tutti. Io vi ricordo il volume scritto dal professor Marazzita insieme al professor Ainis, nella realtà, potete chiederlo. E voglio ricordare, visto che abbiamo parlato dell'ambiente ma non l'ho detto, che abbiamo aggiornato, come dire, in, al limite, prima che sarà su stampa, perché appunto è stata pubblicata questa legge costituzionale sulla tutela ambientale. Infatti, esatto, grazie per averlo ricordato. Infatti, è grazie a voi. Quindi vi ricordo che l'attestato di partecipazione a questo webinar è disponibile, sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della casa editrice, alla pagina attestati, che questo video rimarrà a disposizione sul canale YouTube di Mondadori Education. Con questo abbiamo davvero concluso, io ringrazio moltissimo il professor Marazzita per essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, soprattutto rispondere a domande ai colleghi, infatti grazie. In ultimo a tutti voi che siete collegati, so che eravate molti, quindi grazie per essere stati qui con noi fino, fino a quest'ora. Grazie a tutti, buona serata e buon lavoro. [Musica]