📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

BL GIUR - Masullo - Lezione 2

CEA Centro E-learning di Ateneo23:02

Transcription

Eccoci nuovamente e ripartirei dal concetto che avevamo provato a definire nella scorsa lezione. E ricordate, avevamo in realtà considerato come gli studi criminologici, a seconda dell'impostazione prescelta, abbiano ad oggetto lo studio dei comportamenti che rientrano nella definizione legale di criminalità e dunque i comportamenti che costituiscono un fatto previsto dalla legge come reato, oppure, in modo più esteso, i comportamenti che sono da includere nella definizione sociologica di devianza.

La devianza, avevamo detto, è la contrarietà a delle regole sociali generalmente accettate che tuttavia non costituiscono reato. I due termini, devianza e crimine, sono talvolta utilizzati come sinonimi, ma in realtà, il vostro manuale ben esemplifica il dato: la coincidenza tra devianza e crimine è una coincidenza in qualche modo occasionale. C'è un'area comune che è quella dei comportamenti che violano regole sociali e che allo stesso tempo costituiscono reato.

Gli studiosi che aderiscono alla lettura più estensiva rispetto all'oggetto della criminologia, identificato con la devianza, ritengono dunque che oggetto delle indagini criminologiche debbano proprio essere questi comportamenti ritenuti dannosi per la società, anche se non sono oggetto di previsioni legali e dunque anche se non costituiscono per la legge reato. Questa lettura allargata, come dire, consente alla criminologia di divenire una scienza in qualche modo funzionale alla legislazione penale, quindi la criminologia come direttrice di politica criminale per il legislatore penale rispetto alla scelta di prevedere come reato determinati fatti ritenuti dannosi socialmente e dunque meritevoli di sanzione penale.

Dall'altro lato, vi è una lettura della criminologia come scienza che invece ha ad oggetto la natura e le dimensioni quantitative del crimine e dunque a favore della definizione penale, ritenendo come dire che non esistendo in realtà una certezza su quali comportamenti definiti antisociali siano poi meritevoli di assurgere a beni meritevoli di tutela penale, sia diciamo preferibile che anche la criminologia resti ancorata rispetto al suo oggetto alle previsioni normative. Quindi prevale nella lettura più ristretta dell'oggetto della criminologia, come identificabile nel reato, la lettura più ristretta alla base il principio della certezza del diritto. Si dice che questo è una certezza al di là della lettura che si ritiene preferibile, cioè oggetto della criminologia la devianza, oggetto della criminologia il crimine identificato proprio nel fatto previsto dalla legge come reato.

Ciò che è certo è che il comportamento, sia della devianza ma soprattutto questo è ben visibile rispetto al reato, sono entrambi dei comportamenti che vanno considerati tali in un certo periodo di tempo o in un certo spazio temporale. Non c'è dubbio, infatti, che un fatto considerato come reato o deviante in un certo periodo storico potrebbe non esserlo più in un dato periodo. Esiste il fenomeno della realizzazione: un fatto previsto dalla legge come reato potrebbe poi successivamente, sulla base di una nuova valutazione da parte del legislatore, non essere più previsto dalla legge come reato e dunque essere decriminalizzato, sempre da una valutazione di effettiva mancanza di dannosità di quel fatto. E rispetto al diritto penale, c'è sempre come dire una valutazione del legislatore che potrebbe in taluni casi essere anche una valutazione di opportunità.

Una recente vicenda legislativa, forse a voi nota, è quella della avvenuta abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, un reato contemplato sin dal 1930 nel codice penale come un fatto previsto dalla legge come reato che puniva gli abusi di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, abusi di potere sia diretti a procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale, sia diretti ad arrecare un ingiusto danno al cittadino. Fatti specie di reato che il legislatore nel corso del 2024 ha ritenuto di abrogare e dunque oggi questo fatto è depenalizzato per venire incontro a delle esigenze manifestatesi all'interno diciamo della realtà, ossia per venire in contro al fenomeno della cosiddetta amministrazione difensiva. Si è ritenuto che il funzionario pubblico avesse in molte ipotesi timore addirittura di firmare un atto del proprio ufficio per il rischio che questo potesse esporlo ad un rischio penale in qualche modo generalizzato, in qualche modo indifferenziato. E il legislatore, nel bilanciamento degli interessi tra un'amministrazione da rendere maggiormente efficiente, meno timorosa, più agile rispetto alle procedure da adottare e la necessità di presidiare con la sanzione penale una eventuale violazione del bene del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ha ritenuto in questa epoca storica prevalente diciamo l'interesse a evitare questo fenomeno distorsivo dell'amministrazione difensiva, ripeto, una pubblica amministrazione timorosa di agire, una pubblica amministrazione influenzata nel suo processo decisionale dal timore di essere esposto a un rischio di essere perseguito dall'autorità giudiziaria.

Allora vedete, un fatto come considerato considerato come reato in un certo periodo storico può non esserlo più. E questo processo di penalizzazione o di depenalizzazione dipende dai mutamenti socioculturali che si verificano in un contesto.

Una delle funzioni della criminologia potrebbe dunque essere proprio quella di evidenziare quali siano i comportamenti così offensivi per i beni giuridici tutelati, così dannosi per la collettività da meritare una sanzione penale o all'opposto, in qualche modo, indirizzare verso la depenalizzazione di giudicati dalla maggioranza della collettività non più offensivi o al massimo comportamenti devianti. Appare così chiaro quello che prima vi dicevo, che il comportamento deviante può sicuramente essere alla come reato e come dire, in un certo modo, sarebbe anche in qualche modo auspicabile che vi sia in qualche modo questa coincidenza tra la percezione sociale di un fatto che abbia un disvalore dal punto di vista sociale e un fatto meritevole di una sanzione penale. Ma non è necessariamente vero il contrario, cioè un comportamento potrebbe essere soltanto deviante e non ancora essere previsto dalla legge come reato.

Si verifica in questo modo questa come dire corrispondenza tra l'area della criminologia e l'area del diritto penale che, come vi dicevo, è nel vostro manuale visualizzato proprio attraverso due cerchi che si intersecano in una zona che rappresenta l'area di coincidenza tra il concetto di devianza e il concetto di crimine.

Nel campo del diritto penale, uno studioso che si è occupato di questi temi è sicuramente il professor Mantovani, che proprio all'interno di questo discorso ha distinto, mh, all'interno della legislazione penale, delle costanti e delle variabili. Le costanti in qualche modo storiche sarebbero quelle costituite dai delitti cosiddetti naturali, i delitti per eccellenza. Quali sarebbero i delitti naturali? I delitti che offendono beni fondamentali per ogni società e per la convivenza civile: i delitti contro la vita, i delitti contro l'integrità personale, i delitti contro la libertà personale e in una certa misura anche i delitti contro la proprietà. Sono proprio delle costanti in tutte le legislazioni di ogni epoca storica. Il diritto penale si è sempre in qualche modo occupato di reprimere dei fatti offensivi di questi beni primari, ripeto, per ogni società.

Alle costanti storiche appartengono anche le categorie del pensiero criminalistico e dunque l'identificazione all'interno di un fatto previsto dalla legge come reato delle categorie del soggetto attivo, cioè dell'autore del reato, del soggetto, cioè del soggetto titolare del bene giuridico leso, e poi, a seconda dell'ampiezza che il fatto tipico, cioè il fatto previsto dalla legge come reato, assume, sono anche categorie come dire costanti razionali quelle della condotta, dell'evento, del rapporto di causalità, che rappresentano come dire l'ossatura in qualche modo dice di qualunque sistema penale moderno. Tra le costanti vi è anche il principio sanzionatorio costante, ripeto, di qualunque sistema penale che preveda per un fatto previsto dalla legge come reato l'imposizione appunto di una pena.

Nel settore delle cosiddette invece variabili, vi sarebbero tutti i delitti artificiali, cioè delitti che divengono tali per espressa scelta del legislatore, indipendentemente dal loro collegamento ad un bene giuridico, eh, come dire che offenda un bene fondamentale. Si parla di delitti che trovano proprio la loro legittimazione all'interno della previsione della legge di quel fatto come reato. Nell'ambito delle variabili, Mantovani include anche le cause scriminanti. Le cause scriminanti, ricorderete da parte generale, sono quelle che fanno venir meno l'antigiuridicità del reato, dunque che escludono la conformità di quel fatto rispetto all'intero ordinamento giuridico. Noi potremmo pensare alle scriminanti come delle costanti se pensiamo alle scriminanti della legittima difesa o dello stato di necessità, ma vi è tutta una sfera di scriminanti rispetto a beni giuridici che invece è variabile nel tempo. Pensate soltanto alla legittima difesa e alla nuova previsione della legittima difesa domiciliare, che ha senz'altro modificato quel giudizio di bilanciamento tra la tutela della vita e la tutela della proprietà.

Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente come dire non può non esistere un fatto di omicidio, non può non esistere che la soppressione della morte di una persona non sia come dire punita dalla legge come reato. Ma non vi è dubbio che i limiti di applicazione della fattispecie di omicidio possono variare alla luce appunto di variabili che allargano o restringono l'area di rilevanza penale di un determinato fatto. Pensiamo alla fattispecie di omicidio del consenziente, per esempio, che è punita nel nostro ordinamento proprio perché il bene vita è ritenuto un bene meritevole di essere protetto anche a fronte delle ipotesi nelle quali il soggetto passivo acconsenta alla propria morte. La fattispecie di omicidio consenziente punisce chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui. Vedete proprio come dire l'emblema della carattere collettivo del bene vita. Il bene vita ha un valore per la collettività indipendentemente dal soggetto passivo, mentre il consenso del avente diritto rispetto a un bene patrimoniale scriminaci visto dalla legge come reato perché un fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione riconosciuta dall'ordinamento. La previsione nel nostro ordinamento di una fattispecie di omicidio del consenziente è invece la riprova che la vita non sia un bene disponibile e dunque anche laddove il titolare di quel bene acconsenta a che un altro soggetto cagioni la sua morte, questo fatto è previsto dal nostro ordinamento come reato.

Vedete il carattere delle costanti storiche: il bene della vita è sempre protetto, ma non è protetto da qualunque forma di aggressione, perché se noi pensiamo alla fattispecie di omicidio del consenziente e pensiamo anche oggi alle modifiche che si sono avute rispetto alla possibilità di ammettere in qualche modo che un soggetto si lasci morire non curandosi più, la fattispecie di omicidio il consenziente combinata con l'articolo 32 della Costituzione, che pone la libertà di autodeterminazione in materia terapeutica e che ci dice che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non in forza di un suo espresso consenso, ad eccezione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge. Ciò vuol dire che un soggetto può rifiutare anche un trattamento sanitario laddove questo sia un trattamento sanitario necessario a mantenerlo in vita. Allora vedete come nonostante noi abbiamo una fattispecie di omicidio del consenziente, dall'altro lato ammettiamo che un soggetto possa lasciarsi morire non curandosi e dunque acconsentendo in qualche modo alla propria morte.

Nel settore delle variabili ci sono dunque le cause scriminanti, rilette come dire in queste varie gradazioni, cioè l'esistenza di una scriminante o l'esistenza di una causa di non punibilità finisce per variare l'area di incriminazione con alle fattispecie di omicidio.

Un altro tipo di variabili riguarda proprio gli interessi tutelati, dal momento che più di ogni altro settore giuridico è il diritto penale, come dicevamo, è sicuramente uno strumento che mira alla tutela dei diritti umani fondamentali e dunque su questo aspetto la ricerca criminologica può svolgere attraverso le proprie diciamo indagini un ruolo fondamentale nel selezionare comportamenti antisociali ed offre uno strumento validissimo di supporto al legislatore nell'individuare i mutamenti sociali, culturali ed etici a cui adeguare le norme penali.

A questo punto, prima di passare ad illustrare quali siano i metodi dell'indagine criminologica, è inevitabile sempre accennare rispetto alle premesse concettuali al rapporto, anche questo di non coincidenza, che esiste tra la morale e il diritto penale, cioè tra la legge morale da un lato e la legge positiva dall'altro. La legge positiva, cioè il fatto previsto dalla legge come reato, non c'è tra queste due sfere una coincidenza, perché il diritto penale può allontanarsi dalla morale sanzionando comportamenti che siano indifferenti dal punto di vista morale, o diciamo al contrario, la criminologia può far luce su valori o su disvalori che siano socialmente condivisi e dunque far emergere quelle violazioni delle regole socialmente accettate che prendono il nome di devianza, anche rispetto a dei fatti che non hanno un disvalore sul piano morale. E in questa logica si scrive sicuramente tutta l'area della criminalità economico-finanziaria e dunque la criminalità dei colletti bianchi. Dunque si dice, il diritto penale può allontanarsi dalla sfera della morale sia per difetto, non perseguendo delle azioni che invece dal punto di vista morale meriterebbero di essere sanzionate, sia per difetto, cioè non perseguendo azioni che invece la criminologia riterrebbe meritevoli di intervento. In definitiva, non vi è questa coincidenza tra la sfera del peccato e la sfera del diritto penale.