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Lezione 25 Quotidiani on line

Angela Ferrari Zumbini13:21

Transcription

Benvenuti alla nocciolina di diritto numero 25 dedicata alla possibile difficile equiparazione tra la disciplina della stampa cartacea, così come sempre stata disciplinata finora, e i quotidiani online.

Che cosa sono i quotidiani online? Che disciplinano le noccioline che noi abbiamo fatto riguardavano i giornali che poi trovate nelle edicole. Ebbene, i quotidiani online, quando molti di voi quando devono leggere notizie vanno sui siti dei vari quotidiani, no? Ogni quotidiano che voi trovate in edicola ha anche un suo sito web. Dove però qual è la difficoltà? È ovvio che se voi prendete il pdf di un giornale così come stampato e trovato in edicola, è ovvio che è praticamente la stessa cosa. Però nei siti dei giornali dei quotidiani e nei siti non c'è esclusivamente la mera riproposizione del pdf del quotidiano che trovate cartaceo. Anzi, perché per quello normalmente bisogna pagare un abbonamento. Ma le notizie così come messe sul sito, invece, è possibile leggerle. E soprattutto non sono esclusivamente quelle stampate nel giornale cartaceo. Sono altre, sono diverse, vengono ovviamente aggiornate in tempo reale. Il quotidiano va in stampa ogni 24 ore, il sito internet si aggiorna ogni cinque minuti, quindi sono diverse.

E allora che ne è della stampa online? Qual è la sua disciplina oggi? Cercheremo di capirlo, anche se come sempre non è tutto semplicissimo. Perché? Perché innanzitutto per lungo tempo è mancata una legge. Non c'era cioè nelle leggi i quotidiani online molto spesso non erano proprio considerati e dunque era necessaria la decisione caso per caso della giurisprudenza.

Qual è il problema del parificare i quotidiani online con i quotidiani cartacei? Ebbene, ci sono delle difficoltà e invece delle situazioni favorevoli, cioè come sempre ci sono pro e contro. Dal punto di vista dei pro, ovviamente noi abbiamo visto finora che la stampa ha una grande tutela nella nostra costituzione. L'articolo 21 della costituzione dedica tutta la parte centrale del suo articolo alla stampa e la dedica proprio a prevedere una serie di tutele, garanzie nei confronti della stampa. Vi ricordate? Abbiamo detto che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni preventive, né a censura preventiva, che comunque sia c'è una riserva di legge, una riserva di giurisdizione, cioè per ciò che concerne il sequestro della stampa questo può essere fatto solo nei casi previsti dalla legge per ordine di un magistrato.

Allora queste tutele, queste garanzie si applicano anche al quotidiano online? Sui siti corriere.it, lastampa.it, repubblica.it e ilgiornale.it, tutti gli altri punto it che volete che vi vengono in mente? Ci può essere una censura preventiva? Ci può essere un sequestro successivo? E se sì, con quali modalità? Cioè le tutele previste per la stampa cartacea si applicano? Perché se noi parifichiamo il quotidiano online alla stampa, allora possiamo applicare, no? Quindi c'era una parte della giurisprudenza che diceva dobbiamo parificarla, dobbiamo applicare in modo analogico le norme, le tutele previste per la stampa perché questo consente una maggiore tutela anche ai quotidiani online. Però poi di contro, se si applicano le tutele, e bisogna poi applicare anche i doveri. Vi ricordate? Noi abbiamo parlato che innanzitutto i quotidiani devono avere un direttore responsabile, sì, c'è l'obbligo di registrazione, quindi le testate devono essere registrate presso il tribunale competente e poi c'è il direttore responsabile deve essere un soggetto giornalista iscritto all'albo dei giornalisti. Come ci sono una serie di regole da seguire che se il quotidiano online non le segue, può essere sanzionato. Per cui applicare delle tutele a un quotidiano online significa però anche gravarlo di alcuni obblighi che poi devono essere rispettati nel tempo.

Varie leggi hanno ampliato ai quotidiani online singole disposizioni, per cui ad esempio si è detto che devono essere registrate presso il tribunale, che devono avere un direttore responsabile, ma non c'era mai stata una legge, diciamo, ampia relativa ai quotidiani online. E come vi dicevo, le sentenze dei giudici erano abbastanza altalenanti, perché c'era chi propendeva per una estensione analogica per garantire le tutele previste dall'articolo 21 della costituzione, chi invece diceva no, perché in realtà se io è vero che ampio le tutele, ma vado anche a imporre degli obblighi e dei doveri ulteriori che se nella legge non ci sono scritti, non possiamo imporli noi in maniera analogica.

E dunque sono intervenute le sezioni unite della corte di cassazione. La corte di cassazione è l'apice, diciamo, del nostro sistema giudiziario, perché è l'ultimo grado di giudizio. E quando ci sono delle degli argomenti, delle materie su cui le corti si sono espresse con delle dei giudizi diversi, difformi, non coerenti, a un certo punto la cassazione si riunisce nelle sezioni unite, dice "mettiamoci tutti insieme, decidiamo qual è l'orientamento che tutti devono seguire". Quindi c'è stata nel 2015 una sentenza delle sezioni unite che ha detto "no, in realtà bisogna dare un'interpretazione evolutiva alla alla parola stampa e dunque bisogna intendersi anche inclusa la stampa online". Quindi applica le garanzie previste dall'articolo 21, ma applica anche i doveri previsti nella disciplina della stampa.

Successivamente, peraltro, nel 2016 c'è una nuova legge in materia di editoria, dove viene proprio previsto finalmente anche una definizione di quotidiani online. Per cui finalmente, come quotidiani online si intende una testata giornalistica che regolarmente diffonde notizie, quindi viene aggiornata regolarmente, che lo fa in modo professionale con giornalisti, con un direttore responsabile che sia iscritto all'ordine dei giornalisti. Una testata online deve essere registrata presso il tribunale e deve pubblicare i contenuti, appunto, con ovviamente online, con una certa regolarità, con lo scopo di produrre informazione, quindi non un mero aggregato di notizie, ok? Quindi c'è questa definizione di quotidiano online.

E questo consente di applicare le tutele previste dall'articolo 21, per cui non si può sottoporre un quotidiano online ad autorizzazioni preventive, né a censure, ma si può fare come per la stampa cartacea, il sequestro successivo. Cioè una volta realizzato che un articolo, una parte di quel giornale contravvenga a determinate prescrizioni, si può sequestrare. Ma come si sequestra un quotidiano online? Perché il sequestro del quotidiano cartaceo passa la polizia e porta via le copie. Il quotidiano online come si sequestra? C'è l'istituto dell'oscuramento. Si oscura quella parte di sito dove c'è l'articolo che viola determinate norme. Il sequestro degli articoli online si può fare, ma non per articoli diffamatori, ha stabilito la cassazione, perché nel bilanciamento degli interessi fra l'onore della persona diffamata, ma la libertà di manifestazione del pensiero e la pluralità di informazione, prevale queste. Quindi contro un articolo diffamatorio si può far causa per avere il risarcimento del danno e la rettifica, ma non si può oscurare un articolo diffamatorio, perché l'oscuramento, così come il sequestro, si può fare solo per articoli osceni o contrari al buon costume, ok? Quindi in quel caso si può oscurare la parte di sito internet dove c'è questo articolo che contravviene a queste prescrizioni.

Ora, oltre quindi alle tutele, però poi ci sono i doveri. Per cui i quotidiani online devono registrarsi presso il tribunale, devono avere un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti. Rispetto a questa cosa, però, nella nocciolina precedente noi abbiamo parlato proprio del direttore responsabile che deve leggersi tutti gli articoli prima di mandarli in pubblicazione per essere sicuro che nessun atto diffamatorio venga pubblicato. Ora, come ci mettiamo con un quotidiano online? Perché ovviamente il direttore responsabile, anche qui, deve controllare tutto ciò che viene scritto dalla redazione del quotidiano per non pubblicare articoli diffamatori. Però intanto spesso i quotidiani online vengono aggiornati 24 ore su 24, con il direttore responsabile del quotidiano online, non dovrebbe dormire mai. Ma soprattutto, soprattutto, il vero problema è che molto spesso gli articoli di un sito internet è possibile che gli utenti possano commentare. Si possono scrivere commenti, per cui io leggo un articolo e commento. Ecco, la giurisprudenza ha chiarito che il direttore responsabile di un quotidiano online non può essere considerato responsabile per i commenti che vengono postati dagli utenti e che ovviamente sarebbe impossibile no controllare. Né in diritto esiste il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, cioè nessuno può essere obbligato a fare qualcosa di impossibile. Non è possibile, quindi il direttore responsabile di un quotidiano online ha una responsabilità leggermente diversa da quella del cartaceo, perché appunto è più ristretta solo a ciò che viene pubblicato dalla sua redazione, dunque tutto ciò che effettivamente possibilmente sotto il suo controllo, non per ciò che può sfuggire dal suo controllo. Detto che poi nel caso in cui ci sia un commento diffamatorio, se qualcuno glielo fa notare, dovrebbero rimuoverlo. Lo stampatore, diciamo, del quotidiano online e l'hosting provider. E quindi anche lì ci sono delle applicazioni analogiche della disciplina.

E possiamo dire che appunto, in generale, le testate giornalistiche online, fatta in maniera professionale, ok? Per cui se voi avete il vostro blog in cui diffondete informazioni, ecco, voi non siete un quotidiano online, perché deve essere effettivamente una testata riconoscibile con un direttore responsabile, registrata presso il tribunale, che viene aggiornata quotidianamente e che svolge proprio professionalmente l'attività di diffondere notizie e commentarle, elaborarle, raccoglierle, insomma, la definizione che ci siamo dati di stampa. Che quindi ha le stesse tutele della stampa online, ma sottoposta anche agli stessi obblighi.

Bene, alla prossima.