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TUTTO il Testo Unico Espropri in pochi minuti - RIASSUNTO DRP 327/2001

MenteInForma - corsi gratis17:03

Transcription

Il DPR 327 del 8 giugno 2001 è la norma di riferimento per la disciplina dell'esproprio. L’esproprio consiste nella privazione, a discarico di un soggetto, parziale o completa, di un bene immobile in favore di un altro soggetto che può essere pubblico o privato. Premi il pagamento di una giusta indennità e per cause di pubblico interesse. Se ne deduce quindi che l'oggetto dell'esproprio è un bene immobile o eventualmente un diritto connesso con questo. I presupposti dell'esproprio includono il pagamento di una giusta indennità e la presenza di pubblica utilità, come ad esempio l'esecuzione di un'opera pubblica. Il soggetto passivo dell'esproprio può essere un qualunque soggetto, sia esso una persona fisica che giuridica, mentre invece il soggetto attivo dell'esproprio può essere sia un pubblico che un privato.

Il DPR 327 del 2001 include 59 articoli suddivisi in cinque titoli. Il primo titolo, dall'articolo 1 all'articolo 7, definisce l'oggetto dell'esproprio, i soggetti interessati e contiene delle generalità riguardanti gli ambiti di applicazione. Il secondo titolo, dall'articolo 8 fino al 50, contiene delle disposizioni generali sull'esproprio ed entra nel merito delle fasi dell'esproprio, come ad esempio la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di esproprio, nonché entra nel modo di cui viene determinata l'indennità di esproprio. Sono poi disciplinati quindi anche gli istituti della cessione volontaria, della retrocessione e dell'occupazione temporanea. Il terzo titolo, dall'articolo 51 al 52, include delle disposizioni particolari sugli espropri riguardanti opere militari, riguardanti i beni culturali e elettrodotti o altri impianti a sviluppo lineare. Il quarto titolo, dall'articolo 53 al 54, disciplina il tema della tutela giurisdizionale; ovvero, in particolare, viene sancito che la competenza in generale è quella del Giudice Amministrativo. Per quanto riguarda gli espropri, tranne che per i ricorsi contro la determinazione delle indennità di espropriazione, che invece, la quantificazione di questa indennità, che invece è discussa davanti al giudice ordinario. Infine, il titolo quinto, negli articoli 55-59, contiene norme finali e transitorie.

Come accennato, il primo titolo va dall'articolo 1 al 7 e definisce l'oggetto dell'esproprio, i soggetti interessati e gli ambiti di applicazione. Viene sancito, all'articolo 1, che l’esproprio può essere a favore di soggetti pubblici ma anche privati e riguarda sia beni immobili, come terreni o fabbricati, sia diritti su beni immobili, come ad esempio l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie, le enfiteusi e le servitù prediali. Viene però chiarito che l'esproprio deve essere finalizzato all'esecuzione di un'opera pubblica o comunque di pubblica utilità e che può consistere anche nel mettere in atto una serie di interventi per consentire un utilizzo pubblico, come ad esempio la fruizione di un bene espropriato, come ad esempio appunto un terreno o un fabbricato. Nell'esproprio inoltre viene applicato il cosiddetto principio di legalità, introdotto all'articolo 2, che prevede che l'esproprio può essere applicato solo in una serie di casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti. I soggetti che prendono parte all'esproprio comprendono l'espropriato, l'autorità espropriante, il beneficiario dell'esproprio e il promotore dell'esproprio. Per espropriato si intende un soggetto pubblico o privato che è titolare del diritto sul bene da espropriare. L'autorità espropriante invece è l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento di esproprio; ovvero, può essere anche un soggetto privato a quale sia stata attribuito tale potere. Il beneficiario dell'esproprio si intende un soggetto pubblico o privato in favore del quale viene emesso il decreto di esproprio che sancisce appunto il passaggio di proprietà del bene. Il promotore dell'esproprio inoltre è il soggetto pubblico o privato che chiede l'esproprio. Il soggetto proprietario che viene espropriato, secondo l'articolo 2, comma 2, è quello individuato nei registri catastali. L'articolo 4 poi individua una serie di beni che non possono essere espropriati: quelli ad esempio i beni demaniali, se non avviene prima la sdemanializzazione; i beni che hanno un uso civico, per i quali è necessario dichiararne la nuova destinazione d'uso; e nonché i beni indisponibili dello Stato o degli enti pubblici, a meno che non vi sia un interesse pubblico superiore; ed infine una serie di beni religiosi, anch'essi non possono essere espropriati se non vi sia un preventivo accordo con l'ente religioso interessato.

Le regioni, inoltre, godono di un potere legislativo concorrente con lo Stato nel caso di espropri funzionali alle materie di competenza regionale. Tuttavia, devono operare comunque nel rispetto dei principi generali delle norme nazionali sulle espropriazioni. Viene poi sancito, all'articolo 6, che gli atti del procedimento amministrativo sono emessi dall'autorità che andrà a realizzare l'opera. Poteri particolari di esproprio inoltre sono assegnate ai Comuni, soprattutto al fine di consentire un ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione di quelle che sono le linee tracciate nei piani regolatori.

Il titolo secondo poi contiene delle disposizioni generali sull'esproprio e rappresenta il vero e proprio cuore della legge sulle espropriazioni. Infatti, risulta suddiviso in 11 capi e, in particolare, ehm, va a disciplinare quelle che sono le fasi del procedimento di esproprio, definisce le modalità per il calcolo dell'indennità di esproprio e disciplina altri istituti quali la cessione volontaria e la retrocessione e l'occupazione temporanea. Il capo primo del titolo secondo, all'articolo 8, sancisce che un bene, prima di essere espropriato con il decreto di esproprio, deve subire una serie di fasi: in particolare, quella della posizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante l'approvazione di uno strumento urbanistico o di una sua variante che prevede la realizzazione dell'opera pubblica su quel bene da espropriare; e poi deve esserci la dichiarazione di pubblica utilità che avviene mediante, in genere, l’approvazione del progetto definitivo dell'opera; ed infine deve essere determinata l'indennità di esproprio. Il capo secondo del titolo secondo disciplina le diverse modalità con cui è possibile apporre un vincolo preordinato all'esproprio. Viene sancito, all'articolo 9, comma 2, che tale vincolo ha una durata massima di 5 anni, ma che può essere motivatamente reiterato. Il vincolo, inoltre, oltre che mediante uno strumento urbanistico che preveda la realizzazione dell'opera, può essere posto anche mediante una conferenza di servizi. Prima, il proprietario espropriato dovrà ricevere preventivamente una comunicazione di avvio del procedimento, con un avviso, con un preavviso di almeno 20 giorni. Qualora il numero di proprietari sia maggiore di 50, può prevedere, in alternativa alle comunicazioni di avvio, un avviso pubblico. Il capo terzo del titolo secondo entra poi nel merito della dichiarazione di pubblica utilità. Quest'ultima può essere posta con un atto previsto dalla legge, quale ad esempio l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, oppure mediante una conferenza di servizi, una concessione, un'autorizzazione o anche un accordo di programma. Tale dichiarazione inoltre dovrà essere effettuata nel periodo di validità del vincolo preordinato all'esproprio.

Il capo IV del titolo secondo riguarda invece la determinazione dell'indennità di esproprio e il successivo decreto di esproprio. In particolare, successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità ed entro 30 giorni, il promotore dell'esproprio deve indicare i beni da espropriare, i proprietari e le relative somme che intende offrire quali indennità. Successivamente, l'autorità espropriante invita i proprietari ed il beneficiario dell'esproprio a indicare il valore da utilizzare ai fini della determinazione dell'indennità. Viene quindi determinata l'indennità provvisoria che viene notificata al proprietario che, entro 30 giorni, può decidere se accettarla. Se la accetta, si procede con la cessione volontaria. Nel caso invece non venga accettata, il proprietario può nominare un tecnico di sua fiducia e l'indennità definitiva viene determinata poi in sede giudiziaria. Successivamente, l'autorità espropriante nomina un suo tecnico ed il presidente del tribunale nominerà un terzo tecnico. Tali tecnici dovranno formulare una relazione da cui si evinca la stima del bene. In alcune situazioni emergenziali è possibile anche ricorrere ad una stima urgente dell'indennità provvisoria e, tramite decreto, si può procedere all'occupazione d'urgenza del bene da espropriare. Il capo V del titolo secondo del testo unico esprop. riguarda invece la disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità di esproprio. In generale, l'autorità espropriante, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto che determina l'indennità provvisoria, ne ordina il pagamento al promotore dell'esproprio, qualora tale indennità sia stata accettata. In caso contrario, l'indennità provvisoria è depositata presso la cassa depositi e prestiti. In mancanza di accordo, il proprietario o chi ne ha interesse potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, questo al fine anche di determinare l'importo dell'indennità. Il pagamento o il deposito dell'indennità di esproprio può essere disposto anche a seguito del deposito della perizia di stima dei tecnici o di una commissione provinciale per l'esproprio, previo pagamento delle spese di perizia. Il capo sesto del titolo secondo poi entra nel merito della quantificazione dell'indennità di esproprio da corrispondere. In particolare, come principio generale, viene sancito che l'indennità deve essere commisurata al valore del bene al momento del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione, senza però considerare gli effetti della posizione del vincolo preordinato all'esproprio o di quella che sarà l'opera pubblica da realizzare. Non vanno altresì considerate eventuali migliorie effettuate sul bene dal proprietario al solo scopo di aumentarne il valore dell'indennità, anche considerando quella che è la data in cui tali opere sono state eseguite. Il proprietario espropriato, inoltre, ha diritto, a sue spese, di poter asportare eventuali materiali presenti nel bene da espropriare, senza però pregiudicare quella che sarà l'opera da realizzarsi. Nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private di pubblica utilità, diverse da quelle per le abitazioni per l'edilizia residenziale pubblica, in questi casi l'indennità di esproprio è pari al valore venale del bene, che può intendersi, in altre parole, con il valore di mercato. Nel caso di esproprio di un'area edificabile, l'indennità è ancora pari al valore venale del bene, ma qualora l'opera da realizzare attiene a delle riforme economiche o sociali, tale indennità può ridursi del 25%. Se poi vi è un accordo per la cessione volontaria del bene o in alcune situazioni di legge, l'indennità può essere aumentata del 10%. Nel caso però di area edificabile ma utilizzata a fine agricoli, l'indennità sarà pari comunque al valore agricolo medio delle colture effettivamente praticate. Nel caso poi di esproprio di un'area legittimamente edificata, l'indennità è ancora pari al valore venale del bene. Nel caso infine di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata con il metodo del valore agricolo, considerando quelle che sono le colture effettivamente presenti e gli eventuali manufatti legittimamente realizzati.

Il capo settimo del titolo secondo va a disciplinare il caso in cui l'autorità utilizza, per finalità pubbliche, un bene altrui senza averne titolo. In questo caso viene disposto che l'autorità ha potere di acquisire il bene al proprio patrimonio, previo indennizzo del proprietario per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale; il primo, in particolare, pari al valore venale del bene; il secondo, forfettariamente, viene posto pari ad un decimo del valore venale. Il capo ottavo del titolo secondo invece prevede l'obbligo, a favore del proprietario, di vedersi corrisposta una adeguata indennità quando si vede applicata, a seguito della realizzazione dell'opera, una servitù o comunque una diminuzione di valore del proprio bene dovuto a delle ridotte possibilità di uso o di esercizio. Abbiamo poi il capo nono del titolo secondo che disciplina il caso in cui si ricorra alla cessione volontaria; ovvero, quando, successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità e prima dell'emanazione del decreto di esproprio, il privato va a stipulare l'atto di cessione volontaria con il beneficiario dell'esproprio. In questi casi, il privato espropriato ha diritto ad una maggiorazione dell'indennità che è pari al 10% dell'indennità di base nel caso di un'area edificabile; al 50% dell'indennità di base nel caso di un'area non edificabile; e a due volte l'indennità di base nel caso di area non edificabile ma coltivata direttamente dal proprietario. Il capo decimo del titolo secondo riguarda invece la retrocessione. Tale istituto prevede il diritto per il proprietario di rientrare in possesso del bene espropriato anche dopo il decreto di esproprio, se l'opera non è stata realizzata o cominciata entro 10 anni o qualora diventa impossibile realizzarla. Tale diritto prevede anche il pagamento di una indennità al proprietario che si è visto privato del bene per un certo tempo e vale anche nel caso in cui non tutto il bene espropriato è stato utilizzato per la realizzazione dell'opera. In quest'ultimo caso si parla di retrocessione parziale anziché totale. Il capo undicesimo del titolo secondo disciplina poi l'istituto dell'occupazione temporanea. È infatti prevista la possibilità per l'autorità di occupare un bene altrui temporaneamente, e nel caso in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione dell'opera pubblica o qualora vi siano urgenti ragioni di pubblica utilità, ad esempio nel caso di frane o alluvioni. In questo caso al proprietario viene corrisposta, per ogni anno di occupazione, una indennità pari a un dodicesimo dell'indennità nel caso di esproprio.

Il titolo terzo contiene delle disposizioni particolari nel caso di espropri per ragioni militari, culturali o per realizzare linee elettriche o gasdotti o simili opere a sviluppo lineare. Anche in questi casi, per la determinazione dell'indennità e per quanto riguarda le procedure, si segue, per quanto possibile, il titolo secondo. Il titolo quarto rinvia al codice del processo amministrativo le controversie riguardanti gli espropri, mentre sancisce che le controversie riguardanti la quantificazione dell'indennità di esproprio sono risolte invece dal giudice ordinario. Infine, il titolo quinto contiene delle disposizioni finali e transitorie, comprese una lista di norme abrogate.