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Lezione 14 Limiti impliciti La Diffamazione

Angela Ferrari Zumbini22:59

Transcription

Ciao a tutti e benvenuti alla nocciolina numero 14. In questa nocciolina proseguiamo nell'esaminare quali possono essere i limiti da imporre alla libertà di manifestazione del pensiero. Ci troviamo sempre a utilizzare questa nostra bellissima piramidina, in cui avevo disegnato qui l'articolo 21. Quindi, dentro la piramide ci sono le cose che si possono liberamente dire, all'esterno c'è tutto ciò che non si può dire. Non si può dire per una serie di motivi. L'unico limite esplicito, quindi previsto espressamente dalla nostra Costituzione, è il buon costume, che abbiamo esaminato nella nocciolina precedente.

Oggi andremo a esaminare i limiti impliciti, soffermandoci in particolare ai limiti dovuti a tutela di interessi di natura individuale. Che significa? Vi ricordate che ci siamo detti quali possono essere i limiti previsti alla libertà di manifestazione del pensiero oltre il buon costume, che è esplicito? Come si fa a decidere se sono impliciti? Cioè, in Costituzione non ci sono scritti in maniera chiara: "la libertà di manifestazione del pensiero può essere limitata per questo, questo e quest'altro motivo", no, non ce l'abbiamo. Ok? Quindi li dobbiamo ricavare. Sì, ma come si ricavano? Chi li decide? Da dove li prendiamo? Abbiamo detto che i diritti e le libertà non esistono in un mondo solitario, ma esistono sempre in un mondo in cui poi, a un certo punto, si vanno a scontrare con altri diritti, altre libertà. Quindi i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero noi li ricaviamo da cosa? Dalla tutela che la Costituzione prevede per altri diritti, altri libertà che potenzialmente vanno a confliggere con la libertà di dire tutto ciò che si vuole. Quindi noi dobbiamo andare a vedere quali diritti sono attribuiti alle persone e qui, quali possono entrare in contrasto con la libertà di esprimersi liberamente, capire dove è la linea di confine tra ciò che si può dire e ciò che non si può dire. Quindi la Costituzione ci dà i diritti potenzialmente configgenti che sono, che devono essere tutelati. Dopodiché, ovviamente, noi dobbiamo andare a cercare nelle leggi, quindi negli atti fonte primarie, nelle leggi, quali sono i comportamenti vietati. E la legge vieta alcuni comportamenti perché bisogna tutelare diritti o libertà di altre persone. Ok?

Ora, questi diritti e queste libertà che possono limitare la libertà di esprimersi liberamente, poi abbiamo detto che possono riguardare la sfera delle persone e quindi sono di natura individuale, oppure si può limitare la libertà di manifestazione del pensiero per tutelare degli interessi definiti di natura pubblicistica, cioè interessi che riguardano la collettività nel suo complesso. Noi oggi ci soffermiamo un'altra piramide meravigliosa. Padana limits ho rifatto la libertà di manifestazione pensiero, la nostra bellissima piramidina, ma questa volta ci dedichiamo ai limiti impliciti di natura individuale, cioè che riguardano gli interessi, diritti di altre persone, non della collettività. E oggi ci dedichiamo all'onore. Noi, ciascuno di noi, ha diritto a vedersi tutelare nel proprio onore. Ok? L'onore, come tutti gli altri diritti di natura individuale, ovviamente, ci siamo detti che è una fattispecie aperta, perché i diritti di natura individuale che consentono di limitare ciò che si può dire, vanno ricondotti a quei diritti inviolabili dell'uomo previsti all'articolo 2. Ce lo siamo detti in una nocciolina precedente, che non sono specificamente elencati, ma che quindi fanno parte di un elenco aperto di quelli che devono essere riconosciuti come diritti dell'uomo e quindi tutelati. È una fattispecie aperta e questo, come ci siamo già detti, da un lato consente di essere una fattispecie elastica e quindi ha consentito nel tempo di tutelare interessi individuali che negli anni '40 non erano prevedibili. Dedicheremo una nocciolina al diritto all'oblio, ma d'altro canto, c'è di contro il fatto che siano indeterminati e quindi non sempre determinabili ex ante. Dicevamo, uno di questi è l'onore. Allora, non si possono dire cose che vanno a discapito dell'onore altrui. Benissimo. Che cos'è l'onore? Torniamo sempre qua, perché nel diritto una cosa fondamentale che dovete imparare è che nel momento in cui si usano le parole, bisogna fare attenzione, perché le parole devono essere anche definite, interpretate, perché vi sono determinate conseguenze giuridiche collegate all'interpretazione di una parola in un modo ovvero in un'altra. Cos'è l'onore? L'onore è, poi, come lo definireste normalmente? Io in aula, dopo un po' di discussione, giungiamo alla conclusione che l'onore può essere interpretato sotto due profili diversi. Da un lato, l'onore è ciò che la dignità mia, di ciò che io ritengo come io debba essere considerata per me stessa, quindi da un punto di vista soggettivo. L'onore mio è il modo in cui io penso e ritengo di meritare, di ciò che è la considerazione di me stessa. Profilo soggettivo. Poi c'è un profilo oggettivo. L'onore non è solo quello che io penso di me stessa. L'onore, soprattutto in una società mediatica come quella di oggi, è un po' quello che gli altri pensano di me, cioè la mia reputazione, il fatto di essere considerata come sono realmente, non in un modo diverso, o comunque non in modo brutto. Quindi, non solo ciò che io penso di me (profilo soggettivo), ma anche ciò che gli altri pensano di me (profilo oggettivo). Ecco, questi due profili sono due profili che vi aiutano a distinguere due fattispecie che spesso vengono confuse nel nostro codice penale, perché poi quando dobbiamo andare a vedere i comportamenti vietati, molto spesso finiamo al codice penale, non sempre, perché poi ci sono anche le leggi speciali, però diciamo che spesso.

Allora, nel nostro codice penale c'è proprio un capo dedicato ai delitti contro l'onore. Eccoci qua, ne abbiamo trovati e ci aiutano a capire un pochino meglio. L'articolo 594 prevede la fattispecie della di della ingiuria. 594, l'ingiuria, che dovete sapere che è stato recentemente depenalizzato, per cui non è più, non vi è più una sanzione penale, ma un semplice illecito civile. Comunque, diciamo che il comportamento ha comunque vietato, a prescindere dalla natura della sanzione, del momento in cui viene violato questo divieto. L'ingiuria è un comportamento che si mette in atto nel momento in cui si offende una persona presente. Cioè, io sono con una persona davanti, di faccia, al telefono, gli scrivo un messaggio, insomma, in una comunicazione indirizzata alla persona, lo offendo. E perché lo offendo? Perché l'ingiuria, ovviamente, nel momento in cui una persona viene offesa, diciamo, ci resta male, ok? Viene leso nel suo onore e dunque quel comportamento è vietato. Ben diversa è la diffamazione, prevista dall'articolo 595 del nostro codice penale. La diffamazione sono le offese recate alla reputazione di qualcuno nel momento in cui si comunica con due o più persone. Cioè, la diffamazione deve essere rivolta a un pubblico. Io non posso diffamare una persona semplicemente perché, mentre sto al telefono con un amico, parlo male alle spalle, per intenderci, ok? La diffamazione si compie nel momento in cui, dinanzi a un pubblico composto da due, almeno due persone, tendenzialmente di più, io parlo male di un'altra persona. Ok? Quindi, il singolo messaggio indirizzato con le offese è ingiuria, mentre un'espressione in pubblico con toni offensivi è diffamazione.

Facciamo un esempio. Siamo, facciamo un esempio che ci riporta un po' di allegria in questi tempi cupi in cui stiamo tutti chiusi dentro casa. Facciamo l'esempio: siamo un bel gruppo di amici che siamo finalmente in piazza, tutti quanti insieme a divertirci all'aperto, adesso che arriva la bella stagione, e ci beviamo un buon succo di frutta. Ok? Cosa che adesso non si può fare, ma prima o poi speriamo di poterlo fare di nuovo. Allora, noi siamo un bel gruppo di amici in piazza che si beve un succo di frutta e mentre siamo lì allegramente a chiacchierare, io dico di Tizio, che in quel momento non c'è perché è rimasto a casa, dico: "Ma lo sapete che Tizio è un ladro?". E non si può fare. Non è una cosa carina da dire, no? Non è bello. Quindi, se non dico "Tizio è un ladro", lo sto diffamando. Sto dicendo una cosa che offende la sua reputazione e questa è la diffamazione. Semplice. Nel codice penale ci sono i reati con la descrizione della fattispecie semplice, poi però sono previste le cosiddette aggravanti, che dovreste aver sentito nominare. Quali potrebbero essere le aggravanti del reato di diffamazione? Cosa posso dire di peggio? Che dire di uno "è un ladro"? Ci sono anche cose molto più brutte da dire, però diciamo che lo sto vedendo. Poi l'offesa, quale che sia, è pur sempre un'offesa. Cosa può peggiorare la situazione? Fate conto, faccio l'esempio: piuttosto che dire "lo sapete che Tizio è un ladro", diciamo che qualcuno nel gruppo si può credere, qualcun altro no, e quindi reco comunque un danno a Tizio. Ma se io invece dico, sorseggiando il mio succo di pomodoro, perché io preferisco il succo di pomodoro, "Ma lo sapete che l'altra notte a mezzanotte stava portando a passeggio il mio cane e mentre passavo in un vicoletto buio, ho visto Tizio tutto vestito di nero che si calava dal balcone del terzo piano con un sacco nero sulle spalle? Appena giunto a terra è scappato ed è andato via. E sapete che l'indomani mattina una persona che abitava proprio al terzo piano di quel palazzo lì ha sporto denuncia perché gli hanno svaligiato casa". Insomma, detta così, ha un po' peggio il concetto. L'offesa è la stessa, sto sempre dicendo che Tizio è un ladro, ok? Però non sto facendo un'affermazione vaga. Io sto dando delle coordinate precise, dettagliate di un fatto a cui avrei assistito. E questa, quindi, è un'aggravante, perché c'è l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato, perché io sto ovviamente attribuendo un fatto determinato con così tanti dettagli, lo rende il tutto più verosimile e più credibile che Tizio sia un ladro. Non è una semplice affermazione. Un'altra aggravante qual è? Un conto è che noi ce lo diciamo in piazzetta sorseggiando il nostro succo e io l'ho detto e mi avranno sentito sei, sette, otto persone, ma neanche, perché poi qualcun altro sta conversazione a sé. Se io uso un mezzo di diffusione, io reco a Tizio un danno decisamente più grande, perché finché lo dico in piazza, lo sentono sei persone. Se io lo metto sulla mia bacheca Facebook, o lo scrivo su un giornale, o lo metto su un video su YouTube, io raggiungo un numero di persone infinitamente superiore e dunque la reputazione di Tizio è rovinata, non solo nel giro dei sei amici, ma nei confronti di centinaia, migliaia. Pensate a diffamazioni che possono essere fatte, per esempio, nei confronti del Presidente degli Stati Uniti d'America, e lì si aggiunge un pubblico quasi mondiale. Ok? Quindi, il mezzo di diffusione, ovviamente, ha un impatto sulla gravità della diffamazione, perché più persone si raggiungono, più la persona risente dell'offesa ricevuta.

In tutto ciò, vi voglio sottolineare che esiste la cosiddetta "exceptio veritatis", cioè che in realtà è negata. Cioè, se anche Tizio fosse un ladro, e io volessi andare a dimostrare "guardate, Tizio è davvero un ladro", nel momento in cui subisco un processo penale, non non posso, perché se anche Tizio è un ladro, e io non posso offenderlo così davanti a tutti, non è giusto. Se anche qualcuno ha sbagliato, ne risponderà dinanzi al tribunale penale. Se qualcuno intenta una causa per farlo, diciamo, per verificare il compimento del reato, ma quello è un problema di Tizio che deve rispondere nei confronti della giustizia italiana, non posso io andarlo a rovinare la sua reputazione nei confronti di tutti, anche se lui effettivamente non si è comportato bene.

L'ultima cosa che vi voglio dire riguardo al reato di diffamazione in generale, perché poi ne parleremo ancora, è una questione, diciamo, di riparto di competenze fra giudice penale e giudice civile, perché questa è una cosa che voi molto spesso, mi rendo conto, si fa un po' di confusione. Lo leggo talvolta anche sui giornali, non sia ben chiaro perché a volte si va dal giudice civile, a volte dal giudice penale. Allora, vi ricordate anche noi abbiamo parlato della magistratura in Italia, quindi del potere giurisdizionale che è diviso fra giudice penale. Nel giudizio penale è lo Stato italiano contro la persona di cui bisogna decidere se ha commesso il reato oppure no. Ok? Quindi, diciamo, io sono la persona che ha commesso il reato di diffamazione, non voglio mettere ballo, no, voi. Allora, di fronte a un giudice penale, è lo Stato contro Angela Ferrari Zumbini, che deve decidere se io ho commesso il reato di diffamazione nei confronti di Tizio e dunque se io devo essere punita perché ho sbagliato. Ok? Però a Tizio cosa interessa? A Tizio interessa, oltre che una smentita con lo stesso mezzo utilizzato per la diffamazione, ma normalmente si richiede il risarcimento dei danni, no? Poi sentite tante volte è stato attribuito il risarcimento dei danni per diffamazione. Quindi Tizio vorrà un risarcimento dei danni da parte mia. "Devi pagarmi". "Che danni posso fare a Tizio?". Se io dico che lui è un ladro, mettiamo conto che lui magari stava facendo un'application per un lavoro, il datore di lavoro viene a conoscenza di quello che dico io, dice: "Mamma, non lo so se è vero quello che dice, però lo dice una professoressa, può comunque, insomma, il fatto sembra così realistico, ma tutto sommato nel dubbio, io non lo assumo perché devo assumere la persona che forse è un ladro? Meglio di no". Quindi ho arrecato un danno economico, perché lui perde il lavoro o comunque una chance di poter avere il lavoro. Ma lui anche un danno cosiddetto morale, cioè ci resta male, nel senso che lui, la sua reputazione è rovinata nell'immaginario di tutte le persone che hanno ricevuto la formazione. Quindi subisce quello che si dice un danno morale, ci resta male, soffre e tante altre cose un po' complesse. Quindi lui ne vuole, mi chiede i danni. I danni, però, come ci siamo detti, in sede penale, è lo Stato contro di me per vedere se io ho sbagliato. Quindi prima bisogna stabilire se io ho sbagliato. I danni, vi ricordate, abbiamo parlato, il giudice civile è il giudice che dirime le controversie tra privati. "Mi devi dare dei soldi". "No, non te li devo dare". Andiamo davanti al giudice civile. Ora, questa cosa crea molta confusione, perché? Perché il nostro ordinamento è un po' complicato. Allora, voglio spiegarvi con grande semplicità, quindi semplificando molto, come funziona la richiesta di risarcimento del danno in caso di diffamazione. Si hanno due alternative. Per Tizio ha due alternative per chiedere i soldi a me come risarcimento del danno. Il reato di diffamazione si procede a querela di parte, per cui Tizio, se vuole che io subisca un processo penale, deve andare a denunciarmi, deve fare la denuncia. Se questa denuncia verrà ritenuta effettivamente fondata, si comincerà un processo penale contro di me, lo Stato contro di me, per verificare se io ho commesso il reato di diffamazione. Per semplificare la vita a Tizio, e quindi non obbligarlo ad andare, dopo il processo penale, dinanzi al giudice civile, puoi chiedere i soldi. Il nostro ordinamento prevede che nel giudizio penale, in cui è lo Stato contro di me, Tizio si possa costituire parte civile. L'avrete sentito nominare ogni tanto, la costituzione di parte civile, cioè Tizio dice: "Vabbè, lo Stato decide se lei ha compiuto il reato di diffamazione, però già che ci siamo, se verrà ritenuta colpevole, stabilita anche il risarcimento danni per me, cioè datemi i soldi pure a me, così facciamo tutto in un processo senza doverlo duplicare". Qual è il problema? Perché molto spesso voi sentite anche di giudizi in sede civile per il risarcimento del danno? Perché in teoria Tizio potrebbe anche denunciarlo in sede penale, però non si costituisce parte civile nel processo penale, va direttamente un'altra causa a me in sede civile per chiedermi il risarcimento dei danni, oppure può chiedere anche semplicemente il risarcimento dei danni in sede civile senza mai neanche denunciarlo, ok? Perché c'è normalmente questa duplicazione in sede civile e in sede penale? Perché in sede penale, dove Tizio si può costituire parte civile, fare tutto in un processo, in sede penale, io però dichiarata colpevole solo per dolo, che significa se proprio l'ho fatto apposta, se ho detto tutte quelle menzogne o comunque quelle cose cattive, notizie, perché intenzionalmente volevo danneggiare la sua reputazione, se proprio sono stata cattiva, cattiva, cattiva, ok? Invece, in sede civile, dinanzi al tribunale civile, non si sta a decidere se io sono colpevole del reato di diffamazione. In sede civile si decide se io, dicendo quelle cose, ho arrecato un danno a Tizio. E io sarò ritenuta, diciamo, colpevole comunque obbligata a risarcire il danno anche se non l'ho fatto proprio apposta, ma diciamo, sono stata un po' colpevole, cioè superficiale, negligente, ci sono tante definizioni. Comunque, diciamo che non l'ha proprio fatta apposta, si dice anche in maniera colposa, ok? Quindi, se Tizio vuole, non ha interesse a che io venga condannata per un reato, ma vuole semplicemente ottenere un risarcimento, gli converrà andare in sede civile, perché la prova da dimostrare della mia intenzionalità è molto più semplice, perché basterà a provare la mia colpa e non anche il mio dolo, cioè il fatto che io l'abbia fatto. Spero di avervi un minimo chiarito questi concetti che sono un po' complicati, me ne rendo conto. Ho provato a semplificare quanto più possibile.

E adesso ci tengo a chiudere questa nocciolina pregandovi veramente di stare a casa, di uscire il meno possibile, solo per motivi validi, e di non incontrarvi con gli amici, non vedervi, non far assembramenti, perché solo se noi tutti rispettiamo le regole potremmo tornare in piazzetta a parlar bene degli altri tutti insieme quanto prima. Buona serata.

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